Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.
PARTE I — IMPRESA, AZIENDA E SOCIETÀ
Dalla nozione di imprenditore alle società di persone e di capitali
DIRITTO COMMERCIALE E NOZIONE DI IMPRENDITORE
DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale è la branca del diritto privato che disciplina l’attività d’impresa e i principali istituti collegati: imprenditori, aziende, società, mercato, titoli di credito, concorrenza, crisi e insolvenza. Regola i rapporti:
- tra imprese
- tra imprese e terzi (clienti, fornitori, finanziatori, ecc.)
I rapporti di lavoro subordinato non costituiscono l’oggetto centrale della materia, perché sono regolati soprattutto dal diritto del lavoro, pur con molte interferenze.
Obiettivo tipico: favorire certezza e rapidità dei traffici, tramite strumenti come:
- pubblicità legale (registro imprese)
- tutela dell’affidamento dei terzi
- semplificazioni probatorie e regole speciali per i traffici
ART. 2082 C.C.: CHI È IMPRENDITORE
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.).
La definizione è costruita su più requisiti, e ciascuno va interpretato.
1) ATTIVITÀ E ATTI
Attività: insieme coordinato e funzionale di atti diretti a uno scopo unitario (produzione o scambio). Atto: singolo comportamento.
Tipi di atti:
- atti giuridici (contratti, vendite, acquisti, locazioni)
- atti materiali (produzione, lavorazioni, trasporti, stoccaggio)
Esempio (negozio di smartphone):
- acquisto dal fornitore
- locazione del locale
- vendita al cliente
- gestione resi, garanzie, pagamenti
Per parlare di “attività” non basta un episodio isolato: serve una sequenza di atti coordinati, collegata alla continuità tipica dell’esercizio professionale.
2) ATTIVITÀ ECONOMICA (ECONOMICITÀ)
L’attività deve essere economica. Non significa necessariamente “lucrativa” (massimizzazione del profitto), ma indica il rispetto di un criterio di economicità:
- gestione razionale di risorse scarse
- tendenza a coprire costi con ricavi o entrate
- equilibrio economico considerato nel tempo
Non è richiesto il pareggio costi-ricavi in senso matematico in ogni esercizio: è sufficiente che l’attività sia strutturalmente idonea ad operare secondo logica economica, anche se può registrare perdite temporanee.
Consorzi Il criterio di economicità può sussistere anche quando l’equilibrio è mantenuto tramite contributi consortili o meccanismi di riparto, se l’attività resta gestita con logica economica.
Enti che erogano servizi Un’attività svolta gratuitamente e senza gestione economica può non essere impresa. Molte realtà non profit, però, possono svolgere attività d’impresa se operano con criteri economici (servizi a pagamento, attività commerciali strumentali). La qualificazione dipende dal funzionamento concreto.
3) ATTIVITÀ ORGANIZZATA
L’attività deve essere organizzata, cioè basata su un coordinamento di fattori produttivi, ad esempio:
- persone
- capitali
- beni strumentali
- procedure e processi
- know-how e strumenti
L’organizzazione non coincide necessariamente con il lavoro altrui: può esserci impresa anche senza dipendenti, se esiste un assetto organizzativo non banale (mezzi, struttura, gestione, canali, procedure).
Esempio: gioielliere che lavora da solo ma organizza capitale, stock, forniture, clientela e vendita può essere imprenditore.
Organizzazione in altre norme
- art. 2083 c.c.: piccolo imprenditore
- art. 2555 c.c.: azienda (complesso dei beni organizzati)
- art. 2086, comma 2, c.c.: dovere di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, soprattutto per imprese in forma collettiva e societaria
Spesso l’organizzazione è l’elemento che distingue l’impresa dalla prestazione personale “semplice”.
L’organizzazione dell’impresa deve essere letta anche alla luce del concetto di crisi.
La crisi è, in teoria, un fenomeno patologico, ma nel contesto economico attuale tende a diventare un evento quasi fisiologico: non un’eccezione imprevedibile, bensì una possibilità concreta che ogni imprenditore deve considerare.
L’imprenditore deve quindi strutturare l’organizzazione aziendale presupponendo che una situazione di difficoltà possa verificarsi, anche per cause a lui non imputabili, come fattori di mercato, shock economici o eventi esterni.
Per questo motivo l’assetto organizzativo non serve solo alla gestione ordinaria, ma anche alla prevenzione, rilevazione tempestiva e gestione della crisi.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha recepito e attuato anche i principi della Direttiva (UE) 2019/1023, nota come Insolvency Directive, divenuta pienamente operativa nel 2022.
La direttiva europea ha introdotto un cambio di paradigma: dalla gestione “liquidatoria” della crisi alla prevenzione e ristrutturazione precoce, imponendo agli Stati membri di dotarsi di strumenti idonei a favorire l’emersione tempestiva delle difficoltà e il risanamento dell’impresa.
In questo contesto si inserisce l’art. 3 del Codice della crisi, che impone all’imprenditore l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
La norma non si limita a richiedere una buona organizzazione per l’efficienza gestionale, ma attribuisce agli assetti una funzione specifica:
- rilevare tempestivamente gli indizi di crisi;
- attivare senza ritardo gli strumenti previsti dall’ordinamento;
- preservare la continuità aziendale quando possibile.
L’organizzazione, quindi, non è più solo un elemento strutturale dell’impresa, ma diventa uno strumento di prevenzione sistemica della crisi, in linea con la logica europea della “early warning” e della responsabilizzazione dell’imprenditore.
4) ESERCIZIO PROFESSIONALE
“Professionalmente” significa abituale (non è sporadica, episodica, isolata) e non occasionale (svolta con una certa regolarità nel tempo). Non serve operare ogni giorno: rientrano anche attività stagionali, purché ripetute e inserite in un programma stabile.
L’attività d’impresa può essere anche secondaria rispetto ad altre attività della persona.
5) IMPRENDITORE E LAVORATORE AUTONOMO (ART. 2222 C.C.)
Art. 2222 c.c.: è prestatore d’opera chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio:
- con lavoro prevalentemente proprio
- senza subordinazione
- verso corrispettivo
Il lavoratore autonomo può non essere imprenditore. Per qualificare come impresa serve verificare la presenza di:
- attività economica
- organizzazione imprenditoriale
- professionalità
Esempi:
- idraulico con mezzi minimi e lavoro personale: tipico prestatore d’opera
- idraulico con magazzino, mezzi, gestione clienti, più cantieri, collaboratori e struttura: può diventare imprenditore
- se opera con vincolo di subordinazione: lavoratore subordinato
La qualificazione va valutata caso per caso.
6) PROFESSIONISTI INTELLETTUALI (ART. 2238 C.C.)
Di regola l’esercizio della professione intellettuale è disciplinato dalle norme professionali e non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina dell’impresa. Se però l’attività professionale è svolta in forma di impresa, si applicano anche le norme sull’impresa (art. 2238 c.c.), per quanto compatibili.
Indice tipico: la prestazione intellettuale è inserita in una organizzazione complessa (struttura, mezzi, personale, gestione).
Esempio:
- medico che opera come singolo: attività professionale
- medico che organizza clinica con struttura e servizi: attività in forma di impresa
7) PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O SERVIZI
L’art. 2082 fa riferimento a produzione o scambio. In linea generale l’impresa opera per il mercato.
Indici rilevanti:
- idoneità allo scambio
- inserimento nei traffici
- rapporti con terzi (fornitori, clienti, finanziatori)
In alcune ipotesi si valorizza l’oggettiva organizzazione economica anche se lo sbocco di mercato non è immediato, ma l’impostazione da esame resta: impresa tipicamente orientata al mercato.
8) MERO GODIMENTO E ATTIVITÀ D’IMPRESA
Distinzione centrale:
- mero godimento di un bene: di regola non è impresa
- gestione organizzata ed economica: può integrare impresa
Esempio immobiliare:
- locazione passiva di un singolo appartamento: di regola non è impresa
- gestione organizzata con servizi (casa vacanze con pulizie, accoglienza, pubblicità, struttura): può essere attività d’impresa
9) ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE
La qualifica nasce per fatto, non per formalità:
- non dipende dall’iscrizione al registro imprese
- dipende dalla presenza dei requisiti dell’art. 2082
Non bastano intenzioni o atti preparatori isolati. Quando invece gli atti preparatori sono coordinati e danno vita a una organizzazione concretamente avviata, può configurarsi l’inizio dell’impresa anche prima della prima vendita.
Esempio:
- solo acquisto del locale: insufficiente
- locale + fornitori + attrezzature + organizzazione minima + avvio operativo: possibile inizio dell’impresa
10) CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ E PERDITA DELLA QUALIFICA
La cessazione dell’impresa non coincide sempre con l’interruzione immediata: spesso esiste una fase di liquidazione, smobilizzo e definizione dei rapporti pendenti.
Rilevano:
- la cancellazione dal registro imprese come indice importante
- la cessazione effettiva, che può essere provata in concreto, specie per contrastare cessazioni solo apparenti
In ambito di crisi/insolvenza, la disciplina consente in certi casi l’assoggettabilità a procedure anche dopo la cessazione entro limiti temporali, con rilevanza della prova della data effettiva.
La perdita della qualifica non elimina i rapporti già sorti: si resta comunque debitore o creditore per le obbligazioni pregresse.
IMPRESA OCCULTA
1) NOZIONE
L’“impresa occulta” non è definita dal codice civile. Indica la situazione in cui:
- un soggetto è titolare effettivo dell’attività d’impresa (decide, dirige, beneficia)
- ma si avvale di un prestanome che appare ai terzi come imprenditore
Caratteristica tipica: manca la spendita del nome dell’imprenditore effettivo, quindi i terzi contrattano con il prestanome.
2) PROBLEMA PRATICO
Finché l’attività va bene, la questione resta spesso “invisibile”. Il problema emerge in caso di crisi: se viene assoggettato a procedura il prestanome, ci si chiede se sia possibile coinvolgere anche chi ha agito “dietro le quinte”.
Attenzione: il punto non è che “il fallimento comporta responsabilità illimitata” (nelle società di capitali no). Il punto è che, nelle procedure concorsuali, i creditori cercano di aggredire anche il patrimonio del soggetto che ha effettivamente gestito, quando l’intestazione è solo apparente.
3) MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA E LIMITI (ART. 1705 C.C.)
Richiamando lo schema del mandato senza rappresentanza:
- il mandatario (prestanome) acquista diritti e assume obblighi in nome proprio
- gli effetti restano nella sua sfera giuridico-patrimoniale verso i terzi
- il mandante (imprenditore effettivo) resta sullo sfondo nei rapporti esterni
Questa impostazione, se applicata in modo rigido, rischia di creare un risultato distorsivo: permettere a chi dirige l’impresa di sottrarsi alla disciplina e alle conseguenze della crisi, lasciando esposti i terzi.
4) ESTENSIONE DELLA PROCEDURA IN CASO DI SOCIETÀ OCCULTA (CODICE DELLA CRISI)
La via più solida non è “qualificare” direttamente l’imprenditore occulto, ma dimostrare l’esistenza di una società occulta.
Regola chiave: se un imprenditore individuale è assoggettato a procedura e si accerta che operava come socio illimitatamente responsabile di una società occulta con altri, la procedura può estendersi:
- alla società occulta
- agli altri soci illimitatamente responsabili
L’elemento decisivo da provare è il rapporto societario (affectio societatis), cioè:
- contributi o conferimenti (anche non formali)
- gestione comune o coordinata
- partecipazione agli utili e alle perdite
- volontà di operare insieme come “impresa collettiva”, anche se non dichiarata
Effetto pratico: i creditori possono soddisfarsi su più patrimoni, non solo su quello del prestanome.
5) IMPRESA FIANCHEGGIATRICE
L’“impresa fiancheggiatrice” è una costruzione dottrinale e giurisprudenziale, non una categoria espressamente disciplinata dal codice. È stata elaborata per descrivere, in presenza di fatti particolarmente significativi, un’attività autonoma di finanziamento, direzione o sostegno sistematico esercitata da un soggetto rispetto all’impresa formalmente riferibile ad altri. Per configurarla non basta la semplice influenza o il finanziamento occasionale: occorre dimostrare un’attività autonoma che presenti i requisiti dell’art. 2082 c.c.
- il finanziamento o sostegno deve presentare carattere sistematico e organizzato;
- l’eventuale attività di indirizzo o condizionamento deve essere stabile e concretamente provata.
Solo se questa attività autonoma integra i requisiti dell’impresa può assumere rilievo anche sul piano della crisi. La figura deve essere utilizzata con particolare cautela: non comporta automaticamente l’imputazione al dominus dei debiti dell’impresa apparente né l’estensione automatica della procedura aperta nei confronti del prestanome. Tali conseguenze richiedono uno specifico fondamento normativo e la prova dei relativi presupposti.
6) SPENDITA DEL NOME E AFFIDAMENTO DEI TERZI
Regola di fondo: nei traffici, per imputare in via ordinaria gli effetti al dominus serve la spendita del nome. Proprio perché nel fenomeno occulto la spendita manca, i rimedi cercano altre basi: società occulta, responsabilità da direzione/ingerenza, disciplina concorsuale, tutela dell’affidamento e ricostruzioni tipiche della rappresentanza commerciale.
IMPRESA ILLECITA
Nel diritto commerciale la qualifica di imprenditore non dipende dalla liceità dell’attività svolta, ma esclusivamente dalla presenza dei requisiti indicati dall’art. 2082 c.c.: esercizio professionale di un’attività economica organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Per questo motivo può essere considerato imprenditore anche chi svolge un’attività illecita o priva delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Si parla di impresa illecita quando l’attività presenta tutti i requisiti dell’impresa, ma è contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, oppure è svolta in violazione di norme imperative. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le attività criminali organizzate, come lo spaccio di droga gestito con mezzi, personale e struttura, oppure l’esercizio abusivo di attività bancarie o assicurative senza autorizzazione. In questi casi l’attività è certamente illecita, ma ciò non impedisce di riconoscerne la natura imprenditoriale dal punto di vista civilistico.
L’illiceità dell’attività non elimina automaticamente la possibile qualificazione imprenditoriale, ma l’applicazione delle singole norme deve essere valutata in base alla loro funzione. Non possono essere utilizzate disposizioni che finirebbero per attribuire protezione o vantaggi all’attività vietata in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume; restano invece applicabili, quando ne ricorrono i presupposti, le regole poste a tutela dei terzi, dei lavoratori, dei creditori e dell’affidamento nei traffici. Non esiste quindi una regola generale secondo cui tutte le norme favorevoli all’imprenditore illecito siano semplicemente disapplicate: occorre verificare la ratio della singola disciplina e il tipo di illiceità coinvolto.
Rapporti con i terzi
a) Nei confronti dei terzi in buona fede
Sia nell’impresa illecita sia in quella immorale (imprese che vanno contro il buon costume):
- l’imprenditore non può usare l’illiceità per sottrarsi alle obbligazioni assunte;
- i terzi in buona fede devono essere tutelati.
Esempio: chi fornisce merci a un’impresa che poi si scopre illecita mantiene il diritto al pagamento.
b) Nei confronti dei terzi consapevoli
Se il terzo è partecipe dell’illiceità o dell’immoralità:
- il contratto può essere nullo;
- non si applicano tutele basate sull’affidamento;
- può operare la regola dell’art. 2035 c.c. (irripetibilità della prestazione eseguita per causa immorale).
In sostanza: la tutela si attenua o scompare quando anche il terzo è coinvolto nell’attività vietata.
Distinzione importante:
- La dottrina è l’insieme degli studi, delle teorie e delle interpretazioni elaborate dagli studiosi del diritto (professori, autori di manuali, commentatori). Spiega come dovrebbe essere interpretata la legge.
- La giurisprudenza è l’insieme delle decisioni dei giudici (sentenze). Mostra come la legge viene applicata concretamente nei tribunali.
- Ordinamento = sistema complessivo delle regole e dei poteri
La dottrina orienta i giudici, ma non è vincolante. La giurisprudenza risolve i casi concreti e incide direttamente sulla realtà.
TIPOLOGIE DI IMPRENDITORI
1) GRANDI DISTINZIONI
- Piccolo imprenditore / imprenditore non piccolo (profilo dimensionale-organizzativo)
- Imprenditore agricolo / imprenditore commerciale (natura dell’attività)
A ciascuna categoria corrispondono regole diverse (pubblicità, scritture contabili, assoggettabilità a procedure, ecc.).
PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.)
1) CHI È
Sono piccoli imprenditori:
- coltivatori diretti del fondo
- artigiani
- piccoli commercianti
- chi esercita l’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e familiare
La chiave è la prevalenza del lavoro personale/familiare rispetto all’organizzazione dei fattori produttivi (sia lavoro che capitale).
2) POSIZIONE INTERMEDIA
Il piccolo imprenditore si colloca tra:
- lavoratore autonomo (organizzazione minima o assente)
- imprenditore “ordinario” non piccolo (organizzazione prevalente)
Schema:
- se manca organizzazione: prestatore d’opera/lavoratore autonomo
- se prevale lavoro proprio e familiare: piccolo imprenditore
- se prevale organizzazione (capitale, struttura, personale): imprenditore non piccolo
La qualifica dipende sempre dalle modalità concrete dell’attività.
L’ARTIGIANO (LEGGE QUADRO 443/1985 - quadro perché fissa i cardini inderogabili)
La legge quadro dell’artigianato definisce l’artigiano come soggetto che:
- svolge personalmente l’attività
- è titolare e responsabile dell’impresa
- presta lavoro in modo prevalente (spesso anche manuale)
Nota di sistema: essere “artigiano” secondo la legge speciale non coincide automaticamente con essere “piccolo imprenditore” ex art. 2083. In caso di organizzazione e dimensioni rilevanti, può risultare artigiano ma non piccolo imprenditore in senso civilistico.
IMPRESA MINORE (CODICE DELLA CRISI, Art. 2)
1) NOZIONE
L’“impresa minore” è una categoria autonoma del Codice della crisi, rilevante soprattutto per delimitare l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento. Non coincide con il “piccolo imprenditore” dell’art. 2083 c.c.: le due nozioni rispondono a finalità e criteri diversi.
Requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che devono ricorrere congiuntamente:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro nel medesimo periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Rapporto con il piccolo imprenditore:
- la qualifica di impresa minore si determina esclusivamente verificando congiuntamente le soglie del CCII, non in base alla prevalenza del lavoro proprio o familiare prevista dall’art. 2083 c.c.;
- la nozione civilistica di piccolo imprenditore e quella concorsuale di impresa minore devono quindi essere accertate separatamente, senza ricavare automaticamente l’una dall’altra.
IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale disciplinata dall’art. 230-bis del codice civile, introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, con l’obiettivo di tutelare i familiari che collaborano stabilmente nell’attività dell’imprenditore senza essere né soci né dipendenti.
Si ha impresa familiare quando il titolare di un’impresa individuale si avvale in modo continuativo del lavoro dei propri familiari più stretti, cioè del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, e tra questi soggetti non esiste un diverso rapporto giuridico, come un contratto di lavoro subordinato o autonomo. Se, invece, tra l’imprenditore e il familiare è stato stipulato un contratto, si applica la relativa disciplina e non quella dell’impresa familiare.
Dal punto di vista giuridico, l’impresa familiare resta sempre un’impresa individuale. Questo significa che, nei rapporti con i terzi, l’unico imprenditore è il titolare: solo lui rappresenta l’impresa, solo lui conclude i contratti e solo lui risponde dei debiti con il proprio patrimonio. I familiari collaboratori non assumono la qualifica di imprenditori e non sono responsabili verso creditori, fornitori o banche.
Perché si possa parlare di impresa familiare, la collaborazione dei familiari deve essere stabile e continuativa, inserita nell’organizzazione dell’impresa o della famiglia. Non è sufficiente un aiuto occasionale o saltuario. Inoltre, è necessario che il rapporto si fondi sul legame familiare e non su un contratto.
La legge riconosce ai collaboratori familiari una serie di diritti, proprio per evitare che il loro lavoro venga sfruttato senza adeguata tutela. In primo luogo, essi hanno diritto al mantenimento da parte dell’imprenditore, in base alle condizioni economiche della famiglia e al tenore di vita. Il mantenimento riguarda i bisogni essenziali, come vitto, alloggio, vestiario e altre necessità personali.
In secondo luogo, i familiari hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa, agli incrementi dell’azienda e ai beni acquistati con gli utili non distribuiti. Questa partecipazione non è uguale per tutti, ma avviene in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Conta quindi il contributo effettivo di ciascun familiare all’attività.
Un altro diritto importante riguarda la partecipazione alle decisioni più rilevanti. I collaboratori familiari devono essere coinvolti nelle scelte fondamentali relative alla gestione dell’impresa, come gli indirizzi produttivi, gli investimenti principali, la cessazione dell’attività o le operazioni di straordinaria amministrazione. Queste decisioni devono essere prese a maggioranza, e ciascun familiare ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Gli atti di ordinaria amministrazione restano invece di competenza esclusiva del titolare.
In caso di cessazione della collaborazione, di vendita dell’azienda o di scioglimento dell’impresa, il collaboratore ha diritto alla liquidazione della propria quota, calcolata in base alla sua partecipazione agli utili e agli incrementi. Il diritto alla partecipazione può essere trasferito solo a favore di altri familiari indicati dalla legge (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e solo con il consenso di tutti gli altri collaboratori familiari (molto importante per capire che nell’impresa familiare le persone sono molto importanti).
La legge riconosce inoltre ai familiari il diritto di prelazione sull’azienda, cioè il diritto di acquistarla con preferenza rispetto a terzi, in caso di vendita o di divisione ereditaria. Questo serve a favorire la continuità dell’impresa all’interno della famiglia.
L’impresa familiare può esistere indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività: può riguardare imprese piccole o grandi, agricole o commerciali, artigiane o industriali. Ciò che conta è la presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In applicazione dell’art. 37 della Costituzione, il lavoro della donna nell’impresa familiare è considerato equivalente a quello dell’uomo. Non sono ammesse discriminazioni nella partecipazione agli utili o nei diritti riconosciuti.
È importante distinguere l’impresa familiare da altre figure. Non è una società, perché i familiari non sono soci. Non è un rapporto di lavoro subordinato, perché manca la subordinazione. Non è un’impresa collettiva, perché il potere decisionale principale resta al titolare.
IMPRESA CONIUGALE
Con l’espressione “impresa coniugale” si descrivono situazioni nelle quali l’esercizio dell’impresa si intreccia con il regime di comunione legale tra coniugi. Non si tratta di un autonomo tipo societario né di un nuovo soggetto giuridico: occorre distinguere la titolarità e la gestione dell’impresa dagli effetti patrimoniali che gli artt. 177 e 178 c.c. collegano alla comunione.
L’art. 177 c.c. ricomprende nella comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; quando l’azienda apparteneva a uno dei coniugi prima del matrimonio ma viene poi gestita da entrambi, la comunione riguarda gli utili e gli incrementi. È quindi decisivo accertare chi sia titolare dell’azienda, quando sia stata costituita e chi eserciti concretamente la gestione.
Quando invece l’impresa è esercitata individualmente da un solo coniuge, l’art. 178 c.c. prevede una disciplina diversa: i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente entrano nella comunione, se sussistono al momento dello scioglimento della stessa. Si parla, in questo senso, di comunione “de residuo”.
Queste situazioni vanno distinte dall’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.: nell’impresa familiare la tutela nasce dalla collaborazione dei familiari nell’impresa di un titolare; nella comunione legale, invece, rilevano le regole patrimoniali matrimoniali relative all’azienda, agli utili e agli incrementi.
La gestione dei beni comuni segue le regole della comunione legale, mentre l’attività imprenditoriale e la rappresentanza verso i terzi devono essere ricostruite verificando chi esercita professionalmente l’impresa e in nome di chi vengono compiuti gli atti. Le due dimensioni - gestione della comunione e imputazione dell’attività d’impresa - non coincidono automaticamente.
Anche la responsabilità verso i terzi non può essere dedotta dalla sola intestazione formale dell’azienda a entrambi i coniugi. Occorre distinguere le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa, il soggetto cui l’attività è giuridicamente imputabile e le regole sulla responsabilità dei beni della comunione e dei beni personali previste dal diritto di famiglia. Non è quindi corretto affermare in via generale che la mera cointestazione comporti automaticamente la responsabilità personale illimitata di entrambi per ogni debito dell’impresa.
Lo scioglimento della comunione rende poi rilevante la distinzione tra beni già comuni, beni personali e beni destinati all’impresa che entrano nella comunione de residuo secondo l’art. 178 c.c. La divisione patrimoniale non modifica retroattivamente l’imputazione dei rapporti obbligatori sorti verso i terzi.
In conclusione, “impresa coniugale” è un’espressione descrittiva: per risolvere i problemi concreti bisogna tenere distinti titolarità dell’impresa, gestione dell’azienda, regime di comunione legale e responsabilità verso i terzi.
SOCIETÀ TRA CONIUGI (diversa dall’impresa coniugale)
Diversa è l’ipotesi in cui i coniugi decidano di esercitare insieme un’attività economica costituendo una vera e propria società prevista dal codice civile, come ad esempio una società semplice, una società in nome collettivo o una società a responsabilità limitata.
In questo caso il rapporto tra i coniugi non è disciplinato dalle regole della comunione legale dei beni, ma dalle norme proprie del tipo di società scelto. I coniugi assumono quindi la qualifica di soci e partecipano all’attività attraverso i conferimenti, condividendo utili e perdite secondo le regole societarie.
La società è inoltre un soggetto distinto dai singoli coniugi e opera nei rapporti con i terzi secondo la disciplina prevista per il tipo societario adottato.
In sintesi, mentre nell’impresa coniugale l’attività economica è collegata al regime patrimoniale del matrimonio, nella società tra coniugi i coniugi operano come soci all’interno di una vera e propria struttura societaria regolata dal diritto commerciale.
IMPRENDITORE AGRICOLO (ART. 2135 C.C.)
1) ATTIVITÀ AGRICOLE
È imprenditore agricolo, secondo l’art. 2135, chi esercita:
- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali (una volta c’era il bestiame che escludeva alcune categorie, ora è + esteso).
- attività connesse
Le attività agricole essenziali sono dirette allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale.
2) CICLO BIOLOGICO
Il secondo comma dice: "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Il riferimento al ciclo biologico serve a delimitare l’area agricola: attività integralmente “artificiali” e scollegate dal ciclo biologico in senso tecnico non rientrano nel nucleo tipico dell’art. 2135.
3) ATTIVITÀ CONNESSE
Il terzo comma dell’art. 2135 c.c. chiarisce quali attività sono considerate connesse all’attività agricola.
In particolare, sono considerate attività agricole anche quelle svolte dallo stesso imprenditore agricolo che sono dirette a:
- la manipolazione,
- la conservazione,
- la trasformazione,
- la commercializzazione,
- la valorizzazione
dei prodotti ottenuti in misura prevalente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento degli animali.
Rientrano inoltre tra le attività connesse anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi, purché siano svolte mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda agricola normalmente impiegate nell’attività principale.
In questo ambito sono comprese, ad esempio:
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- le attività di ricezione e ospitalità (come l’agriturismo), nei limiti previsti dalla legge.
Si parla di attività agricole “per connessione” quando un’attività, che di per sé non sarebbe agricola, viene considerata tale perché è strettamente collegata all’attività agricola principale.
Perché un’attività sia qualificata come agricola per connessione, devono essere presenti due requisiti fondamentali.
1) Connessione soggettiva
Significa che le due attività devono essere svolte dallo stesso soggetto.
Lo stesso imprenditore deve esercitare:
- l’attività agricola principale (coltivazione, allevamento, selvicoltura);
- l’attività ulteriore (trasformazione, vendita, servizi, ecc.).
Se le attività sono svolte da soggetti diversi, la connessione non esiste.
Esempio: Un agricoltore che coltiva uva e produce vino nella propria azienda. Se invece l’uva viene venduta a un’altra impresa che fa il vino, non c’è connessione.
2) Connessione oggettiva (criterio della prevalenza)
Significa che l’attività ulteriore deve utilizzare prevalentemente:
- i prodotti dell’azienda agricola, oppure
- le risorse e le attrezzature dell’azienda stessa.
Il termine “prevalentemente” è decisivo: vuol dire in misura maggiore rispetto a quelli acquistati all’esterno.
Se prevalgono prodotti o mezzi esterni, l’attività perde il carattere agricolo e diventa commerciale.
Esempi:
Caso agricolo per connessione: Un coltivatore produce marmellate usando soprattutto la propria frutta.
Caso non agricolo: Un coltivatore produce marmellate usando soprattutto frutta comprata da altri. Nel secondo caso manca la prevalenza dei prodotti propri, quindi l’attività è commerciale.
4) CRISI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
Tradizionalmente, l’imprenditore agricolo gode di un regime più favorevole rispetto all’imprenditore commerciale.
In particolare, egli non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale (art. 2195 e segg.) e quindi:
- non è obbligato all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma in una sezione speciale;
- non è tenuto, in linea generale, alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile;
- non è normalmente assoggettato alla liquidazione giudiziale, il cui presupposto soggettivo riguarda l’imprenditore commerciale non minore; resta però pienamente inserito nel sistema del Codice della crisi per gli strumenti compatibili con la sua qualifica.
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è corretto considerare l’imprenditore agricolo come soggetto estraneo alle procedure di regolazione della crisi. L’art. 1 CCII include espressamente l’attività agricola nell’ambito di applicazione del Codice e l’art. 2 ricomprende l’imprenditore agricolo tra i soggetti in stato di sovraindebitamento quando versa in crisi o insolvenza.
In concreto l’imprenditore agricolo può accedere, ricorrendone i presupposti, alla composizione negoziata e agli strumenti previsti per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra cui il concordato minore e la liquidazione controllata. Può inoltre utilizzare gli ulteriori strumenti che il CCII rende applicabili all’imprenditore non commerciale secondo i rispettivi presupposti. Non va quindi descritto come soggetto “non concorsuale”, ma come debitore assoggettato a un perimetro di strumenti diverso da quello dell’imprenditore commerciale non minore.
La differenza di disciplina non dipende da una generica idea di procedure “più leggere”, ma dai presupposti soggettivi stabiliti dal CCII per ciascuno strumento. Per l’esame è quindi essenziale distinguere l’esclusione ordinaria dalla liquidazione giudiziale dall’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento.
IMPRENDITORE COMMERCIALE E STATUTO DELL’IMPRESA
Si considera imprenditore commerciale colui che esercita una delle attività indicate dall’art. 2195 del codice civile.
In particolare, sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che svolgono:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività di scambio e distribuzione);
- un’attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa (volute specificare perché si basano su contratti aleatori/rischiosi);
- attività ausiliarie delle precedenti, cioè attività che ne facilitano o ne rendono possibile lo svolgimento.
L’articolo precisa inoltre che, salvo diversa disposizione di legge, tutte le norme che fanno riferimento alle imprese e alle attività commerciali si applicano a queste categorie e ai soggetti che le esercitano.
Da questa disposizione si ricava, quindi, che è imprenditore commerciale chi svolge professionalmente una delle attività elencate dall’art. 2195, rientrando così nello statuto proprio dell’impresa commerciale.
In particolare, rientrano tra le attività commerciali l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli, l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, l’attività di trasporto, quella bancaria e assicurativa e le attività ausiliarie delle precedenti.
Per attività industriale si intende ogni forma di produzione non agricola, sia materiale sia di servizi. Rientrano quindi le attività manifatturiere, estrattive, di trasformazione e, più in generale, le attività organizzate dirette alla produzione economica. Oggi non ha più rilievo significativo la teoria dell’imprenditore civile, perché si tende a ricondurre la maggior parte delle attività produttive nell’area commerciale, evitando zone prive di disciplina.
L’attività intermediaria nella circolazione dei beni si caratterizza per l’acquisto di un bene o di un diritto e per il successivo trasferimento a terzi. È il caso tipico del commerciante, del grossista o del supermercato. La nozione è interpretata in modo ampio e comprende tutte le attività sistematiche di scambio.
Le attività di trasporto, bancarie e assicurative sono considerate forme particolari di produzione di servizi e di intermediazione. Pur essendo sottoposte a regimi autorizzatori e a controlli pubblici, restano attività commerciali a tutti gli effetti.
Le attività ausiliarie sono quelle che servono a facilitare o rendere possibile lo svolgimento dell’attività commerciale principale. Rientrano in questa categoria gli agenti, i mediatori, i procacciatori d’affari e alcuni consorzi. La giurisprudenza adotta una concezione estensiva, includendo tutte le attività strumentali al commercio.
ATTIVITÀ COMERCIALE SVOLTA DA ENTI PUBBLICI / PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO
L’attività commerciale può essere svolta anche da enti pubblici, enti privati senza scopo di lucro e fondazioni, purché ricorrano i requisiti dell’attività d’impresa previsti dall’art. 2082 c.c., cioè l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nel caso degli enti pubblici, l’attività economica può essere esercitata direttamente dall’ente oppure attraverso società partecipate; quando l’ente agisce con modalità tipiche dell’impresa sul mercato, è soggetto, per quella attività, alle regole del diritto commerciale, salvo eventuali discipline speciali. Lo stesso vale quando un ente pubblico partecipa come socio in una società: in questo caso opera come qualsiasi altro socio e la società è soggetta alle norme civilistiche e commerciali. Anche enti e fondazioni, pur avendo normalmente finalità ideali, culturali o sociali e non lucrative, possono svolgere attività economiche organizzate per finanziare i propri scopi istituzionali; se tale attività presenta i caratteri dell’impresa, essa viene considerata attività d’impresa e si applicano le relative norme, fermo restando che gli utili non possono essere distribuiti ma devono essere destinati al perseguimento delle finalità dell’ente. In questo modo l’ordinamento consente anche a soggetti pubblici o senza scopo di lucro di operare nel mercato, mantenendo però la distinzione tra finalità economica e finalità istituzionale.
Per quanto riguarda l’esercizio dell’impresa da parte di soggetti incapaci, la disciplina distingue tra continuazione e inizio di una nuova attività imprenditoriale. Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono, in linea generale, iniziare autonomamente una nuova attività d’impresa. Tuttavia, è possibile che un’attività già esistente venga continuata nell’interesse del soggetto incapace, ad esempio nel caso in cui l’impresa sia stata ereditata. In queste situazioni è necessario l’intervento del giudice tutelare, che autorizza la prosecuzione dell’attività e vigila affinché essa sia gestita nell’interesse del soggetto incapace, generalmente tramite un tutore o un curatore.
Una disciplina parzialmente diversa riguarda il minore emancipato, il quale può essere autorizzato dal tribunale sia a continuare un’impresa già esistente sia a iniziarne una nuova, acquisendo così la capacità di compiere gli atti necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriale. In questo caso l’emancipato può operare con maggiore autonomia, pur restando sottoposto a specifiche forme di controllo previste dall’ordinamento.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’imprenditore commerciale non piccolo è soggetto a uno statuto speciale, cioè a un insieme di norme che regolano in modo particolare la sua attività. Questo statuto riguarda soprattutto l’iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, l’efficacia probatoria delle stesse e l’assoggettamento alle procedure concorsuali.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il registro delle imprese è tenuto presso le Camere di commercio ed è suddiviso in diverse sezioni. Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli e le società commerciali. Nella sezione speciale si iscrivono gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e altri soggetti particolari.
Tutti gli imprenditori sono soggetti all’iscrizione, ma non per tutti l’iscrizione produce gli stessi effetti. Per gli imprenditori iscritti nella sezione ordinaria, l’iscrizione ha efficacia di pubblicità legale dichiarativa, disciplinata dall’art. 2193 c.c.
In base a tale norma, i fatti per i quali la legge richiede l’iscrizione non sono opponibili ai terzi se non sono stati iscritti, salvo che l’imprenditore dimostri che il terzo ne era comunque a conoscenza. Dopo l’iscrizione, invece, l’ignoranza del fatto non può essere opposta dai terzi. Si crea così una presunzione legale di conoscenza.
Per lungo tempo l’iscrizione degli imprenditori agricoli aveva solo valore informativo. Con il d.lgs. 228/2001, anche per l’impresa agricola è stata riconosciuta l’efficacia di pubblicità legale. Oggi, quindi, sia l’impresa commerciale sia quella agricola beneficiano dell’opponibilità ai terzi derivante dall’iscrizione.
La cancellazione dal registro delle imprese non comporta automaticamente l’esclusione dalla possibilità di essere assoggettati a una procedura di liquidazione giudiziale. Anche dopo la cancellazione, infatti, se emergono situazioni di insolvenza riferibili al periodo in cui l’impresa era ancora operativa, può essere presentata un’istanza per l’apertura della procedura concorsuale entro i limiti temporali previsti dalla legge. In altre parole, la cancellazione dal registro non consente all’imprenditore di sottrarsi alle responsabilità derivanti dall’attività svolta.
SCRITTURE CONTABILI
Gli imprenditori commerciali non piccoli sono obbligati a tenere le scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile.
In particolare, devono tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Devono inoltre conservare ordinatamente fatture e documenti relativi all’attività.
Il libro giornale deve contenere, giorno per giorno, le operazioni dell’impresa in ordine cronologico. L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno e deve indicare non solo le attività e passività dell’impresa, ma anche quelle personali dell’imprenditore. Questo perché l’imprenditore risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio, in base all’art. 2740 c.c.
L’inventario si chiude con il bilancio, composto oggi da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Anche per l’imprenditore individuale, la corretta tenuta di tali strumenti è importante per il controllo della gestione e per la prevenzione della crisi.
Questa esigenza si collega all’art. 2086, comma 2, che impone assetti adeguati alle imprese collettive, e all’art. 3 del Codice della crisi, che richiede anche all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a intercettare tempestivamente le difficoltà.
[Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha inserito un nuovo secondo comma ai sensi del quale l’imprenditore collettivo è tenuto a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia:
- adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata;
- funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale
Inoltre, la medesima disposizione pone in capo all’imprenditore collettivo che abbia correttamente rilevato l’esistenza della crisi, l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.]
VALORE PROBATORIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili hanno anche valore di prova nei rapporti giuridici.
In base all’art. 2709 c.c., esse fanno prova contro l’imprenditore. Un terzo può utilizzarle contro di lui, senza poter selezionare solo le parti favorevoli. Anche se irregolari, le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore, fermo restando che gravi irregolarità possono avere rilievo penale nelle procedure concorsuali.
L’art. 2710 c.c. prevede invece che le scritture regolarmente tenute possano fare prova a favore dell’imprenditore, ma solo nei rapporti tra imprenditori e solo per fatti inerenti all’esercizio dell’impresa.
L’art. 2711 c.c. disciplina infine l’esibizione delle scritture. La comunicazione integrale è ammessa solo in casi particolari, come lo scioglimento della società, la comunione dei beni o la successione. Negli altri casi, il giudice può ordinare l’esibizione parziale delle scritture rilevanti per la controversia.
LIQUIDAZIONE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’imprenditore commerciale che non rientra nella categoria di impresa minore, in caso di insolvenza, è assoggettato alla liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’insolvenza consiste nell’incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In presenza di tali presupposti, l’imprenditore può essere sottoposto a procedura concorsuale.
APPROFONDIMENTO: TUTELA DEL CREDITO E RECUPERO GIUDIZIALE
La tutela giudiziale del credito non segue una sequenza obbligatoria unica. Il creditore sceglie lo strumento in base alla natura del credito, ai documenti disponibili, all’urgenza e all’esistenza di un titolo esecutivo.
La diffida o messa in mora è spesso utile e, in alcuni casi, produce specifici effetti giuridici, ma non costituisce sempre un passaggio necessario prima di agire in giudizio. Se il credito è assistito da prova scritta idonea, il creditore può ricorrere direttamente al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo; in altri casi può essere necessario un ordinario giudizio di cognizione.
Il decreto ingiuntivo non diventa automaticamente esecutivo in ogni caso: occorre considerare l’eventuale provvisoria esecutorietà, la notificazione, il termine per l’opposizione e l’esito dell’eventuale giudizio di opposizione. L’esecuzione forzata può essere iniziata soltanto quando il creditore dispone di un titolo esecutivo e dopo gli ulteriori adempimenti richiesti dalla disciplina processuale, come la notificazione del precetto quando necessaria.
Lo schema “diffida → decreto ingiuntivo → esecuzione” è quindi soltanto uno dei percorsi possibili e non una procedura obbligatoria. La materia appartiene alla tutela del credito e al processo civile e va tenuta distinta dalla disciplina dell’impresa occulta.
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Premessa: nella rappresentanza commerciale vi sono deroghe alla disciplina comune, giustificate dalla necessità di rapidità nei traffici commerciali.
Quando un imprenditore commerciale, nell’esercizio della sua attività, si fa rappresentare, le figure previste dal codice civile sono tre:
- institore;
- procuratore;
- commesso.
Il rappresentante è colui che, compiendo determinati atti, fa sì che le conseguenze giuridiche ricadano nella sfera personale del rappresentato (imprenditore).
INSTITORE (art. 2203 c.c.)
L’institore è il soggetto preposto dall’imprenditore commerciale all’esercizio dell’intera attività d’impresa, oppure di un ramo aziendale (parte dell’azienda con autonomia rispetto al resto), oppure di una sede secondaria.
Ha i maggiori poteri rappresentativi ed è definito l’alter ego dell’imprenditore. Se preposto all’intera attività, può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, salvo limitazioni contenute nella procura, se iscritta nel registro delle imprese.
Il titolare dell’attività resta comunque l’imprenditore.
Se ci sono più institori, agiscono disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri, salvo diversa previsione nella procura (che può richiedere l’azione congiunta).
Poteri dell’institore (art. 2204 c.c.)
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma incontra limiti:
- legali, stabiliti dalla legge;
- convenzionali, stabiliti dall’imprenditore nella procura.
Limiti legali: l’art. 2204 c.c. attribuisce all’institore un potere rappresentativo molto ampio per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto. La norma pone espressamente il limite secondo cui, senza specifica autorizzazione, l’institore non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente. Non è corretto ricavare da questo limite un generale divieto di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione: la questione decisiva è la pertinenza dell’atto all’esercizio dell’impresa, oltre agli eventuali limiti risultanti dalla procura e dalla legge.
L’autorizzazione deve risultare da una procura institoria iscritta nel registro delle imprese, per produrre effetti opponibili ai terzi (pubblicità legale).
La procura può anche ridurre i poteri dell’institore. Si pone quindi un problema di opponibilità ai terzi.
Se la limitazione non è iscritta, non è opponibile ai terzi, salvo prova che i terzi ne fossero a conoscenza (malafede). Dimostrare tale conoscenza è difficile, mentre l’iscrizione assicura conoscibilità.
Il potere dell’institore nasce:
- dalla legge, che collega determinati poteri alla qualifica di institore;
- dalla preposizione dell’imprenditore, cioè dal fatto che l’imprenditore lo abbia posto a capo dell’impresa o di un ramo.
La procura, quindi, non è la fonte dei poteri. Può eventualmente servire per limitare o specificare i poteri dell’institore, ma i poteri principali esistono già perché la legge li riconosce a chi ricopre quella posizione.
Art. 2206 c.c. La procura, con sottoscrizione del preponente autenticata, deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi, salvo prova che questi le conoscessero al momento della conclusione dell’affare.
Art. 2207 c.c. L’imprenditore può modificare o revocare la procura, ma anche tali atti devono essere iscritti per essere opponibili ai terzi.
La procura serve quindi ad ampliare o ridurre i poteri dell’institore. I poteri non possono però essere limitati al punto da snaturare la figura: se un soggetto appare come non institore, non ha senso applicare queste norme speciali.
Peculiarità e obblighi dell’institore
L’institore, insieme all’imprenditore, è obbligato:
- all’iscrizione nel registro delle imprese;
- alla tenuta delle scritture contabili.
Sono obblighi fonte di responsabilità.
L’institore ha anche rappresentanza processuale: può stare in giudizio per conto dell’imprenditore sia come attore sia come convenuto.
Art. 2208 c.c. (responsabilità personale) L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente. Tuttavia, il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
L’institore deve quindi spendere il nome del rappresentato (completatio domini). Se omette, è personalmente obbligato.
Per tutelare ulteriormente i terzi, la disciplina commerciale consente comunque di agire anche contro l’imprenditore preponente, se l’atto è pertinente all’impresa. Il terzo può quindi contare su due patrimoni: quello dell’institore e quello del rappresentato.
PROCURATORE (art. 2209 c.c.)
Il procuratore è una figura intermedia.
Art. 2209 c.c. Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad essa.
È un soggetto che non è preposto all’intero esercizio dell’impresa o di una sede secondaria, ma che compie in modo continuativo atti pertinenti all’esercizio dell’impresa in ambiti specifici.
Esempi: direttore acquisti, direttore vendite, capo del personale. Non hanno i poteri dell’institore, perché operano su settori determinati, non sull’intera impresa.
Al procuratore si applicano solo gli artt. 2206 e 2207 (pubblicità e revoca/modifica della procura), ma non gli altri obblighi tipici dell’institore (rappresentanza processuale, obblighi di iscrizione e scritture contabili, ecc.).
Non si applica neppure la regola della responsabilità personale dell’institore e, soprattutto, non vale l’estensione automatica della responsabilità al preponente in caso di mancata spendita del nome.
COMMESSO (art. 2210 c.c.)
I commessi sono rappresentanti con i minori poteri rappresentativi e hanno rapporti con il pubblico.
Art. 2210 c.c. I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Per il commesso non è previsto un regime di pubblicità legale, né per l’atto che conferisce i poteri né per eventuali limitazioni successive.
Nei rapporti tra imprenditore e terzi, quando gli atti sono compiuti dal commesso, vale quindi la disciplina generale: i limiti sono opponibili ai terzi solo se portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (ad esempio avvisi fissi nei locali).
AZIENDA
L’azienda è il mezzo concreto, cioè il complesso di beni, con il quale si esercita l’impresa. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Di conseguenza, l’azienda non è un’attività svolta dall’imprenditore, ma è l’insieme dei beni, sia materiali (mobili e immobili) sia immateriali, utilizzati dall’imprenditore.
Art. 2555 c.c.: l’azienda è il complesso di beni organizzati (destinati) dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Le norme relative all’azienda riguardano per lo più il trasferimento dell’azienda.
Sono state elaborate due teorie, nessuna delle quali coglie pienamente l’essenza dell’azienda:
- Teoria atomistica: l’azienda è la somma dei beni che la compongono. Non è una teoria appagante perché occorre riconoscere al complesso dei beni una destinazione unitaria, ossia l’esercizio dell’impresa.
- Teoria unitaria: la definizione di universalità di beni può ricordare quella di azienda, soprattutto perché richiama la destinazione unitaria, che ricorre anche nel complesso aziendale.
Richiami al diritto privato: Universalità di beni (art. 816 c.c.): è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. biblioteca). Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Nonostante il tratto comune della destinazione unitaria, l’azienda non può essere ricondotta all’universalità di beni mobili perché:
- il complesso aziendale può essere formato anche da beni immobili;
- il complesso aziendale può essere formato da beni che non sono di proprietà dell’imprenditore (esempio: beni in leasing).
Proprio perché il complesso dei beni ha una destinazione unitaria, il valore del complesso aziendale, il più delle volte, è superiore alla somma dei singoli beni che lo compongono: è il fenomeno dell’avviamento (maggior valore).
Bisogna distinguere tra:
- avviamento soggettivo: maggior valore che dipende dalle qualità personali dell’imprenditore;
- avviamento oggettivo: attitudine dell’azienda allestita dall’imprenditore a creare ricchezza e generare profitti, a prescindere dal fatto che l’imprenditore ne rimanga titolare.
Esempio: il titolare di un locale in Piazza San Marco conferisce al complesso aziendale un valore superiore (avviamento) per la semplice ubicazione dell’esercizio.
L’imprenditore può iscrivere in bilancio l’avviamento solo se il complesso dei beni è stato acquistato da terzi e se è stato sostenuto un costo corrispondente all’avviamento. L’avviamento autogenerato non può essere iscritto.
Nel trasferimento dell’azienda, anche l’avviamento oggettivo si trasferisce e contribuisce a determinare il valore del complesso aziendale; quello soggettivo, invece, no.
Trasferimento dell’azienda e successione di posizioni giuridiche
Nel momento in cui si trasferisce il complesso aziendale, cioè un complesso di beni (bene, art. 810 c.c.: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti), si crea una situazione particolare perché si determina anche una successione di posizioni giuridiche: contratti, crediti e debiti.
Ciò avviene perché l’acquirente deve essere posto nelle condizioni di svolgere la stessa attività che svolgeva l’imprenditore alienante prima dell’alienazione.
Prima però del trasferimento delle posizioni giuridiche vi è un passaggio intermedio, relativo al contratto che ha per oggetto il trasferimento dell’azienda.
Per questo bisogna distinguere:
- i contratti stipulati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa (es. contratto di locazione);
- il contratto che ha per oggetto il trasferimento dell’azienda.
Quando un imprenditore vuole trasferire l’azienda, non deve trasferire uno ad uno i beni che la compongono (stipulando tanti contratti quanti sono i beni), perché sarebbe troppo lungo.
Il codice civile prevede invece la possibilità di stipulare un unico contratto che realizza un trasferimento unitario di tutti i beni che compongono il complesso aziendale, proprio in ragione della destinazione unitaria.
È possibile cedere un’azienda anche quando è sottoposta a liquidazione giudiziale, purché la vendita avvenga nel rispetto delle procedure previste dalla legge. In particolare, la cessione deve essere effettuata attraverso procedure competitive, cioè mediante gare che garantiscano trasparenza e parità tra i potenziali acquirenti, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile nell’interesse dei creditori.
CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA
Art. 2556 c.c.
Primo comma: Per le imprese soggette a registrazione (imprenditori commerciali non piccoli e imprese agricole, cioè soggetti per i quali l’iscrizione produce pubblicità legale) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (usufrutto e affitto d’azienda) devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
Il contratto di trasferimento dell’azienda deve quindi essere provato per iscritto ai fini probatori; altrimenti la prova è libera, salvo che vi siano beni il cui trasferimento richiede la forma scritta a pena di validità (es. beni immobili, donazioni).
Secondo comma: i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Nel secondo comma la forma scritta è richiesta ai fini della pubblicità legale. La norma è stata riscritta nel tempo: l’obiettivo del legislatore era contrastare il riciclaggio. Spesso denaro di provenienza illecita viene riciclato attraverso l’acquisto di complessi aziendali o partecipazioni sociali, e per questo è stato introdotto un meccanismo di trasparenza che rende più difficile il riciclaggio.
Tale meccanismo non riguarda la validità (resta fermo il primo comma), ma l’opponibilità ai terzi.
Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza entro limiti più ampi è valido purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante e non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto vale comunque per cinque anni dal trasferimento.
La ratio del primo comma è evitare lo sviamento della clientela. Il legislatore intende consentire all’acquirente, nei primi cinque anni, di poter contare sulla clientela che si era formata intorno alla figura dell’alienante.
Il problema si pone quando l’imprenditore alienante inizia un’attività idonea a sviare la clientela, penalizzando l’acquirente che dovrebbe ricostruire da subito la clientela.
L’idoneità allo sviamento si valuta in base al luogo in cui si svolge l’attività e anche in base all’oggetto dell’attività (oggetto merceologico).
Non vengono vietate tutte le attività economiche, altrimenti si violerebbe la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione.
Nel contratto di trasferimento possono inserirsi patti diversi, ma sotto il profilo temporale non possono superare il limite di cinque anni. Trascorso tale periodo, l’alienante può svolgere l’attività prima vietata dal patto.
Queste norme si applicano anche in caso di usufrutto o affitto d’azienda.
Nel caso di usufrutto o affitto d’azienda, il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per tutta la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
Le disposizioni dell’articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Come anticipato, nel trasferimento dell’azienda si trasferiscono anche posizioni giuridiche, tra cui i contratti stipulati dall’imprenditore alienante prima dell’alienazione, compresi i contratti la cui esecuzione non è esaurita, cioè quelli che continuano nel tempo.
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
Anche qui ci sono deroghe alla disciplina comune.
Nel diritto comune, il trasferimento del contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Le regole cambiano quando il trasferimento riguarda l’esercizio dell’attività d’impresa.
Art. 2558 c.c. Successione nei contratti
Primo comma: Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Secondo comma: Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.
L’art. 2558, a differenza dell’art. 2556, riguarda i contratti stipulati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Prima deroga
I contratti stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa che non abbiano carattere personale (rispetto all’imprenditore alienante) si trasferiscono automaticamente (trasferimento naturale), senza il consenso del contraente ceduto. La ratio è garantire rapidità nei traffici commerciali.
Quindi il contraente ceduto si trova un contraente che non ha scelto, ed è meno tutelato, ma non è privo di tutela (si veda il secondo comma).
Tutela del contraente ceduto
Il contraente ceduto può recedere solo per giusta causa, che non è definita in astratto e va valutata caso per caso.
Esempio: il contraente ceduto può dimostrare che la situazione patrimoniale del nuovo acquirente non è idonea ad adempiere la prestazione.
Se il contraente ceduto recede e dimostra di essere stato danneggiato dalla scelta dell’acquirente fatta dall’alienante, l’alienante è responsabile nei suoi confronti.
Il recesso per giusta causa va esercitato entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, cioè da quando il trasferimento è iscritto nel registro delle imprese.
Se il contratto ha carattere personale, non si trasferisce automaticamente e occorre il consenso (si applica la disciplina comune).
Esempio di contratto non trasferito automaticamente: l’imprenditore alienante è uno chef stellato e il contraente ceduto ha stipulato con lui un contratto di catering proprio per le sue qualità personali. Se, prima dell’esecuzione, lo chef aliena l’azienda, quel contratto non si trasferisce automaticamente.
Tutto ciò vale salvo patto contrario: nel contratto di trasferimento dell’azienda si possono escludere alcuni contratti (tranne quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività).
Esempio: se nell’azienda vi è un macchinario indispensabile detenuto in leasing, l’imprenditore può escludere il contratto di leasing dal trasferimento?
In linea di principio si potrebbe, ma così non saremmo più in un trasferimento d’azienda disciplinato dalle regole viste, perché l’acquirente non sarebbe posto in condizione di proseguire la stessa attività. In questo caso si ricadrebbe nelle regole della disciplina comune.
In generale, è ammesso che taluni contratti non si trasferiscano, ma solo se non sono funzionali all’esercizio dell’impresa, altrimenti non si avrebbe un trasferimento d’azienda in senso proprio.
CESSIONE DEI CREDITI
Oltre alla successione nei contratti, il codice civile disciplina anche la sorte di crediti e debiti relativi all’impresa ceduta.
Quando parliamo di crediti e debiti, possiamo riferirci anche a posizioni creditorie o debitorie che derivano da rapporti contrattuali con prestazioni corrispettive, in cui solo una parte ha già eseguito la prestazione.
Art. 2559 c.c.
Primo comma: La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Secondo comma: Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Qui si parla dei crediti vantati dall’imprenditore alienante.
Deroga alla disciplina comune
Nel diritto comune, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto solo con:
- notifica, oppure
- accettazione.
Nel diritto commerciale, invece, non serve notifica né accettazione: basta l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Quindi il debitore ceduto diventa debitore dell’acquirente in forza della pubblicità del trasferimento.
Tuttavia, qui la pubblicità legale opera in modo particolare: pur essendoci iscrizione, il debitore ceduto è liberato se prova di aver pagato in buona fede all’alienante. È una tutela per evitare un eccessivo sacrificio del debitore ceduto.
Con riferimento alle posizioni creditorie, il legislatore valorizza la figura del debitore ceduto, senza concentrarsi sui rapporti interni tra alienante e acquirente.
Il trasferimento dei crediti dall’alienante all’acquirente è un effetto naturale? Si tende a dire di sì, anche in base al secondo comma.
Quando il legislatore ha voluto rimettere il trasferimento dei crediti all’accordo tra le parti lo ha detto espressamente, e ciò avviene in materia di usufrutto: nel caso di usufrutto, la disciplina dell’art. 2559, comma 1, si applica a condizione che i crediti siano compresi nell’oggetto dell’usufrutto.
Usufrutto: diritto reale di godimento sui beni componenti l’azienda di cui il concedente ha la proprietà, oltre al trasferimento dei diritti di godimento vantati sugli altri beni.
DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA
Art. 2560 c.c.
Regola generale (comma 1): L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Regola specifica per l’azienda commerciale (comma 2): Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Primo comma
L’alienante non si libera dai debiti con il solo trasferimento dell’azienda, salvo consenso dei creditori.
Se i creditori consentono, chi risponde dei debiti?
Il trasferimento dei debiti non è un effetto naturale. Se nel contratto di trasferimento è previsto un accollo volontario dei debiti da parte dell’acquirente, allora i creditori possono liberare l’alienante.
Secondo comma
Nel trasferimento di un’azienda commerciale, se l’alienante era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, dei debiti rispondono in solido alienante e acquirente, ma solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
Responsabilità solidale significa che il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori per l’intero, salva poi la possibilità di regresso di chi ha pagato.
Questa regola introduce una sorta di accollo per legge, che opera sul piano esterno nei rapporti con i creditori.
- Se il contratto non prevede accollo volontario e l’acquirente paga, può agire in regresso verso l’alienante.
- Se invece il creditore agisce direttamente verso l’alienante e manca accollo volontario, l’alienante che paga non può agire in regresso verso l’acquirente.
La responsabilità solidale dell’acquirente è limitata ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. La ratio è che, se l’acquirente può essere chiamato a rispondere, deve poter valutare ex ante la consistenza debitoria dell’azienda attraverso le scritture contabili.
SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRENDITORE
I segni distintivi dell’imprenditore sono:
- ditta (artt. 2563 ss.): nome commerciale dell’imprenditore;
- insegna;
- marchio.
DITTA
La ditta contraddistingue il centro di imputazione di una determinata attività: è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la propria attività.
L’imprenditore ha l’uso esclusivo della propria ditta (diritto relativo), con la facoltà di agire per far cessare l’uso da parte di altri soggetti.
Principi che regolano la formazione della ditta
Principio di verità (art. 2563 c.c.)
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto disposto nell’art. 2565.
Questo principio opera con riferimento alla ditta originaria e non impedisce trasferimenti successivi della ditta, che possono determinare situazioni in cui il titolare dell’attività d’impresa ha un nome diverso da quello indicato nella ditta.
In quest’ultimo caso si parla di ditta derivata, cioè una ditta nata come originaria e poi trasferita a un altro imprenditore unitamente all’azienda (art. 2565).
Esempio: Mario Rossi avvia un’attività e poi trasferisce l’azienda a Giovanni Bianchi. Se insieme all’azienda trasferisce anche la ditta, Giovanni potrà esercitare sotto il nome “Mario Rossi”.
Art. 2565 c.c.
- La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
- Nel trasferimento tra vivi, la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.
Esempio: perché Giovanni Bianchi, acquistando l’azienda, possa usare anche la ditta “Mario Rossi”, è necessario il consenso di Mario.
Nel trasferimento mortis causa, invece, la ditta si trasferisce automaticamente, salvo diverse disposizioni testamentarie.
Principio di novità (art. 2564 c.c.)
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Gli elementi sono simili a quelli del divieto di concorrenza. L’obbligo di modificazione spetta a chi ha usato la ditta per secondo.
Per le imprese commerciali, il registro delle imprese rileva perché l’obbligo grava su chi ha iscritto la ditta in epoca posteriore.
L’art. 2564 c.c. si applica anche alla ragione sociale e alla denominazione delle società (art. 2567 c.c.).
INSEGNA
L’insegna è il segno distintivo che identifica i locali dove viene esercitata l’attività d’impresa. Se non prescelta dall’imprenditore, ricade nel suo cognome.
All’insegna si applicano le norme relative alla ditta quanto al requisito della novità: non deve creare confusione.
MARCHIO
Il marchio (brand) consente al pubblico dei consumatori di identificare e distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli identici o affini di un altro imprenditore, collegandoli a caratteristiche proprie.
La funzione distintiva del marchio si specifica in:
- funzione di indicazione di provenienza o origine;
- funzione di garanzia: identità nel tempo, costanza e omogeneità qualitativa, tecnica o merceologica (quality standard);
- funzione di attrazione (advertising function): valore pubblicitario del marchio, tipico dei marchi rinomati (es. “Ferrari”, “Tods”).
Oggetto del marchio (art. 7 c.p.i.)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare parole (compresi nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché idonei: a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire ad autorità e pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione.
Tipi di marchi:
- di forma (es. bottiglia Coca-Cola);
- in base al soggetto: marchi di fabbrica (produttore) e marchi di commercio (rivenditore). Il marchio di commercio non può sopprimere quello del produttore (art. 2572 c.c.), per cui lo stesso prodotto può avere due marchi;
- altri: denominativo, figurativo, sonoro, di posizione, di movimento, di servizio;
- generale (per tutti i prodotti dell’imprenditore) o speciale (per un singolo prodotto).
Requisiti di validità e registrazione del marchio
Novità (art. 12 c.p.i. - codice della proprietà industriale)
È la diversità rispetto a marchi o segni distintivi preesistenti.
La novità è definita in termini negativi: “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio...”.
Non c’è novità se, per identità o somiglianza e per identità o affinità merceologica tra segni e prodotti o servizi, si determina un rischio di confusione nel pubblico, anche come rischio di associazione.
Non serve identità merceologica: basta affinità. Per i marchi ordinari, un segno usato per il burro potrebbe essere usato per gli orologi, perché vi è distanza merceologica.
Diverso il caso dei marchi rinomati: la tutela è più ampia e impedisce l’uso anche per prodotti merceologicamente lontani.
Capacità distintiva (art. 13 c.p.i.)
Il segno deve essere idoneo a identificare agli occhi del pubblico un prodotto o servizio.
In particolare:
- non deve consistere esclusivamente in denominazioni generiche o indicazioni descrittive (es. “Vedo bene” per prodotti ottici), salvo modifiche anche modeste o aggiunta di prefissi/suffissi (es. “Carciofotto”);
- non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio o nel commercio (es. “super”, “standard”, “extra”, o la “P” bianca su sfondo blu per parcheggio).
Esempio: la “P” del parcheggio non può, da sola, distinguere il parcheggio di un campeggio. Per attribuirle capacità distintiva, occorre aggiungere un elemento che colleghi il segno a quel gestore. In tal caso si parla di marchio debole, perché altri possono usare la “P” con elementi distintivi diversi.
Una capacità distintiva inizialmente assente può sopraggiungere (secondary meaning), ad esempio tramite campagne pubblicitarie.
Può verificarsi anche il fenomeno opposto, la volgarizzazione del marchio: segno che perde capacità distintiva (es. “penna Biro”).
Per evitare volgarizzazione, spesso si usa il simbolo ® che indica registrazione.
Liceità (art. 14 c.p.i. - codice proprietà industriale)
Il marchio non deve essere contrario a ordine pubblico, legge o buon costume e non deve essere ingannevole (non decettivo). Non si possono attribuire al prodotto caratteristiche che non possiede.
La mancanza di uno dei requisiti determina la nullità del marchio. Se li possiede, può essere registrato.
Registrazione del marchio
La domanda di registrazione di un marchio italiano si presenta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, indicando:
- identità del richiedente;
- riproduzione del marchio;
- elenco dei prodotti o servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione dell’Accordo di Nizza (art. 156 c.p.i.).
La registrazione dura 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per lo stesso periodo, sostanzialmente senza limiti.
Diritti conferiti dalla registrazione e marchio di fatto
La registrazione conferisce il diritto di esclusiva: il titolare può usare esclusivamente il marchio e vietare ai terzi determinati comportamenti.
Chi usa un marchio non registrato è comunque tutelato?
Art. 2571 c.c. (preuso): chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare a usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Si parla di marchio di fatto, tutelato nei confronti di marchi successivamente registrati da terzi nei limiti del preuso, provato con pubblicità e materiali illustrativi. È una tutela minore e circoscritta all’ambito di notorietà dimostrato.
L’art. 2571 va coordinato con l’art. 12 c.p.i., che distingue:
- preuso di un segno già noto come marchio;
- preuso come marchio di un segno non noto, o noto solo localmente.
Nel primo caso, il preuso elimina la novità, e il preutente può registrare lo stesso marchio, perché il preuso è riferibile a lui.
Nel secondo caso, il preuso non elimina la novità: la registrazione da parte del terzo è consentita, ma il preutente può continuare l’uso nei limiti della notorietà locale, e la tutela del registrante non si estende a quelle aree.
Contraffazione del marchio
La contraffazione consiste nella violazione dell’altrui marchio registrato, mediante l’adozione per prodotti dello stesso genere o affine (o, per marchi rinomati, anche non affine) di un marchio uguale o simile, quindi confondibile.
La nozione di uso è ampia: include anche l’utilizzazione del segno nella pubblicità.
Art. 2598 c.c. Concorrenza sleale
Ferme le disposizioni sulla tutela dei segni distintivi e dei brevetti, compie atti di concorrenza sleale chiunque (imprenditore):
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie atti idonei a creare confusione (concorrenza confusoria);
- diffonde notizie o apprezzamenti idonei a determinare discredito, o si appropria di pregi altrui (denigrazione e appropriazione di pregi);
- si vale di ogni altro mezzo non conforme a correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (clausola generale).
Il titolare del marchio può agire sia contro chi fabbrica prodotti contraffatti sia contro chi li commercializza.
Sanzioni (artt. 2599-2600 c.c.)
Il giudice:
- inibisce la continuazione dell’illecito;
- adotta provvedimenti per eliminare gli effetti;
- condanna al risarcimento del danno;
- può ordinare la pubblicazione della sentenza.
È frequente il ricorso a misure cautelari (provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.) per far cessare tempestivamente la condotta.
Principi
- Principio di territorialità: il diritto di esclusiva è limitato a uno Stato o area.
- Marchio nazionale (art. 7 c.p.i.)
- Marchio dell’Unione europea: unitario, produce effetti in tutto il territorio UE, con tutela equivalente a un marchio nazionale ma su territorio più esteso.
- Principio di specialità, salvo il caso del marchio rinomato.
Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito anche senza trasferimento dell’azienda, a differenza della ditta.
Il trasferimento può avvenire:
- a titolo definitivo;
- mediante licenza di marchio.
Con la licenza, il titolare concede al licenziatario il godimento del marchio, restando titolare. Può riguardare tutti o parte dei prodotti.
La licenza può essere:
- esclusiva: solo il licenziatario usa il marchio;
- non esclusiva: possono usarlo anche il titolare e altri licenziatari.
In caso di licenze multiple, ciascun licenziatario deve rispettare gli standard qualitativi del marchio.
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ
Esistono diverse società distinguibili in due categorie:
- società di persone: elemento personalistico (soci) più accentuato;
- società di capitali: rileva soprattutto il capitale.
Al di là delle regole proprie di ciascun tipo, esiste una base comune.
Art. 2247 c.c.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Ci sono analogie con la definizione di imprenditore, perché entrambe richiamano l’attività economica. Nella società compare però un elemento ulteriore: lo scopo di dividerne gli utili (scopo di lucro).
Per lungo tempo si è detto che la differenza stia qui: per l’imprenditore basta l’economicità (copertura costi-ricavi), mentre per la società si richiede lo scopo di lucro, destinato alla ripartizione tra i soci.
Nel codice civile esistono però società che non perseguono scopo di lucro, per scelta del legislatore:
- cooperative: scopo mutualistico (es. cooperative di consumo per risparmio di spesa);
- consorzio (art. 2602 c.c.): più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere fasi delle rispettive imprese. Può assumere forma societaria (art. 2615-ter sulle società consortili), ma persegue finalità consortili, non lucrative;
- società sociali e società calcistiche.
Esistono discipline che prevedono uno scopo diverso dal lucro o che, pur ammettendo utili, vietano la distribuzione ai soci.
Quindi l’ultima parte dell’art. 2247 va intesa così: se una società consegue utili e non ricade in ipotesi speciali, gli utili vanno ripartiti tra i soci.
L’articolo parla di due o più persone, ma in altre parti del codice si consente la costituzione con atto unilaterale: questa possibilità è prevista per S.p.A. e S.r.l. Le società di persone, invece, richiedono almeno due soci; se resta un solo socio si ha scioglimento, salvo ripristino della pluralità entro un termine.
Per diventare soci occorre conferire beni (suscettibili di valutazione economica) e/o servizi.
La possibilità di conferire servizi (prestazioni d’opera) è tipica delle società di persone. Nelle società di capitali:
- nella S.r.l. è ammesso, a certe condizioni, anche il conferimento di opera o servizi;
- in S.p.A. e S.a.p.a. sono ammessi solo conferimenti di beni.
Il titolare dell’attività economica svolta in comune è la società.
Perché l’attività sia anche impresa occorre organizzazione e professionalità, ma l’art. 2247 non lo dice: possono esistere società occasionali, prive di continuità.
Esistono anche società tra professionisti (es. società di ingegneria) che sono spesso società di mezzi: i professionisti svolgono individualmente l’attività ma mettono in comune mezzi e strutture.
Quindi esistono società che non sono titolari di attività d’impresa.
Le associazioni e le fondazioni sono enti collettivi che operano senza scopo di lucro, cioè non perseguono la distribuzione di utili tra i partecipanti. Sono disciplinate dal Codice Civile (artt. 14-42) e, se si iscrivono al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), anche dal Codice del Terzo Settore.
La differenza principale tra i due modelli riguarda la loro struttura.
Le associazioni si fondano su una pluralità di persone, chiamate associati, che si uniscono per perseguire uno scopo comune (ad esempio culturale, sportivo, sociale o solidaristico). Gli associati partecipano alla vita dell’ente, prendono parte alle decisioni tramite l’assemblea e contribuiscono al funzionamento dell’organizzazione.
Le fondazioni, invece, non si basano su una comunità di persone ma su un patrimonio destinato a uno scopo. Un soggetto (il fondatore) vincola determinati beni o risorse economiche alla realizzazione di una finalità specifica, come attività culturali, assistenziali o scientifiche. La gestione di questo patrimonio è affidata a un organo amministrativo che deve utilizzarlo esclusivamente per raggiungere lo scopo stabilito.
Sebbene siano enti non profit, associazioni e fondazioni possono comunque svolgere attività economiche o commerciali, purché queste siano strumentali o secondarie rispetto allo scopo principale. In ogni caso vige il divieto di distribuire utili: eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività dell’ente e utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 2248 c.c. Comunione
L’art. 2248 del codice civile serve a distinguere due situazioni che, nella pratica, possono sembrare simili ma che dal punto di vista giuridico sono molto diverse: la comunione di beni e la società. La norma stabilisce che quando più persone possiedono uno o più beni insieme solo per goderne, si applicano le regole della comunione e non quelle della società. In altre parole, se i soggetti si limitano a essere proprietari di un bene e a trarne utilità, senza svolgere insieme un’attività economica, non nasce una società.
La differenza fondamentale, quindi, sta nell’esercizio dell’attività economica. Nella comunione i soggetti sono semplicemente comproprietari di un bene, mentre nella società essi collaborano per svolgere un’attività economica organizzata con lo scopo di dividerne gli utili.
Un esempio aiuta a capire meglio. Se muore il titolare di un’impresa e l’azienda passa in eredità ai due figli, possono verificarsi due situazioni diverse. Se i figli decidono di continuare a gestire insieme l’attività dell’impresa, vendendo prodotti, acquistando merci e organizzando il lavoro, allora non si tratta più di una semplice comunione del bene aziendale, ma di un vero e proprio esercizio in comune di un’attività economica. In questo caso si applica la disciplina della società. Anche se i figli non formalizzano la loro collaborazione con un contratto, il loro comportamento può far nascere una società di fatto, cioè una società che esiste sulla base dell’attività concretamente svolta. Poiché la società di fatto è possibile solo nelle società di persone, il tipo di società dipenderà dalla natura dell’attività: se l’attività è commerciale, la società sarà assimilabile a una società in nome collettivo irregolare, mentre se l’attività non è commerciale si avrà una società semplice.
Diversa è l’ipotesi in cui i figli non gestiscano direttamente l’impresa, ma decidano semplicemente di affittare l’azienda a un terzo. In questo caso il terzo diventa l’imprenditore che esercita l’attività, mentre gli eredi si limitano a percepire il canone di affitto. Qui non c’è esercizio in comune di un’attività economica: i figli stanno solo godendo di un bene di cui sono comproprietari. Di conseguenza si applicano le regole della comunione e non quelle della società.
Nella pratica, tuttavia, queste distinzioni possono cambiare nel tempo a seconda dell’attività concretamente svolta. Ad esempio, una società semplice può avere come oggetto un’attività agricola e svolgere anche alcune attività connesse. Se però tali attività connesse diventano prevalenti e assumono carattere commerciale, la società non può più essere considerata società semplice, perché quest’ultima non può esercitare attività commerciale. In questo caso, per effetto dei fatti concreti, la società viene assoggettata alla disciplina della società in nome collettivo, che è il primo tipo societario utilizzabile per lo svolgimento di attività commerciale.
In sostanza, l’art. 2248 chiarisce che la differenza tra comunione e società dipende dall’uso che i soggetti fanno del bene: se lo possiedono soltanto per goderne (=usare e trarne i frutti) si applica la comunione, mentre se lo utilizzano per svolgere insieme un’attività economica si entra nel campo della società.
Art. 2249 c.c.
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti.
Le società che hanno per oggetto attività diversa sono regolate dalle norme sulla società semplice, salvo che i soci scelgano un altro tipo.
Sono salve le norme sulle cooperative e le leggi speciali che impongono un determinato tipo per particolari categorie di imprese.
Quindi, il codice civile prevede sei tipi societari:
Società di persone
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.
Sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi perché titolari di attività, ma non persone giuridiche.
In generale, per le obbligazioni sociali può operare responsabilità illimitata dei soci (non necessariamente di tutti), anche con patrimonio personale, oltre a quello conferito.
Società di capitali
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni.
Dopo l’iscrizione nel registro delle imprese diventano persone giuridiche. Hanno autonomia patrimoniale marcata: dei debiti risponde la società con il proprio patrimonio (responsabilità limitata), mentre i soci rispondono nei limiti dei conferimenti.
La scelta del tipo societario è precisa: si applicano le norme del tipo prescelto e non è possibile inventare tipi societari diversi da quelli previsti dal codice.
Quando si costituisce una società per esercitare un’attività di impresa commerciale, la scelta è condizionata: non si può usare la società semplice (quindi, in pratica, restano utilizzabili 5 tipi su 6).
Nel caso di costituzione di una società per l’esercizio di attività di impresa non commerciale (es. impresa agricola) possiamo scegliere qualunque tipo societario, anche la società semplice (quindi, in astratto, tutti e 6 i tipi).
La società è, in via generale, un contratto (art. 2247 c.c.). Tuttavia, nel nostro ordinamento è possibile che la società abbia un unico socio: possibilità ammessa solo per la società a responsabilità limitata e per la società per azioni.
Quindi, queste società possono nascere non solo da contratto, ma anche da atto unilaterale. Possono anche diventare nel corso del tempo società unipersonali, quando tutte le quote vengono detenute da un unico soggetto.
Questa possibilità vale solo per i due tipi indicati. Se una società di persone nasce con un contratto e successivamente diventa una società con un unico socio, ciò costituisce causa di scioglimento. Lo scioglimento non è immediato, perché è previsto un intervallo di sei mesi per ripristinare la pluralità. Se entro sei mesi non si trovano altri soci, la società di persone si scioglie.
Se ci riferiamo all’art. 2247 c.c., dovremmo dire che, quando si verificano le circostanze indicate in tale norma, siamo in presenza di una società. Nell’ambito delle società di persone, l’iscrizione nel registro delle imprese è richiesta solo ai fini della regolarità e non ai fini dell’esistenza. Quindi la società esiste anche prima dell’iscrizione (efficacia dichiarativa), quando due o più soggetti si comportano secondo quanto descritto dall’art. 2247 c.c.
Può esistere una società di fatto, cioè una società che nasce per effetto di comportamenti concludenti tenuti da almeno due soggetti, anche in assenza di un contratto sociale formalizzato. La qualificazione dipende dall’attività esercitata: se l’oggetto è commerciale, la società di fatto è ricondotta alla S.n.c. irregolare; se l’attività non è commerciale, può configurarsi una società semplice di fatto.
Questa possibilità non si verifica nelle società di capitali, che devono iscriversi nel registro delle imprese ai fini dell’esistenza stessa. Queste società acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese: l’iscrizione ha efficacia costitutiva. Prima dell’iscrizione, la società non esiste. Il legislatore disciplina anche le operazioni compiute prima dell’iscrizione, perché tali operazioni non sono imputabili alla società, che ancora non esisteva.
Si potrebbe pensare che i soci siano solo quelli indicati nell’atto costitutivo. In realtà, potrebbero esservi ulteriori soci oltre a quelli palesi (art. 147 legge fallimentare: soci occulti di società palese). È anche possibile che vi sia un imprenditore individuale che, in realtà, sia socio di una società occulta, insieme ad altri soci occulti.
Uno o più soggetti potrebbero comportarsi secondo quanto enunciato dall’art. 2247, ma a questa apparenza potrebbe corrispondere una realtà diversa: potrebbe non esistere alcuna società perché l’attività è svolta, in concreto, da un solo soggetto. La società potrebbe essere usata come schermo per tenere indenne il proprio patrimonio, così che i creditori possano soddisfarsi solo sul patrimonio sociale. Un simile meccanismo viene sanzionato dal legislatore: l’apparenza può non coincidere con la realtà.
TIPI SOCIETARI
I vari tipi societari sono costruiti in modo tale da basarsi su quello precedentemente previsto e regolato dal codice, aggiungendo poi specifiche differenze.
SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice ha per oggetto un’attività non commerciale. La disciplina comune applicabile a tutte le società di persone è in gran parte contenuta nelle norme dedicate alla società semplice, e alcune regole valgono anche per gli altri tipi.
Art. 2251 c.c. Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Se il conferimento ha per oggetto un bene immobile o un bene la cui natura richiede la forma scritta, questa è richiesta a pena di nullità. Se nessuno dei beni conferiti richiede forma scritta, il contratto di società semplice non richiede alcuna forma speciale e può costituirsi anche verbalmente o per fatti concludenti.
Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salvo patto diverso (art. 2252 c.c.). Quindi la regola generale è che le modifiche richiedono l’unanimità (regola tipica delle società di persone), anche se in alcuni casi può essere prevista la maggioranza.
Le società semplici sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi: il titolare dell’attività non sono i soci, ma la società, anche se non è persona fisica né persona giuridica.
CONFERIMENTI NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Disciplina valida, con adattamenti, in tutti i tipi societari (nelle società di capitali vi sono ulteriori regole). Le regole sui conferimenti e sul patrimonio servono anche a tutelare i creditori, perché la società, nello svolgimento dell’attività, assume debiti e risponde con il proprio patrimonio.
I conferimenti sono uno degli obblighi dei soci (art. 2247 c.c.). I soci devono conferire quanto previsto dall’atto costitutivo. Se il contratto non dice nulla o manca del tutto, i soci conferiscono in parti uguali.
A seconda del tipo di conferimento, si applicano discipline diverse.
Conferimento di denaro o di beni
I conferimenti possono assumere diverse forme. In primo luogo vi è il conferimento in denaro, che rappresenta la forma più semplice e frequente: il socio versa una somma di denaro alla società, che entra direttamente a far parte del patrimonio sociale. Oltre al denaro, è possibile conferire beni, sia mobili sia immobili. In questo caso il bene può essere conferito in proprietà oppure in godimento.
Se il bene è conferito in proprietà, diventa parte del patrimonio della società e nei rapporti tra socio e società si applicano, per analogia, le regole della compravendita: il rischio del perimento del bene passa alla società. Se invece il bene è conferito in godimento, il socio ne mantiene la proprietà e concede alla società solo il diritto di utilizzarlo; in questo caso si applica la disciplina della locazione e il rischio del perimento del bene rimane a carico del socio conferente. Questo principio è espresso dall’art. 2254 c.c., che stabilisce che per le cose conferite in proprietà la garanzia e il passaggio dei rischi seguono le norme sulla vendita, mentre per le cose conferite in godimento il rischio resta a carico del socio.
Art. 2255 c.c. - Conferimento di crediti
Un soggetto può diventare socio conferendo un credito verso un terzo. In tal caso, il creditore diventa la società (che riceve il conferimento): siamo di fronte a una cessione del credito.
Nel diritto comune, se le parti non stabiliscono nulla, vale la cessione pro soluto (il cedente non garantisce l’adempimento del debitore). Le parti possono però prevedere la cessione pro solvendo (il cedente garantisce l’adempimento: se il debitore non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente).
Nella disciplina delle società di persone, la regola di default è la cessione pro solvendo: soluzione favorevole alla società e, indirettamente, ai creditori, perché rafforza la “qualità” del credito conferito.
Art. 2254 c.c. - Garanzia e rischi dei conferimenti. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite; la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Tutti i conferimenti compongono il patrimonio della società.
Infine, nelle società di persone è possibile anche il conferimento d’opera o di servizi, che dà luogo alla figura del socio d’opera. In questo caso il socio non conferisce denaro o beni, ma la propria attività lavorativa o professionale a favore della società. Il socio d’opera partecipa agli utili della società secondo quanto stabilito dal contratto sociale, oppure, in mancanza di accordo, secondo criteri determinati dal giudice. Tuttavia, proprio perché il suo conferimento consiste in una prestazione personale e non in un apporto patrimoniale, il socio d’opera può porre problemi di tutela per i creditori, motivo per cui questa figura è ammessa solo nelle società di persone e non nelle società di capitali.
Tutti i conferimenti, qualunque sia la loro natura, confluiscono nel patrimonio sociale, che rappresenta la garanzia generale per i creditori della società.
AMMINISTRAZIONE
Nelle società di persone l’amministrazione è affidata ai soci, non necessariamente a tutti (diverso nelle società per azioni). Anche le società possono avvalersi di rappresentanti (es. institore), ma l’institore non va confuso con l’amministratore.
Nelle società di persone, la qualità di amministratore è collegata a quella di socio illimitatamente responsabile.
Responsabilità e rappresentanza
Art. 2267 c.c. I creditori sociali possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, ma dei debiti sociali rispondono anche personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci.
Art. 2266 c.c. (potere rappresentativo) La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
La sequenza è: potere amministrativo, potere rappresentativo. All’esercizio del potere rappresentativo corrisponde responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi rispondono sicuramente i soci amministratori che rappresentano la società. Inoltre, salvo patto contrario, rispondono anche gli altri soci.
MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE
Art. 2257 c.c. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. L’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Quindi anche nella società semplice è richiesta l’istituzione di assetti adeguati, compito degli amministratori.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore può compiere operazioni senza consenso degli altri (amministrazione disgiuntiva). Gli altri amministratori possono opporsi prima che l’operazione sia compiuta. Decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
Se l’atto costitutivo non dispone nulla, tutti i soci sono amministratori e, quindi, illimitatamente responsabili.
Utili e maggioranza
Art. 2262 c.c. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 2263 c.c. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, si presumono eguali.
Se l’atto costitutivo prevede percentuali diverse, la maggioranza si calcola secondo tali percentuali. Il diritto di opposizione spetta solo ai soci amministratori.
Amministrazione congiuntiva
È l’altra modalità: può essere all’unanimità o a maggioranza (calcolata come sopra). È più “rigida” della disgiuntiva, ma la scelta dipende dal rapporto tra i soci.
Art. 2258 c.c. Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
In regime congiuntivo, nessun amministratore può compiere da solo un atto, salvo il caso in cui dal mancato compimento derivi un danno alla società. In tal caso, il singolo amministratore può compiere l’operazione, ma dovrà provare che il danno sarebbe stato per la società e non personale.
È un potere-dovere e può generare responsabilità se non esercitato quando necessario.
Le modalità di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva possono essere utilizzate anche nella società a responsabilità limitata.
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI
Art. 2260 c.c. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Questa responsabilità non coincide con quella del socio: il socio risponde ai sensi dell’art. 2267 c.c. per i debiti sociali; se lo stesso soggetto è anche amministratore, può rispondere anche ai sensi dell’art. 2260 c.c., ma in quanto amministratore (responsabilità “interna” verso la società), non in quanto socio.
Tra gli adempimenti rientra anche l’operatività in caso di urgenza per evitare un danno alla società. Se la condotta degli amministratori arreca un danno alla società, tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili, salvo che dimostrino l’assenza di colpa.
Come può l’amministratore dimostrare di essere esente da colpa?
- Nell’amministrazione disgiuntiva, opponendo il veto, anche se poi non prevale perché decide la maggioranza.
- Nell’amministrazione congiuntiva all’unanimità, compiendo l’atto individualmente quando è necessario per evitare un danno alla società (e il danno può derivare anche dal mancato compimento dell’atto). In questo caso, lo strumento per non essere coinvolti nella responsabilità è eseguire individualmente l’operazione urgente.
Gli amministratori sono responsabili verso la società e, in prospettiva, anche verso i creditori. Il codice civile non disciplina in modo espresso una responsabilità “diretta” verso i creditori per le società di persone come avviene nelle società di capitali, ma non c’è ragione di escludere che, in presenza di condotte dannose, possano emergere profili di responsabilità anche nei confronti dei creditori.
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE
Il socio-amministratore può essere revocato. La revoca incide sulla carica di amministratore, ma non fa perdere la qualità di socio (da non confondere con il recesso del socio).
La disciplina varia a seconda che l’amministratore sia:
- nominato nel contratto sociale (atto costitutivo), oppure
- nominato con atto separato.
Se è nominato nel contratto sociale, la revoca è ammessa solo per giusta causa (scelta da i soci durante la nomina o dal giudice per il calcolo del giusto indennizzo). Inoltre, essendo una modifica dell’atto costitutivo, la revoca richiede l’unanimità salvo diversa clausola prevista dal contratto sociale.
Nelle società di persone non c’è spazio per un amministratore che non sia anche socio. Se un soggetto non socio svolge compiti gestori, la disciplina di riferimento tende a essere quella della rappresentanza commerciale (es. institore), non quella dell’amministratore.
Se invece l’amministratore è nominato con atto separato, trova applicazione la disciplina del mandato conferito da una pluralità di mandanti: anche qui la revoca richiede il consenso di tutti i mandanti. La differenza è che l’amministratore nominato con atto separato può essere revocato anche senza giusta causa, ma in tal caso può chiedere il risarcimento del danno, provando nesso causale tra revoca e danno subito.
Gli amministratori possono compiere tutte le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale, ma non operazioni estranee: il limite è sempre l’oggetto sociale.
SOCI NON AMMINISTRATORI: DIRITTO DI CONTROLLO
In una società di persone possono esserci soci non amministratori (es. l’atto costitutivo prevede che amministrino solo alcuni soci).
Questi soci:
- non possono opporre il veto (che spetta ai soci amministratori);
- possono beneficiare di una limitazione di responsabilità, ma solo se il patto limitativo è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
- hanno diritto di controllo sull’operato degli amministratori.
Art. 2261 c.c. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto al rendiconto al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Questo diritto di controllo è funzionale anche a far valere la responsabilità degli amministratori.
Il “rendiconto” richiama il bilancio, ma la società semplice deve comunque rendicontare l’attività svolta, anche se non ragioniamo necessariamente in termini di scritture contabili civilistiche tipiche dell’impresa commerciale. Per alcuni tipi societari, invece, obblighi contabili possono esistere anche indipendentemente dall’attività svolta (ad esempio in base a discipline speciali o fiscali).
In funzione dell’art. 2086, comma 2, gli amministratori non devono solo gestire, ma anche istituire assetti adeguati orientati alla prevenzione della crisi. La società semplice non è assoggettabile a fallimento/liquidazione giudiziale perché ha per oggetto attività non commerciale.
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE
Nelle società lucrative, utili e perdite devono essere ripartiti tra i soci.
Art. 2265 c.c. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
È il divieto di patto leonino: eventuali clausole che escludono uno o più soci da utili o perdite sono nulle.
La ripartizione di utili e perdite non deve per forza coincidere con la partecipazione al capitale. Nel contratto sociale è possibile prevedere percentuali di utili e perdite diverse dalla percentuale di partecipazione al capitale.
Nel silenzio del contratto:
- utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
- se il valore dei conferimenti non è determinato, si presumono uguali.
Per il socio d’opera, se la quota non è determinata, la fissa il giudice secondo equità.
Art. 2263 c.c. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume determinata la partecipazione alle perdite.
RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TERZI: RAPPRESENTANZA
Le società di persone non sono persone giuridiche, ma sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi. Nei rapporti con i terzi, è essenziale la rappresentanza.
Art. 2266 c.c. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.
Quindi la società ha bisogno di rappresentanti per acquistare diritti, assumere obbligazioni e stare in giudizio. Di regola, gli amministratori (che sono soci) hanno anche il potere rappresentativo (potere di firma). Nel silenzio del contratto sociale, gestione e rappresentanza seguono lo stesso modello: tutti i soci sono amministratori e tutti hanno potere di firma.
Le parti possono anche prevedere regole di rappresentanza diverse da quelle della gestione.
Per revoche e modifiche del potere rappresentativo si richiama l’art. 1396 c.c. (“mezzi idonei”), norma di diritto comune. Storicamente era coerente perché la società semplice non era soggetta a pubblicità. Oggi, quando la società semplice è titolare di impresa agricola, la pubblicità nel registro delle imprese diventa centrale, quindi il richiamo ai “mezzi idonei” tende a essere assorbito dalla logica della pubblicità legale.
CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
Il creditore particolare del socio non è creditore della società, ma di un socio.
Art. 2270 c.c. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Quindi può:
- rivalersi sugli utili spettanti al socio debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota;
- se gli altri beni del debitore sono insufficienti, chiedere la liquidazione della quota, che comporta l’uscita del socio.
Questa possibilità può penalizzare i creditori sociali perché la liquidazione della quota impoverisce il patrimonio sociale.
BENEFICIO DI ESCUSSIONE NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Art. 2268 c.c.
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Questo implica che il creditore sociale può agire anche direttamente contro il socio illimitatamente responsabile, ma il socio può invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando beni sociali aggredibili. Se il patrimonio sociale è insufficiente, il creditore potrà rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili.
OBBLIGAZIONI ANTERIORI ALL’INGRESSO DEL NUOVO SOCIO
Art. 2269 c.c. Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO
Se un creditore particolare ottiene la liquidazione della quota, il socio viene escluso.
Art. 2288 c.c. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.
Questa esclusione automatica si contrappone alle esclusioni “volontarie”, che richiedono una decisione degli altri soci al verificarsi di determinate circostanze (cause che da sole non producono esclusione, se non seguite dalla volontà degli altri soci).
MORTE DEL SOCIO
Art. 2284 c.c. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Alla morte di un socio si aprono quindi tre scenari:
- liquidazione della quota agli eredi, e prosecuzione dell’attività tra i soci superstiti;
- scioglimento della società, se la presenza del socio defunto era essenziale o i superstiti lo preferiscono;
- continuazione con gli eredi, solo se gli eredi acconsentono.
Se gli eredi entrano in società, diventano soci e quindi, come regola, rispondono anche delle obbligazioni sociali anteriori, circostanza che può disincentivarli dall’entrare.
Qui può emergere un attrito con la disciplina successoria: le clausole del contratto sociale che “predeterminano” effetti legati alla morte devono essere lette con attenzione, per non sconfinare in patti successori vietati. Inoltre, in ambito successorio è diverso essere chiamati all’eredità ed essere eredi: per diventare eredi serve l’accettazione. L’accettazione con beneficio d’inventario mira a tenere separate le masse patrimoniali, ma la qualità di socio illimitatamente responsabile comporta una responsabilità ampia che può confliggere, sul piano pratico, con quella logica di separazione.
RECESSO DEL SOCIO
Art. 2285 c.c. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Se il socio recede per giusta causa, il termine di tre mesi non deve essere rispettato.
Il recesso è una scelta unilaterale del socio. Il legislatore consente l’uscita:
- liberamente, nelle società a tempo indeterminato (o “per la vita” di un socio), con preavviso minimo di tre mesi;
- nei casi previsti dal contratto sociale;
- per giusta causa, senza necessità di rispettare il preavviso.
Gli effetti del recesso non si producono con la comunicazione, ma con il decorso del termine di preavviso. Durante il preavviso il socio resta socio.
Quando il recesso diventa efficace, la società deve liquidare al socio una somma di denaro pari al valore della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Art. 2289 c.c. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto disposto dall’art. 2270, il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Punti chiave:
- la prestazione dovuta è solo una somma di denaro (non beni in natura);
- il valore è determinato guardando alla situazione patrimoniale nel giorno dello scioglimento del rapporto;
- il socio (o gli eredi) partecipa anche agli utili o perdite delle operazioni in corso;
- il pagamento va fatto entro sei mesi, salvo l’ipotesi dell’art. 2270.
ESCLUSIONE DEL SOCIO
Art. 2286 c.c. L’esclusione può avvenire per:
- gravi inadempienze degli obblighi di legge o del contratto sociale;
- interdizione o inabilitazione del socio;
- condanna a pena che importa interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici.
Ulteriori ipotesi collegate ai conferimenti:
- il socio d’opera o chi ha conferito il godimento di una cosa può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera o per perimento della cosa non imputabile agli amministratori;
- il socio obbligato a trasferire la proprietà di una cosa può essere escluso se la cosa perisce prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
Qui il punto è che l’esclusione non richiede sempre un inadempimento “colpevole”: può dipendere anche da fatti sopravvenuti.
Collegamento al regime dei rischi (art. 2254): il perimento produce effetti diversi a seconda che il conferimento sia in proprietà o in godimento, e a seconda che l’effetto traslativo si sia già prodotto.
ESCLUSIONE DI DIRITTO
Art. 2288 c.c. È escluso di diritto:
- il socio nei cui confronti sia stata aperta o estesa la liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi;
- il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota ex art. 2270.
PROCEDURA DI ESCLUSIONE
Art. 2287 c.c. La decisione di esclusione è presa a maggioranza dei soci e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.
Non è richiesto un modello assembleare formale, salvo diversa previsione del contratto sociale.
Caso dei due soli soci: l’esclusione non può essere decisa “a maggioranza”, quindi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio, che deve provare i presupposti (es. grave inadempienza). Se uno dei due soci viene escluso, resta un solo socio: deve essere ripristinata la pluralità entro sei mesi, altrimenti la società deve sciogliersi.
RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE
Art. 2290 c.c. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Quindi il socio uscente resta responsabile per le obbligazioni sorte prima dello scioglimento del suo rapporto sociale.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Lo scioglimento non significa fine immediata, ma avvio della fase di liquidazione.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Art. 2272 c.c. La società si scioglie:
- per decorso del termine;
- per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- per volontà di tutti i soci;
- per venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi non è ricostituita;
- per altre cause previste dal contratto sociale;
- (5-bis) per apertura della procedura di liquidazione controllata.
POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DOPO LO SCIOGLIMENTO
Art. 2274 c.c. Avvenuto lo scioglimento, i soci amministratori conservano il diritto di amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino a quando non sono presi i provvedimenti per la liquidazione.
NOMINA DEI LIQUIDATORI
Art. 2275 c.c. Se il contratto non prevede il modo di liquidare e i soci non concordano, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
INVENTARIO E CONSEGNA
Art. 2277 c.c. Gli amministratori consegnano ai liquidatori beni e documenti sociali e presentano il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.
POTERI DEI LIQUIDATORI
Art. 2278 c.c. I liquidatori compiono gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non dispongono diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 c.c. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni; se lo fanno, rispondono personalmente e solidalmente.
RESIDUO ATTIVO
Gli artt. 2281 e 2282 disciplinano la ripartizione del residuo attivo una volta pagati i debiti: ciò che resta viene ripartito tra i soci secondo criteri legati ai conferimenti e alle regole del contratto sociale.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
La società in nome collettivo (SNC) è il tipo base delle società di persone che possono esercitare un’attività commerciale. Rispetto alla società semplice presenta un’autonomia patrimoniale più marcata e un regime più rigoroso nei rapporti con i terzi, soprattutto su responsabilità, tutela dei creditori e pubblicità nel registro delle imprese.
Responsabilità dei soci
Art. 2291 c.c. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Questo è il primo elemento distintivo rispetto alla società semplice. Nella società semplice è possibile, per i soci non amministratori e non rappresentanti, limitare la responsabilità al conferimento mediante patto, a condizione che tale limitazione sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Nella SNC, invece, la regola è rigida: tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi. Eventuali patti interni che tentino di limitare la responsabilità possono valere solo nei rapporti tra soci, ma non sono opponibili ai creditori sociali.
Quindi, dal punto di vista esterno, il creditore sociale può agire contro la società e, se necessario, contro ciascun socio per l’intero.
Beneficio di escussione nella SNC e autonomia patrimoniale
Un ulteriore profilo di autonomia patrimoniale emerge dalla disciplina del momento in cui il creditore sociale può agire contro i soci.
Art. 2304 c.c. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Nella SNC opera quindi il principio secondo cui il creditore sociale deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società. Solo se tale patrimonio risulta insufficiente, il creditore può rivolgersi ai soci.
Questo è diverso da quanto visto nella società semplice, dove il creditore può anche rivolgersi direttamente al socio e il socio può invocare il beneficio della preventiva escussione indicando beni sociali su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Nella SNC la logica è invertita: l’escussione del patrimonio sociale è una condizione necessaria prima dell’azione verso i soci. Questo rafforza la separazione funzionale tra patrimonio sociale e patrimoni personali e quindi rende la SNC più autonoma sul piano patrimoniale rispetto alla società semplice.
Creditore particolare del socio
La maggiore autonomia patrimoniale della SNC si vede anche nella tutela dei creditori particolari del socio.
Art. 2305 c.c. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Il creditore particolare del socio in SNC:
- può soddisfarsi sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota;
- non può, durante la vita della società, forzare la liquidazione della quota (che nella società semplice è invece possibile a certe condizioni).
In sostanza, nella SNC la quota è “più protetta” per evitare che vicende personali di un socio destabilizzino la compagine sociale e impoveriscano il patrimonio sociale, con riflessi negativi sui creditori sociali.
Oggetto commerciale e forma dell’atto costitutivo. Regolarità e irregolarità
La SNC può avere oggetto commerciale e, in quanto tale, entra nell’area delle regole tipiche dell’impresa commerciale, inclusa una pubblicità più strutturata nel registro delle imprese.
La costituzione è normalmente formalizzata in forma scritta, per consentire l’iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, l’iscrizione non è condizione di esistenza della società: la SNC può anche esistere prima della registrazione e può perfino nascere per fatti concludenti, dando luogo a una SNC di fatto.
La funzione dell’iscrizione è quella di attribuire regolarità, rendendo pienamente operanti le regole proprie della SNC nei rapporti esterni e assicurando opponibilità ai terzi di determinati fatti.
Quando l’atto costitutivo non viene iscritto si parla di SNC irregolare. La disciplina rilevante è la seguente.
Art. 2297 c.c. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Quindi:
- verso i terzi, una SNC irregolare applica la disciplina esterna della società semplice;
- resta comunque ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (per art. 2291);
- si presume che ogni socio abbia rappresentanza, anche processuale;
- le limitazioni convenzionali dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo prova della conoscenza.
Conseguenza pratica: l’irregolarità aumenta l’incertezza e amplia l’esposizione verso i terzi, perché la pubblicità legale non opera e i terzi sono protetti dalle presunzioni.
Una società di fatto è necessariamente una SNC, e non una società semplice, quando ha oggetto commerciale. In quel caso, anche se non formalizzata, la qualificazione corretta è SNC (di fatto, e se non iscritta, irregolare).
Ragione sociale e scritture contabili
Con la SNC entrano elementi tipici dell’impresa commerciale.
Ragione sociale (art. 2292 c.c.) La SNC opera sotto una ragione sociale, segno distintivo corrispondente, sul piano societario, alla ditta dell’imprenditore individuale. La ragione sociale identifica la società nei traffici.
Scritture contabili (art. 2302 c.c.) Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. Questo aggancia la SNC allo statuto dell’imprenditore commerciale quanto a tenuta contabile.
Amministrazione, rappresentanza e opponibilità ai terzi
Art. 2298 c.c. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.
Regola: chi ha rappresentanza può compiere tutti gli atti compresi nell’oggetto sociale. Le limitazioni possono essere previste:
- nell’atto costitutivo, oppure
- in una procura.
Ma per essere opponibili ai terzi, le limitazioni devono risultare dalla pubblicità nel registro delle imprese; altrimenti valgono solo internamente, salvo prova che il terzo ne fosse a conoscenza. Qui si applica la logica dell’opponibilità tipica della pubblicità legale.
Contenuto dell’atto costitutivo
Art. 2295 c.c. L’atto costitutivo deve indicare:
- generalità dei soci (nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza);
- ragione sociale;
- soci che hanno amministrazione e rappresentanza;
- sede e eventuali sedi secondarie;
- oggetto sociale;
- conferimenti, valore attribuito e criterio di valutazione;
- prestazioni dei soci d’opera;
- criteri di ripartizione utili e quote in utili e perdite;
- durata della società.
Le modificazioni dell’atto costitutivo, come regola nelle società di persone, richiedono unanimità, salvo diversa pattuizione.
Pubblicità delle modifiche
Art. 2300 c.c. Gli amministratori devono richiedere entro trenta giorni l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti di cui è obbligatoria l’iscrizione. Le modificazioni, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Quindi: la modifica produce effetti verso i terzi solo dopo l’iscrizione, salvo prova della conoscenza del terzo.
Divieto di concorrenza del socio
Art. 2301 c.c. Il socio, senza il consenso degli altri, non può esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, ne partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il divieto tutela la società da conflitti di interesse e sviamento di opportunità economiche. Opera salvo consenso degli altri soci. Il consenso si presume se l’attività concorrente o la partecipazione preesistevano al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Violazione:
- Responsabilità risarcitoria verso la società;
- possibile esclusione del socio richiamando l’art. 2286 (gravi inadempienze).
Nota importante: il divieto riguarda anche l’essere socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente (per tutelare tale responsabilità e i creditori). Quindi non esclude, in astratto, la partecipazione in società concorrenti dove la responsabilità non e illimitata, se non emergono ulteriori profili di conflitto e salvo diverse clausole.
Proroga della società e tutela del creditore particolare del socio
Art. 2307 c.c. Riguarda le SNC costituite a tempo determinato.
La proroga può essere:
- espressa, quando i soci deliberano (modificando l’atto costitutivo) di prolungare la durata;
- tacita, quando, scaduto il termine, la società continua l’attività senza deliberazione.
Effetti sul creditore particolare del socio:
- Proroga espressa: il creditore particolare può fare opposizione entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione e accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore entro tre mesi dalla notificazione della sentenza. Qui il creditore ottiene una tutela rafforzata perche altrimenti resterebbe bloccato dal divieto dell’art. 2305.
- Proroga tacita: ciascun socio può recedere con preavviso (regola dell’art. 2285) e il creditore particolare puo chiedere la liquidazione della quota secondo la disciplina dell’art. 2270.
La ratio e chiara: la proroga tiene in vita la società e impedisce al creditore particolare di ottenere la liquidazione della quota, percio il legislatore gli concede strumenti specifici per evitare che la proroga diventi un danno ingiustificato per lui.
Riduzione del capitale e opposizione dei creditori
Il legislatore distingue tra riduzioni che incidono solo contabilmente (riduzione per perdite) e riduzioni che diminuiscono effettivamente la consistenza patrimoniale, mettendo a rischio i creditori sociali.
Art. 2306 c.c. La deliberazione di riduzione del capitale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita solo dopo tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese, purche entro tale termine nessun creditore sociale anteriore abbia fatto opposizione. Il tribunale puo autorizzare l’esecuzione nonostante l’opposizione, previa prestazione di idonea garanzia.
Casi tipici:
- rimborso ai soci di quote pagate: uscita di risorse, diminuisce il patrimonio;
- liberazione da versamenti ancora dovuti: si elimina un credito della società verso i soci, riducendo le attività e quindi il patrimonio.
La decisione e “congelata” per tre mesi. Se un creditore sociale anteriore fa opposizione, il tribunale può bloccare l’esecuzione oppure consentirla imponendo garanzie idonee (ad esempio garanzie reali o altre forme di tutela del creditore opponente).
Sintesi delle differenze essenziali rispetto alla società semplice
- Responsabilità: in SNC tutti illimitatamente responsabili e il patto contrario non vale verso i terzi (art. 2291).
- Escussione: nella SNC il creditore deve prima agire sul patrimonio sociale e solo poi sui soci (art. 2304), quindi autonomia patrimoniale più forte.
- Creditore particolare: non può chiedere la liquidazione della quota durante la vita sociale (art. 2305), salvo eccezioni collegate alla proroga (art. 2307).
- Pubblicità e regolarità: l’iscrizione non crea la società ma rende pienamente operanti regole e opponibilità; se manca, SNC irregolare con disciplina esterna della società semplice e presunzione di rappresentanza per ciascun socio (art. 2297).
- Avvicinamento allo statuto dell’imprenditore commerciale: ragione sociale, scritture contabili, pubblicità delle modifiche, tutela dei creditori in operazioni sul capitale.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice (SAS) e una società di persone nella quale la legge impone la coesistenza di due categorie di soci, con ruoli e responsabilità differenti. La SAS serve proprio a combinare:
- una componente “gestoria” con responsabilità piena, e
- una componente “finanziaria” con responsabilità limitata e senza gestione.
Le due categorie sono:
1) Soci accomandatari
Sono i soci che, per struttura e disciplina, si avvicinano ai soci di una SNC. In particolare:
- rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
- possono essere investiti dei poteri di amministrazione e rappresentanza;
- eventuali patti limitativi della responsabilità non sono opponibili ai terzi.
2) Soci accomandanti
Sono soci “di apporto”, con ruolo tendenzialmente marginale nella gestione:
- rispondono limitatamente alla quota conferita;
- sono esclusi dall’amministrazione della societa, salvo eccezioni rigorosamente delimitate dalla legge;
- hanno soprattutto diritti di controllo e informazione.
Art. 2313 c.c. - Nozione (Responsabilità delle due categorie) Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Questa e la regola cardine: la SAS e costruita su una responsabilità “a due livelli”. Inoltre, a differenza delle SPA, la partecipazione non e “cartolarizzata” in azioni.
Art. 2315 c.c. - Rapporto tra SAS e SNC Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Quindi la disciplina della SNC opera come base generale, ma viene corretta dalle norme speciali della SAS, soprattutto su amministrazione, responsabilità e circolazione delle quote.
Art. 2318 c.c. - Amministrazione riservata agli accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della societa puo essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
Punti essenziali:
- l’amministrazione può essere disgiuntiva o congiuntiva secondo le regole viste per SNC;
- non e necessario che tutti gli accomandatari siano amministratori, ma solo un accomandatario puo esserlo;
- una SAS può esistere anche con due soci, a condizione che uno sia accomandatario e uno accomandante.
Art. 2320 c.c. - Divieto di ingerenza degli accomandanti e perdita del beneficio di responsabilità limitata I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso hanno diritto di comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti.
Qui il punto delicato e la sanzione: l’accomandante che “si comporta da amministratore” perde la protezione.
Regole operative:
- l’accomandante può intervenire solo con procura speciale per singoli affari;
- se agisce senza procura speciale, o eccede i limiti della procura, diventa illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Nota importante: non “si trasforma” in accomandatario, mantiene la qualifica formale, ma perde il beneficio della responsabilità limitata (effetto esterno di responsabilità piena). Inoltre puo essere escluso per grave inadempimento (violazione di un obbligo di non fare).
L’articolo riconosce comunque agli accomandanti:
- collaborazione lavorativa sotto direzione degli amministratori;
- autorizzazioni/pareri e atti di controllo se l’atto costitutivo lo consente;
- diritto minimo inderogabile di informazione annuale e controllo contabile.
Art. 2314 c.c. - Ragione sociale e rischio “nome in ditta” La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice. L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari.
Regola: nella ragione sociale deve comparire almeno un accomandatario; se compare un accomandante, e lui lo consente, perde la responsabilità limitata verso i terzi.
Ratio: se un terzo vede il nome nella ragione sociale, tende a ritenere quel soggetto “garante” e in posizione gestoria. La legge tutela l’affidamento dei terzi.
Trasferimento delle quote
Nelle società di persone, il trasferimento della quota incide sull’assetto personale e normalmente equivale a una modificazione dell’atto costitutivo. Per SS e SNC (e anche per le quote degli accomandatari in SAS) la regola di base è restrittiva: serve il consenso unanime, salvo patti diversi ammessi.
Per gli accomandanti la disciplina è più flessibile perché la loro posizione è marginale e non gestoria.
Art. 2322 c.c. La quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Quindi: mortis causa: la quota dell’accomandante si trasferisce agli eredi senza bisogno del consenso degli altri soci (deroga rispetto allo schema tipico della morte del socio nelle società di persone); tra vivi: la cessione produce effetti verso la società se approvata dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa clausola dell’atto costitutivo.
Attenzione concettuale: questa flessibilità riguarda la quota dell’accomandante. Per l’accomandatario, proprio perché figura centrale e illimitatamente responsabile, resta la logica più rigida tipica delle società di persone.
Cause di scioglimento aggiuntive nella SAS
Oltre alle cause generali previste per le società di persone e a quelle della SNC (inclusa la procedura concorsuale quando l’oggetto è commerciale), nella SAS c’è una causa specifica.
Art. 2323 c.c. La società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soltanto soci accomandatari, se entro sei mesi non è sostituito il socio venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Quindi: se manca una delle due categorie, scatta una causa di scioglimento, ma con un termine di 6 mesi per ripristinare la struttura; se mancano gli accomandatari, il problema è immediato perché nessuno può amministrare: gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio solo per ordinaria amministrazione; tale amministratore non diventa accomandatario e non assume responsabilità illimitata per il solo fatto della nomina; può essere anche un accomandante, senza che per questo perda automaticamente il beneficio della responsabilità limitata, proprio perché la legge qualifica quel ruolo come provvisorio e limitato.
3.10 Liquidazione, cancellazione e creditori insoddisfatti
In fase di scioglimento la società entra in liquidazione: si pagano i debiti, si rimborsano i conferimenti, e solo l’eventuale eccedenza si ripartisce tra i soci.
Art. 2282 c.c. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
Per SNC e SAS, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione dal registro imprese.
Art. 2312 c.c. (SNC) Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci e, se il mancato pagamento dipende da colpa dei liquidatori, anche verso questi.
Per la SAS interviene una regola che conserva la distinzione tra categorie.
Art. 2324 c.c. (SAS) Salvo il diritto previsto dall’art. 2312 verso accomandatari e liquidatori, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti anche verso gli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Quindi, dopo la cancellazione: verso gli accomandatari vale la responsabilità illimitata (come nella SNC); verso gli accomandanti la responsabilità resta limitata, e in particolare ancorata alla quota di liquidazione, salvo che l’accomandante abbia perso il beneficio della responsabilità limitata (ingerenza o nome in ragione sociale).
Quadro finale rapido
Accomandatari: gestione possibile, responsabilità illimitata e solidale, disciplina SNC per quanto compatibile.
Accomandanti: responsabilità limitata, divieto di amministrazione, poteri solo puntuali e controllo, perdita del beneficio se ingeriscono o se il loro nome compare nella ragione sociale.
Quote: accomandante più “circolabile” (mortis causa libera, tra vivi con maggioranza del capitale salvo patto), accomandatario tendenzialmente vincolato.
Scioglimento: causa specifica se viene meno una categoria e non si ricostituisce entro 6 mesi, con amministratore provvisorio se mancano accomandatari.
Dopo cancellazione: creditori verso accomandatari e liquidatori; verso accomandanti solo entro quota di liquidazione.
SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ PER AZIONI (SPA)
La società per azioni è il principale modello di società di capitali previsto dal codice civile. Essa si caratterizza per:
- forte autonomia patrimoniale;
- responsabilità limitata dei soci;
- centralità del capitale rispetto alle persone dei soci;
- ampia circolazione delle partecipazioni.
1. Responsabilità patrimoniale
Art. 2325 c.c.
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo l’art. 2342 o quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.
Nella SPA vige la regola generale della responsabilità limitata:
- dei debiti sociali risponde solo la società;
- i soci rischiano esclusivamente quanto conferito.
Questa regola distingue radicalmente le società di capitali da quelle di persone.
2. La SPA unipersonale
2.1 Ammissibilità del socio unico
Nelle SPA (come nelle SRL) è ammessa la presenza di un socio unico, sia:
- al momento della costituzione;
- sia successivamente, se tutte le azioni vengono concentrate in un solo soggetto.
Questo non determina lo scioglimento della società.
Tale possibilità non esiste nelle società di persone.
2.2 Responsabilità del socio unico
Il socio unico, in linea di principio, mantiene la responsabilità limitata.
Tuttavia, può diventare responsabile illimitatamente se ricorrono congiuntamente:
- l’insolvenza della società;
- l’inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 2342 e 2362 c.c.
Art. 2342 c.c. Disciplina i conferimenti: nelle SPA con socio unico il capitale deve essere interamente versato.
Art. 2362 c.c. Prevede l’obbligo di pubblicità dell’unipersonalità nel registro delle imprese.
Se questi obblighi non sono rispettati, il socio unico:
risponde illimitatamente, ma solo per le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità, e solo in caso di insolvenza della società.
Per le obbligazioni sorte quando la società era pluripersonale, risponde sempre e solo la società.
2.3 Effetti pratici
Il socio unico:
resta limitatamente responsabile se rispetta gli obblighi di legge; perde il beneficio solo in caso di violazioni gravi e insolvenza.
Se invece la società è solvibile, la responsabilità resta comunque limitata.
3. Costituzione della SPA
Art. 2328 c.c.
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
La SPA può nascere:
con contratto (pluripersonale); con atto unilaterale (socio unico).
In entrambi i casi:
è richiesta la forma dell’atto pubblico; l’atto costitutivo contiene lo statuto; la società acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’iscrizione ha efficacia costitutiva: prima di essa la società non esiste.
4. SPA e settori speciali
Alcune SPA sono soggette, oltre al codice civile, a normative particolari.
4.1 Società quotate
Le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati sono soggette anche al:
Testo Unico della Finanza (TUF).
4.2 Banche e assicurazioni
Banche: soggette al Testo Unico Bancario; Assicurazioni: soggette al Codice delle Assicurazioni Private.
In questi casi il codice civile si integra con discipline speciali di vigilanza.
5. Società aperte al mercato del capitale di rischio
Art. 2325-bis c.c.
Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio quelle con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Rientrano in questa categoria:
società quotate; società non quotate, ma con azionariato diffuso.
Queste società sono dette “aperte”.
5.1 Caratteristiche delle società aperte
Nelle società aperte:
il capitale è “polverizzato”; vi sono molti azionisti; nessuno (o pochi) controllano da soli la società.
Si pone quindi il problema della tutela delle minoranze, che il legislatore affronta con regole particolari su:
assemblee; informazione; operazioni straordinarie; governance.
6. Centralità del capitale e circolazione delle azioni
Nelle società per azioni:
il centro del sistema non è il socio, ma il capitale; conta l’investimento, non la persona.
6.1 Libera trasferibilità delle azioni
Regola generale: le azioni sono liberamente trasferibili.
Questo distingue la SPA dalle società di persone, dove il trasferimento è fortemente limitato.
Il passaggio delle azioni:
non modifica l’atto costitutivo; non incide sull’esistenza della società; non richiede il consenso degli altri soci, salvo clausole particolari.
COSTITUZIONE DI UNA SPA
La disciplina della costituzione della societa per azioni e costruita con una logica precisa: nelle societa di capitali i soci, di regola, non rispondono delle obbligazioni sociali, quindi la tutela dei terzi e dei creditori si sposta sulla correttezza del procedimento costitutivo, sulla trasparenza e soprattutto sulla solidita dei conferimenti e del capitale.
Molte regole qui viste per la SPA si applicano, con adattamenti, anche alla SRL.
Iscrizione nel registro delle imprese e nascita della società
Nelle società di capitali l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva. Ciò significa che la società nasce e acquista personalità giuridica solo con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Lo stabilisce l’art. 2331 c.c., secondo cui con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica.
Da questa regola derivano alcune conseguenze fondamentali.
Prima dell’iscrizione la società non esiste ancora come soggetto giuridico autonomo. Di conseguenza, le operazioni compiute prima dell’iscrizione non sono automaticamente imputabili alla società, perché manca ancora il soggetto giuridico cui attribuirle.
Anche dopo la costituzione, le modifiche dell’atto costitutivo sono opponibili ai terzi solo se rispettano le forme previste dalla legge e se vengono iscritte nel registro delle imprese.
Questo spiega anche perché, nelle società di capitali, non esiste una società irregolare come accade nelle società di persone: senza iscrizione nel registro delle imprese la società semplicemente non nasce.
Capitale minimo e forma di costituzione
Per costituire una società per azioni (SPA) è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro. Per la società a responsabilità limitata (SRL), in via ordinaria, il capitale minimo è 10.000 euro.
In alcuni settori regolati, tuttavia, leggi speciali possono richiedere capitali più elevati, come nel caso delle banche, delle assicurazioni o di altri intermediari finanziari.
Il capitale sociale:
- deve essere indicato nell’atto costitutivo;
- rappresenta una grandezza formale e tendenzialmente stabile;
- può essere modificato solo tramite una modifica dell’atto costitutivo, con le procedure previste dalla legge e con la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Contratto o atto unilaterale
La SPA può essere costituita:
- mediante contratto, quando vi sono più soci;
- mediante atto unilaterale, quando vi è un unico socio.
In entrambi i casi è richiesta la forma dell’atto pubblico, quindi l’intervento di un notaio.
Contenuto dell’atto costitutivo e statuto
L’atto costitutivo deve indicare una serie di elementi previsti dal codice civile, tra cui:
- generalità dei soci;
- denominazione sociale;
- sede della società;
- oggetto sociale;
- capitale sociale;
- conferimenti dei soci;
- struttura degli organi sociali.
Nelle società di capitali la società opera sotto una denominazione sociale, mentre nelle società di persone si parla di ragione sociale.
Una differenza importante rispetto alle società di persone riguarda la circolazione delle partecipazioni. Nella SPA il trasferimento delle azioni, di regola, non comporta modifica dell’atto costitutivo. Di conseguenza il cambiamento dei soci non richiede né l’unanimità né una modifica dello statuto, salvo clausole particolari.
Inoltre, soci della società possono essere non solo persone fisiche, ma anche altre società o enti.
Condizioni per procedere alla costituzione (art. 2329 c.c.)
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese devono sussistere alcune condizioni fondamentali previste dall’art. 2329 c.c..
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
- che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
- che siano rispettate le norme sui conferimenti;
- che esistano eventuali autorizzazioni previste da leggi speciali, se richieste dall’attività della società.
Sottoscrizione integrale del capitale
“Sottoscrivere il capitale” significa assumere l’obbligo di effettuare un conferimento.
Se il capitale indicato nell’atto costitutivo è, ad esempio, 50.000 euro, le sottoscrizioni dei soci devono raggiungere esattamente tale importo.
Esempio:
Capitale sociale: 100.000 euro
- Socio A sottoscrive 40.000
- Socio B sottoscrive 60.000
Totale: 100.000 → condizione rispettata.
Se una parte del capitale non viene sottoscritta, la società non può essere costituita, salvo che un altro socio si impegni a coprire la differenza.
Il capitale sociale compare nel patrimonio netto, ma soprattutto rappresenta un presidio minimo di garanzia per i creditori, poiché nelle società di capitali i creditori non possono aggredire il patrimonio personale dei soci.
Conferimenti nella SPA (art. 2342 c.c.)
La disciplina dei conferimenti nelle SPA è particolarmente rigorosa per evitare il cosiddetto annacquamento del capitale, cioè la situazione in cui il capitale dichiarato non corrisponde a un patrimonio reale adeguato.
Conferimenti in denaro
Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
Conferimenti in natura o crediti
L’atto costitutivo può prevedere conferimenti:
- di beni in natura;
- di crediti.
Divieto di conferimenti d’opera
Nella SPA non possono essere conferite prestazioni d’opera o di servizi. Quindi non esiste il socio d’opera.
Diverso è il caso della SRL, dove, a determinate condizioni e con adeguate garanzie, possono essere ammessi conferimenti di prestazioni d’opera o servizi.
Versamenti dei conferimenti
Quando il conferimento è in denaro, non sempre è necessario versare subito l’intero importo.
- nelle SPA pluripersonali è sufficiente versare almeno il 25% del conferimento presso una banca;
- nelle SPA unipersonali è richiesto il versamento integrale (100%).
Il deposito presso una banca ha due funzioni principali:
- la società non esiste ancora e quindi non può ricevere direttamente somme su un proprio conto;
- si garantisce tracciabilità e trasparenza, anche in funzione delle norme antiriciclaggio.
Se il conferimento riguarda beni in natura o crediti, invece, esso deve essere integrale fin dall’inizio.
Azioni e liberazione
Con la sottoscrizione del capitale e l’esecuzione dei conferimenti, i soci diventano titolari di azioni, cioè titoli che rappresentano la partecipazione al capitale sociale.
“Liberare le azioni” significa effettuare i versamenti dovuti in base alla sottoscrizione.
Se azioni non interamente liberate vengono trasferite, il codice civile prevede regole specifiche per tutelare la società e i creditori.
Ad esempio, se una società nasce con più soci e viene versato solo il 25%, ma successivamente tutte le azioni vengono concentrate in un unico socio, i versamenti residui devono essere completati entro i termini previsti dalla legge.
Conferimenti in natura e relazione di stima (art. 2343 c.c.)
Quando il conferimento riguarda beni in natura o crediti, è necessario evitare che tali beni vengano sopravvalutati.
Per questo il socio conferente deve presentare una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale.
La relazione deve:
- descrivere i beni o i crediti conferiti;
- indicare i criteri di valutazione;
- determinare il valore;
- attestare che il valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della formazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Divieto di emissione sotto la pari
Le azioni non possono essere emesse sotto la pari, cioè a un valore inferiore al loro valore nominale.
Sono invece possibili:
Emissione alla pari
il conferimento è pari al valore nominale delle azioni.
Emissione sopra la pari
il conferimento è superiore al valore nominale e la differenza costituisce sovrapprezzo azioni.
Esempio:
Capitale: 1.000 Azioni: 10 da 100
Se vi è sovrapprezzo di 10:
- ogni azione costa 110
- chi sottoscrive 10 azioni versa 1.100
- i 100 in più formano la riserva sovrapprezzo azioni.
Controllo successivo della stima
La relazione di stima viene allegata all’atto costitutivo e depositata nel registro delle imprese.
Dopo la costituzione:
- gli amministratori devono verificare la stima entro 180 giorni;
- durante questo periodo le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura non possono essere trasferite.
Se il valore reale dei beni risulta inferiore di oltre un quinto rispetto a quello stimato, possono verificarsi tre soluzioni:
- riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni corrispondenti;
- recesso del socio;
- versamento della differenza in denaro.
Lo scopo è evitare che il capitale sia sostenuto da valori fittizi e garantire una tutela effettiva dei creditori.
Conferimenti senza relazione di stima (art. 2343-ter c.c.)
In alcuni casi la relazione di stima non è necessaria, quando il valore del bene è oggettivamente verificabile.
Ciò avviene, ad esempio, quando:
- il conferimento riguarda valori mobiliari quotati valutati secondo il prezzo medio degli ultimi sei mesi;
- il valore deriva da un bilancio revisionato;
- esiste una valutazione recente di un esperto indipendente.
Autorizzazioni previste da leggi speciali
L’ultima condizione prevista dall’art. 2329 riguarda l’esistenza di eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali.
Questa condizione dipende dall’oggetto sociale. Alcune attività possono essere esercitate solo previa autorizzazione dell’autorità competente.
Esempi tipici sono:
- attività bancaria e finanziaria;
- attività assicurativa;
- altri settori regolati.
In questi casi, senza autorizzazione la società non può essere validamente costituita o non può esercitare l’attività prevista.
Deposito dell’atto e ruolo del notaio: art. 2330 c.c.
Dopo la stipula dell’atto costitutivo in forma pubblica, interviene il notaio.
Art. 2330 c.c.
Il notaio deve depositare l’atto costitutivo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese competente, allegando i documenti che provano la sussistenza delle condizioni dell’art. 2329.
Se notaio o amministratori non provvedono, ciascun socio può provvedere al deposito a spese della società.
L’iscrizione nel registro e richiesta contestualmente al deposito. L’ufficio del registro verifica la regolarità formale e procede all’iscrizione.
Rileva un punto storico importante: oggi si punta alla semplificazione e l’intervento del tribunale nella fase costitutiva non e piu centrale come in passato. Il controllo e soprattutto formale, affidato a notaio e ufficio del registro.
Nascita della società e operazioni pre-iscrizione: art. 2331 c.c.
Il momento chiave e l’iscrizione. Da quel momento la società nasce.
Ma il legislatore deve disciplinare le operazioni compiute prima, quando qualcuno agisce “in nome della societa” che ancora non esiste.
Responsabilità per operazioni compiute prima dell’iscrizione
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione rispondono:
- illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito;
- il socio unico fondatore, se la società e unipersonale;
- e anche quei soci che abbiano autorizzato, consentito o deciso l’operazione, pur non avendo agito direttamente.
La ratio e evidente: chi tratta con “una società in formazione” non deve restare senza tutela.
Subentro della società dopo l’iscrizione
Se dopo l’iscrizione la società approva l’operazione compiuta prima della sua nascita:
- risponde anche la società con il suo patrimonio;
- la società deve “rilevare” chi ha agito, cioè liberarlo economicamente dalle conseguenze.
Questo meccanismo serve anche a marcare la differenza con le società di persone: non esiste continuità naturale tra fase pre-iscrizione e fase post-iscrizione, perché prima il soggetto societario non esiste.
Importanza dell’iscrizione e disciplina della nullità
Il momento dell’iscrizione e cosi centrale che il codice prevede una disciplina particolare della nullità della SPA: non e una nullità “ordinaria” come nei contratti comuni, proprio per tutelare l’affidamento dei terzi e la stabilita dei traffici.
Nullità della società per azioni
Nel diritto comune, quando un contratto è nullo, la nullità opera con efficacia retroattiva: è come se il contratto non fosse mai esistito e i suoi effetti vengono travolti ex tunc, cioè fin dal momento della conclusione.
Nel diritto societario, e in particolare nelle società di capitali, una simile regola sarebbe incompatibile con l’esigenza di certezza dei traffici e con la tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sull’esistenza della società. Per questo motivo, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni è soggetta a una disciplina speciale, eccezionale e molto più restrittiva.
Il momento decisivo: l’iscrizione nel registro delle imprese
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, la società non esiste ancora come persona giuridica. Di conseguenza, se l’atto costitutivo presenta dei vizi, si applica la disciplina generale dei contratti e quindi anche le normali regole sulla nullità.
Dopo l’iscrizione, invece, la società esiste come soggetto di diritto. Da quel momento in poi, la nullità può essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e i suoi effetti vengono modellati in modo da non compromettere la posizione dei terzi. La disciplina speciale della nullità della società si applica dunque solo dopo l’iscrizione ed è una disciplina eccezionale, che non può essere estesa per analogia.
Le cause tassative di nullità dopo l’iscrizione
L’art. 2332 c.c. stabilisce che, una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto in casi specifici.
Il primo caso è la mancanza della forma dell’atto pubblico. La società per azioni deve essere costituita necessariamente per atto pubblico, quindi se tale forma manca la nullità può essere dichiarata anche dopo l’iscrizione.
Il secondo caso è l’illiceità dell’oggetto sociale. Se l’attività prevista come oggetto della società è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, la società è nulla.
Il terzo caso riguarda la mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione relativa ad almeno uno di questi elementi essenziali: la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale, l’oggetto sociale.
Il punto importante è che, anche se l’art. 2328 c.c. richiede molte altre indicazioni nell’atto costitutivo, la nullità dopo l’iscrizione si verifica solo per la mancanza di questi elementi essenziali o per l’illiceità dell’oggetto. La mancanza di altri dati richiesti dal codice non determina automaticamente la nullità della società.
Gli effetti della nullità
La nullità della società per azioni non opera come nel diritto comune. Non travolge automaticamente tutti gli atti compiuti dalla società dopo l’iscrizione. Al contrario, la legge stabilisce espressamente che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
Questo significa che i terzi che hanno contratto con la società restano protetti: i rapporti sorti con la società non vengono automaticamente cancellati dalla nullità. È proprio qui che si coglie la differenza più importante rispetto al diritto comune: la nullità societaria è costruita in funzione della tutela dell’affidamento e della stabilità dei traffici.
La sentenza che dichiara la nullità non elimina retroattivamente la società, ma apre una fase assimilabile alla liquidazione. Il giudice nomina i liquidatori, i quali devono provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali e alla definizione dei rapporti pendenti.
Conferimenti e tutela dei creditori
Un altro effetto fondamentale della nullità riguarda i soci. La legge stabilisce che i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento finché non siano soddisfatti i creditori sociali.
Questo è coerente con la funzione del capitale e dei conferimenti nelle società di capitali: essi servono principalmente a offrire una garanzia patrimoniale ai creditori, dal momento che la responsabilità dei soci è limitata.
Se, ad esempio, in sede di costituzione i soci hanno versato solo il 25% dei conferimenti in denaro e la società viene poi dichiarata nulla, essi possono essere chiamati a versare quanto ancora dovuto, nella misura necessaria a soddisfare i creditori. La nullità, quindi, non comporta affatto la liberazione automatica dei soci dagli obblighi patrimoniali assunti.
Eliminazione della causa di nullità
La disciplina della nullità è orientata non tanto a “punire” la società, quanto piuttosto a salvaguardare la stabilità dei rapporti. Per questo l’art. 2332 prevede che la nullità non possa essere dichiarata quando la causa che la determina sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Se, quindi, il vizio è rimediabile e viene effettivamente corretto con un atto idoneo, poi iscritto nel registro delle imprese, la nullità non sarà pronunciata. Anche questa regola conferma che il sistema privilegia la continuità e la certezza dei traffici.
Pubblicità della sentenza di nullità
Infine, il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati. Anche qui emerge la centralità del registro delle imprese come strumento di pubblicità legale e di tutela dell’affidamento dei terzi.
Azioni nella società per azioni
Azioni come rappresentazione della partecipazione sociale
Nella società per azioni la partecipazione del socio al capitale sociale è rappresentata dalle azioni. Esse svolgono una funzione analoga a quella delle quote nelle società di persone, ma con una caratteristica tipica: nelle SPA le azioni sono normalmente titoli destinati a circolare, in modo da rendere più semplice il trasferimento della partecipazione. In questo modello societario l’elemento centrale non è la persona del socio, ma il capitale.
Le azioni hanno spesso un valore nominale, cioè rappresentano una frazione del capitale sociale. Se il valore nominale non è indicato, le norme che lo richiamano si applicano comunque in relazione al numero delle azioni rispetto al totale emesso.
Emissione e assegnazione delle azioni
L’art. 2346 c.c. stabilisce che a ciascun socio venga assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore al conferimento effettuato. In altre parole, chi sottoscrive una certa quota di capitale deve conferire almeno un valore equivalente in denaro, beni o crediti, e riceve azioni il cui valore complessivo non può superare quello del conferimento.
Rimane fermo un principio fondamentale: il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale. Questa regola serve a evitare che esista un capitale nominale non effettivamente coperto da conferimenti.
Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, purché resti rispettato il vincolo complessivo di copertura del capitale e il divieto di emissione sotto la pari. In questo contesto si inserisce anche la disciplina delle prestazioni accessorie.
Prestazioni accessorie e divieto di conferimenti di opere o servizi
Nella SPA non è possibile conferire opere o servizi come conferimenti destinati a formare il capitale sociale. Tuttavia è possibile collegare a determinate azioni obblighi ulteriori del socio, che non fanno parte del capitale ma incidono sull’organizzazione interna della società.
Si tratta delle prestazioni accessorie, previste dall’art. 2345 c.c., che possono essere stabilite dall’atto costitutivo o dallo statuto. Il socio effettua un conferimento nelle forme ammesse (denaro, beni o crediti) ma può anche assumere ulteriori obblighi, come prestazioni professionali, collaborazione o messa a disposizione di competenze specifiche.
Un esempio tipico può essere quello di una società che gestisce un ristorante e che coinvolge uno chef molto noto. Lo chef conferisce capitale come qualsiasi altro socio, ma lo statuto può attribuirgli un ruolo particolare o collegare alla sua partecipazione alcune prestazioni accessorie, senza violare il divieto di conferimento di opera o servizi.
Uguaglianza delle azioni e categorie speciali
L’art. 2348 c.c. stabilisce che le azioni devono essere di uguale valore e conferire ai loro possessori uguali diritti. Questo rappresenta il modello standard della SPA: azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono gli stessi diritti.
Lo statuto può tuttavia prevedere categorie speciali di azioni con diritti diversi. Le differenze possono riguardare sia i diritti amministrativi, sia quelli patrimoniali. Ad esempio possono esistere azioni con voto limitato o azioni con privilegi nella distribuzione degli utili.
Il principio di uguaglianza continua comunque a valere all’interno della stessa categoria: tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria devono attribuire diritti identici.
Limite generale: divieto di patto leonino
Anche nelle società per azioni trova applicazione il principio generale del divieto di patto leonino. È nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi completamente dalla partecipazione agli utili o alle perdite.
Questo non impedisce di creare categorie di azioni con trattamenti patrimoniali diversi o privilegiati, ma non è mai possibile eliminare del tutto la partecipazione di un socio agli utili o alle perdite.
Diritto agli utili
L’art. 2350 c.c. stabilisce che ogni azione attribuisce al suo titolare il diritto a una quota proporzionale degli utili netti distribuibili e una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società, salvo che lo statuto preveda diritti diversi per categorie speciali di azioni.
Il criterio di base è quindi quello della proporzionalità, ma lo statuto può prevedere deroghe mediante azioni privilegiate, ad esempio con dividendi prioritari o con diritti preferenziali in sede di liquidazione, sempre nel rispetto dei limiti di legge.
Azioni correlate
Lo statuto può prevedere l’emissione di azioni correlate, cioè azioni i cui diritti patrimoniali sono collegati ai risultati economici di uno specifico settore dell’attività sociale. In questo caso lo statuto deve disciplinare in modo dettagliato i criteri di imputazione di costi e ricavi, le modalità di rendicontazione e i diritti attribuiti ai titolari di tali azioni.
Un limite fondamentale è che i dividendi possono essere distribuiti solo nei limiti degli utili risultanti dal bilancio complessivo della società. Anche se il settore di riferimento produce risultati positivi, se la società nel suo insieme non presenta utili distribuibili non è possibile distribuire dividendi.
Azioni di risparmio
Nelle società quotate esistono le azioni di risparmio, generalmente prive del diritto di voto ma caratterizzate da privilegi patrimoniali, come un dividendo prioritario. Sono strumenti pensati per investitori interessati soprattutto al rendimento economico e non alla partecipazione alla gestione della società.
La disciplina delle azioni di risparmio è contenuta principalmente nel Testo Unico della Finanza e si applica alle società quotate.
Diritto di voto e azioni con diritti amministrativi differenziati
La regola generale, stabilita dall’art. 2351 c.c., è che ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo statuto può però prevedere alcune deroghe, come azioni senza voto, azioni con voto limitato a determinate materie oppure azioni il cui voto dipende dal verificarsi di determinate condizioni.
Esiste comunque un limite: il valore complessivo delle azioni senza diritto di voto o con voto limitato non può superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto può inoltre introdurre meccanismi per limitare la concentrazione del potere, come tetti massimi di voto esercitabile da un singolo soggetto o sistemi di voto scalare.
Azioni a voto plurimo
Lo statuto può prevedere azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351 c.c., fino a dieci voti per azione. Il voto plurimo caratterizza la categoria azionaria e consente di distinguere partecipazione al capitale e peso nelle decisioni. Per le società quotate occorre coordinare questa regola con l’art. 127-sexies TUF.
Voto maggiorato nelle società quotate
Nelle quotate, la regola dell’art. 127-sexies TUF vieta l’emissione di azioni a voto plurimo, salve le eccezioni previste dalla norma, fra cui la conservazione delle caratteristiche delle azioni emesse prima della quotazione. Il voto maggiorato dell’art. 127-quinquies è invece collegato alla detenzione continuativa: lo statuto può attribuire fino a due voti dopo almeno ventiquattro mesi di iscrizione nell’elenco e prevedere ulteriori maggiorazioni annuali fino a dieci voti complessivi. Dal 2026, nelle deliberazioni indicate dal comma 10-bis — fra cui trasferimento della sede all’estero e determinate operazioni di uscita dal mercato regolamentato — la maggiorazione non opera e anche le azioni a voto plurimo attribuiscono un solo voto. Non si tratta quindi di un potenziamento del voto valido indistintamente per ogni deliberazione.
Strumenti finanziari partecipativi
Oltre alle azioni, la SPA può emettere strumenti finanziari partecipativi, anche a fronte di apporti di opere o servizi. In questo caso tali apporti non entrano a far parte del capitale sociale, ma danno diritto a strumenti che possono attribuire diritti patrimoniali o alcuni diritti amministrativi.
Questi strumenti non attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, ma possono prevedere forme di partecipazione alle decisioni su materie specifiche, se lo statuto lo consente.
Assemblee speciali
Quando esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi particolari, le deliberazioni dell’assemblea che incidono sui diritti di una categoria devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei titolari di quella categoria.
Questo sistema garantisce che i soci appartenenti a una categoria possano difendere i propri diritti quando una decisione dell’assemblea generale rischia di modificarli o ridurli.
Circolazione delle azioni
Una caratteristica fondamentale delle azioni è la libera trasferibilità. A differenza di quanto avviene nelle società di persone, le partecipazioni nella SPA sono concepite per circolare facilmente.
Esistono tuttavia alcuni limiti previsti dalla legge, ad esempio per le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura o crediti, che possono essere temporaneamente non trasferibili durante il periodo di verifica del valore del conferimento.
Azioni non interamente liberate
Le azioni non interamente liberate, cioè quelle per cui i versamenti non sono ancora stati completati, possono comunque essere trasferite. Tuttavia chi le trasferisce rimane obbligato in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per un periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
La società può però chiedere il pagamento al venditore solo se la richiesta rivolta al possessore attuale delle azioni è rimasta senza risultato.
Azioni proprie
Infine, la società per azioni può acquistare azioni proprie, ma solo entro determinati limiti e nel rispetto di condizioni stabilite dalla legge, volte a proteggere l’integrità del capitale sociale.
Non è invece possibile sottoscrivere azioni proprie, perché ciò significherebbe creare capitale in modo artificiale senza un effettivo conferimento.
Divieto di sottoscrizione di azioni proprie
L’art. 2357-quater c.c. stabilisce che la società non può sottoscrivere azioni emesse da se stessa, salvo la particolare eccezione richiamata dall’art. 2357-ter, comma 2. Si tratta di un divieto molto rigoroso, perché la sottoscrizione di azioni proprie inciderebbe direttamente sul principio di effettività del capitale sociale.
Se il divieto viene violato, le azioni non si considerano inesistenti: si considerano comunque sottoscritte, ma devono essere liberate dai soggetti che la legge individua come responsabili. In particolare, la liberazione grava sui promotori e sui soci fondatori oppure, se la sottoscrizione è avvenuta in sede di aumento del capitale sociale, sugli amministratori. La responsabilità non si estende a chi riesca a dimostrare di essere esente da colpa.
La norma aggiunge anche che chiunque sottoscriva in nome proprio ma per conto della società viene considerato, a tutti gli effetti, come sottoscrittore per conto proprio. Anche in questo caso, della liberazione rispondono solidalmente promotori, fondatori o amministratori, salvo prova dell’assenza di colpa.
Perché la sottoscrizione è vietata
La ragione del divieto è la tutela dell’effettività del capitale sociale e, quindi, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori. Sottoscrivere azioni significa aderire a una nuova emissione e assumere l’obbligo di effettuare un conferimento. Se però a sottoscrivere fosse la stessa società, il conferimento verrebbe realizzato usando il patrimonio sociale.
Si produrrebbe così una situazione patologica: la società finirebbe per essere contemporaneamente creditrice e debitrice dell’obbligo di liberazione delle azioni. In termini sostanziali, il capitale apparirebbe sottoscritto, ma senza che entri realmente nuova ricchezza nel patrimonio sociale. È proprio questo il fenomeno che si definisce annacquamento del capitale.
Qui è importante distinguere nettamente tra sottoscrizione e acquisto. La sottoscrizione riguarda azioni di nuova emissione e segna la nascita del rapporto di conferimento. L’acquisto, invece, riguarda azioni già esistenti e circolanti, acquistate successivamente dalla società.
Acquisto di azioni proprie
Diversa dalla sottoscrizione è l’ipotesi dell’acquisto di azioni proprie, disciplinata dall’art. 2357 c.c. L’acquisto non è vietato in assoluto, ma è consentito solo a condizioni rigorose, proprio perché il legislatore vuole evitare che la società impoverisca il proprio patrimonio a danno dei creditori.
Anzitutto, la società può acquistare azioni proprie solo se dispone di utili distribuibili o di riserve disponibili. In mancanza di queste risorse, l’operazione comporterebbe una riduzione del patrimonio non compatibile con la tutela del capitale.
Inoltre, la società non può acquistare azioni proprie non interamente liberate. La ragione è molto forte sul piano logico: sulle azioni non liberate esiste un credito della società verso l’azionista per i versamenti ancora dovuti. Se la società acquistasse quelle azioni, si troverebbe a essere titolare di un credito verso se stessa, con conseguente confusione tra debitore e creditore e con effetto di svuotamento della garanzia patrimoniale.
Quanto alla competenza, l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, mentre l’esecuzione concreta dell’operazione spetta agli amministratori.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio operano, poi, ulteriori limiti quantitativi e regole specifiche, coordinate con la disciplina del mercato.
Effetti delle azioni proprie
L’art. 2357-ter c.c. disciplina gli effetti della permanenza delle azioni proprie nel patrimonio sociale.
Anzitutto, gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie senza autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le modalità dell’operazione. È quindi l’assemblea che decide se e come tali azioni possano essere alienate o comunque utilizzate.
Sul piano dei diritti patrimoniali, finché le azioni restano nella disponibilità della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione non si esercitano in capo alla società stessa, ma vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. In sostanza, la società non può essere “socia di se stessa” in senso pieno: i diritti patrimoniali si redistribuiscono sugli altri soci.
Per quanto riguarda il diritto di voto, esso è sospeso. Le azioni proprie non possono quindi essere utilizzate per influenzare direttamente le decisioni assembleari. Tuttavia, esse vengono comunque computate ai fini del calcolo delle maggioranze e dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. In questo modo si evita sia il rischio di autocontrollo della società su se stessa, sia il pericolo di paralisi dell’organo assembleare.
Infine, l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di pari importo, che viene rilevata in bilancio mediante l’iscrizione di una specifica voce negativa.
Assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie
L’art. 2358 c.c. pone un ulteriore limite: la società non può, direttamente o indirettamente, concedere prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.
Anche qui la ratio è chiara. Se la società finanziasse i terzi affinché acquistino o sottoscrivano le sue azioni, finirebbe di fatto per sostenere con mezzi propri il proprio capitale o la circolazione delle proprie partecipazioni, con un effetto sostanzialmente analogo a quello vietato dalla disciplina sulla sottoscrizione di azioni proprie.
Il divieto, però, non è assoluto. L’operazione può essere compiuta se vengono rispettate determinate condizioni di garanzia, tra cui l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e una dettagliata relazione degli amministratori che illustri le condizioni, le ragioni, gli obiettivi, l’interesse della società, i rischi dell’operazione e il prezzo delle azioni.
Un classico esempio patologico di violazione della ratio della norma è rappresentato dai cosiddetti finanziamenti baciati, in cui il finanziamento concesso dalla banca o dalla società è in realtà finalizzato a sostenere artificialmente l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni della stessa emittente.
Limiti alla circolazione delle azioni
La regola generale è la libera trasferibilità delle azioni, ma questa libertà incontra diversi limiti.
Vi sono anzitutto limiti legali. Tra questi rientra, ad esempio, la temporanea non trasferibilità delle azioni emesse a fronte di conferimenti in natura o crediti quando la stima è ancora soggetta a controllo. A questi si aggiungono i limiti collegati alla disciplina delle azioni proprie e dell’assistenza finanziaria.
Accanto ai limiti legali, vi sono poi i limiti convenzionali, che possono derivare dallo statuto o da patti parasociali.
Le clausole statutarie, disciplinate dall’art. 2355-bis c.c., incidono direttamente sull’assetto organizzativo della società e sono opponibili secondo le regole proprie del contratto sociale. Tra le clausole più frequenti si trovano la prelazione, il gradimento, il mero gradimento e il divieto temporaneo di trasferimento.
I patti parasociali sono accordi tra alcuni soci (o anche tra soci e terzi) che servono a coordinare il comportamento dei soci nella società, soprattutto in relazione al voto o alla circolazione delle partecipazioni. Sono disciplinati dagli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.
La caratteristica fondamentale è che restano fuori dallo statuto.
Questo significa tre cose importanti.
- Non modificano l’organizzazione della società Lo statuto è l’insieme delle regole ufficiali della società. I patti parasociali invece sono accordi “privati” tra alcuni soci.
- Producono effetti solo tra i firmatari Se 5 soci su 100 firmano un patto parasociale, esso vincola solo quei 5.
- La loro violazione non invalida gli atti societari Se un socio viola il patto, il voto o il trasferimento delle azioni resta valido verso la società. Però chi viola il patto risponde contrattualmente verso gli altri firmatari (risarcimento del danno o penali).
Questo è il punto chiave che spesso è essenziale ricordare:
lo statuto ha efficacia reale verso la società, i patti parasociali hanno solo efficacia obbligatoria tra i contraenti.
I tre tipi principali di patti parasociali
L’art. 2341-bis c.c. individua tre categorie tipiche.
1. Sindacati di voto
Sono patti con cui alcuni soci si accordano su come votare in assemblea.
L’obiettivo è coordinare il potere di voto per esercitare maggiore influenza sulla società.
Esempio semplice.
Tre soci possiedono ciascuno il 10% delle azioni. Singolarmente hanno poco peso.
Con un patto parasociale decidono di:
- votare sempre insieme
- decidere prima tra loro come votare
In questo modo agiscono come un blocco del 30%.
Spesso il patto stabilisce anche:
- riunioni preliminari prima dell’assemblea
- obbligo di votare secondo la decisione della maggioranza dei firmatari
- delega a un rappresentante comune.
Funzione economica principale: stabilizzare il controllo della società.
2. Sindacati di blocco
Servono a limitare la circolazione delle azioni tra i soci firmatari.
I soci si impegnano a non vendere liberamente le azioni oppure a venderle solo secondo certe regole.
Esempi tipici:
- obbligo di non vendere per un certo periodo
- diritto di prelazione tra i soci del patto
- vendita congiunta obbligatoria
- vendita consentita solo con il consenso degli altri.
Scopo principale: evitare l’ingresso di soggetti indesiderati nella società.
È molto usato quando:
- la società ha pochi soci
- si vuole mantenere stabile l’assetto proprietario.
Attenzione: se un socio vende violando il patto, la vendita resta valida verso la società, ma il socio deve risarcire i danni agli altri firmatari.
3. Patti di controllo o di influenza sulla società
Questi patti servono a esercitare congiuntamente un’influenza dominante sulla società.
Non riguardano solo il voto in assemblea, ma la gestione complessiva del potere societario.
Possono prevedere, per esempio:
- accordi su chi nominerà gli amministratori
- distribuzione delle cariche nel CdA
- strategie comuni di gestione
- accordi tra soci di riferimento.
In sostanza i soci si coordinano per determinare l’indirizzo della società.
Sono molto comuni nelle società quotate dove il controllo è frammentato.
Durata dei patti parasociali
Il codice pone anche un limite.
I patti parasociali non possono durare più di 5 anni, ma:
- possono essere rinnovati
- possono essere stipulati anche a tempo indeterminato, ma in quel caso ogni socio può recedere con preavviso di 180 giorni.
Questa regola serve a evitare vincoli troppo rigidi e permanenti sulla circolazione delle azioni o sul voto.
Pubblicità (art. 2341-ter c.c.)
Per le società quotate o diffuse tra il pubblico, i patti parasociali devono essere:
- comunicati alla società
- dichiarati all’apertura dell’assemblea
- depositati presso il registro delle imprese.
Se non vengono dichiarati, il voto dei soci aderenti può essere annullato.
Questo serve a garantire trasparenza sul controllo della società.
Materialmente, come si trasferiscono le azioni
Le azioni sono anzitutto titoli di partecipazione, perché rappresentano una posizione complessa di socio e non un semplice diritto di credito. La disciplina delle azioni utilizza tuttavia, per i titoli azionari cartacei, alcune tecniche e regole di circolazione proprie della materia cartolare. Per questo non è corretto assimilarle integralmente a cambiali e assegni: la posizione dell’azionista resta regolata principalmente dal diritto societario e dai diritti e obblighi inerenti alla partecipazione.
Nel nostro ordinamento le azioni sono, di regola, nominative. Ciò significa che il nome del titolare risulta sul titolo, se cartaceo, e nel libro dei soci. Vi sono però ipotesi particolari, come alcune azioni di risparmio, che possono assumere forma al portatore, secondo la disciplina speciale.
Le azioni nominative possono circolare mediante girata autenticata. In tal caso, chi si presenta come ultimo giratario e dimostra una serie continua di girate è legittimato a esercitare i diritti sociali, pur dovendo poi la società aggiornare il libro dei soci. In questo senso si dice che il libro dei soci ha perso la sua funzione legittimante piena, ma conserva un ruolo di trasparenza e documentazione dell’assetto proprietario.
L’art. 2355 c.c. distingue varie ipotesi di trasferimento. Se i titoli azionari non sono stati emessi, il trasferimento ha effetto verso la società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Se invece si tratta di azioni al portatore, il trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo. Per le azioni nominative, la regola principale resta quella della girata autenticata.
Azioni dematerializzate e società quotate
Nelle società quotate la circolazione cartacea delle azioni è superata dalla dematerializzazione. In questo sistema non esiste più il titolo materiale: la qualità di azionista risulta da un conto titoli aperto presso un intermediario autorizzato, come una banca.
I dividendi vengono accreditati attraverso il sistema degli intermediari sulla base delle risultanze dei conti titoli. Anche la partecipazione all’assemblea si basa sulla posizione risultante dal conto, certificata secondo le regole della record date previste dalla disciplina speciale.
Il trasferimento delle azioni dematerializzate non avviene mediante girata, ma tramite scritturazione contabile: l’intermediario addebita il conto del venditore e accredita quello dell’acquirente. La registrazione elettronica svolge quindi la stessa funzione che, nel sistema cartaceo, era svolta dalla girata.
Obbligazioni: cosa sono e in cosa differiscono dalle azioni
Una SPA può emettere, oltre ad azioni e strumenti finanziari partecipativi, anche obbligazioni.
1) Azionista vs obbligazionista
Azionista: apporta capitale di rischio, sopporta il rischio d’impresa; diritti patrimoniali dipendono da utili e patrimonio netto residuo.
Obbligazionista: è un creditore; presta denaro (o valore) alla società; ha diritto a restituzione del capitale e interessi secondo le condizioni dell’emissione.
Quindi: azioni = capitale di rischio; obbligazioni = capitale di credito.
2) Chi delibera l’emissione: art. 2410 c.c.
Se legge o statuto non dispongono diversamente: l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso: serve verbale notarile, deposito e iscrizione secondo art. 2436.
Nota che per le obbligazioni convertibili (vedi sotto) la competenza è tipicamente dell’assemblea straordinaria.
3) Limiti quantitativi: art. 2412 c.c.
La società può emettere obbligazioni (al portatore o nominative) per somma complessiva non eccedente:
2 volte la somma di:
- capitale sociale
- riserva legale
- riserve disponibili
- risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
I sindaci attestano il rispetto del limite.
Superamento del limite: due canali principali
Obbligazioni in eccedenza sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
Se poi questi titoli circolano verso non professionali, chi li trasferisce risponde della solvenza della società verso l’acquirente non professionale. Qui la logica è quella che tu descrivi come cessione “pro solvendo”: trasferisco ma garantisco.
Obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili della società: fino a due terzi del valore degli immobili. Queste non rientrano nel limite del comma 1.
Inoltre: nel calcolo del limite rientrano anche garanzie prestate dalla società per obbligazioni di altre società (anche estere).
4) Confini non più netti: art. 2411 c.c.
Storicamente obbligazioni = credito con rimborso certo e interessi “tipici”.
Oggi l’art. 2411 consente forme in cui i diritti degli obbligazionisti possono assumere tratti “quasi equity”:
il diritto alla restituzione e agli interessi può essere subordinato rispetto ad altri creditori (obbligazioni subordinate);
tempi ed entità degli interessi possono variare secondo parametri oggettivi, anche legati all’andamento economico della società;
la disciplina si applica anche a strumenti comunque denominati che condizionano rimborso e tempi all’andamento economico.
Effetto: si sfuma la linea tra capitale di credito e capitale di rischio. Avere un titolo “chiamato obbligazione” non significa sempre rimborso garantito come in un prestito tradizionale.
Obbligazioni convertibili in azioni: art. 2420-bis c.c.
1) Chi decide
L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili, determinando:
- rapporto di cambio,
- periodo e modalità della conversione.
3) Aumento di capitale contestuale
Contestualmente, la società deve deliberare l’aumento di capitale corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
Perché: se l’obbligazionista converte, deve ricevere azioni “nuove” o comunque emesse in attuazione dell’aumento.
4) Effetto economico della conversione
Quando converto:
non faccio un nuovo conferimento in denaro (di regola), il credito obbligazionario si trasforma in partecipazione: quello che era prestito diventa, nei fatti, apporto di rischio.
Il debito si “spegne” e nasce partecipazione.
È corretto anche ricordare che, per logica di tutela del capitale, le convertibili non possono essere strutturate in modo da aggirare il divieto di emissione “sotto la pari” per la parte che poi si traduce in capitale azionario.
Patrimoni destinati a uno specifico affare: art. 2447-bis c.c.
Per completare il quadro della SPA, aggiungi l’istituto dei patrimoni destinati, introdotto con la riforma del 2003.
1) Patrimoni destinati in senso stretto: separazione patrimoniale
La società può separare una parte del proprio patrimonio per destinarla a uno specifico affare.
Questo è una deroga importante al principio generale dell’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore con tutto il patrimonio presente e futuro), perché qui:
i creditori dell’affare specifico si soddisfano solo sul patrimonio destinato, gli altri creditori sociali si soddisfano sul patrimonio “generale” residuo.
Si creano classi di creditori in base ai patrimoni destinati (e la società può crearne più di uno), ma con limiti:
nel complesso, i patrimoni destinati non possono superare la decima parte del patrimonio netto, non possono riguardare certe attività riservate (es. bancaria o assicurativa) come “affare separato” in quel senso.
Eccezione importante: responsabilità extracontrattuale
Se nell’ambito dell’affare destinato nasce un’obbligazione da illecito (art. 2043 c.c.), il legislatore tutela maggiormente quel creditore:
la società risponde con tutto il patrimonio, non solo con il patrimonio destinato.
Ratio: chi subisce un danno ingiusto non è un creditore “consapevole” che sceglie il rischio del perimetro separato.
2) Finanziamento destinato a uno specifico affare: separazione sui proventi
Alternativa alla separazione patrimoniale “in senso stretto”:
la società ottiene un finanziamento destinato a uno specifico affare, e il rimborso (totale o parziale) avviene utilizzando i proventi dell’affare (o parte di essi).
Qui la separazione non è “sul patrimonio” ma sui flussi/proventi:
gli utili/proventi dell’affare restano vincolati al rimborso finché il finanziamento non è soddisfatto (in tutto o in parte secondo lo schema deliberato).
Solo la parte eccedente potrà poi essere utilizzata o distribuita.
1) Fase pre-assembleare: convocazione
Serve rispettare:
- competenza a convocare,
- termini e modalità,
- contenuto dell’avviso (ordine del giorno),
- legittimazione a intervenire (specie in società con strumenti dematerializzati e regole speciali).
2) Svolgimento dell’assemblea
Regole su:
- costituzione valida (quorum costitutivo),
- discussione,
- votazione,
- quorum deliberativo.
3) Verbalizzazione
La deliberazione deve essere verbalizzata secondo le regole (e per le straordinarie il ruolo del notaio e centrale). La verbalizzazione e essenziale anche per i successivi adempimenti di pubblicità, soprattutto se si modifica lo statuto.
Se le regole non sono rispettate, la deliberazione può essere:
- annullabile (vizi procedurali o di conformità, secondo il regime applicabile),
- oppure nulla (vizi piu gravi, tipizzati).
La conseguenza pratica e che una decisione invalida non regge, e si apre lo spazio per le impugnazioni secondo le norme del codice.
Fase che precede l’assemblea: convocazione, quorum, svolgimento e invalidità
Convocazione dell’assemblea (art. 2366 c.c.)
Tutti i soci devono essere convocati tramite avviso di convocazione. La convocazione, in via ordinaria, spetta agli amministratori.
L’avviso deve indicare almeno:
- giorno, ora e luogo dell’assemblea
- ordine del giorno, cioè le materie che verranno trattate (serve a garantire informazione e possibilità di prepararsi e decidere come votare)
Nelle società non quotate, l’avviso deve essere pubblicato con le forme previste dalla norma (es. Gazzetta Ufficiale oppure quotidiano indicato nello statuto) almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
Se mancano le formalità di convocazione, in linea generale la delibera rischia l’invalidità. Tuttavia esiste una deroga importante.
Assemblea totalitaria
L’assemblea e considerata regolarmente costituita anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti i soci (e, nella costruzione tipica, anche gli altri soggetti la cui presenza rileva ai fini della regolarità dei lavori). Questa e la cosiddetta assemblea totalitaria.
Convocazione “annuale” per il bilancio
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (normalmente entro i termini ordinari, con eccezioni che dipendono da discipline speciali o temporanee).
Se gli amministratori non convocano, interviene l’organo di controllo con funzione vicaria: sostituisce l’organo amministrativo quando e inadempiente, proprio per evitare la paralisi del circuito societario.
Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367 c.c.)
Oltre alla convocazione “ordinaria” degli amministratori, e prevista la convocazione su richiesta di una minoranza qualificata.
Le soglie cambiano in base al tipo di società:
- società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: richiesta da soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale
- altre società: almeno un decimo del capitale sociale
- salva la minore percentuale prevista dallo statuto
Logica: nelle società con azionariato diffuso e più difficile raccogliere grandi percentuali, quindi il legislatore abbassa la soglia per rendere effettivo il diritto delle minoranze.
Nella fase che precede l’assemblea, le regole di base (convocazione, ordine del giorno, informazione) valgono sia per assemblea ordinaria sia per assemblea straordinaria.
Quorum: costituzione valida e deliberazione valida
Quando l’assemblea si riunisce, bisogna verificare due cose diverse:
- quorum costitutivo: quanto capitale deve essere presente o rappresentato per poter iniziare validamente i lavori
- quorum deliberativo: quanti voti favorevoli servono per approvare la delibera
Questi numeri si calcolano tenendo conto che alcune azioni potrebbero non avere diritto di voto su quella materia, e quindi non entrano nel calcolo come votanti.
A) Assemblea ordinaria (schema base)
- Quorum costitutivo: serve un minimo di capitale presente (la regola generale e la presenza di una quota significativa, tipicamente almeno la meta in prima convocazione, a seconda del caso e delle norme applicabili)
- Quorum deliberativo: in genere maggioranza assoluta dei voti espressi (50% + 1)
B) Assemblea straordinaria (art. 2368 c.c. e regole collegate)
Per la straordinaria i quorum sono più elevati, perché l’assemblea decide su materie “strutturali” (statuto, liquidazione, ecc.).
- nelle società non quotate, in prima convocazione si richiedono regole più stringenti: presenza di una parte molto ampia del capitale e voti favorevoli con soglie qualificate (tipicamente superiori alla maggioranza semplice, spesso due terzi del capitale rappresentato)
- nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quorum tendono ad essere più gestibili, per evitare che l’assemblea sia di fatto impossibile per frammentazione del capitale: resta la logica dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ma su basi costitutive costruite in modo da rendere realistica la riunione
Convocazioni successive
Se la prima convocazione va deserta o non raggiunge i quorum, possono esserci convocazioni successive (seconda, terza), a condizione che la data sia indicata già nell’avviso di convocazione. In generale, man mano che si procede, i quorum tendono ad abbassarsi per facilitare l’assunzione delle decisioni.
Svolgimento dell’assemblea: presidente, segretario, verbale
Possono intervenire in assemblea i soggetti legittimati al voto.
L’assemblea e presieduta da un presidente:
- indicato nello statuto oppure
- eletto dai soci presenti con voto di maggioranza
Il presidente e assistito da un segretario, che cura la verbalizzazione. La verbalizzazione e centrale per trasparenza, prova e impugnazioni.
Verbale (art. 2375 c.c.)
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, oppure dal notaio.
Il verbale deve indicare:
- data dell’assemblea
- Identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno (anche in allegato)
- modalità e risultato delle votazioni
- identificazione dei soci favorevoli, astenuti, dissenzienti (anche in allegato)
- su richiesta dei soci, sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno
Per l’assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da notaio, perché spesso la delibera comporta modifiche statutarie e quindi necessita di pubblicità nel Registro delle imprese.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per rispettare gli obblighi di deposito e pubblicazione.
Rappresentanza in assemblea (art. 2372 c.c. per societa chiuse)
Nelle società non quotate, il socio puo farsi rappresentare con delega.
Regole tipiche:
- delega per iscritto
- la delega non può essere “in bianco”: deve indicare il nome del rappresentante
- il rappresentante può farsi sostituire solo se la delega lo prevede espressamente
- divieti di rappresentanza a favore di soggetti potenzialmente in conflitto strutturale (amministratori, sindaci, controllori e dipendenti della società), per evitare distorsioni del voto
- limiti al numero di deleghe rappresentabili da un singolo soggetto (con soglie piu ampie nelle societa che fanno ricorso al capitale di rischio)
Per le società quotate la disciplina e diversa ed e nel Testo Unico della Finanza.
Conflitto di interessi del socio votante (art. 2373 c.c.)
Il voto del socio in conflitto non e automaticamente vietato. La regola e piu raffinata.
Una delibera può diventare annullabile se ricorrono insieme due condizioni:
- il voto del socio in conflitto e determinante (senza quel voto la delibera non sarebbe passata)
- la delibera e idonea a arrecare danno alla società (non serve provare un danno già verificato, basta l’idoneità)
Se manca anche una sola delle due condizioni, la delibera resta valida.
Annullabilità delle delibere (art. 2377 c.c.)
Una delibera e annullabile quando non e conforme alla legge o allo statuto (anche per vizi del procedimento).
Legittimati all’impugnazione:
- soci assenti, dissenzienti o astenuti
- amministratori
- organo di controllo
Gli amministratori e i controllori non hanno solo una facoltà: spesso e un vero dovere impugnare, perche l’inerzia puo generare responsabilità.
Non tutti i soci possono impugnare: servono soglie minime di partecipazione:
- un per mille nelle società quotate
- 5% negli altri casi
I soci sotto soglia non possono ottenere l’annullamento, ma possono chiedere risarcimento del danno, provando nesso causale tra delibera e pregiudizio subito.
Vizi che non portano all’annullamento salvo “determinanza”
Il legislatore adotta un approccio sostanzialistico:
- la delibera non e annullabile per intervento di soggetti non legittimati, salvo che la loro presenza sia stata determinante per la regolare costituzione
- errori di conteggio o voti invalidi non annullano, salvo che siano stati determinanti per raggiungere la maggioranza
- verbale incompleto o inesatto non annulla, salvo che impedisca di accertare contenuto, effetti e validità della delibera
Termine di impugnazione: 90 giorni dalla delibera; se soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese, i 90 giorni decorrono dall’iscrizione.
Nullità delle delibere (art. 2379 c.c.)
La nullità riguarda vizi più gravi. Qui la delibera e trattata come se non dovesse produrre effetti, ma con limiti temporali per evitare paralisi societaria.
Può essere fatta valere da chiunque dimostri interesse.
Casi tipici:
- mancata convocazione (salvo assemblea totalitaria)
- mancanza del verbale
- oggetto illecito o impossibile (esempio classico: approvazione di un bilancio falso)
Termine: in generale la nullità si fa valere entro 3 anni (da iscrizione o deposito se previsto), in deroga al diritto comune, per ragioni di certezza dei traffici.
Eccezione: impugnazione senza limiti di tempo per delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
La convocazione non e considerata mancante se ci sono irregolarità dell’avviso che non equivalgono a totale assenza della convocazione, e analogamente il verbale non e “mancante” se contiene almeno elementi minimi (data e oggetto) e risulta sottoscritto dai soggetti rilevanti.
Patti parasociali e sindacati di voto
I patti parasociali possono riguardare:
- limiti alla circolazione delle azioni
- esercizio del diritto di voto (sindacati di voto)
Sono patti con efficacia principalmente interna tra aderenti, ma nelle società quotate incidono sugli assetti di controllo percepiti dal mercato, quindi si impone pubblicità e trasparenza (disciplina nel codice civile per non quotate e nel TUF per quotate).
Abuso della maggioranza
Qui tocchi un punto davvero importante: ci sono delibere che formalmente rispettano legge e statuto, ma sostanzialmente servono a “schiacciare” la minoranza.
Esempio classico: aumento di capitale a pagamento deliberato dalla maggioranza sapendo che la minoranza non puo sottoscrivere, con effetto di diluizione della minoranza.
Questi casi sono spesso ricondotti ai principi di:
- buona fede
- correttezza
- limite funzionale all’esercizio dei diritti sociali
Non e automatico che la delibera sia invalida: serve argomentare l’abuso, la mancanza di interesse sociale e la finalita persecutoria o comunque distorsiva.
Amministrazione e controllo della SPA: organo amministrativo nel modello tradizionale
Nella società per azioni gli organi sociali essenziali sono l’assemblea, l’organo amministrativo e l’organo di controllo. L’assemblea conserva un ruolo centrale nelle decisioni che la legge le attribuisce, ma la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, come afferma l’art. 2380-bis c.c. Anche quando lo statuto prevede che alcune operazioni debbano essere autorizzate dall’assemblea, questo non fa venir meno la responsabilità degli amministratori, che restano i veri titolari della funzione gestoria.
Nel modello tradizionale l’organo amministrativo può assumere due forme. Se la società affida la gestione a una sola persona, si ha l’amministratore unico, soluzione ammessa nelle SPA non quotate. Se invece gli amministratori sono più di uno, essi formano un consiglio di amministrazione. A differenza di quanto accade nelle società di persone, gli amministratori della SPA non devono necessariamente essere soci: possono essere scelti anche tra soggetti esterni. Quando esiste un consiglio di amministrazione, il suo funzionamento si basa sul metodo collegiale. Gli amministratori hanno pari dignità all’interno dell’organo e le decisioni vengono assunte a maggioranza per teste. Non c’è spazio, quindi, per modelli come l’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva tipici delle società di persone.
Questa impostazione va distinta da quella dei modelli alternativi di amministrazione e controllo. Nel sistema monistico, ad esempio, non c’è spazio per l’amministratore unico, perché è necessario un consiglio di amministrazione all’interno del quale si formi il comitato per il controllo sulla gestione. Nel sistema dualistico, invece, la funzione gestoria è affidata al consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza e non dall’assemblea.
Nomina degli amministratori
Nel sistema con collegio sindacale, l’art. 2396-decies attribuisce all’assemblea la nomina degli amministratori, salvo i primi, nominati nell’atto costitutivo, e le disposizioni speciali degli artt. 2351 e 2449. L’art. 2383 disciplina gli altri profili della nomina e della revoca, compresa la preventiva dichiarazione dell’interessato sull’assenza delle cause di ineleggibilità e delle interdizioni previste dalla norma. Nei diversi sistemi va individuato l’organo competente alla nomina.
La durata dell’incarico degli amministratori non può superare tre esercizi; la scadenza coincide con la riunione dell’organo competente convocata per approvare il bilancio dell’ultimo esercizio dell’incarico. Sono rieleggibili, salvo diversa previsione statutaria, e revocabili in ogni momento dall’organo competente a nominarli. La revoca senza giusta causa lascia salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo l’art. 2383.
Entro trenta giorni dalla nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, indicando le loro generalità e specificando chi tra loro ha la rappresentanza della società e con quali modalità essa è esercitata. Una volta eseguita la pubblicità, eventuali cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che il terzo ne era a conoscenza.
Presidente del consiglio di amministrazione e dovere di agire informati
L’art. 2381 disciplina il presidente: salvo diversa previsione statutaria, gli amministratori lo scelgono al proprio interno se non è già designato dall’organo competente alla nomina. Il presidente convoca il consiglio, fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori. Il suo compito di assicurare adeguate informazioni ai consiglieri è ora disciplinato separatamente dall’art. 2381-ter.
L’art. 2381-ter impone agli amministratori di agire informati. Ciascuno può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni sulla gestione. Il nuovo testo riconosce ai non delegati il ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute secondo legge e statuto, anche in relazione alle loro competenze. Ciò non rende irrilevanti segnali di anomalia né elimina i doveri di intervento previsti dall’art. 2392 quando siano conosciuti fatti pregiudizievoli.
Delega gestoria
L’art. 2381-bis consente al consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo permettono, di delegare attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più componenti. Il consiglio di gestione, se lo statuto lo consente, può delegare solo a uno o più propri componenti. Il consiglio determina contenuto e limiti delle deleghe, può impartire direttive e avocare operazioni; valuta gli assetti e l’andamento della gestione sulla base delle informazioni ricevute.
Non sono delegabili le attribuzioni elencate nell’art. 2381-bis, fra cui redazione del bilancio, progetti di fusione e scissione e le altre materie espressamente richiamate. Non sono delegabili neppure le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, comprese proposta e condizioni del piano. La delega non trasferisce quindi ogni competenza dell’organo collegiale.
Gli organi delegati devono curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Devono inoltre riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Gli amministratori non delegati, da parte loro, restano tenuti ad agire informati e ciascuno può chiedere che in consiglio vengano fornite ulteriori informazioni sulla gestione. La delega, dunque, serve a rendere più efficiente la gestione, ma non elimina né la responsabilità né i poteri di controllo degli altri amministratori.
Gestione esclusiva e assetti adeguati
L’art. 2380-bis c.c. ribadisce che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Alla loro competenza esclusiva appartiene anche l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, in collegamento con l’art. 2086 c.c., come riformato dal Codice della crisi d’impresa.
La logica è chiara: l’organo amministrativo non deve solo gestire in senso operativo, ma deve anche costruire un’organizzazione idonea a prevenire squilibri, a intercettare tempestivamente segnali di crisi e a preservare la continuità aziendale.
Requisiti, ineleggibilità e decadenza
L’art. 2382 c.c. stabilisce le cause legali di ineleggibilità e decadenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi è interdetto, inabilitato, fallito oppure chi ha subito condanne che comportano interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.
Accanto a queste cause legali, l’art. 2387 c.c. consente allo statuto di richiedere ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche richiamando codici di comportamento o regole tipiche delle società quotate. Nelle società non quotate si tratta di una scelta volontaria, ma spesso utile a rafforzare la credibilità della società verso il mercato, i finanziatori e gli stakeholders.
Rappresentanza della società
L’art. 2384 c.c. disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori. Questo potere, attribuito dallo statuto o dalla deliberazione di nomina, ha carattere generale. Qui emerge una differenza importante rispetto alle società di persone: il terzo non deve verificare se l’atto compiuto dall’amministratore rientri o meno nell’oggetto sociale.
Ancora più rilevante è il principio secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dallo statuto o da decisioni interne non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate. L’unica eccezione si ha quando la società riesca a provare che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società. Il sistema, quindi, tutela in modo molto forte l’affidamento del terzo. Sul piano interno, però, la violazione dei limiti può fondare responsabilità dell’amministratore verso la società.
Sostituzione degli amministratori
Nel sistema con collegio sindacale la sostituzione anticipata degli amministratori è disciplinata dall’art. 2396-undecies, che dal 2026 ha preso il posto dell’abrogato art. 2386. Le regole seguenti riguardano questo sistema.
Se viene meno uno o più amministratori ma resta in carica la maggioranza di quelli nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti possono sostituirli mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I cooptati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti devono convocare l’assemblea per procedere alla sostituzione. I nuovi amministratori, salvo diversa previsione, scadono insieme a quelli che erano in carica al momento della loro nomina.
Può anche accadere che lo statuto contenga la clausola simul stabunt simul cadent, in base alla quale la cessazione di alcuni amministratori provoca la caduta dell’intero consiglio. In questo caso l’assemblea per la nomina del nuovo CDA deve essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti.
Se cessa l’amministratore unico o cessano tutti gli amministratori, l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
Funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo diversa previsione statutaria. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sempre salvo diversa disposizione dello statuto. Sono ammesse riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione, ma non è ammesso il voto per rappresentanza: l’amministratore deve partecipare e votare personalmente.
Divieto di concorrenza
L’art. 2390 vieta agli amministratori, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea, di essere soci illimitatamente responsabili di concorrenti, esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, oppure essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti. Il nuovo art. 2390-bis vieta inoltre l’uso, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie e opportunità d’affari appresi nell’incarico; la violazione può comportare revoca e risarcimento.
La ratio è evidente: il problema non riguarda il socio in quanto tale, ma l’amministratore, cioè colui che orienta le scelte gestorie e potrebbe trovarsi in un conflitto strutturale di interessi. La violazione del divieto può comportare la revoca dall’ufficio e il risarcimento del danno.
Quando si parla di gruppi di società, bisogna evitare semplificazioni eccessive. Non è corretto dire in modo automatico che due società dello stesso gruppo non sono concorrenti. Più precisamente, la presenza di un gruppo e di una direzione unitaria può incidere sulla valutazione della concorrenzialità e del conflitto, ma non elimina meccanicamente il problema.
Deliberazione con voto determinante del soggetto interessato
Occorre distinguere tra il conflitto del socio e l’interesse dell’amministratore.
Nel caso del socio, l’art. 2373 c.c. rende rilevante il conflitto solo se il voto del socio è determinante per la formazione della maggioranza e la deliberazione è idonea a recare danno alla società.
Nel caso dell’amministratore, invece, l’art. 2391 c.c. è più severo: non richiede che si dimostri subito un conflitto in senso stretto. Basta che l’amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione della società.
L’amministratore comunica il proprio interesse agli altri amministratori e all’organo di controllo, precisandone natura, termini, origine e portata. Se è delegato si astiene dal compiere l’operazione e investe l’organo collegiale; se è amministratore unico informa anche la prima assemblea utile.
La deliberazione deve motivare adeguatamente ragioni e convenienza dell’operazione per la società. Il solo interesse non determina un divieto generale di voto; lo statuto o il regolamento consiliare possono però introdurre ulteriori condizioni, modalità e limiti alla partecipazione dell’amministratore interessato, secondo l’art. 2391 riformato.
La deliberazione potenzialmente dannosa è impugnabile dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni quando siano violati gli obblighi previsti oppure il voto dell’interessato sia determinante. Chi ha consentito con il proprio voto non può impugnare se gli obblighi informativi del primo comma sono stati adempiuti: non va quindi formulata un’esclusione incondizionata del votante favorevole. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
L’amministratore risponde infine verso la società del danno che abbia eventualmente arrecato. Nelle società quotate, poi, si aggiunge la disciplina dell’art. 2391-bis c.c., relativa alle operazioni con parti correlate, che mira a governare i rischi tipici delle operazioni infragruppo o comunque non condotte a condizioni di mercato.
Responsabilità degli amministratori: verso chi e quando
La responsabilità degli amministratori nelle società per azioni può rilevare nei confronti della società, dei creditori sociali e anche dei singoli soci o dei terzi. La disciplina cambia a seconda del soggetto danneggiato e dell’interesse protetto.
Responsabilità verso la società
L’art. 2392 c.c. stabilisce che gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Non si tratta quindi di una diligenza astratta e uguale per tutti: il livello richiesto varia in relazione alla complessità dell’impresa e al ruolo concreto dell’amministratore.
La regola generale è quella della responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Questo principio, tuttavia, va coordinato con la presenza di deleghe gestorie. Se alcune funzioni sono attribuite al comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, non significa che gli altri amministratori siano automaticamente esonerati. Anche in presenza di deleghe, infatti, gli amministratori non delegati restano responsabili se, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possono per impedirli o per attenuarne le conseguenze. Qui rientrano, ad esempio, la richiesta di informazioni, l’impartire direttive agli organi delegati, l’avocazione di operazioni o l’attivazione dell’organo di controllo.
L’art. 2392 esclude l’estensione della responsabilità all’amministratore immune da colpa che faccia annotare senza ritardo il dissenso nel libro delle riunioni e deliberazioni e ne dia immediata notizia scritta al presidente dell’organo di controllo. Il dissenso deve essere tracciabile; restano da verificare la condotta e i doveri concretamente riferibili al singolo amministratore.
In questo ambito viene spesso richiamata la cosiddetta business judgment rule, non come norma codificata, ma come criterio interpretativo. Il giudice, cioè, non si sostituisce all’amministratore nel merito della scelta imprenditoriale, ma valuta se quella scelta sia stata presa secondo un procedimento razionale, informato, non viziato da conflitti di interessi e coerente con l’interesse sociale.
Azione sociale di responsabilità
L’azione sociale è deliberata dall’assemblea ai sensi dell’art. 2393, anche durante la liquidazione; può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore. Nel sistema con collegio sindacale, la legittimazione del collegio, con maggioranza dei due terzi, è ora prevista dall’art. 2396-terdecies. In ambito concorsuale l’art. 2394-bis individua i soggetti legittimati e introduce uno specifico termine biennale di decadenza dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o da quella che dichiara l’insolvenza.
La deliberazione con cui viene promossa l’azione comporta anche la revoca automatica degli amministratori contro cui è proposta, ma solo se è adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Se questa soglia non viene raggiunta, l’azione può comunque essere esercitata, ma la revoca dovrà essere deliberata separatamente.
L’ordinamento riconosce anche una tutela alle minoranze. L’art. 2393-bis c.c. consente infatti ai soci di promuovere l’azione sociale di responsabilità, purché rappresentino almeno un quinto del capitale sociale nelle società chiuse, salvo diversa misura statutaria non superiore a un terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la soglia si abbassa a un quarantesimo del capitale, o alla minore misura eventualmente prevista dallo statuto. La ratio è chiara: facilitare la tutela delle minoranze soprattutto nelle società con azionariato diffuso.
Responsabilità verso i creditori sociali
L’art. 2394 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Qui il presupposto non è semplicemente la violazione dei doveri gestori in sé, ma l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere esercitata dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In altre parole, la responsabilità verso i creditori scatta quando la cattiva gestione degli amministratori ha inciso sulla garanzia patrimoniale che la società offre ai terzi.
È importante ricordare che la rinuncia della società all’azione di responsabilità non impedisce ai creditori di agire. Se poi la società conclude una transazione con gli amministratori, i creditori possono reagire attraverso l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, per evitare che quell’accordo pregiudichi ulteriormente la loro possibilità di soddisfarsi sul patrimonio sociale.
Responsabilità verso singoli soci o terzi
Diversa è la responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., che tutela il singolo socio o il terzo quando subiscono un danno diretto derivante da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Qui non si parla di danno riflesso o mediato attraverso il patrimonio sociale, ma di una lesione immediata della sfera giuridica del socio o del terzo. Un esempio classico è quello del bilancio falso o delle comunicazioni sociali ingannevoli che inducono un terzo a compiere un’operazione dannosa oppure incidono direttamente sulla posizione individuale del socio.
L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto dannoso.
Controlli nella SPA
Nelle società per azioni il sistema dei controlli ruota attorno all’organo di controllo interno, il cui nome cambia a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato.
Nel modello tradizionale l’organo di controllo è il collegio sindacale. Nel modello monistico si ha il comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del consiglio di amministrazione da amministratori non esecutivi e indipendenti. Nel modello dualistico il controllo è affidato al consiglio di sorveglianza, che ha competenze più ampie e in parte sostitutive di quelle assembleari, come ad esempio l’approvazione del bilancio, salva la previsione statutaria nei soli casi consentiti dall’art. 2409-terdecies.
Nel sistema tradizionale, l’organo di controllo deve essere necessariamente collegiale. Non c’è spazio, quindi, per un sindaco unico.
Collegio sindacale: natura, nomina e requisiti
Il collegio sindacale è un organo interno della società. È previsto dalla legge e organizzato dallo statuto, ma la nomina dei sindaci spetta di regola all’assemblea. In alcuni casi particolari, ad esempio se la società ha emesso strumenti finanziari partecipativi cui siano attribuiti determinati diritti amministrativi, può esserci anche la nomina di un sindaco da parte dei relativi titolari.
L’art. 2397 c.c. stabilisce che il collegio sindacale è composto da tre o cinque sindaci effettivi, oltre a due sindaci supplenti. I sindaci possono essere soci o non soci.
Quanto ai requisiti professionali, almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Gli altri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti tra professionisti iscritti in albi individuati con decreto ministeriale, come avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, oppure tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Per le società quotate si aggiungono requisiti ulteriori di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa speciale.
Il collegio sindacale ha anche un presidente, nominato dall’assemblea. La sua figura è importante non solo per il funzionamento del collegio, ma anche in altri punti del sistema, come ad esempio nei casi in cui un amministratore dissenziente debba comunicare formalmente il proprio dissenso per evitare responsabilità.
Ineleggibilità e decadenza
Le cause comuni di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell’organo di controllo sono ora nell’art. 2396-septies, che richiama anzitutto le condizioni dell’art. 2382. Il primo comma dell’art. 2399 è stato abrogato: i requisiti di indipendenza vanno studiati nel nuovo quadro comune ai sistemi di controllo.
L’art. 2396-septies comprende, fra gli altri, coniuge, parte dell’unione civile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado e conviventi degli amministratori, nonché gli amministratori e i corrispondenti soggetti legati agli amministratori delle società controllate, controllanti o soggette a comune controllo. Non è più corretta la formula indistinta «parenti e affini entro il quarto grado».
Sono incompatibili anche i rapporti di lavoro, consulenza continuativa, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali con la società o il gruppo che compromettano l’indipendenza. La sola presenza in organi di controllo di società del gruppo non costituisce, di per sé, causa di ineleggibilità o decadenza: occorre distinguere il cumulo degli incarichi dai rapporti che incidono sull’indipendenza.
Anche la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali, oppure la perdita dei requisiti professionali richiesti, costituisce causa di decadenza. Lo statuto può poi prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché limiti al cumulo di incarichi.
Durata, revoca e pubblicità
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione per scadenza non produce effetto immediato, ma solo quando il collegio è stato ricostituito, così da assicurare continuità all’organo di controllo.
La loro posizione è più protetta rispetto a quella degli amministratori. I sindaci, infatti, possono essere revocati solo per giusta causa, e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
La nomina e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori. Inoltre, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, devono essere resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci in altre società.
Sostituzione dei sindaci
Quando un sindaco effettivo viene meno per morte, rinuncia o decadenza, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede all’integrazione del collegio.
Se viene meno il presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se neppure i supplenti consentono di ricostituire il collegio, occorre convocare l’assemblea per procedere alle necessarie nomine.
Un chiarimento importante
Quando si afferma che nella SPA non c’è spazio per un organo di controllo monocratico, ciò è vero con riferimento al collegio sindacale nel modello tradizionale, che deve essere necessariamente collegiale. Non bisogna però trasformare questa affermazione in una regola assoluta riferita a ogni forma di controllo. La revisione legale dei conti è infatti un piano diverso: essa può essere affidata a un revisore legale persona fisica oppure a una società di revisione. Quindi il controllo endosocietario, nel tradizionale, è collegiale; la revisione legale, invece, può essere esterna e anche affidata a un solo soggetto.
Doveri del collegio sindacale
La vigilanza è disciplinata dall’art. 2396-quinquies: riguarda legge, statuto, corretta amministrazione, adeguatezza e funzionamento degli assetti, compresi controllo interno, gestione dei rischi e coordinamento delle relative funzioni. Il nuovo art. 2403 riguarda invece il controllo contabile del collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis. Vigilanza societaria e revisione legale restano funzioni distinte.
Questa vigilanza non riguarda soltanto l’operato degli amministratori in senso stretto, ma si estende più in generale alla vita societaria. Per questo i sindaci partecipano alle assemblee, intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, e sono legittimati a impugnare le deliberazioni invalide quando ciò sia necessario.
Quando la legge parla di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, non attribuisce ai sindaci un ruolo di cogestione. Gli amministratori restano gli unici titolari della funzione gestoria. Il collegio sindacale non può quindi sostituirsi a loro nel merito delle scelte imprenditoriali. Il suo controllo ha piuttosto natura di legalità sostanziale: deve verificare che la gestione sia condotta in modo informato, razionale, coerente con l’interesse della società e rispettoso delle regole organizzative e contabili. In questo contesto assume rilievo anche l’obbligo degli amministratori di agire informati: una decisione assunta senza un’adeguata base informativa può rappresentare un indice di irregolarità rilevante anche per il collegio sindacale.
Il controllo sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili si collega direttamente all’art. 2086 c.c. e alla logica della prevenzione della crisi. Il collegio deve verificare che la struttura interna della società, le procedure adottate e il sistema contabile siano adeguati rispetto alla dimensione e alla natura dell’attività esercitata. Si tratta di una vigilanza continua, orientata non solo a fotografare la regolarità della gestione, ma anche a prevenire errori, irregolarità e situazioni di squilibrio.
Poteri del collegio sindacale
I poteri generali di ispezione, richiesta di notizie e scambio di informazioni sono disciplinati dall’art. 2396-sexies. L’art. 2403-bis conserva i poteri individuali di ispezione e controllo dei sindaci e disciplina l’impiego di dipendenti e ausiliari. Le richieste agli amministratori possono riguardare anche l’andamento delle controllate.
Può inoltre scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società controllate, sia in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, sia con riferimento all’andamento generale dell’attività. Tutti gli accertamenti compiuti devono risultare dal libro del collegio sindacale previsto dall’art. 2421, n. 5.
Per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti o ausiliari, purché non si trovino in situazioni di incompatibilità. L’organo amministrativo può tuttavia rifiutare a questi ausiliari l’accesso a informazioni riservate.
Riunioni e funzionamento
L’art. 2396-octies prevede riunioni dell’organo di controllo almeno ogni novanta giorni e, se consentito dallo statuto con le relative modalità, anche a distanza. L’art. 2404 disciplina ora la decadenza del sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del collegio.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che viene trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dai presenti. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del proprio dissenso.
Intervento in caso di inerzia degli amministratori
L’art. 2406 c.c. attribuisce al collegio sindacale un importante potere di supplenza. Se gli amministratori omettono o ritardano ingiustificatamente la convocazione dell’assemblea, il collegio deve provvedervi direttamente ed eseguire le pubblicazioni richieste dalla legge.
Il potere di convocare l’assemblea per fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere trova oggi base nell’art. 2396-sexies, previa comunicazione al presidente del consiglio. Il secondo comma dell’art. 2406 è abrogato; il primo conserva la supplenza del collegio in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori.
Responsabilità dei sindaci
L’art. 2407 c.c. disciplina la responsabilità dei sindaci. Anzitutto, essi devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
La legge 35/2025 ha sostituito l’art. 2407. Al di fuori del dolo, i sindaci rispondono dei danni cagionati dalla violazione dei loro doveri entro un multiplo del compenso annuo percepito: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro; dodici volte per lo scaglione da 10.000 a 50.000 euro; dieci volte oltre 50.000 euro. La norma comprende il collegio che esercita anche la revisione legale. Occorre comunque accertare violazione, danno e nesso causale; il limite non esonera dalla vigilanza e non si trasferisce automaticamente al revisore esterno.
L’azione contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 relativa all’esercizio nel quale si è verificato il danno. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Per fatti anteriori alla riforma occorre esaminare la disciplina temporale, senza assumere un’applicazione retroattiva automatica dei limiti.
Denuncia al collegio sindacale
L’art. 2396-ter consente a ogni socio di denunciare fatti censurabili all’organo di controllo, che deve tenerne conto e riferirne all’assemblea. Dal 2026 la tutela non va più riferita all’abrogato art. 2408.
Se i denuncianti rappresentano almeno un ventesimo del capitale, oppure un cinquantesimo nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea. Deve anche convocarla in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità. Lo statuto può ridurre le percentuali.
Denuncia al tribunale
Il controllo giudiziario è ora previsto dall’art. 2396-quater, che sostituisce l’abrogato art. 2409. Il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie, in violazione dei doveri degli amministratori e potenzialmente dannose per la società o le controllate, consente ai soggetti legittimati di ricorrere al tribunale.
La soglia generale è un decimo del capitale sociale, ridotta a un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salvo che lo statuto preveda percentuali inferiori. Nei casi più gravi il tribunale può adottare provvedimenti incisivi, fino alla nomina di un amministratore giudiziario.
Revisione legale dei conti
L’art. 2396-novies stabilisce la regola della revisione affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel registro. La disciplina dell’incarico è nel d.lgs. 39/2010: la durata ordinaria è di tre esercizi, con regole speciali per enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio. Non va presentata la durata triennale come universale.
L’attività del revisore si articola su due piani. Da un lato, egli esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio e, se presente, sul bilancio consolidato. Dall’altro, effettua controlli nel corso dell’esercizio sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione.
Solo in casi particolari la revisione legale può essere affidata al collegio sindacale. Questo avviene in alcune società non quotate, purché non operino in settori che impongono obbligatoriamente un revisore esterno, come banche o assicurazioni, purché tutti i componenti del collegio siano revisori legali e purché non ricorra l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Inoltre, questa possibilità è tipica del sistema tradizionale: nei modelli monistico e dualistico la revisione è normalmente esternalizzata.
Il giudizio del revisore può essere positivo senza rilievi, positivo con rilievi, negativo oppure consistere nell’impossibilità di esprimere un giudizio. Se il giudizio non è pienamente positivo, la relazione deve motivare analiticamente le ragioni.
Impugnazione del bilancio e funzione stabilizzante della revisione
L’art. 2434-bis c.c. svolge una funzione di stabilizzazione. Le azioni di annullabilità o nullità contro la deliberazione di approvazione del bilancio non possono più essere proposte dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
Inoltre, quando il revisore ha espresso un giudizio positivo senza rilievi, la legittimazione dei soci a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio si restringe: è richiesta una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale. La ratio è evidente: evitare che il bilancio resti esposto per troppo tempo a contestazioni, compromettendo la certezza dei rapporti societari e dei traffici.
Distinzione tra controllo sindacale e revisione contabile
Un punto essenziale da tenere ben fermo è che il controllo del collegio sindacale e la revisione legale dei conti non coincidono. Il collegio sindacale vigila sulla legalità, sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Questo è il suo compito ordinario.
La revisione contabile, invece, è un modulo distinto, che di regola è affidato a un soggetto esterno. Solo in casi specifici essa può essere svolta dal collegio sindacale. Per questo non è corretto affermare in generale che il collegio sindacale “fa la revisione dei conti”: lo fa solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SRL)
La SRL e una societa di capitali: per le obbligazioni sociali risponde solo la societa con il proprio patrimonio, non i soci (salvo casi particolari di responsabilita che vedremo). Anche per la SRL vale quanto detto per la SPA sull’unipersonalita: puo nascere con piu soci e diventare unipersonale, o viceversa. Storicamente, la disciplina dell’unipersonalita e stata prevista prima per la SRL e poi estesa alla SPA.
La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è una particolare forma di SRL disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. Si caratterizza per una costituzione più semplice e meno onerosa: l’atto costitutivo deve sempre essere redatto per atto pubblico, quindi con l’intervento del notaio, ma sulla base di un modello standard tipizzato dalla legge. Il capitale sociale può essere molto basso, perché deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro. La scelta del legislatore è chiaramente orientata a favorire l’accesso all’attività d’impresa e a semplificare la fase iniziale, pur restando ferma la regola della responsabilità limitata della società. Nella pratica, tuttavia, il fatto che il capitale sia ridotto non impedisce necessariamente alla società di ottenere credito, perché i terzi possono valutare anche altri elementi, come l’organizzazione, gli assetti, l’affidabilità degli amministratori, eventuali garanzie personali o la sostenibilità del progetto imprenditoriale.
Una delle differenze più rilevanti rispetto alla SPA è che nella SRL è ammesso il socio d’opera, cioè il socio che conferisce non denaro o beni, ma una prestazione d’opera o di servizi. Questo però pone un problema di tutela dei creditori, perché una prestazione personale non è aggredibile allo stesso modo del denaro o dei beni. Per questo il legislatore consente tale conferimento solo se assistito da una garanzia bancaria o assicurativa, così da proteggere i terzi nel caso in cui il socio non adempia. Anche per i conferimenti diversi dal denaro opera una disciplina di stima, regolata dall’art. 2465 c.c., ma con una logica più flessibile rispetto alla SPA: la valutazione è affidata a un revisore legale o a una società di revisione, chiamati a redigere una relazione secondo criteri di indipendenza.
Un’altra particolarità della SRL riguarda i finanziamenti dei soci. Il socio può essere non solo conferente, quindi portatore di capitale di rischio, ma anche finanziatore della società. In questo caso si applica l’art. 2467 c.c., che introduce la regola della postergazione: il credito del socio finanziatore viene soddisfatto solo dopo il pagamento degli altri creditori sociali, quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui la società era già sottocapitalizzata o in una situazione in cui sarebbe stato più corretto effettuare un conferimento anziché un prestito. La logica è chiara: il socio, proprio perché interno alla società e meglio informato, non deve poter sostituire al capitale di rischio un credito formalmente rimborsabile, sottraendosi così al rischio d’impresa.
Le partecipazioni della SRL, a differenza di quanto avviene nella SPA, non sono rappresentate da azioni e non possono essere offerte al pubblico come prodotti finanziari. I diritti sociali spettano di regola in proporzione alla partecipazione detenuta, e in mancanza di diversa previsione la partecipazione è proporzionale al conferimento. Tuttavia la SRL si distingue per una forte flessibilità: l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari, ad esempio in materia di amministrazione o di distribuzione degli utili. Si tratta di diritti legati alla persona del socio, non incorporati in un titolo come accade nelle categorie speciali di azioni della SPA. Di conseguenza, se il socio trasferisce la propria quota, il nuovo titolare non acquista automaticamente quei diritti particolari, salvo diversa disciplina o modifica dell’atto costitutivo.
Quanto al trasferimento delle quote, la regola generale è quella della libera trasferibilità, sia tra vivi sia per successione a causa di morte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Anche nella SRL possono quindi comparire clausole di prelazione, di gradimento o limiti alla circolazione delle partecipazioni. Se però tali limiti diventano eccessivi, ad esempio rendendo di fatto impossibile il trasferimento della quota, il socio o gli eredi possono esercitare il diritto di recesso. Nelle SRL non esiste più il libro dei soci come strumento centrale di legittimazione: il trasferimento della quota acquista efficacia verso la società e verso i terzi con il deposito dell’atto nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2470 c.c. In caso di conflitto tra più acquirenti, prevale chi per primo ha effettuato l’iscrizione in buona fede.
Sul piano dell’amministrazione, la SRL è il tipo societario più flessibile. L’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata a uno o più soci, e se gli amministratori sono più di uno si possono adottare modelli diversi. Si può avere un consiglio di amministrazione sul modello della SPA, ma si possono anche richiamare gli schemi tipici delle società di persone, cioè l’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva. Inoltre, se esiste un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può consentire che le decisioni siano assunte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza una vera riunione. Resta però fermo che alcune materie, come la redazione del progetto di bilancio, i progetti di fusione o scissione e certe decisioni in materia di aumento del capitale, restano comunque di competenza dell’organo amministrativo.
Anche il ruolo dei soci nella SRL è più incisivo che nella SPA. Il codice parla infatti di “decisioni dei soci” e non necessariamente di assemblea, proprio perché l’atto costitutivo può prevedere modalità decisionali extra-assembleari. Tuttavia, per le materie più importanti, come la modifica dell’atto costitutivo o le operazioni che incidono in modo sostanziale sull’oggetto sociale o sui diritti dei soci, è richiesta una vera deliberazione assembleare. In generale, ogni socio vota in proporzione alla propria partecipazione e, salvo diversa previsione, le decisioni sono assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale.
La SRL attribuisce inoltre ai soci non amministratori un forte potere di controllo. Essi possono ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione. Questo diritto di controllo è funzionale anche alla possibilità di promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori o di chiedere provvedimenti cautelari. Rispetto alla SPA, la posizione del socio di SRL è quindi più forte sul piano della vigilanza e dell’iniziativa.
Per quanto riguarda il controllo istituzionale, la SRL può prevedere un organo di controllo o un revisore, e in alcuni casi la nomina diventa obbligatoria, ad esempio quando la società redige il bilancio consolidato, controlla una società soggetta a revisione legale oppure supera per due esercizi consecutivi determinati limiti dimensionali in termini di attivo, ricavi o dipendenti. Anche qui emerge una tendenza del legislatore a rafforzare gli strumenti di controllo, soprattutto dopo la riforma collegata alla crisi d’impresa.
Infine, la SRL può emettere titoli di debito, se l’atto costitutivo lo consente. Tali titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Se poi questi titoli vengono trasferiti a soggetti non professionali, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società. La funzione economica di questi strumenti è simile a quella delle obbligazioni nella SPA, cioè consentire alla società di raccogliere capitale di credito, ma la tutela dei terzi è affidata soprattutto alla qualità professionale dei sottoscrittori iniziali e alla responsabilità del trasferente in caso di circolazione successiva.
Nel complesso, la SRL è stata pensata dalla riforma del 2003 come un modello molto autonomo, elastico e “contrattuale”, capace di adattarsi alle esigenze concrete dei soci. Negli anni più recenti, tuttavia, soprattutto con gli interventi collegati alla crisi d’impresa e alla tutela dei creditori, si è assistito a un progressivo riavvicinamento tra SRL e SPA, soprattutto in materia di assetti organizzativi, responsabilità e controlli.
PARTE II — EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ, CRISI E MERCATI
Modificazioni statutarie, recesso, crisi, cooperative, gruppi, operazioni straordinarie, mercato mobiliare e titoli di credito
MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI (ma quanto verrà detto vale anche per le SRL)
Nel momento in cui si scrivono gli atti costitutivi si inseriscono tante clausole.
L'art. 2328 ci dice quali sono le indicazioni da inserire nell'atto costitutivo al momento della costituzione della società. Nel corso della vita della società alcune clausole possono essere modificate.
- Società di persone: in via generale, le modificazioni del contratto sociale richiedono il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione e salve le specifiche deroghe previste dalla legge.
- Società di capitali: le modificazioni statutarie non devono essere assunte all'unanimità dei soci
Tra le competenze dell'assemblea straordinaria (art. 2365) vi sono le modificazioni dell'atto costitutivo. Questa competenza dell'assemblea è tale indipendentemente dal modello di governance scelto.
Gli artt. 2364 e 2364-bis stabiliscono le competenze dell'assemblea ordinaria.
Le competenze dell'assemblea ordinaria delle società che hanno adottato il modello di governance dualistico sono diverse rispetto alle competenze delle società che hanno adottato il sistema tradizionale ovvero il sistema monistico.
LE FORMALITÀ RICHIESTE NEL MOMENTO IN CUI L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA UNA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO
Non tutte le indicazioni contenute nell'art. 2328 sono soggette alla regola per cui la modificazione passa attraverso una deliberazione assembleare, ad esempio nel caso di modifica alla compagine sociale.
Nel momento in cui l'assemblea straordinaria delibera una modificazione statutaria deve essere presente il notaio verbalizzante, perché l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico. Al notaio si richiede di verbalizzare, quindi va a sostituire il segretario verbalizzante. Il notaio che ha redatto il verbale relativo a deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo ha 30 giorni di tempo entro i quali deve richiedere l'iscrizione della modificazione nel registro delle imprese contestualmente al deposito della deliberazione. Il notaio verbalizzante dispone di questi 30 giorni entro i quali deve verificare il ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo. Il notaio esercita un controllo di legalità, anche sostanziale, verificando il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Art. 2436 - Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
Esempio: emissione di obbligazioni convertibili, comporta contestualmente l'aumento del capitale sociale. Perché l'assemblea straordinaria possa validamente emettere, deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni deve ricorrere una condizione, che le azioni precedentemente emesse siano interamente liberate.
Chi cura il registro delle imprese non va a verificare quello che ha già verificato il notaio, dà per scontato che il notaio abbia effettuato la verifica dal punto di vista sostanziale, controlla che i documenti richiesti e il deposito richiesto siano presenti e procede all'iscrizione nel registro delle imprese. Il notaio in fase di verifica sostanziale potrebbe appurare il mancato ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge. A questo punto si aprono diverse strade, che potrebbero portare all’intervento dell'autorità giudiziaria. Nella fase di costituzione della società non è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria (in passato non era così, quando si costituivano le società per azioni c'era un procedimento di omologazione degli atti societari da parte del tribunale). L'intervento dell'autorità giudiziaria può ricorrere nel momento delle modificazioni dell'atto costitutivo.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni di legge, avverte gli amministratori che
- possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
- possono ricorrere al tribunale perché il tribunale assuma determinati provvedimenti
Se gli amministratori non provvedono a nessuna delle due opzioni, la deliberazione dell'assemblea straordinaria è inefficace; talvolta le deliberazioni assembleari non sono immediatamente eseguibili, ci sono deliberazioni la cui efficacia è condizionata al verificarsi di circostanze successive.
Per le modificazioni dell’atto costitutivo, l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, in quanto la delibera produce effetti solo dal momento dell’iscrizione (art. 2436 c.c.).
Il tribunale verifica il rispetto delle condizioni di legge e la legittimità della delibera, senza valutare l’opportunità economica delle scelte adottate.”
Per rendere più leggibile l'atto costitutivo come modificato, dopo ogni modifica dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
Queste regole trovano applicazione indipendentemente dalla modificazione dell'atto costitutivo.
Se la deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo dovesse introdurre un oggetto, un'attività illecita la deliberazione sarebbe nulla, la nullità può essere fatta valere in qualunque momento.
LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO CHE DANNO DIRITTO AL RECESSO
Art. 2437 - Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
DIRITTO DI RECESSO (Art. 2437 e seguenti)
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio. Quando un socio può recedere dalla società?
Art. 2437 – Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
- la trasformazione della società;
- (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19);
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Comma 1 → il recesso può anche essere parziale, ad esempio se ho 100 azioni posso decidere di rimanere socio per 50
Il recesso nella società per azioni non è libero, perché può comportare un depauperamento patrimoniale della società. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso, determinato secondo i criteri previsti dall’art. 2437-ter; non si tratta quindi della semplice restituzione del conferimento originariamente effettuato. L’ordinamento circoscrive le possibili cause di recesso:
- ho deciso di diventare socio di una società per il suo oggetto sociale, che è particolarmente promettente o profittevole; se l’oggetto sociale viene cambiato potrei essere d’accordo, perché il nuovo oggetto è comunque profittevole, ma potrei anche non essere più interessato ad investire nella società perché il nuovo oggetto sociale non è il mio core business → posso recedere solo se il cambiamento è significativo (ad esempio se passa dall’ambito sanitario a quello turistico)
- mutamento del tipo di società, quando cambia il tipo di società cambiano le regole di governance della società e possono cambiare anche i regimi di responsabilità (ad esempio se la spa si trasformasse in una snc i soci da soci limitatamente responsabili diventano soci illimitatamente responsabili)
- il trasferimento della sede all’estero non è più elencato nell’art. 2437 c.c. come autonoma causa di recesso; vanno però verificate le tutele speciali delle operazioni transfrontaliere previste dal d.lgs. 19/2023, senza dedurne un’esclusione generale del recesso.
Soltanto i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione possono recedere; quindi, in particolare, i soci assenti, dissenzienti o astenuti. Non possono invece recedere i soci che hanno votato a favore.
La società può prevedere nel proprio statuto ulteriori cause di recesso, c’è una significativa autonomia statutaria.
Come si esercita il diritto di recesso?
Art. 2437-bis – Termini e modalità di esercizio
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
La lettera raccomandata può essere oggi sostituita dalla PEC. Sono possibili forme alternative se assicurano una conoscibilità almeno pari alla lettera raccomandata. Ad esempio, una notifica attraverso un’ufficiale giudiziario.
Il termine ordinario per esercitare il recesso è di quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il termine è di trenta giorni dalla sua conoscenza. I novanta giorni previsti dall’art. 2437-bis riguardano invece il termine entro il quale la società può revocare la deliberazione che legittima il recesso o deliberare lo scioglimento, rendendo inefficace il recesso già esercitato.
Il diritto di recesso è o non è revocabile? → il codice civile non ci dà una risposta → lacuna dell’ordinamento
Che cosa succede quando si esercita il diritto di recesso?
Se esercito il diritto di recesso non posso cedere le azioni, devono essere depositate presso la sede della società
Il percorso che porta alla liquidazione della quota su cui è stato esercitato il diritto di recesso è particolarmente lungo, questi tempi lunghi possono diventare un forte disincentivo a recedere. Se necessito di liquidità è più opportuno cercare qualcuno interessato a comprare la mia quota. La disciplina cerca di contemperare il diritto di exit del socio con l’esigenza di evitare un eccessivo depauperamento patrimoniale della società.
Comma 3 → la società può revocare la delibera che legittima il recesso
Ad esempio: la società decide di mutare l’oggetto sociale, c’è un nutrito numero di soci che esercita il diritto di recesso, la delibera è passata con una maggioranza risicata e dato che se ne va circa la metà del capitale sociale gli altri soci ci ripensano e tornano all’oggetto sociale precedente, se la società adotta una delibera uguale e contraria sta vanificando l’esercitabilità e l’esercizio del diritto di recesso. Per annullare gli effetti del diritto di recesso la società potrebbe decidere anche di sciogliersi. Quindi si applicherà la disciplina dello scioglimento e della liquidazione.
A quanto il socio che recede ha diritto? Che cosa deve essere assicurato al socio recedente? Art. 2437-ter. – Criteri di determinazione del valore delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo (…) riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
(Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.)
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso mediante una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.
Quando un socio esercita il diritto di recesso gli amministratori sono tenuti a predisporre una situazione patrimoniale ad hoc per poter stabilire quanto deve essere dato al socio recedente a quella determinata data.
Comma 4 → lo statuto può fissare dei criteri diversi.
Comma 6 → in sede di recesso il socio può contestare la valutazione fatta dagli amministratori, la questione può essere risolta affidandosi ad una perizia giurata di un esperto.
L’esercizio del diritto di recesso rischia di depauperare il patrimonio della società. Il Codice civile cerca di evitare queste conseguenze negative.
Art. 2437-quater – Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti (entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso), le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la società si scioglie.
Questo articolo sembra richiamare l’art. 2441, in alcune parti sono molto simili.
Se un socio se ne vuole andare, per evitare il depauperamento patrimoniale, il codice cerca di spingere sull’offerta di quelle azioni in opzione agli altri soci, compresi gli obbligazionisti convertibili.
Può accadere che non tutte le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso vengano optate. Se alcuni soci lo hanno dichiarato, queste azioni rimaste inoptate saranno offerte in prelazione a chi invece ha esercitato il diritto di opzione. Le azioni rimaste ancora inoptate vengono offerte a terzi estranei, sul mercato se si tratta di una società quotata. Il rimborso, la liquidazione vera e propria, resta un’ipotesi relativamente marginale.
Può succedere che delle azioni restano inoptate. Se entro 180 giorni dal recesso le azioni non sono state ancora collocate la società le acquista, quindi diventano azioni proprie. La società deve utilizzare le riserve disponibili per acquistarle.
Il codice cerca di evitare in tutti i modi il rimborso delle azioni.
Se la società non può comprarle (non ha riserve disponibili) deve annullare le azioni rimaste inoptate, con una corrispondente riduzione del capitale sociale.
Se non vi sono utili o riserve disponibili sufficienti per rimborsare le azioni del socio recedente, deve essere convocata l’assemblea straordinaria, che delibera la riduzione del capitale sociale oppure lo scioglimento della società. Lo statuto può tuttavia attribuire all’organo amministrativo la competenza alla riduzione del capitale in caso di recesso, ai sensi dell’art. 2365, comma 2.
L’assemblea straordinaria convocata per ridurre il capitale sociale può decidere di deliberare lo scioglimento della società.
Esercito il diritto di recesso, ma quando perdo lo status socii? → il codice tace, non c’è una risposta
- Secondo l’opinione prevalente lo status socii si perde al momento del rimborso delle azioni, ma i tempi della liquidazione sono molto lunghi. Secondo questa tesi rimane socio e può partecipare alle assemblee e votare.
- Secondo un’altra tesi si perde lo status socii, e quindi il diritto di voto, dal momento in cui esercita il diritto di recesso. Il codice prevede il deposito delle azioni, questo sembra intendere che la sorte del socio che vuole recedere sia affida alla volontà della società.
Se si perde subito lo status socii che posizione si ha nei confronti della società? Ci si trova nella posizione di creditore della società perché ha il diritto al rimborso delle sue azioni, con tutte le prerogative che spettano ai creditori sociali. Il paradosso è che, in quanto creditore, può opporsi ad una determinata deliberazione della società; ad esempio, può opporsi alla delibera di trasformazione della società, dopo che ha esercitato il diritto di recesso a seguito di trasformazione.
DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Dalla legge fallimentare al Codice della crisi
In passato si parlava soprattutto di procedure concorsuali. Oggi, dopo la riforma, si parla più correttamente di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
La vecchia legge fallimentare del 1942 è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice è stato emanato nel 2019, ma la sua entrata in vigore è avvenuta nel luglio 2022.
La differenza terminologica non è solo formale. Parlare di “procedure concorsuali” significava concentrarsi soprattutto sul momento in cui l’impresa era ormai in una situazione grave, con una pluralità di creditori insoddisfatti. Parlare oggi di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” significa invece valorizzare un sistema più ampio, composto da diversi strumenti che possono essere utilizzati anche prima che la crisi diventi irreversibile.
L’idea del legislatore moderno è quella di spingere l’imprenditore a intervenire tempestivamente, quando la difficoltà è ancora gestibile. L’obiettivo non è arrivare subito alla liquidazione dei beni, ma provare, quando possibile, a risanare l’impresa o comunque a regolare la crisi in modo ordinato.
Il legislatore vuole quindi anticipare il momento dell’intervento. L’imprenditore non dovrebbe aspettare di essere ormai insolvente e incapace di pagare i creditori, ma dovrebbe attivarsi già nella fase di crisi, cioè quando emergono segnali di difficoltà, ma esiste ancora una possibilità di recupero.
Questo passaggio, però, è molto complicato nella pratica. È difficile convincere un imprenditore a riconoscere tempestivamente le proprie difficoltà, perché far emergere la crisi significa manifestare all’esterno che l’impresa ha un problema. Per molti imprenditori questo rappresenta un ostacolo psicologico, economico e reputazionale.
In passato le procedure principali erano soprattutto il fallimento e il concordato preventivo. Oggi, invece, il Codice della crisi prevede un catalogo più ampio di strumenti, pensati per intervenire in momenti diversi della difficoltà dell’impresa.
La liquidazione giudiziale è l’istituto che oggi corrisponde, in larga parte, al vecchio fallimento.
Crisi e insolvenza
Bisogna distinguere soprattutto tra crisi e insolvenza. La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
L’insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale è lo stato di insolvenza.
Per aprire la liquidazione giudiziale devono esistere due presupposti:
- un presupposto soggettivo;
- un presupposto oggettivo.
Il presupposto soggettivo consiste nel fatto che il debitore deve essere un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Il presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza.
L’insolvenza consiste nell’incapacità dell’imprenditore di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Non significa semplicemente avere un debito o attraversare una difficoltà temporanea di liquidità. Significa che l’imprenditore non riesce più a pagare normalmente i propri debiti secondo le scadenze e le modalità dovute.
Quindi bisogna distinguere:
- la crisi, che rende probabile l’insolvenza;
- l’insolvenza, che consiste nell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che può essere aperta nei confronti dell’imprenditore assoggettabile quando ricorre lo stato di insolvenza, secondo i presupposti previsti dal Codice della crisi.
Con l’apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore viene spossessato dei propri beni. Questo significa che perde il potere di amministrarli e disporne. La gestione del patrimonio passa al curatore, che agisce nell’interesse della massa dei creditori.
Il curatore ha diversi compiti fondamentali:
- predisporre il progetto di stato passivo;
- liquidare l’attivo;
- predisporre il piano di riparto;
- distribuire quanto ricavato ai creditori secondo l’ordine previsto dalla legge;
- verificare se prima della liquidazione siano stati compiuti atti pregiudizievoli per i creditori.
Lo stato passivo
Uno dei primi compiti del curatore è predisporre il progetto di stato passivo sulla base delle domande di ammissione presentate dai creditori. Lo stato passivo viene poi formato nell’ambito del procedimento di accertamento davanti al giudice delegato e successivamente dichiarato esecutivo.
Lo stato passivo serve a individuare quali sono i creditori dell’imprenditore e quale posizione ciascuno di essi occupa nella procedura. Infatti, i creditori non sono tutti sullo stesso piano.
Si distingue principalmente tra:
- creditori chirografari;
- creditori muniti di cause di prelazione (creditori prelatizi).
I creditori chirografari sono creditori che non hanno garanzie specifiche. Essi partecipano alla distribuzione dell’attivo solo dopo che sono stati soddisfatti i creditori muniti di cause di prelazione.
I creditori prelatizi sono assistiti da una causa legittima di prelazione, come privilegio, pegno o ipoteca. Per esempio, una banca che abbia iscritto ipoteca su un immobile può soddisfarsi con priorità sul bene oggetto dell’ipoteca secondo le regole applicabili.
Il curatore, quando redige lo stato passivo, deve quindi tenere conto della diversa posizione dei creditori e dell’esistenza di eventuali privilegi, pegni, ipoteche o altre cause di prelazione.
Liquidazione dell’attivo e piano di riparto
Dopo aver individuato i creditori, il curatore deve procedere alla liquidazione dell’attivo. Ciò significa che deve trasformare in denaro i beni dell’imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale.
Una volta liquidato l’attivo, il curatore predispone un piano di riparto, cioè un piano attraverso cui vengono distribuite le somme ricavate ai creditori.
La distribuzione non avviene in modo casuale, ma secondo una precisa gerarchia. I creditori vengono pagati in base alla loro posizione giuridica: prima quelli che hanno cause di prelazione, poi gli altri, nei limiti di quanto resta.
Rapporti giuridici in corso ed esercizio provvisorio
Quando si apre la liquidazione giudiziale, bisogna chiedersi che cosa accade ai rapporti giuridici in corso.
In linea generale, l’attività d’impresa tende a cessare, perché la funzione della liquidazione giudiziale è liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori.
Tuttavia, è possibile anche l’esercizio provvisorio dell’impresa. In alcuni casi, infatti, può essere conveniente continuare temporaneamente l’attività imprenditoriale invece di interromperla subito.
La prosecuzione dell’attività è autorizzata dagli organi giudiziari della procedura nei casi previsti dall’art. 211 CCII; il curatore formula le proprie valutazioni e gestisce l’esercizio autorizzato. Può avere senso proseguire l’attività, ad esempio, quando la continuità consente di conservare valore, vendere meglio l’azienda o evitare un danno maggiore ai creditori.
Divieto di azioni esecutive individuali
Con l’apertura della liquidazione giudiziale, i creditori non possono più agire individualmente contro il debitore.
Non è più possibile promuovere o proseguire azioni esecutive individuali. Questo avviene perché tutti i creditori devono partecipare alla procedura collettiva.
La liquidazione giudiziale è infatti una procedura concorsuale, perché tutti i creditori concorrono insieme sull’attivo del debitore.
Il principio fondamentale è quello della par condicio creditorum.
Par condicio creditorum
La par condicio creditorum significa che i creditori che si trovano nella stessa posizione devono essere trattati allo stesso modo.
Questo principio è centrale nel diritto concorsuale. Nel diritto comune, spesso vale l’idea secondo cui “il diritto aiuta chi vigila, non chi dorme”: il creditore più attivo, più veloce o più insistente può riuscire a soddisfarsi prima degli altri.
Nel diritto concorsuale, invece, questa logica non può funzionare. Se un imprenditore è in crisi e ha molti creditori, non è corretto che paghi solo quello più insistente o più aggressivo, lasciando senza tutela gli altri.
Per esempio, l’imprenditore sa di essere prossimo alla liquidazione giudiziale. Ha molti creditori. Uno di questi lo assilla continuamente per essere pagato, mentre un altro, pur vantando un credito molto rilevante, rimane inattivo. Se si applicassero i principi generali, l’imprenditore potrebbe decidere di pagare il creditore più insistente. Nel diritto concorsuale, invece, questo non è corretto, perché anche il creditore che non agisce deve essere tutelato.
Bisogna quindi evitare che, poco prima della liquidazione giudiziale, il debitore compia atti che favoriscano alcuni creditori a danno degli altri.
Atti pregiudizievoli e azione revocatoria
Lo strumento attraverso cui l’ordinamento tutela la par condicio creditorum è l’azione revocatoria.
L’idea è questa: se prima dell’apertura della liquidazione giudiziale il debitore ha compiuto atti che hanno danneggiato gli altri creditori, quegli atti possono essere resi inefficaci rispetto alla massa dei creditori.
È importante distinguere: l’atto non viene necessariamente dichiarato invalido. Viene dichiarato inefficace nei confronti dei creditori. Questo significa che l’atto resta valido tra le parti, ma non può essere opposto alla procedura concorsuale.
La funzione della revocatoria è riportare nell’attivo patrimoniale ciò che ne è uscito in modo anomalo, così da ripristinare la par condicio creditorum.
Il curatore ha il compito di verificare se, nel periodo precedente all’apertura della liquidazione giudiziale, siano state compiute operazioni anomale o pregiudizievoli.
Per esempio, possono essere sospette operazioni come:
- vendita di un immobile a prezzo molto inferiore al valore di mercato;
- donazione di una villa a un creditore;
- concessione di garanzie a favore di un creditore quando l’impresa era già in difficoltà;
- pagamento anticipato di debiti non ancora scaduti;
- pagamento di un creditore con mezzi anormali.
Se il curatore rileva un’operazione anomala, può chiedere al giudice di revocarla, cioè di renderla inefficace rispetto ai creditori.
Esempio di revocatoria
Immaginiamo che l’imprenditore insolvente venda un bene immobile a un prezzo molto inferiore rispetto al suo valore commerciale.
Il curatore può chiedere la revoca dell’atto di compravendita. Se l’azione ha successo, l’acquirente deve restituire il bene alla procedura. A sua volta, l’acquirente potrà essere iscritto al passivo come creditore per quanto eventualmente gli spetta.
In questo modo, il bene che era stato sottratto all’attivo patrimoniale rientra nella massa destinata alla soddisfazione dei creditori.
Questa disciplina è importante anche dal punto di vista pratico. Quando si acquista un immobile da un imprenditore, bisogna verificare attentamente la sua situazione. Se il venditore è un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale e versa in difficoltà, l’acquirente corre il rischio di subire una revocatoria.
In particolare, se il bene viene acquistato a un prezzo troppo basso, l’operazione può apparire anomala. Il rischio è che il curatore, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, chieda la revoca dell’atto.
Per questo, quando si compra da un imprenditore in difficoltà, bisogna verificare:
- se il venditore è un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- se vi sono segnali di crisi o insolvenza;
- se il prezzo è congruo rispetto al valore di mercato;
- se l’operazione può apparire pregiudizievole per i creditori.
Revocatoria nel Codice della crisi
Le norme sulla revocatoria erano già presenti nella vecchia legge fallimentare. Oggi sono state riprodotte, con alcune variazioni, nel Codice della crisi, agli articoli 163 e seguenti.
Il sistema distingue tra diverse categorie di atti.
Alcuni atti sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, perché sono considerati particolarmente anomali. In questi casi si parla, in modo semplificato, di atti revocabili di diritto o privi di effetto rispetto ai creditori.
Altri atti, invece, sono più difficili da valutare. Sono operazioni a titolo oneroso o pagamenti che possono essere normali in apparenza, ma che diventano sospetti se compiuti in prossimità dell’insolvenza. In questi casi bisogna valutare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo e il periodo in cui l’atto è stato compiuto.
Art. 163 – Atti a titolo gratuito
L’art. 163 CCII disciplina gli atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore:
- dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale;
- oppure nei due anni anteriori.
Gli atti a titolo gratuito sono particolarmente sospetti perché il debitore si spoglia di un bene senza ricevere nulla in cambio. Questo danneggia direttamente i creditori, perché riduce il patrimonio su cui essi possono soddisfarsi.
Sono però esclusi:
- i regali d’uso;
- gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale;
- gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
I beni oggetto degli atti gratuiti vengono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante la trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale.
Contro la trascrizione è possibile proporre reclamo secondo le regole previste dal Codice.
Art. 164 – Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
L’art. 164 CCII disciplina due ipotesi particolarmente rilevanti: i pagamenti di crediti non scaduti e i rimborsi di finanziamenti postergati.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente, se sono stati eseguiti:
- dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura;
- oppure nei due anni anteriori.
La ragione è che pagare un credito non ancora scaduto significa favorire un creditore prima del tempo, danneggiando gli altri.
Sono inoltre privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società, se eseguiti:
- dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura;
- oppure nell’anno anteriore.
Questa regola si collega all’art. 2467 c.c., secondo comma, sulla postergazione dei finanziamenti dei soci. Il socio che ha finanziato la società non può essere trattato come un normale creditore quando il finanziamento è stato concesso in una situazione in cui sarebbe stato più corretto effettuare un conferimento.
La stessa disciplina si applica anche ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società, o da altri soggetti sottoposti a tale attività.
Art. 166 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
L’art. 166 CCII disciplina una serie di atti più complessi. Non si tratta necessariamente di atti gratuiti, ma di operazioni che possono essere anomale o pregiudizievoli per i creditori.
La norma distingue due gruppi principali.
Primo gruppo: atti oggettivamente anomali
Il primo comma riguarda atti che appaiono oggettivamente anomali. Essi sono revocati, salvo che l’altra parte provi di non conoscere lo stato di insolvenza del debitore.
Rientrano in questa categoria:
- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore superano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
In questi casi l’anomalia è abbastanza evidente. Per questo l’onere della prova è a carico del terzo: sarà il beneficiario dell’atto a dover dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Per esempio, se un imprenditore vende un immobile a un prezzo molto inferiore rispetto al valore di mercato, l’operazione è sospetta. Il curatore può chiederne la revoca e il terzo dovrà dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza.
Secondo gruppo: atti meno anomali
Il secondo comma riguarda atti meno evidentemente anomali. Sono revocati se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Rientrano in questa categoria:
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;
- gli atti a titolo oneroso;
- gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.
Questi atti sono revocabili se compiuti:
- dopo il deposito della domanda;
- oppure nei sei mesi anteriori.
Qui l’onere della prova è invertito rispetto al primo comma. Non è il terzo che deve dimostrare di non sapere, ma è il curatore che deve dimostrare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza.
La differenza tra primo e secondo comma dipende dal grado di anomalia dell’operazione:
- nel primo comma, l’operazione è più sospetta, quindi il terzo deve provare la propria buona fede;
- nel secondo comma, l’operazione è meno anomala, quindi il curatore deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza.
Esenzioni dall’azione revocatoria
L’art. 166 CCII prevede anche una serie di atti che non sono soggetti ad azione revocatoria.
Non sono soggetti a revocatoria:
- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca;
- le vendite e i preliminari di vendita trascritti, conclusi a giusto prezzo, aventi a oggetto immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili ad uso non abitativo destinati a sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo, di un piano di ristrutturazione omologato o di un accordo di ristrutturazione omologato;
- i pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o collaboratori;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Queste esenzioni servono a evitare che la revocatoria colpisca atti necessari alla continuità aziendale, al risanamento, alla tutela dell’abitazione principale o all’accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi.
L’esenzione relativa ai piani attestati e agli strumenti di regolazione della crisi non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza.
Inoltre, alcune disposizioni dell’art. 166 non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, restando salve le norme speciali.
Il ruolo delle banche
Un tema particolarmente delicato riguarda le banche.
La banca, più di altri creditori, spesso conosce la situazione economica e finanziaria del debitore. Per questo può trovarsi in una posizione di vantaggio informativo rispetto agli altri creditori.
La banca sa, o comunque può sapere, se il cliente è in difficoltà, perché osserva i movimenti del conto, l’andamento degli affidamenti, i rientri, gli sconfinamenti e le esposizioni. Proprio per questo, in materia di revocatoria, la posizione della banca è delicata.
La banca non può sempre difendersi dicendo di non sapere che il debitore era in difficoltà. Potrebbe infatti aver abusato delle proprie informazioni per ottenere un pagamento o una riduzione della propria esposizione a danno degli altri creditori.
Nel corso del tempo, proprio per affrontare questi problemi, è stata introdotta una disciplina specifica sulle rimesse bancarie. L’art. 166 esclude dalla revocatoria le rimesse effettuate su conto corrente bancario quando esse non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca.
La logica è questa: non ogni movimento su conto corrente deve essere revocato. Diventa rilevante soprattutto il versamento che riduce stabilmente l’esposizione del debitore verso la banca, perché in quel caso la banca si è effettivamente avvantaggiata rispetto agli altri creditori.
Schema logico della revocatoria
La revocatoria concorsuale serve a colpire gli atti che alterano la par condicio creditorum.
Bisogna distinguere:
- atti gratuiti, disciplinati dall’art. 163 CCII;
- pagamenti di crediti non scaduti e rimborsi di finanziamenti postergati, disciplinati dall’art. 164 CCII;
- atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, disciplinati dall’art. 166 CCII.
Il criterio fondamentale è il grado di anomalia dell’atto.
Quando l’atto è palesemente anomalo, la legge presume il pregiudizio e rende più facile la revoca. Quando l’atto è meno anomalo, il curatore deve dimostrare anche la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.
FONTE NORMATIVA: D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)
Articolo 2 → norma definitoria, in cui ci sono definizioni importanti rispetto ad elementi che si trovano successivamente. Si va da accordi tra imprenditori a una procedura molto pesante come la liquidazione giudiziale.
Art. 2, primo comma, lett. m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
Art. 2, primo comma, lett. b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Art. 2, primo comma, lett. a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
La crisi è una situazione ancora risolvibile. Stato di crisi, dovrei correre ai ripari, non ha senso aspettare, bisogna evitare che la situazione peggiori. Se c’è la possibilità di trovare un accordo con i propri creditori, di trattare con loro per evitare che la situazione peggiori, è opportuno cercare di farlo.
Art. 2, primo comma, lett. c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Fino al 2012 l'imprenditore agricolo non era assoggettato a procedure concorsuali, in caso di crisi i creditori dovevano fare causa all’imprenditore ognuno per conto proprio, le cose sono cambiate e anche le imprese minori e l'imprenditore agricolo non sono più esenti dalla sottoposizione alle procedure concorsuali, le procedure sono diverse da quelle a cui è assoggettato un imprenditore commerciale, di norma le procedure sono meno pesanti, meno pervasive per le imprese minori e l'imprenditore agricolo, in cui l’imprenditore mantiene tendenzialmente un ruolo maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale, le regole sono meno rigide.
Si chiamano procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rispetto al passato sono sempre più frequenti. Queste procedure possono riguardare anche i consumatori (ad esempio un consumatore che prende un elettrodomestico a rate e non riesce più a pagare, vedrà il suo stipendio pignorato). Si cerca di aiutare chi non riesce a pagare. Alcune procedure si aprono soltanto su richiesta dello stesso debitore.
Art. 2, primo comma, lett. d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
L’imprenditore agricolo è sempre considerato soggetto assoggettabile a procedure alternative in virtù dell’attività esercitata, anche se si tratta di una s.p.a.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: introdotta dal d.l. n. 118/2021 (conv. dalla l. n. 147/2021) e oggi disciplinata, con il nome di <<composizione negoziata della crisi>> art. 12 ss. c.c.i.i.
-→ Procedura snella e auspicabilmente veloce, originariamente pensata per rispondere alle esigenze generate dalla crisi pandemica di COVID-19 e poi <<stabilizzata>> nel c.c.i.i.
Art. 12 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
- L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
- L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
- Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.
La composizione negoziata è un percorso prevalentemente stragiudiziale, condotto con l’ausilio di un esperto indipendente nominato tramite la Camera di commercio. Il tribunale può tuttavia intervenire in determinate fasi, ad esempio in relazione alle misure protettive e cautelari o alle autorizzazioni previste dalla legge. L’esperto deve possedere i requisiti e la formazione previsti dalla normativa e svolge un ruolo di facilitatore nelle trattative tra l’imprenditore e i creditori, con l’obiettivo di individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà.
L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. È tanto più facile arrivare ad una situazione positiva, quanto prima si agisce.
La domanda per accedere a questa procedura si fa telematicamente. È stata istituita una piattaforma telematica nazionale - gestita dal sistema delle camere di commercio.
Nel caso in cui sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, le parti possono addivenire alla
- Conclusione di un contratto, con uno o più creditori; o
- Conclusione di una convenzione di moratoria; o
- Conclusione di un piano di risanamento proposto dall’imprenditore.
Se non si riesca a raggiungere una trattativa c’è il rischio che l’imprenditore sia assoggettato, anche coattivamente, ad una procedura, che coinvolge il tribunale.
Qualora le trattative non vadano a buon fine, pur essendosi svolte secondo correttezza e buona fede, uno dei possibili esisti della composizione negoziata è la presentazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Altre soluzioni (alternative): accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
L’imprenditore può proporre l’apertura del concordato preventivo, uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza che può essere attuato mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o altre modalità previste dalla legge. La proposta viene sottoposta ai creditori secondo le regole stabilite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel concordato semplificato, diversamente da quello che avviene nell'ambito di un <normale> concordato preventivo, se l’imprenditore fa una proposta di liquidazione del suo patrimonio per pagare i creditori, ai creditori non viene chiesto di aderire alla proposta. Se il tribunale ritiene che non ci sia altra soluzione, omologa il concordato.
La LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA è una procedura concorsuale di tipo amministrativo. Spetta comunque al tribunale il compito di dichiarare che un’impresa si trova in stato di insolvenza, ma la procedura è condotta da un’autorità governativa. Si apre una liquidazione coatta amministrativa quando oltre agli interessi dei creditori ci sono anche interessi più generali, pubblici che vanno preservati.
Ci sono delle imprese la cui crisi deve essere gestita in modo differente.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
La seconda è una procedura che riguarda imprese più grandi, è gestita dal mimit, ha regole proprie e presuppone che un'impresa sia risanabile.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ex-fallimento): è la procedura a cui si ricorre maggiormente.
La liquidazione controllata è una procedura più snella, con regole in parte diverse. Riguarda le imprese minori, i consumatori, i liberi professionisti e gli imprenditori agricoli.
Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale (non devono essere imprese minori)
- Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Presupposto oggettivo: stato di insolvenza -→ incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con situazione di fatto sufficientemente stabile (non irreversibile), ove il dato finanziario prevale su quello strettamente patrimoniale.
Incapacità di pagare i creditori alla scadenza, utilizzando il normale flusso finanziario di cui l'impresa dispone. Il legislatore ha contenuto i casi di apertura di questa procedura. È una procedura costosissima.
N.B. non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. (Possibilità per il debitore di godere del beneficio dell'esdebitazione)
L'esdebitazione riguarda tutti i debitori → se collaboro con il tribunale, con le autorità e non ho commesso dei reati, sono stato onesto, faccio quanto possibile per minimizzare la situazione, una volta che i creditori sono stati pagati il debitore viene esdebitato → i crediti che ancora residuano, perché il patrimonio non è stato sufficiente, non sono più esigibili (nessuno ne può chiedere il pagamento) → questa misura è stata creata per consentire all'imprenditore di poter tornare sul mercato senza il rischio di vedere i vecchi creditori che chiedono il pagamento dei crediti non pagati.
Deve esserci una pubblicità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
L’imprenditore una volta che si apre una procedura di liquidazione giudiziale perde la disponibilità e l’amministrazione del proprio patrimonio, con alcune eccezioni, i beni strettamente personali.
Il tribunale, definite le domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'art. 121 c.c.i.i., dichiara con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con la sentenza, il tribunale:
- Nomina il giudice delegato per la procedura;
- Nomina il curatore;
- Ordina al debitore il deposito entro tre giorni die bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- Stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- Assegna ai creditori e ai terzi il termine...
EFFETTI PATRIMONIALI
Con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore subisce lo spossessamento nei limiti previsti dal CCII e non può disporre liberamente del patrimonio compreso nella procedura né soddisfare autonomamente i creditori in violazione delle regole concorsuali. La gestione e la liquidazione del patrimonio spettano agli organi della procedura; il debitore conserva gli obblighi di collaborazione e gli altri poteri espressamente previsti dalla legge.
Quando ad essere assoggettata a liquidazione giudiziale è una società di persone, una società che ha soci illimitatamente responsabili, la sentenza che apre la procedura nei confronti della società, apre in estensione alla prima una procedura anche nei confronti dei singoli soci.
Art. 256 - Società con soci a responsabilità illimitata
- La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
- La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
- Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
- Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
- Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.
- Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
- In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
È la fase estintiva della società.
Quando si verifica una causa di scioglimento della società, la società non viene immediatamente meno, ma si apre una fase che viene chiamata di liquidazione.
Fasi: 1) emersione di una causa di scioglimento; 2) fase di liquidazione; 3) cancellazione dal registro delle imprese.
Al ricorrere di una causa di scioglimento si apre una fase di liquidazione. Gli obiettivi che si propone la società cambiano, non saranno più quelli di produrre valore, ma di liquidare l’attivo per distribuire l’attivo residuo ai soci.
Art. 2484 – Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- per deliberazione dell’assemblea;
- per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
(7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.)
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
- decorso del termine → nelle snc era possibile una proroga tacita che non è possibile nelle società di capitali
- deve essere un’impossibilità assoluta → ad esempio se una società di trova senza organo amministrativo e organo di controllo il socio deve chiedere al tribunale di convocare l’assemblea oppure il singolo socio può rivolgersi al tribunale per chiedere che accerti che ricorre una causa di scioglimento (art. 2484, n. 3). In realtà la soluzione corretta è solo la prima, cioè se la società si trova ad essere senza vertici il socio può chiedere al presidente del tribunale di convocare l’assemblea. La mancanza di amministratori e sindaci non è una impossibilità di funzionamento assoluta, irrisolvibile, perché si può chiedere al presidente del tribunale di convocare l’assemblea. Solo dopo vari tentativi non andati a buon fine il socio può chiedere al tribunale di accertare che ricorre una causa di scioglimento.
Comma 4 → se ricorre una causa di scioglimento gli amministratori devono iscriverla nel registro delle imprese, lo scioglimento ha effetto da quando avviene l’iscrizione. Se gli amministratori non lo fanno sono loro stessi a risponderne. In caso di inerzia degli amministratori potrà intervenire il tribunale su istanza dei singoli soci o di singoli sindaci.
Art. 2486 – Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
(Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura).
L’obiettivo della società non è più quello di creare valore, ma di liquidare l’attivo. Gli amministratori non possono smettere di gestire la società, devono operare nella prospettiva di avviare la fase di liquidazione. Devono operare per conservare il patrimonio della società fino a quando arriveranno i liquidatori.
Art. 2487 – Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Art. 2487-bis – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. (Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.)
I liquidatori possono essere anche revocati dal loro incarico e sostituiti.
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Art. 2489 – Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Art. 2490 – Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.)
Si continua l’attività di impresa solo se questo è funzionale alla migliore liquidazione.
La liquidazione può riguardare anche una società inattiva?
La liquidazione potrebbe riguardare anche una società che è completamente inattiva, una società che è stata costituita e che non ha preso mai il via o una società che è ferma da anni. Se una società è ferma da anni la fase di liquidazione non ha ragione d’essere.
Quando si apre una fase di liquidazione: si prende possesso dei beni, si liquida l’attivo in modo che con quell’attivo si possano soddisfare i creditori, si soddisfano possibilmente tutti i creditori, l’eventuale attivo residuo va ai soci.
Art. 2491 – Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Art. 2492 – Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
(Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese).
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. (Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione).
In sede di liquidazione possono essere assegnati ai soci anche beni in natura, non solo denaro.
Le azioni possono essere assegnate anche in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti effettuati, questo rappresenta un problema in fase di liquidazione. Assegneremo in misura proporzionale i conferimenti oppure no? Siamo di fronte ad una lacuna nell’ordinamento.
Art. 2494 – Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
I liquidatori hanno adempiuto, se i soci vogliono possono ritirare le somme a loro destinate in banca.
Art. 2495 – Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (, salvo quanto disposto dal secondo comma).
(Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere).
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Solo con la cancellazione dal registro delle imprese la società è estinta.
Se ci sono dei creditori rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione dal registro delle imprese? → comma 3 art. 2495 Solitamente il creditore che “si sveglia” tardi è l’erario, ma potrebbe trattarsi anche di un creditore inconsapevole. Il creditore rimasto insoddisfatto può rivalersi sui singoli soci, ma limitatamente alle somme riscosse in fase di liquidazione.
La società può deliberare la liquidazione e poi ripensarci? Art. 2487-ter – Revoca dello stato di liquidazione
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.
La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445.
Paradossalmente, questo può essere fatto anche se i liquidatori hanno già venduto i beni della società, sarà però necessario eseguire una ricapitalizzazione perché il capitale sociale si sarà drasticamente ridotto.
Cosa succede se una volta liquidata la società emerge un credito di cui i liquidatori non avevano contezza?
I liquidatori hanno cancellato la società dal registro delle imprese e cinque anni dopo gli arriva la comunicazione che c’è un credito, ad esempio c’è un rimborso di imposta a favore della società cancellata. Che cosa ne è di questo credito?
Se rimane un credito dopo la liquidazione il codice non dà una disciplina. Potrebbero i soci richiedere il pagamento?
Può accadere che, dopo la cancellazione della società, emergano attività o crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione. Il Codice civile non disciplina in modo completo questa ipotesi. Occorre quindi distinguere caso per caso, verificando se si tratti di mere pretese alle quali la società abbia implicitamente rinunciato oppure di beni e diritti trasferitisi ai soci in conseguenza dell’estinzione della società. Non è corretto affermare in via generale che il liquidatore riacquisti automaticamente i propri poteri.
SOCIETÀ COOPERATIVE (Art. 2511 e seguenti)
Che cos’è una società cooperativa? Non troviamo una vera e propria definizione nel Codice civile.
Art. 2511 - Società cooperative
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (iscritte presso l’albo delle Società cooperative di cui all’articolo 2512, 2° comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice).
Le cooperative sono delle società, dobbiamo richiamare quanto studiato in tema di società in generale.
La cooperativa è a capitale variabile, invece le società di capitali normalmente non sono a capitale variabile, il capitale è fisso e se si vuole modificare il capitale sociale occorre modificare lo statuto.
Hanno uno scopo mutualistico.
La Costituzione all’art. 45 riserva un’attenzione specifica alle società cooperative.
Art. 45 Costituzione
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Non c’è un riferimento esplicito alla società cooperativa, ma alla funzione sociale della cooperazione. Il concetto di mutualità ha una portata più ampia rispetto alla cooperazione.
Art. 2517 - Enti mutualistici
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.
Ci sono dei soggetti che hanno un intento mutualistico ma che non sono società cooperative. Al centro del fenomeno della società cooperativa c’è la mutualità. La mutualità nella società cooperativa è e resta necessaria.
Nel corso del tempo questo intento mutualistico, in più di qualche caso, è venuto fortemente temperandosi. Non tutte le cooperative hanno lo stesso livello di mutualità, la mutualità ha intensità diversa.
Oltre all’art. 45 della Costituzione e agli articoli del Codice civile, bisogna fare riferimento anche a tante leggi speciali:
- D.lgs. 1577 del 1947 – legge Basevi;
- Legge 59 del 1992 – si occupa in generale delle società cooperative.
Le cooperative sono di tanti tipi: cooperative agricole, di credito, sociali, di consumo, di pescatori, di artigiani; ciascuna di queste tipologie di società cooperativa ha una sua legislazione speciale.
Accanto alla disciplina generale ci sono tante norme speciali che in alcuni casi derogano alla disciplina generale.
Le banche possono essere società per azioni oppure società cooperative, se sono società cooperative possono essere banche popolari o banche di credito cooperativo.
False cooperative → abbiamo detto che l’art. 45 Cost. chiede allo stato di favorire le società cooperative, tradizionalmente uno degli strumenti principali di cui lo stato si avvale per favorire un determinato fenomeno è quello delle agevolazioni fiscali. Sapendo che dando vita a una società cooperativa si ha un trattamento fiscale di favore rispetto ad esercitare la stessa attività sotto forma di società di capitali, c’è chi fa in modo di presentarsi come società con scopo mutualistico, in realtà perseguendo uno scopo lucrativo, per poter beneficiare di questi vantaggi fiscali. È lo stesso legislatore che oggi tiene conto che questa mutualità può avere dei livelli di intensità diversi, da caso a caso.
Il fenomeno delle false cooperative è emerso in modo particolare con riferimento a grandi società cooperative impegnate nel settore delle grandi opere pubbliche (cooperative rosse, hanno sede legale in determinate zone dell’Emilia-Romagna), ad esempio viadotti, autostrade. Ci si chiede quanto quella società è realmente una cooperativa.
Che cosa vuol dire avere uno scopo mutualistico?
Principio di economicità (imprenditore) → porsi come obiettivo quello di avere dei ricavi che sono maggiori dei costi di produzione. Lo scopo incide sulla destinazione che la società intende dare a quegli utili. Nelle società lucrative l’obiettivo è di distribuire l’utile tra i soci. Nella società mutualistica lo scopo è nettamente diverso.
In assenza di una definizione di mutualità nel codice, uno spunto utile ci può venire dalla relazione accompagnatoria del Codice civile n°1025. Le cooperative hanno lo scopo di fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro, ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che costoro incontrerebbero (individualmente) sul mercato.
Esempi:
- Cooperativa di consumo (es. Coop): se compriamo individualmente un bene lo paghiamo un determinato prezzo, ma se compriamo un numero notevolmente maggiore di quel determinato bene, il prezzo unitario si riduce.
- Cooperative di lavoro: magari è difficile trovare lavoro individualmente, ci sono dei blocchi di varia natura, ma se ci mettiamo insieme come gruppo di persone e magari riusciamo ad assicurare un servizio, in forma collegiale e risultiamo appetibili per il mondo del lavoro; ad esempio, per anni in Italia c’è stato il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, allora Ca’ Foscari ha esternalizzato il servizio di portineria, che ora è affidato ad una cooperativa di lavoro.
- Cooperative di credito: se vado in banca e chiedo un finanziamento come persona qualsiasi la banca mi propone un determinato tasso di interesse, ma se sono socio di quella banca dovrebbe assicurarmi un tasso di interesse agevolato; questo funziona in teoria, perché la forbice tra i tassi attivi e passivi si è ridotta drasticamente. La mutualità delle cooperative di credito è riversata sul territorio.
- Cooperative agricole: riescono a spuntare un prezzo migliore nel momento in cui vanno a vendere i loro beni
Si è soci di una cooperativa perché si vogliono avere delle condizioni maggiori, migliori quanto meno, di quelle che si avrebbero se si agisse individualmente suo mercato.
Nelle cooperative c’è una gestione di servizio. C’è un servizio che la cooperativa deve fornire ai singoli soci, che si può manifestare o sotto forma di risparmio di spesa o sotto forma di maggiore retribuzione.
In concreto l’intento mutualistico e l’intento lucrativo possono anche coesistere. È il legislatore della riforma del 2003 che ne ha preso atto. La riforma del 2003 ha riguardato molto la disciplina delle società cooperative.
Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Se diciamo che ci può essere una mutualità prevalente, lo scopo mutualistico prevale sullo scopo lucrativo.
Possono esistere anche cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, cioè cooperative nelle quali non ricorrono i requisiti di prevalenza previsti dagli artt. 2512 e 2513. Esse restano comunque società cooperative e devono conservare uno scopo mutualistico; la perdita della mutualità prevalente non equivale automaticamente alla prevalenza di uno scopo lucrativo.
Mutualità prevalente → 1) ad esempio una cooperativa di consumo che vende prevalentemente i beni ai soci.
Art. 2514 - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Se lo scopo è prevalentemente mutualistico non puoi non avere dei limiti alla distribuzione degli utili, è la legge stessa che mette un tetto; altrimenti basterebbe mettere gli utili che non possono essere distribuiti a riserva distribuendole nell’esercizio successivo ai soci, per arginare il divieto al punto a)
Che cosa succede se la società cooperativa a mutualità prevalente si scioglie e quindi si estingue? Se applicassimo le regole generali una volta pagati tutti i creditori sociali l’attivo residuo sarebbe distribuito tra i soci; la legge qui ci dice che non è possibile, salvo quanto conferito e i dividendi maturati (sempre nel limite del punto a), il resto se lo prendono i fondi mutualistici
Queste sono previsioni statutarie necessarie.
Art. 2513 - Criteri per la definizione della prevalenza
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 (computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico);
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
La prevalenza nell’art. 2513 viene interpretata alla lettera, significa almeno il 50% più qualcosa, a seconda dei casi.
Che succede se questi criteri non vengono rispettati?
Art. 2545-octies - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente non determina, di per sé, la trasformazione in società lucrativa né la perdita della natura cooperativa. La società resta una cooperativa e conserva lo scopo mutualistico, ma diventa cooperativa a mutualità non prevalente e perde il regime e i benefici collegati alla prevalenza, salvo le ulteriori conseguenze previste dalla legge e dalle eventuali modifiche statutarie.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile → disciplina le cooperative diverse per differenza
Art. 2516 - Rapporti con i soci
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
Se nelle cooperative lo scopo è prevalentemente quello di aiutarsi tra i soci, le condizioni che devono essere assicurate sono pari tra tutti i soci. Non ci possono essere differenze.
La disciplina delle società cooperative riprende quella delle società di capitali. Art. 2519 - Norme applicabili
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Non è più sempre vero che le cooperative seguono, per differenza, le regole proprie delle società per azioni. Se si tratta di piccole società cooperative, queste società possono scegliere di seguire la disciplina propria delle srl.
Art. 2522 - Numero dei soci
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Se abbiamo una cooperativa piccolissima, 3 soci, le regole da seguire sono obbligatoriamente quelle delle srl.
Le norme delle spa si applicano in quanto compatibili alle società cooperative. Tutti gli articoli che seguono l’art. 2519 e le leggi speciali sono deroghe al diritto comune.
- É vietato avere una cooperativa unipersonale. Nelle varie norme di settore troviamo un numero minimo di soci, che in taluni casi è elevatissimo. Ci sono deroghe sul numero minimo dei soci.
- I soci devono avere dei requisiti soggettivi.
- Negli statuti troviamo dei limiti massimi alla quota di partecipazione detenibile. Perché lo scopo dei soci non è quello lucrativo, ma è quello di godere dei vantaggi mutualistici.
- Limiti massimi alla distribuibilitá degli utili.
- Il principio del voto capitario → una testa corrisponde a un voto. Quando si va a votare tutti i soci hanno a disposizione un solo voto, non è rilevante a questo fine il numero di azioni che si possiede. Per controllare se una società è una cooperativa devo controllare se c’è nello statuto il principio del voto capitario (questo principio non si può trovare nelle spa o nelle srl).
Se troviamo scritto nello statuto che il capitale sociale è variabile siamo sicuri che la società sia una cooperativa? No! Le sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), che sono delle spa, hanno capitale variabile.
Le cooperative sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), già Ministero dello Sviluppo Economico.
COSTITUZIONE
Come si costituisce una società cooperativa?
Art. 2521 - Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme sulla spa o sulla srl.
Nella cooperativa è solo possibile la costituzione simultanea, invece nelle società di capitali è possibile anche la costituzione per pubblica sottoscrizione.
In una cooperativa si deve essere almeno in 9, a meno che non si sceglie di seguire le regole proprie della piccola società cooperativa, e in questo caso si deve essere almeno in 3.
Nelle società cooperative hanno un peso notevole, significativo i regolamenti assembleari.
È centrale la figura del socio. Quasi sempre nelle cooperative per essere soci si stabiliscono dei requisiti soggettivi.
Art. 2527 - Requisiti dei soci
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
(Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.) L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Comma 1 → Non si possono discriminare le persone nelle cooperative.
Comma 2 → divieto di divenire socio della cooperativa se si svolge un’attività in concorrenza con quella della cooperativa. Comma 3 –> Ad esempio un socio di una cooperativa di lavoro che entra per essere formato.
Banche di credito cooperativo → sono banche di carattere locale, per essere soci della banca bisogna risiedere, oppure avere interessi economici, nella zona in cui la banca opera.
Si parla di socio cooperatore perché i soci nelle cooperative possono essere di tipo diverso. L’intento mutualistico può contaminarsi, integrarsi, con l’intento lucrativo. Possiamo avere dei soci che perseguono al tempo stesso un intento mutualistico e un intento lucrativo, ma possiamo anche avere dei soci che perseguono solamente un intento lucrativo. Ci sono delle regole volte ad assicurare che la maggioranza dei soci sia data da soci che perseguono in via prevalente l’intento mutualistico. Ma ci possono essere anche dei soci che perseguono un intento diverso, si chiamano soci sovventori.
RESPONSABILITÀ DEI SOCI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
Le cooperative adottano le regole proprie delle spa o delle srl.
Storicamente l’ordinamento ha conosciuto modelli cooperativi nei quali la responsabilità dei soci poteva assumere configurazioni diverse. Nel regime attuale, tuttavia, la regola è netta: ai sensi dell’art. 2518 c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il proprio patrimonio. Non è quindi possibile presentare oggi la cooperativa a responsabilità illimitata come un normale tipo costituibile.
Art. 2531 – Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.
Art. 2536 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
Quando si esce si risponde, direttamente o tramite i propri eredi, entro l’anno successivo all’uscita dalla società, per il pagamento dei conferimenti non versati.
Art. 2537 – Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Dato che si può optare per le regole organizzative delle spa o delle srl, il capitale sociale della cooperativa sarà rappresentato da azioni oppure frazionato in quote, in base a quale modello si sceglie di seguire.
QUOTE E AZIONI
Le azioni delle società cooperative sono nominative, perché nelle società cooperative ci sono dei vincoli soggettivi per diventare soci. Ad esempio, cooperativa di lavoro: essere idonei a svolgere quell’attività lavorativa.
Art. 2525 – Quote e azioni
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né (per le azioni) superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L’atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Comma 1 → questi limiti ci sono perché da un lato si vuole garantire il livello di patrimonializzazione minimo della cooperativa e dall’altro lato perché in cooperativa devi entrare non perché vuoi guadagnare, ma perché vuoi fruire di determinati servizi. La partecipazione al capitale della cooperativa non deve essere un investimento inteso nell’accezione finanziaria del termine.
Comma 2 → per favorire il frazionamento del capitale sociale.
Comma 4 → i limiti dei 100.000 euro e della maggiorazione se si tratta di una grande cooperativa, non valgono se si tratta di conferire beni in natura o crediti. E non valgono anche nei confronti dei soci che non siano persone fisiche, perché soci di una cooperativa possono essere anche le società.
Comma 5 → art. 2348 anche nelle società cooperative possiamo avere diverse categorie di azioni.
Trasferibilità
Art. 2530 – Trasferibilità della quota o delle azioni
La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella società.
Comma 1 → Le azioni sono nominative e il loro trasferimento deve essere autorizzato dagli amministratori → c’è una clausola di gradimento ex lege. Questa clausola deve tener conto del principio mutualistico, cioè il principio della porta aperta. Tendenzialmente gli amministratori devono ammettere tutti coloro che hanno i requisiti per essere soci di una società cooperativa.
Le cooperative possono presentare una problematicità particolare, una governance particolarmente ingessata. Se voglio modificare l’assetto di governo di una spa mi basta comprare più azioni o trovare un socio forte che mi aiuta. Ma in una cooperativa abbiamo il principio del voto capitario; quindi, se voglio alterare l’assetto organizzativo dovrei far entrare un numero altissimo di soci, perché ogni socio ha diritto ad un solo voto. L’altro lato della medaglia del voto capitario è una governance che è abbastanza ingessata, è abbastanza difficile scalzare gli amministratori di una cooperativa, occorre avere un elevato numero di soci. La cooperativa tende ad avere una governance abbastanza ingessata. Dire che c’è il gradimento nelle cooperative vuol dire evidenziare a maggior ragione la possibilità di questo rischio. Bisogna contemperare le diverse esigenze. È vero che c’è una clausola di gradimento, ma gli amministratori non hanno libero arbitrio perché c’è il principio della porta aperta, gli amministratori dovranno motivare le loro decisioni tenendo conto del principio della porta aperta.
Comma 6 → lo statuto può vietare la cessione. Ma se c’è una clausola statutaria di questo tipo, allora il socio ha un diritto di recesso, può recedere dalla società dandone un preavviso di 90 giorni, ma non si può recedere nei primi due anni dall’ingresso in società. Se la società non è in buone condizioni e non riesce a liquidare il socio, deve trovare qualcuno che diventi azionista al posto del socio che vuole andarsene. Se la società è in buone condizioni non ci sono problemi, in caso contrario la situazione diventa difficile. C’è il rischio che si resti vincolati alla propria partecipazione e che il diritto di recesso resti solo scritto nella carta. Per le banche è stata scritta una norma specifica.
Comma 4 → vige il principio del silenzio assenso. Se entro i 60 giorni la società cooperativa non comunica di negare l’autorizzazione al trasferimento delle azioni, o della quota, il socio può procedere liberamente.
Comma 5 → motivazione in caso di diniego, si vuole evitare che gli amministratori decidano in base ai propri interessi. Il diniego di ammissione può essere impugnato davanti al tribunale.
Art. 2529 – Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Categorie di soci → nelle società cooperative ci possono essere diverse categorie di soci.
I limiti massimi di partecipazione pongono a una società cooperativa dei particolari problemi dal punto di vista finanziario. Se la cooperativa ha bisogno di capitale l’unico modo che gli resta è quello di trovare tanti nuovi soci, ma non è facile.
In passato si interveniva soprattutto attraverso lo strumento del finanziamento della cooperativa da parte dei soci, i soci non aumentavano la loro partecipazione al capitale della cooperativa, ma potevano finanziare la cooperativa, questa operazione di finanziamento era agevolata dal punto di vista fiscale.
Le cose sono profondamente cambiate con la legge 59 del 1992, che ha previsto ulteriori categorie di soci e anche di azioni. Parla in particolar modo di soci sovventori e di azioni di partecipazione cooperativa. Poi la riforma del 2003 ha previsto per la cooperativa anche la possibilità di emettere anche strumenti finanziari.
I soci sovventori idealmente si contrappongono ai soci normali, che nella cooperativa si chiamano soci cooperatori.
Soci sovventori: art. 4 della legge 59 del 1992.
I soci sovventori sono dei veri e propri soci di capitale, entrano nella cooperativa non perché vogliono fruire dei vantaggi mutualistici, ma secondo le comuni, le normali, regole proprie delle società di capitali. Ci possono essere dei soci che sono soci della cooperativa perché perseguono uno scopo di lucro.
Il principio del voto capitario può essere derogato soltanto per i soci sovventori, ma fino ad un massimo di 5 voti. In ogni caso i soci sovventori dovranno essere sempre in minoranza rispetto ai soci cooperatori, i voti attribuiti ai soci sovventori non potranno mai superare il terzo dei voti complessivamente attribuibili a tutti i soci.
Può un socio sovventore essere nominato amministratore? Si, ma la maggioranza degli amministratori dovrà comunque essere formata da soci cooperatori.
Se queste azioni hanno una finalità lucrativa, sono trattate come le azioni di diritto comune, quindi sono liberamente trasferibili, non richiedono obbligatoriamente per il trasferimento il gradimento degli amministratori, a meno che lo statuto non lo richieda comunque.
Ai soci di capitali sono riconosciute remunerazioni particolari, ma non potranno essere retribuite, attribuire una retribuzione maggiore del 2% di quello che si riconosce al socio cooperatore.
Azioni di partecipazione cooperativa: art. 5 e 6 della legge 59 del 1992.
Sono le azioni di risparmio delle società cooperative. Sono, come le azioni di risparmio delle spa quotate, prive del diritto di voto e privilegiate nel rimborso e nell’assegnazione della distribuzione degli utili.
Ci sono dei limiti alla loro emissione. Almeno per la metà del loro ammontare le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione ai soci. I destinatari di questo diritto di opzione sono i soci cooperatori o i soci sovventori? Questa è una lacuna dell’ordinamento. Ci sono opinioni discordanti.
Se sono liberate possono circolare liberamente, sono al portatore (come normalmente sono le azioni di risparmio).
Va assicurata una remunerazione particolare, almeno del 2% maggiore rispetto a quella che è data ai soci cooperatori. Anche qui si forma un’assemblea, delle azioni di partecipazione cooperativa, e c’è un rappresentante comune.
Chi possiede delle azioni di partecipazione cooperativa non può essere nominato amministratore, a meno che non sia anche socio cooperatore.
Le azioni di partecipazione cooperativa non partecipano ad eventuali operazioni di aumento gratuito del capitale sociale. La legge 59/1992 non usa mai il termine socio in relazione a chi possiede queste azioni, li chiama possessori di azioni di partecipazione cooperativa; si è azionista, ma allo status di azionista non corrisponde lo status socii.
Può una società cooperativa emettere obbligazioni? Si! Le possono emettere da prima ancora della riforma del 2003, è una previsione che risale alla fine degli anni 90.
La cooperativa può anche emettere strumenti finanziari. Questa è una novità della riforma del 2003.
Art. 2526 – Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito
L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Serve un’apposita previsione statutaria e sarà lo statuto a disciplinare anche i diritti patrimoniali e amministrativi connessi. Nelle cooperative gli strumenti finanziari (ibrido tra le azioni e le obbligazioni) sono molto utili per una serie di ragioni, consentono di superare molti limiti pratici, operativi, che caratterizzano le società cooperative.
Mentre è vietato distribuire delle riserve ai soci, è possibile assegnare ai possessori di strumenti finanziari delle riserve divisibili. Quello che non è possibile fare a favore dei soci, è possibile farlo ai possessori di strumenti finanziari.
È possibile procedere anche alla ripartizione dei ristorni.
Gli strumenti finanziari possono anche consentire di superare i limiti all’entità della partecipazione sociale. Art. 2525 c. 4. Essendo strumenti finanziari e non azioni è possibile distribuire anche utili.
ORGANI DI GOVERNANCE
L’ASSEMBLEA. In linea di massima si applicano le norme previste per la spa. Ma ci sono deroghe al diritto comune.
Art. 2538 – Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Comma 2 → Nelle cooperative vige, in generale, il principio del voto capitario. Ferme restando determinate deroghe. Per esempio, per i soci sovventori oppure per il socio cooperatore che sia una persona giuridica, in quest’ultimo caso si può arrivare fino ad un massimo di 5 voti.
Comma 1 → per votare bisogna essere soci da almeno 90 giorni. Questo è finalizzato ad evitare che gli amministratori facciano entrare in società, in imminenza dell’assemblea, dei soci che li possano sostenere.
Comma 5 → i quorum (costitutivo e deliberativo) non possono essere calcolati in ragione della percentuale del capitale presente, ma devono essere calcolati per teste in base al numero dei soci presenti.
Art. 2539 - Rappresentanza nell'assemblea
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Art. 2540 – Assemblee separate
L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.
Comma 1 → non è obbligatorio prevedere assemblee separate, autonomia statutaria.
Comma 2 → l’obbligo di prevedere assemblee separate scatta nel caso di cooperative di grandi dimensioni. Però si può prevedere che prima ci siano le assemblee separate, che nominano dei delegati che andranno all’assemblea generale. Comma 5 → si può impugnare soltanto la deliberazione dell’assemblea generale, non anche la deliberazione dell’assemblea speciale.
AMMINISTRAZIONE
Art. 2544 - Sistemi di amministrazione
Nelle cooperative, oltre alle materie gestorie non delegabili oggi disciplinate dall’art. 2381-bis, restano non delegabili i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici, secondo la disciplina speciale cooperativa. I rinvii dei testi anteriori all’art. 2381 vanno coordinati con la riorganizzazione del 2026.
Nel sistema con consiglio di sorveglianza, comunemente detto dualistico, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza né più di un terzo del consiglio di gestione. I sorveglianti eletti dai soci cooperatori devono provenire dai soci stessi o dalle persone indicate dai soci persone giuridiche. Il precedente rinvio all’art. 2409-octies va coordinato con la sua abrogazione e con l’art. 2380 riformato.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
La cooperativa può optare anche per i modelli alternativi, il dualistico e il monistico. Comma 1 → come nel diritto comune alcune materie non sono delegabili.
Art. 2542 - Consiglio di amministrazione
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
(L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma).
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
Nelle cooperative l’amministrazione è affidata a un organo collegiale. Non è necessario che tutti gli amministratori siano soci cooperatori: la legge richiede che la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE
Quand’è obbligatorio l’organo di controllo nelle cooperative? Lo è nei limiti in cui lo sia adottando le regole proprie delle S.p.A. o delle S.r.l. È comunque obbligatoria la presenza del collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Nelle cooperative è previsto un organo che non è propriamente un organo della società, ma ha una notevole importanza. Nelle società cooperative il collegio dei probiviri è spesso presente, ma non è obbligatorio, salvo norme particolari che lo prevedano. Nelle banche cooperative questo organo è essenziale.
Questo organo si occupa della soluzione endosocietaria (all’interno della società) delle controversie con i soci. Se siamo in una società cooperativa dovremmo essere tutti animati da un intento mutualistico. Nel migliore dei mondi dovrebbe essere abbastanza difficile litigare. Siccome i contenziosi sono sempre possibili è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma nel mondo delle cooperative in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, il socio, o l’aspirante socio in caso di diniego all’ammissione a socio, può decidere di rivolgersi al collegio dei probiviri che deve cercare di dirimere la controversia.
Ad esempio, se il consiglio di amministrazione ha negato l’ammissione ad un aspirante socio, il collegio dei probiviri non potrebbe ammettere l’aspirante socio, ma può solo dire agli amministratori che secondo loro ha sbagliato a non ammetterlo, perché ha tutti i requisiti, e dovrebbero ammetterlo. Il collegio dei probiviri ha un potere persuasivo.
Chi sono i probiviri? Gli sceglie l’assemblea della società cooperativa, ma il collegio è sempre integrato da un rappresentante del socio o dell’aspirante socio.
È prevista una vigilanza cooperativa che spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che può esercitarla attraverso ispezioni e attività di revisione. Se i requisiti non sono rispettati possono derivare conseguenze anche di carattere fiscale; in presenza di irregolarità gravi possono essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge.
BILANCIO – utili e ristorni
Le norme di bilancio per la cooperativa sono le stesse che riguardano le società per azioni. Però la cooperativa ha un intento mutualistico, quindi ci sono dei limiti alla distribuibilitá degli utili.
Art. 2545-quater – Riserve legali, statutarie e volontarie
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Comma 1 → siccome la cooperativa persegue un intendo che non è di lucro, viene previsto un accantonamento di almeno il 30% a riserva legale perché può fare più fatica, rispetto alle spa, a maturare degli utili e a ricapitalizzarsi.
Comma 2 → forma di auto contribuzione obbligatoria
Art. 2545-quinquies – Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori
L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. (La condizione) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
(Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.)
Art. 2545-sexies - Ristorni
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
Ristorno → è una forma di rimborso al socio di quanto ha pagato per il bene o per il servizio che ha acquistato dalla cooperativa, oppure per integrare la sua retribuzione se si trattasse di una cooperativa di lavoro.
Esempio cooperativa di consumo → non è la stessa cosa che il socio abbia comprato una unità di un bene o molte unità, siccome il prezzo unitario del grossista viene diminuendo in relazione al numero di unità del bene che come cooperativa di consumo si è riusciti a comprare, il socio che compra molte unità ha dato una mano molto più consistente del socio che ha comprato una sola unità. Al di là della distribuibilitá degli utili, al socio vengono dati dei ristorni in base ai servizi di cui ha fruito. Mentre l’utile viene distribuito sotto forma di dividendo in proporzione alla partecipazione posseduta, il ristorno viene assegnato in relazione al numero di unità di bene che ha comprato.
I ristorni possono anche essere distribuiti mediante un aumento gratuito di capitale, sempre in proporzione ai servizi mutualistici di cui il socio abbia usufruito.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA
Art. 2545-duodecies – Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
Scioglimento per perdite: la società cooperativa non si può scogliere perché il capitale sociale è sceso al di sotto del minimo legale, perché abbiamo un capitale sociale variabile. Lo scioglimento della cooperativa si ha soltanto per perdita totale del capitale sociale.
Tra le cause specifiche, della cooperativa, di scioglimento dobbiamo aggiungere anche il fatto che si scenda al di sotto del numero minimo si soci previsti per la cooperativa (normalmente 9, ma si può scendere a 3), se entro un anno non sia stato ripristinato il numero minimo.
Poiché le cooperative sono sottoposte a vigilanza pubblica, nei casi previsti dalla legge la cooperativa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con provvedimento dell’autorità competente.
COOPERATIVE CON DISCIPLINA PARTICOLARE
Tra le cooperative che hanno una disciplina particolare ci sono le MUTUE ASSICURATRICI.
Le mutue assicuratrici hanno una interdipendenza tra lo status di socio e lo stato di assicurato. Se si stipula una polizza assicurativa si diventa automaticamente soci di quella società cooperativa. I soci versano dei contributi, che è al tempo stesso un conferimento ma è anche il premio che si paga per la cooperativa assicurativa. Sono possibili dei soci sovventori, ma con determinate limitazioni.
Art. 2546 – Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.
Art. 2547 – Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
Art. 2548 – Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
Si potrebbe pensare che dato l’intento mutualistico che caratterizza le cooperative, non si possono avere delle
COOPERATIVE QUOTATE, ma il testo unico della finanza ci dice che anche una società cooperativa può quotarsi.
Art. 119 t.u.f.: ci dice che si possono quotare le società con azioni, fa quindi riferimento alle spa ma anche alle cooperative. Queste cooperative non sono a mutualità prevalente.
Sono possibili anche dei CONSORZI DI COOPERATIVE GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI
Il gruppo di società si caratterizza perché c’è una direzione unitaria da parte della capogruppo, c’è attività di direzione e di
coordinamento, che si realizza tipicamente con il controllo, con la partecipazione della capogruppo nelle società partecipate. Ma nella cooperativa tutto questo sarebbe impossibile, perché c’è il principio del voto capitario.
Le caratteristiche delle cooperative, soprattutto il voto capitario e i limiti alla partecipazione, rendono meno agevole realizzare un gruppo fondato sul controllo partecipativo tipico delle società lucrative. Il legislatore ha quindi previsto uno specifico modello di coordinamento, il gruppo cooperativo paritetico, disciplinato dall’art. 2545-septies.
Le cooperative si mettono insieme e affidano ad una capogruppo il ruolo coordinare il gruppo con un contratto.
Art. 2545-septies – Gruppo cooperativo paritetico
Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
- la durata;
- la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.
Non ha avuto notevole applicazione sul piano pratico.
GRUPPI DI SOCIETÀ
Lo strumento tipico attraverso il quale si può creare un gruppo di società è lo strumento partecipativo. Questo significa che una società può acquistare una partecipazione nel capitale di un’altra società, arrivando così a controllarla o comunque a influenzarne le decisioni. Per esempio, se una società A acquista una partecipazione nella società B e magari anche nella società C, può nascere un gruppo di società.
Si parla di gruppo di società quando esiste una pluralità di società, quindi almeno due, che dal punto di vista giuridico sono formalmente autonome, ma che nella sostanza sono sottoposte a una direzione unitaria. Ogni società mantiene la propria personalità giuridica, il proprio patrimonio, i propri organi e la propria autonomia formale, ma tutte vengono coordinate secondo un unico disegno imprenditoriale. In altre parole, dal punto di vista giuridico abbiamo più società distinte, mentre dal punto di vista economico il gruppo tende a funzionare come un’unica impresa.
Nella pratica i gruppi di società sono molto diffusi e possono assumere forme molto diverse. Spesso si pensa al gruppo societario come a un fenomeno tipico delle grandi imprese, soprattutto dei grandi gruppi multinazionali. In realtà, però, i gruppi sono molto diffusi anche tra le piccole e medie imprese. Nel contesto italiano, ad esempio, il gruppo di società viene spesso utilizzato anche per affrontare problemi tipici del capitalismo familiare, come il passaggio generazionale dell’impresa. Si può pensare al caso di un padre imprenditore che conserva il ruolo di capogruppo e crea due società diverse, mettendo a capo di ciascuna uno dei figli. In questo modo l’attività imprenditoriale viene organizzata in modo più ordinato, pur mantenendo un controllo unitario.
Il gruppo di società consente di ottenere i vantaggi derivanti dall’autonomia patrimoniale delle singole società, ma allo stesso tempo permette di mantenere una direzione economica comune. Questo è il punto centrale: ogni società del gruppo ha un proprio patrimonio separato rispetto alle altre, quindi i creditori di una società non possono automaticamente aggredire il patrimonio delle altre società del gruppo. Tuttavia, nonostante questa separazione patrimoniale, la capogruppo può coordinare le scelte strategiche, finanziarie e organizzative delle società controllate.
I gruppi possono essere strutturati in modi diversi. Una prima forma è quella del gruppo a catena, in cui la società A partecipa nella società B, la società B partecipa nella società C, la società C partecipa nella società D e così via. In questo caso il controllo si sviluppa lungo una sequenza di partecipazioni successive. Un’altra forma è quella del gruppo a raggiera, o a stella, in cui al centro si trova la società capogruppo, che partecipa direttamente in più società controllate. In questo modello, la società A controlla direttamente le società B, C, D e così via.
La creazione di un gruppo permette quindi di favorire la concentrazione tra imprese senza eliminare l’autonomia patrimoniale e giuridica delle singole società. Questo è molto importante perché consente di organizzare attività economiche diverse sotto una direzione comune, senza necessariamente fondere tutte le società in un’unica impresa. La capogruppo, inoltre, ha maggiori possibilità di coordinare le società partecipate dal punto di vista finanziario. Questo coordinamento è particolarmente rilevante quando le società del gruppo svolgono attività diverse tra loro, perché permette di distribuire risorse, investimenti e strategie in modo più efficiente.
Uno dei motivi per cui i gruppi vengono utilizzati è anche quello di favorire l’internalizzazione. Invece di acquistare determinati beni o servizi da imprese esterne, il gruppo può creare o controllare società che svolgono quelle attività al suo interno. Per esempio, una società manifatturiera potrebbe controllare una società che produce materie prime, una società commerciale o una società finanziaria. In questo modo alcune fasi dell’attività economica vengono mantenute dentro il gruppo, con un maggiore controllo sui costi, sui tempi e sulle strategie.
I gruppi di società possono nascere non solo attraverso l’acquisto di partecipazioni, ma anche attraverso operazioni straordinarie come la scissione o lo scorporo. Con queste operazioni una parte dell’attività viene separata e attribuita a una nuova società, che può poi essere controllata dalla società originaria o da altri soggetti. Anche in questo caso, l’obiettivo è spesso quello di organizzare meglio l’attività imprenditoriale, separando patrimoni, rischi e funzioni.
Accanto ai vantaggi, però, i gruppi di società pongono anche diversi problemi. Il primo problema è quello della trasparenza. Non sempre i rapporti partecipativi tra le società sono chiari e facilmente comprensibili. Per questo uno degli obiettivi principali della disciplina dei gruppi è quello di garantire informazioni adeguate sui collegamenti tra le società e sulla situazione patrimoniale del gruppo nel suo complesso. Questo è fondamentale, ad esempio, per le banche e per i creditori. Quando una banca concede credito a una società, non dovrebbe valutare solo la situazione della singola società isolata, ma anche il fatto che quella società appartenga a un gruppo. Infatti, l’appartenenza a un gruppo può influire sia positivamente sia negativamente sulla solidità economica della società finanziata.
Un altro problema riguarda le partecipazioni reciproche. Si ha partecipazione reciproca quando una società A partecipa nel capitale della società B e, contemporaneamente, la società B partecipa nel capitale della società A. Questo fenomeno può creare effetti distorsivi, perché rischia di produrre un annacquamento del capitale sociale. Se, in ipotesi estrema, due società si partecipassero reciprocamente in modo totalitario, si avrebbe una situazione solo apparentemente solida, ma in realtà priva di un vero capitale effettivo. Il capitale sembrerebbe esistere formalmente, ma economicamente sarebbe svuotato.
Le partecipazioni reciproche pongono anche problemi di corretto funzionamento degli organi sociali. Infatti, chi possiede una partecipazione rilevante in un’altra società può influenzarne le decisioni, nominare gli amministratori e orientarne le scelte. Se questi rapporti non sono regolati correttamente, si rischia di alterare il funzionamento democratico e trasparente delle società coinvolte.
Il problema più delicato dei gruppi riguarda però il rapporto tra autonomia patrimoniale delle singole società e direzione unitaria esercitata dalla capogruppo. Le società del gruppo sono giuridicamente autonome, ma nella pratica possono essere condizionate dalle decisioni della capogruppo. Questo può creare problemi soprattutto per i creditori e per i soci di minoranza delle società controllate.
Si può fare un esempio. Immaginiamo che la capogruppo sia un’impresa manifatturiera e che una società controllata produca la materia prima necessaria alla produzione. La capogruppo potrebbe ordinare alla controllata di venderle la materia prima a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Per la capogruppo questa operazione è vantaggiosa, perché riduce i suoi costi. Per la controllata, però, è dannosa, perché riduce i suoi ricavi e quindi il suo utile. Il problema nasce soprattutto per i soci che partecipano solo alla società controllata e non anche alla capogruppo. Chi è socio di entrambe le società potrebbe non subire un vero danno complessivo, perché ciò che perde da una parte lo recupera dall’altra. Invece, il socio esterno della controllata subisce una perdita secca, perché vede diminuire il valore della propria partecipazione senza ricevere alcun vantaggio compensativo.
Lo stesso problema può riguardare i creditori della società controllata. Se la controllata viene impoverita da operazioni decise nell’interesse della capogruppo, i suoi creditori si trovano davanti a una società patrimonialmente più debole. Per questo motivo la disciplina dei gruppi deve cercare un equilibrio: da un lato deve consentire la direzione unitaria del gruppo, perché questa è la ragione stessa dell’esistenza del gruppo; dall’altro lato deve evitare che la capogruppo abusi del proprio potere a danno delle società controllate, dei loro soci di minoranza e dei loro creditori.
Per molto tempo il legislatore italiano ha sostanzialmente ignorato il fenomeno dei gruppi di società. Il Codice civile del 1942 conteneva soltanto una norma davvero rilevante in materia, cioè l’articolo 2359, dedicato alla nozione di controllo. Questa norma serviva a stabilire quando una società potesse dirsi controllante rispetto a un’altra, ma non offriva una vera disciplina organica dei gruppi.
Una prima disciplina specifica venne introdotta nel 1990 per i gruppi bancari. Successivamente l’attenzione del legislatore si estese anche ai gruppi finanziari e alle società quotate. Solo con la riforma del diritto societario del 2003 venne introdotta una disciplina generale applicabile a tutte le società, attraverso gli articoli 2497 e seguenti del Codice civile. Queste norme regolano l’attività di direzione e coordinamento e mirano soprattutto a tutelare i soci e i creditori delle società sottoposte a tale attività.
Affinché possa esistere un gruppo di società, di regola è necessario che una società possa partecipare al capitale di un’altra. Questo oggi può sembrare scontato, ma per molto tempo non lo è stato. In passato, infatti, si riteneva problematico che una società di capitali potesse partecipare a una società di persone, perché si pensava che in questo modo la società di capitali potesse finire per assumere una responsabilità illimitata. La riforma del diritto societario ha superato questa impostazione, riconoscendo in modo più chiaro la possibilità di partecipazioni tra tipi societari diversi.
In sintesi, il gruppo di società è una forma organizzativa molto importante perché permette di combinare due esigenze: da un lato, mantenere separate le società e i rispettivi patrimoni; dall’altro, assicurare una direzione unitaria dell’attività economica. Tuttavia, proprio questa combinazione può generare rischi, perché la capogruppo potrebbe utilizzare il proprio potere per favorire l’interesse del gruppo o il proprio interesse a danno delle singole società controllate. Per questo la disciplina dei gruppi non serve a vietare la direzione unitaria, ma a renderla trasparente e a impedire che venga esercitata in modo abusivo.
Art. 2361 – Partecipazioni
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio (, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato).
È prevista oggi espressamente la possibilità che una società di capitali partecipi al capitale di una società di persone.
Art. 2497-sexies – Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata (dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla) ai sensi dell’articolo 2359.
Al centro della disciplina dei gruppi di società sta l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo; il modo più naturale affinché questa attività di direzione e coordinamento si eserciti, è dato dalla partecipazione di controllo.
Questa è una presunzione relativa, ammette la prova contraria.
Art. 2359 – Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate (in mercati regolamentati).
- Controllo di diritto: si verifica quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società.
- Controllo di fatto: non ho il 50% + 1, ma ho voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante; una spa che abbia un capitale sociale particolarmente frazionato, gli azionisti sono tanti e se sono tanti molte volte lo sono perché non hanno interesse a venire in assemblea; se ho ad esempio il 28% e molti soci non vengono sono comunque in grado di influire se ho altri soci che votano a favore.
- Controllo che deriva da contratto: per esempio perché stipulo un contratto con un’altra società in cui consento di fare qualcosa, oppure il vincolo contrattuale può essere di tipo commerciale. Esempio: fenomeno dei contoterzisti.
Comma 2 → è possibile un controllo indiretto. A partecipa B che partecipa C, A controlla indirettamente C.
Tipicamente il gruppo di società si manifesta avendo al centro il fenomeno dell’attività di direzione e coordinamento, che è possibile in quanto il più delle volte, non sempre, c’è un controllo, che è di diritto, di fatto o di tipo contrattuale.
Art. 2497-septies – Coordinamento fra società
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497- sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
È un contratto che consente l’attività di direzione e coordinamento in base a clausole inserite nei relativi statuti.
Ad esempio: un patto parasociale con il quale si consentisse ad una delle società socie di nominale tre amministratori su cinque. Quel socio, in quest’ipotesi la società che partecipa, non ha il 50% + 1 delle azioni, ma liberamente c’è un patto, una clausola statutaria, un contratto che dice che consentiamo questo.
Nella stragrande maggioranza dei casi la direzione e coordinamento si manifesta grazie allo strumento del controllo. L’attività di direzione e coordinamento potrebbe essere anche assicurata attraverso clausole statutarie o patti parasociali, o comunque contratti.
Nell’art. 2359 il controllo si ha quando la società controllante esercita un’influenza dominante. Il terzo comma parla invece di influenza notevole, che rileva ai fini della nozione di società collegata. La nozione di società collegata è prevista direttamente dall’art. 2359 c.c. e ha rilevanza anche nel diritto societario e contabile.
DISCIPLINA POSITIVA
Art. 2497-bis – Pubblicità
La società deve indicare (la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta) negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale (sono indicate le società o gli enti) che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Comma 1 → Si sta parlando degli amministratori della controllante o della controllata? Questo obbligo grava sugli amministratori della controllata. Sono loro che devono dire che sono assoggettati ad attività di direzione e coordinamento e qual è la capogruppo. Vanno iscritte sia la capogruppo sia le controllate.
Comma 3 → La responsabilità per danni degli amministratori che hanno omesso gli obblighi normativi.
Comma 4 → Nella nota integrativa al bilancio devono essere fornite delle informazioni essenziali che riguardano la capogruppo.
Comma 5 → Nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno dare indicazione dei rapporti con la capogruppo.
Bilancio consolidato di gruppo → strumento informativo fondamentale per rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’insieme delle imprese comprese nell’area di consolidamento. La disciplina generale è contenuta nel D.Lgs. 127/1991, oltre alle regole speciali applicabili a determinate categorie di emittenti o gruppi.
Occorre distinguere redazione, revisione, presentazione e deposito. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della società tenuta al consolidamento ed è assoggettato a revisione legale; una copia, con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, resta depositata nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Esso non è oggetto della stessa deliberazione assembleare di approvazione prevista per il bilancio d’esercizio, ma non va riassunto nella formula imprecisa “non deve essere approvato”: bisogna descriverne distintamente formazione, controllo, messa a disposizione dei soci e deposito secondo la normativa applicabile.
LA TUTELA DEGLI AZIONISTI ESTERNI E DEI CREDITORI (DELLA PARTECIPATA)
Una serie di problemi che può porre il gruppo di società:
- Acquisto di prodotti da parte della capogruppo o delle società partecipate, a seconda dei casi, a prezzi più elevati dei prezzi di mercato o sottocosto, questo porta vantaggi per l’una e svantaggi per l’altra.
- Vendita sottocosto
- Rilascio di garanzie o di finanziamenti infragruppo. La capogruppo chiede un finanziamento a una banca che chiede delle garanzie, la capogruppo offre come garanzie degli assets che sono delle partecipate. Oppure garanzie di carattere personale, le fideiussioni. La cosa più naturale è che la controllata chieda un finanziamento e la banca chiede alla capogruppo una fideiussione, siccome c’è l’attività di direzione e coordinamento.
Rischi per i creditori della partecipata
- rischio di spolpamento del patrimonio a favore della capogruppo o del gruppo;
- una fitta rete di partecipazioni che annacquano il capitale sociale;
- le politiche di sottocapitalizzazione che la capogruppo attua nei confronti delle partecipate, la capogruppo non ha motivi per varare aumenti di capitale della partecipata;
- la capogruppo potrebbe decidere di finanziare la partecipata: questo potrebbe essere conveniente perché la capogruppo così diventa creditore della controllata, in caso di insolvenza della partecipata si è trattati meglio, perché il creditore viene rimborsato.
Soci esterni → gli azionisti esterni potrebbero trovarsi in una sorta di conflitto di interessi, la capogruppo che è socia della controllata ordina un’operazione dannosa per la controllata perché ci guadagna come capogruppo.
In precedenza, prima della riforma del 2003, non c’erano degli strumenti specifici; quali strumenti potevano avere a disposizione gli azionisti ovvero i creditori sociali di fronte a comportamenti anomali, a comportamenti scorretti degli amministratori di una o più società del gruppo che avessero assecondato le richieste della capogruppo? L’azione di responsabilità! Non c’è altro strumento.
Art. 2497-ter – Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
Art. 2428: relazione degli amministratori allegata al bilancio.
Gli amministratori devono adeguatamente motivare. Analiticamente e in modo puntuale. Se gli amministratori non motivassero adeguatamente già quello sarebbe un atto di mala gestio. Devono dire che c’è un interesse generale di gruppo ad attuare un’attività dettata dalla capogruppo.
Art. 2497-quinquies – Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.
Art. 2467: postergazione. Ai finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento si applica, nei casi previsti, la disciplina dell’art. 2467 c.c.
La postergazione non riguarda automaticamente ogni finanziamento infragruppo. Essa opera quando il finanziamento è stato concesso in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.
Art. 2497-quater – Diritto di recesso
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
- Quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- Quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;
- All’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
- La capogruppo viene condannata perché ha esercitato in modo distorto l’attività di direzione e coordinamento e questo può legittimare l’esercizio del diritto di recesso soltanto per l’intera partecipazione del socio.
- Divento socio di una società che non è assoggettata a direzione e coordinamento, è una società autonoma. A un certo punto questa viene partecipata da un’altra società, scatta l’attività di direzione e coordinamento, per il socio questo non è indifferente. Può andarsene, tranne se la società è con azioni quotate, perché in questo caso ci sarebbe, di fronte ad un cambio nel controllo, l’obbligo di lanciare un o.p.a. (offerta pubblica di acquisto), al socio viene concesso di andarsene. Ma sempre a condizione che vengano alterate le condizioni dell’investimento, che diventi più rischioso.
Art. 2497 – Responsabilità
L’articolo 2497 del Codice civile disciplina la responsabilità derivante dall’attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società. Il principio di fondo è che la società capogruppo può esercitare un’attività di direzione sulle società controllate, impartendo direttive e coordinando le loro scelte nell’interesse complessivo del gruppo. Tuttavia, questo potere non è illimitato: la capogruppo deve sempre rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte alla sua direzione.
La responsabilità sorge quando la capogruppo, esercitando tale attività, agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e provoca un danno alla società controllata. In particolare, la capogruppo può essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti dei soci della società controllata per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della loro partecipazione, e nei confronti dei creditori sociali quando la condotta della capogruppo abbia determinato una lesione dell’integrità del patrimonio della società controllata.
Si può pensare, per esempio, al caso in cui una società capogruppo ordini a una controllata di vendere un bene a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato. Questa operazione può essere vantaggiosa per la capogruppo, perché consente di sostenere un costo minore, ma può essere dannosa per la società controllata, che ottiene ricavi inferiori e quindi vede diminuire il proprio utile e il proprio patrimonio. Di conseguenza, i soci della controllata possono subire una riduzione del valore della propria partecipazione e i creditori possono trovarsi davanti a una società patrimonialmente più debole.
Non è però sufficiente che una singola operazione sia svantaggiosa per far sorgere automaticamente la responsabilità della capogruppo. L’articolo 2497 introduce infatti la logica dei cosiddetti vantaggi compensativi. Ciò significa che il danno non deve essere valutato considerando soltanto la singola operazione isolata, ma deve essere considerato alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento. Una società controllata potrebbe, per esempio, subire un sacrificio economico in una determinata operazione ma ricevere, attraverso altre operazioni del gruppo, vantaggi economici tali da compensare completamente quel sacrificio. In questo caso non vi è responsabilità, perché il danno complessivo risulta inesistente o integralmente eliminato.
In termini semplici, per determinare il danno effettivo bisogna fare una sorta di somma algebrica tra svantaggi e vantaggi. Se una società controllata subisce un danno di 100 ma riceve vantaggi compensativi per 100, il danno complessivo è pari a zero. Se invece subisce un danno di 100 e riceve vantaggi per 60, il pregiudizio residuo sarà pari a 40. Proprio per questo non si può affermare automaticamente che ogni operazione svantaggiosa imposta dalla capogruppo sia illecita: occorre sempre valutare il risultato complessivo dell’attività di gruppo.
L’articolo 2497 prevede inoltre che non sia necessariamente responsabile soltanto la capogruppo. Il secondo comma stabilisce infatti che risponde in solido chiunque abbia preso parte al fatto lesivo. Possono quindi essere coinvolti anche altri soggetti che abbiano partecipato concretamente alla realizzazione dell’operazione dannosa. Inoltre, chi abbia consapevolmente tratto beneficio dal fatto lesivo può essere chiamato a rispondere nei limiti del vantaggio ottenuto. In questo modo la responsabilità può estendersi, a seconda dei casi, anche agli amministratori o ad altri soggetti che abbiano contribuito alla condotta o ne abbiano ricavato un beneficio indebito.
Il terzo comma stabilisce poi un limite importante all’azione dei soci e dei creditori. Il socio o il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento solo se non sono stati soddisfatti dalla società controllata. Questo significa che la responsabilità della capogruppo opera, sotto questo profilo, in modo sussidiario. Se, per esempio, un creditore viene completamente pagato dalla società controllata, non potrà poi chiedere nuovamente il risarcimento alla capogruppo. Se invece la società controllata non è in grado di soddisfarlo a causa dell’impoverimento patrimoniale derivante dalla condotta abusiva della capogruppo, potrà essere esercitata l’azione prevista dall’articolo 2497.
Nel caso in cui la società sottoposta a direzione e coordinamento sia coinvolta in una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale o altre procedure previste dalla legge, l’azione spettante ai creditori viene esercitata dagli organi della procedura, come il curatore o il commissario. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di tutelare in modo unitario la massa dei creditori della società.
Tutta questa disciplina dimostra che il Codice civile vuole mantenere fermo il principio dell’autonomia patrimoniale delle singole società del gruppo, ma nello stesso tempo vuole evitare che la capogruppo possa abusare del proprio potere. Le società del gruppo restano infatti soggetti giuridicamente distinti, ciascuno con un proprio patrimonio, propri creditori e propri organi. I creditori di una società non possono quindi aggredire automaticamente il patrimonio delle altre società del gruppo. Tuttavia, quando la capogruppo utilizza il proprio potere di direzione e coordinamento in modo scorretto e provoca un danno, può essere chiamata a risponderne.
Accanto alla disciplina civilistica della responsabilità, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto anche una disciplina specifica della crisi dei gruppi di imprese. In passato, infatti, una regolamentazione specifica della crisi di gruppo esisteva soprattutto per i gruppi bancari, finanziari e per determinati intermediari. Il nuovo Codice della crisi ha invece riconosciuto la necessità di considerare la dimensione di gruppo anche nelle procedure di risanamento e di insolvenza.
Ai fini del Codice della crisi, viene data una definizione specifica di gruppo di imprese, che comprende l’insieme di società, imprese ed enti che esercitano o sono sottoposti a una comune attività di direzione e coordinamento. Si presume, salvo prova contraria, che tale attività sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci oppure dal soggetto che controlla direttamente o indirettamente le altre società del gruppo.
La logica della disciplina della crisi di gruppo è quella di evitare una gestione eccessivamente frammentata delle difficoltà economiche. Se più società appartenenti allo stesso gruppo si trovano in una situazione di crisi, può essere opportuno affrontare il problema in modo coordinato, considerando le relazioni economiche e finanziarie esistenti tra loro. Per questo motivo la composizione negoziata può essere svolta anche in una prospettiva di gruppo, cercando di individuare una soluzione complessiva che permetta, quando possibile, di risanare le imprese ancora recuperabili.
La gestione unitaria della crisi, tuttavia, non comporta la fusione dei patrimoni delle diverse società. Anche nell’ambito della crisi di gruppo resta fondamentale il principio dell’autonomia patrimoniale. Le masse attive e passive delle singole società devono continuare a essere tenute separate. Questo significa, per esempio, che il patrimonio di una società sana non può essere automaticamente utilizzato per pagare i debiti di un’altra società del gruppo soltanto perché entrambe appartengono allo stesso gruppo.
L’obiettivo della disciplina è quindi quello di trovare un equilibrio tra due esigenze. Da un lato, bisogna considerare il gruppo secondo una visione economica unitaria, perché le società sono spesso strettamente collegate tra loro attraverso rapporti finanziari, commerciali e organizzativi. Dall’altro lato, bisogna preservare la separazione giuridica e patrimoniale delle singole società. Anche quando una sola società del gruppo si trova in una crisi irreversibile, non è detto che debba necessariamente essere travolto l’intero gruppo. Le procedure possono essere organizzate in modo tale da gestire la crisi della singola società e, nello stesso tempo, cercare di salvaguardare le imprese sane.
In conclusione, tutta la disciplina dei gruppi di società si basa su un equilibrio tra unità economica e autonomia giuridica. La capogruppo può esercitare direzione e coordinamento e perseguire una strategia comune, ma non può sacrificare arbitrariamente le società controllate. Se abusa del proprio potere e provoca un danno, può essere chiamata a rispondere nei confronti dei soci e dei creditori. Allo stesso modo, anche nella crisi d’impresa il gruppo può essere considerato in modo unitario sotto il profilo della gestione e del risanamento, ma i patrimoni e le responsabilità delle singole società continuano a rimanere distinti.
IL CONSORZIO
Artt. 2602 e seguenti → questi articoli sono stati quasi tutti o modificati o riscritti da una riforma del 1976.
Art. 2602 – Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
In realtà ci possono essere diverse forme di consorzio. La legislazione si fa ramificata. Nel codice ci sono i principi generali ma poi bisogna andare ad attingere a leggi speciali. Se ci sono leggi speciali queste prevalgono.
Possiamo distinguere i consorzi in due grandi sottocategorie: i consorzi con attività interna e i consorzi con attività esterna. Questa distinzione risulta direttamente dal codice. Le prime norme riguardano tutti i consorzi, dopo di che bisogna distinguere i consorzi con attività esterna da quelli con attività interna.
CONSORZIO CON ATTIVITÀ INTERNA → si disciplinano le fasi della produzione. Gli imprenditori che aderiscono al consorzio si danno delle regole per quanto riguarda ciò che producono.
Un esempio è quello dei consorzi, diffusissimi in Italia, che tutelano i prodotti a origine controllata. Forme di consorzio che vogliono regolare determinate fasi della produzione. All’interno del consorzio si mettono d’accordo, disciplinano una determinata fase della loro produzione, sino ad arrivare anche, eventualmente, a contingentare la produzione.
Art. 2603 – Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare:
- l’oggetto e la durata del consorzio;
- la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- i casi di recesso e di esclusione;
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.
Un grande problema di questo tipo di consorzio riguarda la disciplina della concorrenza, disciplina antitrust, disciplina che vieta le intese, gli accordi tra imprenditori volti a restringere, regolare la produzione.
I consorzi con attività interna non sono necessariamente contrari alla disciplina antitrust. Diventano problematici quando l’accordo tra le imprese determina una restrizione della concorrenza vietata dalla normativa nazionale o europea. Alcune intese possono tuttavia beneficiare delle esenzioni previste dalla disciplina antitrust quando ne ricorrono i presupposti.
CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA
Il consorzio compie delle operazioni con soggetti terzi per conto dei consorziati.
Esempio: il consorzio Melinda non si limita ad accordarsi al suo interno, ma fa anche una pubblicità che riunisce insieme tutti i produttori che fanno parte del marchio Melinda e assume delle obbligazioni per conto dei consorziati.
Gli articoli dal 2602 al 2611 riguardano i consorzi in generale
Dall’art. 2602 si ricava
- che al centro c’è un’organizzazione comune, nel caso di consorzio con attività interna questa organizzazione comune si limita a regolare i rapporti reciproci e a verificare il rispetto dei fatti, mentre nel consorzio con attività esterna si crea un vero e proprio ufficio comune, si crea una vera e propria struttura che interagisce con i terzi;
- Secondo la definizione dell’art. 2602 c.c., il contratto di consorzio è stipulato tra imprenditori.
Art. 2610 – Trasferimento dell’azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.
Dall’art. 2603 si ricava:
- che alcuni elementi devono necessariamente risultare dal contratto consortile,
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati → non si parla di conferimenti, non siamo di fronte a una società, è un contratto, allora il termine corretto è contributi
Art. 2604 – Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
Il contratto di consorzio non è a durata illimitata, se non è diversamente stabilito ha durata decennale.
Il contratto di consorzio è un contratto aperto, possono entrare in qualunque momento nuovi consorziati, però il contratto deve stabilire le condizioni di ammissione.
Art. 2609 – Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Art. 2611 – Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
- per volontà unanime dei consorziati;
- per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa;
- per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- per le altre cause previste nel contratto.
Nel Codice civile non si parla di amministratori del consorzio, non si parla neanche di un collegio sindacale. Allora com’e la governance del consorzio?
Art. 2606 – Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Comma 1 → nel momento in cui si dice che le deliberazioni sono assunte a maggioranza possiamo ricavare il principio che esiste quantomeno un metodo collegiale per l’assunzione delle decisioni. Non è detto che ci sia un’assemblea, può darsi che il contratto consortile la preveda, ma deve esserci un metodo assembleare nell’assunzione delle decisioni.
Art. 2607 – Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.
Art. 2605 – Controllo sull’attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Quello che si ricava da questo articolo è che deve esistere un organo direttivo/amministrativo, è più corretto parlare di organo direttivo perché se il consorzio ha un’attività meramente interna non c’è amministrazione, l’organo direttivo deve verificare che tutti i consorziati rispettino le regole alle quali si sono sottoposti volontariamente.
Art. 2608 – Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.
Dall’art. 2612 scatta la disciplina specifica dei consorzi con attività esterna, è una disciplina aggiuntiva, invece gli artt. dal 2602 al 2611 riguardano tutti i consorzi.
Art. 2612 – Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
L’estratto deve indicare:
- la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
- il cognome e il nome dei consorziati;
- la durata del consorzio;
- le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 – Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Art. 2614 – Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Non troviamo un’indicazione minima dell’ammontare del fondo consortile.
Art. 2615-bis – Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
Art. 2615 – Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Nei consorzi con attività interna non ci si pone questo problema.
Comma 1 → il consorzio compie delle operazioni con i terzi, es. vengono comprati dei computer. Queste obbligazioni sono assunte in nome e per conto del consorzio, per queste obbligazioni si risponde solo con il fondo consortile. Nel consorzio c’è la responsabilità limitata per le obbligazioni consortili. Prima del 1976 i consorziati erano illimitatamente responsabili. Comma 2 → il consorzio può assumere delle obbligazioni nei confronti dei terzi per conto dei singoli consorziati. Non sono obbligazioni assunte nell’interesse del consorzio, ma nell’interesse dei singoli consorziati.
SOCIETÀ CONSORTILI
Ci possono essere anche delle società consortili. Se parliamo di consorzi con attività interna la distinzione tra consorzio e società è netta, ma se invece diciamo che il consorzio ha un’attività esterna e che svolge insieme una fase della produzione, allora lì i confini tendono a farsi più labili; potremmo dire che la distinzione si basa sullo scopo, le società hanno scopo lucrativo, i consorzi in forma di società dovrebbero avere scopo consortile, si produce per un vantaggio patrimoniale diretto dei singoli soci. Sul piano pratico la distinzione non è così chiara e netta. Il confine tra il mutualistico e il consortile in senso stretto può essere in concreto abbastanza labile.
Art. 2615-ter – Società consortili
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Il codice sta dicendo che la società consortile può essere di tutti i tipi tranne che società semplice. Questo rinvio non richiama le società cooperative, ma la dottrina è ampiamente orientata nell’ammettere anche delle società consortili cooperative. In questo caso abbiamo la fusione tra scopo mutualistico e scopo consortile.
La disciplina applicabile sarà la disciplina del tipo di società che si è scelto.
ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE
GEIE → Gruppo Europeo di Interesse Economico. Non è disciplinato nel Codice civile perché è un istituto che deriva dal diritto dell’Unione europea, tramite un regolamento europeo del 1985.
È molto simile al consorzio, ma dal consorzio si differenzia sostanzialmente per due elementi:
- Nella normativa si dice espressamente che al GEIE possono partecipare anche dei liberi professionisti.
- Si chiama europeo perché necessariamente i membri devono appartenere a diversi stati dell’Unione europea. Ad esempio, non può esistere un GEIE con tutti i membri italiani.
Il GEIE svolge un’attività ausiliaria rispetto a quella degli associati. Anche il GEIE è centro di imputazione di rapporti giuridici, come il consorzio si può impegnare verso l’esterno, ma è privo di personalità giuridica.
Il contratto:
- deve essere redatto per iscritto a pena di nullità;
- deve prevedere alcuni elementi essenziali;
- la sede deve essere in un paese dell’Unione europea;
- vanno indicati i nomi dei membri;
- va indicata la durata, diversamente dal consorzio qui non c’è un limite di durata;
- va data pubblicità legale ma non basta, va data pubblicità della costituzione del GEIE anche nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Organizzazione del GEIE: la normativa lascia notevoli margini di autonomia a chi vi partecipa. Nel GEIE c’è un’assemblea, ad essa partecipano tutti gli appartenenti al GEIE con voto capitario, ma questo può essere superato dal contratto, purché nessuno degli aderenti abbia la maggioranza. C’è un organo amministrativo.
Il GEIE di per sé non persegue dei profitti, se dei profitti alla fine dell’esercizio ci fossero, i profitti devono essere ripartiti tra gli associati.
Nel GEIE non esiste un capitale sociale e non esiste nemmeno un fondo patrimoniale. Dal punto di vista della responsabilità, tutti gli associati del GEIE sono solidalmente e illimitatamente responsabili. Il membro del GEIE risponde persino delle obbligazioni pregresse, cioè quelle che il GEIE abbia maturato prima ancora che questo associato entri a far parte del GEIE, anche chi esce dal GEIE continuerà a rispondete delle obbligazioni sorte anteriormente alla sua uscita.
Se il GEIE esercita attività commerciale può fallire (è passibile di liquidazione giudiziale). Pur essendoci la possibilità del fallimento del GEIE non falliscono i singoli membri, diversamente da quanto accade nelle società di persone.
Joint ventures. È una forma di collaborazione tra imprese. Si crea una nuova società a cui partecipano, in misura il più delle volte paritaria, più imprese che appartengano a paesi diversi. È uno strumento che è molto utilizzato quando si vuole entrare in mercati nuovi o quando si vuole entrare in mercati di paesi che sono di per sé chiusi. Ad esempio, l’unico strumento possibile per entrare nel mercato cinese è quello di creare una Joint Venture in Cina, alla quale partecipano una società di un altro paese e una società europea. Le regole di diritto societario saranno quelle relative al tipo di società prescelta e al paese in cui viene creata la joint venture.
ATI → Associazioni Temporanee di Imprese. Le associazioni o i raggruppamenti temporanei consentono a più operatori economici di presentarsi congiuntamente, ad esempio a una procedura di affidamento, unendo i propri requisiti e le proprie capacità. Possono essere utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche o private, ma non significa che agli appalti di grandi dimensioni possano partecipare soltanto raggruppamenti temporanei.
Ci sono anche i contratti di rete. Sono una via di mezzo tra un consorzio, una cooperativa, un’associazione di imprese, una joint venture.
DIRITTO CONTABILE
Struttura del bilancio inteso in senso lato –> il bilancio non è composto soltanto degli elementi che normalmente si citano. Ci sono degli allegati che sono estremamente importanti. In modo particolare la relazione sulla gestione, che deve essere redatta dall’organo amministrativo, la redazione del bilancio e quindi anche della relativa relazione sulla gestione non può essere delegata, è di competenza esclusiva dell’intero organo amministrativo. La relazione sulla gestione era molto importante, ora ha perso importanza, molte informazioni che si trovano in essa vengono scritte anche nella nota integrativa, ma va comunque redatta. C’è anche una relazione del collegio sindacale e una relazione del revisore.
Procedimento di formazione del bilancio –> i tre organi (se consideriamo il modello tradizionale) concorrono. Il progetto di bilancio è redatto dagli amministratori, c’è la relazione del collegio sindacale e l’approvazione spetta all’assemblea.
Il codice non ci dice che cosa può fare l’assemblea. Non ci dice se l’assemblea possa o meno modificare il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori. L’opinione prevalente è che l’assemblea sia sovrana e quindi può anche proporre una modifica al progetto di bilancio predisposto dagli amministratori.
Art. 2434 – Azione di responsabilità
L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali (, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non libera gli amministratori dalle loro responsabilità.
Art. 2434-bis – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui (il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Non si può più impugnare il bilancio se nel frattempo sia stato approvato il bilancio successivo (si sta pensando al caso di un bilancio straordinario, ad esempio predisposto per via di una fusione).
Il bilancio è pubblico, è necessario depositarlo entro 30 giorni dalla sua approvazione presso il registro delle imprese.
Gli utili, le riserve e i dividendi → il fatto che l’impresa svolga un’attività economica significa che, nella fisiologia, alla fine dell’esercizio ci sono degli utili e si tratta di stabilire quale destinazione si voglia dare a quegli utili.
In generale cosa ci dice il codice da questo punto di vista?
Si vuole rafforzare patrimonialmente la società, per cui si prevede la necessaria istituzione di una riserva legale.
Art. 2430 – Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
È una forma di autofinanziamento obbligatorio. Ci possono essere anche delle riserve statutarie, che sono obbligatorie per quelle società che le prevedono nello statuto. Nulla vieta che in sede di approvazione di quello specifico bilancio si decida di istituire o di implementare ulteriormente anche delle riserve facoltative, si chiamano così perché sono determinate, stabilite dall’assemblea. In casi particolari possono essere previste ulteriori riserve.
Art. 2431 – Soprapprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.
Art. 2432 – Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
La distribuzione degli utili viene decisa dall’assemblea.
È vero che di per sé il socio ha un diritto di percepire l’utile? Il socio non ha un diritto diretto, è un diritto che viene esercitato per via mediata attraverso la delibera dell’assemblea.
Ci sono dei limiti da questo punto di vista o l’assemblea è sovrana? C’è un limite, il divieto di patto leonino, che vale in generale. Non ci si può accordare per la non distribuzione di utili.
Cosa potrebbe accadere se la società sistematicamente, tutti gli anni, deliberasse di non distribuire gli utili? Le norme non ci dicono niente. Ci sono opinioni diverse, ma l’assemblea è sovrana, vige il principio maggioritario. Se i soci sono convinti che sia preferibile non distribuire utili, perché prevale l’esigenza di patrimonializzare maggiormente la società, i soci sono sovrani. Non c’è un diritto soggettivo in senso proprio del socio di percepire gli utili.
Art. 2433 – Distribuzione degli utili ai soci
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
C’è il divieto di distribuire degli utili fittizi, cioè che non si siano effettivamente realizzati, se la società li distribuisce ugualmente e il socio li ha percepiti in buona fede, non è tenuto a restituirli purché in bilancio ci sia quanto serve per coprire la parte degli utili fittizi che sono stati distribuiti.
Art. 2433-bis – Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge (a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico).
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte (del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.
L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato (della revisione legale dei conti).
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato (della revisione legale dei conti) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Se concorrono tutte queste condizioni, che non sono condizioni alternative tra di loro, ma cumulative, è possibile per la società distribuire acconti sui dividendi, previa deliberazione degli amministratori, i quali devono predisporre un prospetto contabile e una relazione, ma serve anche il parere del revisore. Sono posti anche dei limiti di carattere quantitativo.
Se c’è stato il pagamento di questi acconti sui dividendi e il socio li ha incassati, e poi a fine esercizio si vede che in realtà questi utili non c’erano, che gli acconti dati erano fittizi, il socio li deve restituire? Non li deve restituite se li ha percepiti in buona fede.
OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE
LA TRASFORMAZIONE
È una materia ampiamente riformata nel 2003. In passato era un fenomeno soltanto endosocietario, cioè interno alla macro-famiglia delle società. Tecnicamente la trasformazione è il mutamento del tipo di società.
Tradizionalmente, prima della riforma del diritto societario, o avevamo società di persone che si trasformavano in società di capitali, si parlava di trasformazione evolutiva; oppure era possibile il percorso inverso, una società di capitali si trasformava in una società di persone, si parlava di trasformazione involutiva o regressiva.
La trasformazione era un’operazione omogenea, cambiava il tipo ma eravamo sempre all’interno della macro-famiglia delle società. Non erano possibili le uscite dalla categoria della società. Può una società diventare un’associazione?
La riforma del diritto societario ha ammesso anche le trasformazioni eterogenee, con alcuni limiti. Sono possibili le trasformazioni che portano al di fuori del modello societario. Per trasformazione eterogenea non si intende soltanto l’uscita dal modello di società, viene considerata trasformazione eterogenea anche quella che riguarda il mutamento dello scopo, ma sempre rimanendo in ambito societario. Una società lucrativa che diventa una società cooperativa, o viceversa.
FINALITÀ che si perseguono con la trasformazione.
La trasformazione è molto utilizzata perché in sua assenza i soci che volessero mutare il tipo societario non avrebbero nessun’altra strada che quella di sciogliere la società e ricostituirla.
Art. 2498 – Continuità rapporti giuridici
Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
Con una operazione di trasformazione si ha la continuità nei rapporti giuridici.
Art. 2499 – Limiti alla trasformazione
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
Questa possibilità rischia di rimanere in più di qualche caso solo sulla carta. Dei soci di una spa che è rimasta insolvente perché dovrebbero trasformarla in una snc diventando soci illimitatamente responsabili?
PROCEDIMENTO
Le regole sono diverse a seconda dei diversi punti di partenza. Partiamo da una società di capitali o da una società di persone? Se è una società di capitali che si vuole trasformare questa è una modificazione statutaria, quindi serve una deliberazione dell’assemblea straordinaria. Se invece si tratta, come base di partenza, di una società di persone si tratta di modificare il contratto sociale, serve l’atto pubblico.
Un tempo questa operazione richiedeva l’unanimità da parte dei soci, ma ora non è più così.
Art. 2500-ter – Trasformazione di società di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
(Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.)
Art. 2500 – Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente. Se non c’è pubblicità la trasformazione non è nulla, è inefficace.
L’iscrizione nel registro delle imprese ha un’importanza molto significativa.
Art. 2500-bis – Invalidità della trasformazione
Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Tutti hanno un’esigenza di certezza. Se quell’atto è invalido e l’invalidità non può più essere pronunciata, cosa succede? La via è quella del risarcimento del danno. Ad esempio, ai creditori che pensavano di potersi soddisfare su una determinata dotazione patrimoniale o sul capitale minimo. Prevale l’esigenza della certezza del diritto.
Ci sono vari problemi quando si realizza un’operazione di trasformazione. Il primo problema è quello di tutelare i terzi e di tutelare i soci. Se la maggioranza della srl delibera la trasformazione in snc, un socio che prima era limitatamente responsabile si trova ad essere illimitatamente responsabile e magari ha votato contro, come si protegge quel socio?
Oppure la snc naviga in pessime acque e i soci decidono di trasformarla in una srl, dive c’è la responsabilità limitata, il creditore non può più soddisfarsi sul patrimonio dei soci.
TRASFORMAZIONE EVOLUTIVA: società di persone che diventi società di capitali
Art. 2500-ter – Trasformazione di società di persone
Comma 1 → il socio che non ha concorso alla decisione di trasformazione ha diritto di recesso. Nelle società di persone la decisione non richiede necessariamente una deliberazione assembleare secondo il modello delle società di capitali; ciò che rileva è che il socio non abbia concorso alla decisione.
Dalla trasformazione derivano vari problemi che devono essere affrontati:
Anche le società di persone possono avere un capitale sociale risultante dai conferimenti dei soci. Ciò che, in generale, manca è un capitale minimo legale analogo a quello previsto per determinati tipi di società di capitali. Nella trasformazione in società di capitali il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, secondo l’art. 2500-ter.
Comma 2 → il capitale sociale va determinato in base al patrimonio effettivo, occorrerà guardare ai valori attuali e si richiede una perizia di stima. I beni che compongono l’attivo patrimoniale vengono rivalutati. Questo contrasta con quello che accade in caso di fusione (art. 2504-bis), in questo caso non serve rivalutare.
Ripartizione del capitale sociale tra i soci. Cosa succede al socio d’opera che nelle società di capitali non c’è?
Art. 2500-quater – Assegnazione di azioni o quote
Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. La responsabilità dei soci: i soci diventano limitatamente responsabili. Non sarebbero contenti i creditori.
Art. 2500-quinquies – Responsabilità dei soci
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
I soci diventano limitatamente responsabili, ma questo varrà solo per le obbligazioni future. Restano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. Con una eccezione, a meno che i creditori non abbiano dato il consenso alla trasformazione.
Questa norma vuole favorire la trasformazione evolutiva. C’è il silenzio assenso.
TRASFORMAZIONE REGRESSIVA: il socio che era limitatamente responsabile diventa illimitatamente responsabile. Art. 2500-sexies – Trasformazione di società di capitali
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
- si richiede il consenso dei soci che diventano illimitatamente responsabili perché se diventi una società in accomandita semplice come accomandante non diventi illimitatamente responsabile. La norma pensa alla trasformazione di una società di capitali in una società in accomandita semplice.
- ci sono degli obblighi informativi particolari. Questa prescrizione vuole proteggere i soci.
- non si pone il problema del socio d’opera perché nelle società di capitali non c’è.
- se hai accettato di diventare illimitatamente responsabile non lo sei solo da ora in avanti ma anche per le obbligazioni sorte in precedenza.
Anche in questo caso il socio può recedere.
Ci sono vari problemi rimasti irrisolti perché non ci sono norme che li risolvono.
Se la spa prima di trasformarsi avesse emesso un prestito obbligazionario, che cosa ne è di questo? Una snc non può emettere obbligazioni. Il codice non affronta e non risolve questi problemi. Sarebbe opportuna una norma che dicesse che in questo caso si deve essere rimborsato anticipatamente il prestito obbligazionario, ma una norma di questo tipo manca.
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA: l’entrata o l’uscita dal modello societario ma anche il mutamento dello scopo.
Le norme che il codice detta con riguardo alle trasformazioni eterogenee riguardano soltanto le società di capitali. Può una snc diventare una cooperativa, o viceversa? È una lacuna del codice. Ci sono opinioni diverse.
Queste norme non hanno regolato anche il caso delle società di persone perché la delega che il governo aveva ricevuto per riformare la materia riguardava solo le società di capitali, il legislatore non ha potuto parlare anche delle società di persone, ma non ci sono ragioni di carattere sistematico per vietare l’operazione di trasformazione eterogenea da o verso una società di persone.
Ci sono due ipotesi possibili: la prima situazione è quella di partenza da società di capitali verso consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, cioè tutto ciò che non è società; e poi c’è l’ipotesi opposta, quando si parte da una di queste fattispecie e si vuole diventare una società di capitali.
Art. 2500-septies – Trasformazione eterogenea da società di capitali
Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
- Articolo 2500-sexies richiamo alla disciplina della trasformazione regressiva, cioè le norme sono quelle che riguardano il passaggio da società di capitali a società di persone, in quanto compatibili.
- Si vota per teste in deroga alle norme consuete.
Art. 2500-octies - Trasformazione eterogenea in società di capitali
I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.
La norma è molto più lunga rispetto a quella precedente, perché è la situazione di partenza ad essere eterogenea, a seconda dei punti di partenza si danno delle regole diversificate.
Art. 2500-novies – Opposizione dei creditori
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.
Art. 2545-decies. – Trasformazione
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo puo’ prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Il divieto che preesisteva di cooperativa di trasformarsi in società di capitali oggi è stato rimosso ma solo se la cooperativa è una cooperativa diversa, se non è una cooperativa a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente non possono trasformarsi in società di capitali.
Tutto sommato sarebbe possibile aggirare l’ostacolo. La prevalenza o la non prevalenza viene determinata di anno in anno guardando il bilancio. Una cooperativa a mutualità prevalente, in astratto, potrebbe dire: sono cooperativa a mutualità prevalente, faccio un passaggio intermedio, perdo la mutualità prevalente e dopo essere stata cooperativa diversa posso trasformarmi in una società di capitali. Per evitare questo aggiramento è stato previsto l’art. 2545-undecies.
Art. 2545-undecies - Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa. L’assemblea non puo’ procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
La cooperativa a mutualità prevalente, se prova a fare quel passaggio, nel momento in cui si trasformasse in società di capitali lo può fare, ma è un “forte sacrificio patrimoniale” dal punto di vista patrimoniale, perché deve devolvere l’intero patrimonio dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato. È un fortissimo disincentivo a deliberare la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente verso una società di capitali.
LA FUSIONE
Due o più società si uniscono in una società soltanto.
Una fusione può costituire una concentrazione rilevante ai fini della disciplina antitrust. Soltanto quando ricorrono le soglie e i presupposti previsti dalla normativa nazionale o europea l’operazione è soggetta al relativo controllo delle concentrazioni. Non ogni fusione richiede quindi un’autorizzazione antitrust.
Ad esempio: le compagnie aeree si stanno progressivamente fondendo tra di loro. Questo può comportare restrizioni della concorrenza. Sono operazioni che, nell’Unione Europea, devono essere approvate dalla commissione europea, che il più delle volte le autorizza ma chiede delle misure compensative.
Come può avvenire una fusione tra società:
- potrebbe nascere una nuova società che prende il posto delle due o più società esistenti → fusione per unione. Due società diventano un'unica società nuova;
- è possibile che sia una società esistente che incorpora un’altra società → fusione per incorporazione. È ciò che avviene il più delle volte.
Art. 2501 – Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Ci sono delle norme specifiche che riguardano le fusioni transfrontaliere, cioè le fusioni tra due, o più, società che sono insediate in due diversi paesi dell’Unione Europea.
PROBLEMI POSTI DALLA FUSIONE
- Se due società si fondono si unificano i rispettivi patrimoni e quindi si unificano anche i capitali. Ma il capitale della nuova società non è dato dalla mera somma algebrica. Va determinato il rapporto di cambio. Ad esempio: sono socio della società A che si fonde con la società B e nasce la società C (unione), quante azioni di C avrò? Bisogna determinare i pesi.
- Ci possono essere fusioni anche tra società di tipo diverso, si parla di fusioni eterogenee. Caso semplice, due srl si fondono tra di loro. Ma quando si fondono due società di tipo diverso una delle due contestualmente si trasforma perché per forza bisogna scegliere un tipo.
Comma 2 art. 2501 → un tempo la normativa era più rigorosa, vietava le fusioni quando una società fosse stata posta in liquidazione, ma ora si parla solo delle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Fino quando non è iniziata la liquidazione dell’attivo sarebbe possibile per una società di ripensarci e può decidere di fondersi con un’altra società.
Art. 2504-quater – Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504-bis – Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo’ tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento.
Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. (Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.)
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Quando c’è una fusione tra due società, la società che risulta dalla fusione continuerà in tutti i rapporti giuridici precedenti. Questo è rilevante per i terzi. Per i creditori la fusione è vantaggiosa o svantaggiosa? Dipende dai casi. Se c’è la fusione di due società messe bene, per i creditori non è un problema. Ma se si fondono una società in buone condizioni e una che si trova in condizioni economico-finanziarie deteriorate la situazione può essere vantaggiosa o svantaggiosa, dipende di quale delle due società eri inizialmente creditore.
Ci sono tre tappe per arrivare alla fusione
- Progetto di fusione
- Deliberazioni di fusione
- Stipula dell’atto di fusione
Il secondo punto ci fa capire che la decisione di fondersi o meno spetta alle assemblee, spetta ai soci.
Gli amministratori devono predisporre un PROGETTO DI FUSIONE
Art. 2502 – Decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
È vero che è l’assemblea ad essere sovrana, ma il progetto è sostanzialmente vincolante per i soci. Lo potranno modificare soltanto se le modifiche che approveranno non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Art. 2501-ter – Progetto di fusione
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
(Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.)
Tra l’iscrizione (o la pubblicazione nel sito Internet) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
- → si parla di cambio perché nel momento in cui c’è la fusione, se parliamo per esempio di spa, al socio verranno ritirate le azioni che possedeva e verranno cambiate con delle azioni nuove. Il conto del cambio non lo si può fare guardando al capitale sociale, occorre guardare al patrimonio, potrebbe essere anche necessario un conguaglio in denaro.
La fusione potrebbe anche essere il modo per regolare i conti tra i soci che lottano tra di loro. Si vuole evitare che il socio venga estromesso dalla società con un conguaglio in denaro.
Comma 2 → il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. La società non può decidere di dare ad un socio poche azioni e tanto denaro.
- → i soci devono sapere come e quando diventeranno soci della società che risulta dalla fusione
- → la società potrebbe anche decidere di posticipare la partecipazione agli utili
- → da quando decorrerà la fusione?
n. 8 → devono essere indicati gli eventuali vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Se almeno una delle due società che partecipano alla fusione è una società quotata occorre darne comunicazione alla CONSOB almeno 30 giorni prima dell’assemblea. Questa è una norma dettata dalla CONSOB nel regolamento emittenti.
Quando una fusione coinvolge una società quotata e una società non quotata, non esiste un automatismo per cui il mero rapporto tra gli attivi faccia scattare sempre l’obbligo di prospetto. L’eventuale obbligo di pubblicazione deve essere verificato alla luce del Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto, in particolare delle regole ed esenzioni applicabili alle operazioni di fusione, nonché delle disposizioni TUF, del Regolamento Emittenti Consob e delle regole del mercato applicabili alla specifica operazione. Nelle operazioni assimilabili a un reverse takeover possono inoltre sorgere specifici obblighi informativi o di ammissione, ma devono essere individuati caso per caso sulla base della norma concretamente applicabile.
Il progetto di fusione è predisposto dagli amministratori ed è necessariamente un atto collegiale, non è possibile delegare la predisposizione di un progetto di fusione ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo, e va pubblicato presso il registro delle imprese, ma oggi è consentita in alternativa la pubblicazione nel sito delle società. Questa pubblicazione del progetto deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione. La norma non parla di assemblea perché potrebbe essere un tipo di società che non ha un’assemblea, ad esempio una società di persone.
La pubblicazione di per se non basta.
Art. 2501-septies – Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, (ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
- Il progetto di fusione (con le relazioni, ove redatte,) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
- le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale).
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.(Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.)
Deve essere predisposta e depositata una situazione patrimoniale, che nei fatti sarà dei bilanci.
Art. 2501-quater – Situazione patrimoniale
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione (redige), con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (ovvero pubblicato sul sito Internet di questa).
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima (del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma).
(La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.)
Art. 2501-quinquies – Relazione dell’organo amministrativo
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
(L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.)
Gli amministratori devono preparare una relazione e devono dire perché stanno pensando di proporre all’organo decisionale di fondersi con un’altra, e soprattutto devono giustificare il rapporto di cambio.
Art. 2501-sexies –Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società (redigono) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L’esperto o gli esperti della fusione sono scelti tra i revisori legali o le società di revisione; il rinvio dei testi anteriori all’art. 2409-bis, primo comma, va coordinato con l’art. 2396-novies. Quando l’incorporante o la società risultante è una s.p.a. o s.a.p.a., la designazione compete al tribunale del luogo della sede; se la società è quotata, l’esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza Consob.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.
La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci (e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) di ciascuna società partecipante alla fusione.
Gli esperti rispondo dei danni eventualmente arrecati.
MOMENTO DELLA DECISIONE → La fusione è decisa dai soci.
Le maggioranze sono diverse a seconda dei casi: se si tratta di una società di capitali la maggioranza viene determinata secondo le regole che si devono seguire nel caso di modificazione statutaria; se invece si tratta di una società di persone la maggioranza viene computata in ragione della maggioranza dei soci secondo la partecipazione agli utili.
La fusione non attribuisce di per sé un generale diritto di recesso nelle S.p.A. Occorre verificare se, per effetto dell’operazione, ricorra una specifica causa di recesso prevista dalla legge, ad esempio una modificazione dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività o un’altra fattispecie prevista dalla disciplina applicabile.
Se l’operazione di fusione comporta il passaggio da quotata a non quotata, anche qui il socio ha un diritto di recesso. Se la fusione comporta una responsabilità illimitata dei soci è necessario il consenso di costoro.
Se le due società che partecipano alla fusione avessero avuto delle partecipazioni reciproche, o una avesse posseduto delle azioni dell’altra. Si ripropongono tutti i problemi di rischio di annacquamento del capitale sociale. Le relative azioni o quote non vengono assegnate, quelle posizioni si elidono.
Art. 2503 – Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione (o alla pubblicazione) prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.
Se la relazione degli esperti viene redatta dagli stessi esperti per tutte le società. Questi esperti sono una società di revisione, la quale asseveri sotto la sua responsabilità che non sono necessarie garanzie. I creditori non hanno nulla da dire. Non c’è interesse dei creditori che tenga, prevale l’interesse alla fusione.
Se la fusione coinvolge una società che ha pendente un prestito obbligazionario convertibile.
Art. 2503-bis – Obbligazioni
I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.
ULTIMA TAPPA → STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE
Serve un momento negoziale.
Art. 2504 – Atto di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo’ precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Serve un atto notarile, il legale, o i legali rappresentanti, delle società che partecipano alla fusione, sulla scorta delle relative delibere, dovranno andare dal notaio e dire che voglio redigere l'atto di fusione. Bisognerà iscrivere l’atto di fusione anche nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua redazione. La fusione avrà effetto dal momento in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni. L’atto va iscritto anche nel registro delle imprese in cui era iscritta la società che si estingue. Gli effetti della fusione si produrranno soltanto dall’ultima di queste iscrizioni.
Che cosa succede se, anche per un semplice errore materiale, le deliberazioni delle due assemblee sono difformi? I due progetti sono tutti uguali ma c’è un errore materiale. Che cosa succede se i due progetti di fusione vengono approvati dalle rispettive assemblee e sono difformi uno dall’altro? Non si può redigere l’atto di fusione, abbiano due volontà che non collidono. Salta tutta l’operazione? No. Si torna indietro fino al momento in cui si ripristina la filologia, se c’era un errore nei progetti si torna indietro fino alla relazione dei progetti, se c’erano un errore nell’assemblea si torna al momento della delibera. Bisogna risalire a due volontà che sono perfettamente coincidenti. Bisogna avere due progetti identici.
C’è una prassi. Siccome l’errore materiale è sempre dietro l’angolo, in genere si adotta un accorgimento. Quando le assemblee delle società approvano il progetto di fusione, contestualmente danno anche mandato al legale rappresentante, o ai legali rappresentanti, di apportare quelle piccole modifiche che fossero necessarie per correggere errori materiali.
CASI PARTICOLARI
Art. 2505 – Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501- sexies.
L’atto costitutivo o lo statuto puo’ prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, (le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies).
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito (o dalla pubblicazione) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.
La società A possiede già il 100% del capitale della società B, si può avere una semplificazione della procedura. Non è necessaria la relazione degli esperti o degli amministratori. La deliberazione può essere presa anche dall’organo amministrativo. Servirà sempre l’atto pubblico. La fusione in questo caso è un’operazione meramente formale.
Art. 2505-bis – Incorporazione di società possedute al novanta per cento
Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni (degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni (dell’articolo 2501-septies), e che (l’iscrizione o la pubblicazione prevista) dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.
Le regole che si seguono sono le stesse di quelle per la partecipazione totalitaria, la procedura è semplificata. Ma in questo caso vanno protetti i soci di minoranza (il restante 10%), si può seguire la procedura semplificata solo se quei soci vengono protetti. Se un socio di minoranza preferisce andarsene ha il diritto di recesso.
Fusioni transfrontaliere → l’UE ha da decenni una grande attenzione per queste fusioni. Uno degli obbiettivi dell’Unione Europea è quello il favorire la libera circolazione dei capitali. Il progetto di fusione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il diritto dell’UE ha sempre avuto una spiccata attenzione alla sorte dei lavoratori. Quando ci sono le fusioni transfrontaliere si può porre il problema della tutela dei lavorati. Magari una fusione tra una società italiana e una società dell’est Europa dove il costo della manodopera è molto più basso, magari la società italiana vuole portare tutta la fase produttiva nell’altro paese. Quali sono le sorti dei lavoratori? Le norme in materia ci dicono che la relazione degli amministratori deve essere corredata da una serie di elementi che indichino quali sono le conseguenze per i lavoratori che derivano da queste fusioni transfrontaliere. Devono essere coinvolti anche i sindacati. Sostanzialmente la modifica dello scorso anno ha semplificato ulteriormente la materia per favorire queste fusioni, la disciplina non è più quella delle fusioni, ma arriva ad essere quella della modifica dello statuto. Le norme sono molto semplificate.
LA SCISSIONE
La scissione è un’operazione straordinaria attraverso la quale il patrimonio di una società viene scomposto e assegnato, in tutto o in parte, a una o più società beneficiarie. Per molti aspetti è il fenomeno inverso rispetto alla fusione: nella fusione più società si uniscono, mentre nella scissione una società si divide o trasferisce una parte del proprio patrimonio.
Le società beneficiarie possono essere:
- società preesistenti;
- società di nuova costituzione;
- sia società preesistenti sia società nuove.
Dal punto di vista organizzativo, la scissione può ricordare una cessione di ramo d’azienda, perché anche in quel caso una parte dell’attività viene separata dal resto. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, le due operazioni sono diverse. Nella cessione di ramo d’azienda, la società cedente rimane la stessa e trasferisce solo una parte della propria azienda a un altro soggetto. Nella scissione, invece, è la società stessa che si scorpora, distribuendo il proprio patrimonio tra più società.
Per esempio, una società che produce mobili può decidere di separare il ramo relativo ai mobili per ufficio e attribuirlo a un’altra società, restando concentrata sui mobili per l’arredo domestico. Se l’operazione avviene tramite cessione di ramo d’azienda, la società vende una parte dell’azienda. Se invece avviene tramite scissione, quella parte del patrimonio viene assegnata a una società beneficiaria secondo la disciplina della scissione.
La disciplina della scissione è relativamente recente. Il Codice civile del 1942 non la prevedeva originariamente. In Italia è stata introdotta nel 1991, in attuazione di una direttiva comunitaria.
Art. 2506 – Forme di scissione
L’art. 2506 c.c. individua le forme principali di scissione.
Con la scissione una società può assegnare:
- l’intero patrimonio a più società beneficiarie;
- solo una parte del patrimonio a una o più società beneficiarie.
Nel primo caso si parla di scissione totale. La società scissa assegna tutto il proprio patrimonio ad altre società e può cessare di esistere senza passare attraverso una vera liquidazione.
Nel secondo caso si parla di scissione parziale: la società scissa trasferisce solo una parte del patrimonio e continua a esistere. La scissione mediante scorporo è invece una fattispecie specifica e distinta, nella quale le azioni o quote della società beneficiaria vengono attribuite alla società scissa stessa, anziché direttamente ai suoi soci.
Le combinazioni possibili sono diverse. La scissione può avvenire:
- mediante attribuzione del patrimonio a società tutte nuove;
- mediante attribuzione del patrimonio a società tutte preesistenti;
- mediante attribuzione del patrimonio in parte a società nuove e in parte a società preesistenti.
Normalmente, ai soci della società scissa vengono attribuite azioni o quote delle società beneficiarie. In questo modo, i soci continuano a partecipare all’attività economica, ma attraverso le società risultanti dalla scissione.
È possibile anche un conguaglio in denaro, ma solo entro il limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Questa regola è simile a quella prevista per la fusione.
L’art. 2506 consente anche, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni soci non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa. Questa possibilità rende la scissione uno strumento molto flessibile.
Per esempio, se tra i soci vi sono contrasti, la scissione può consentire una separazione ordinata: alcuni soci restano nella società originaria, mentre altri partecipano alla società beneficiaria. In questo modo la scissione può essere usata anche per risolvere conflitti interni tra soci.
La scissione, inoltre, può determinare una redistribuzione delle partecipazioni. Non è necessario che ogni socio mantenga esattamente la stessa percentuale in tutte le società risultanti dalla scissione. I soci possono anche avere partecipazioni diverse nelle varie società, in base agli interessi perseguiti.
L’art. 2506, comma 3, prevede poi che la scissione possa realizzare lo scioglimento della società senza liquidazione. Invece di liquidare il patrimonio e distribuire il ricavato, la società trasferisce il proprio patrimonio ad altre società. La scissione può anche condurre alla nascita di società di tipo diverso rispetto a quella originaria.
Scissione totale e scissione parziale
La distinzione principale è tra scissione totale e scissione parziale.
Nella scissione totale, la società scissa assegna tutto il proprio patrimonio a più società beneficiarie. All’esito dell’operazione, la società scissa normalmente si estingue senza liquidazione.
Nella scissione parziale, invece, la società scissa assegna solo una parte del patrimonio a una o più società beneficiarie e continua la propria attività con il patrimonio residuo.
La differenza è quindi questa:
- nella scissione totale, la società scissa si svuota integralmente;
- nella scissione parziale, la società scissa conserva una parte del patrimonio e continua a operare.
Art. 2506-bis – Progetto di scissione
L’art. 2506-bis c.c. disciplina il progetto di scissione, che è il documento centrale dell’operazione.
Il progetto è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione e deve indicare gli elementi richiesti dall’art. 2501-ter c.c., richiamato dalla norma, oltre ad alcune informazioni specifiche della scissione.
In particolare, dal progetto devono risultare:
- l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società beneficiaria;
- l’eventuale conguaglio in denaro;
- i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
- la destinazione dei rapporti attivi e passivi;
- l’eventuale attribuzione non proporzionale delle partecipazioni.
Il progetto deve chiarire con precisione che cosa viene trasferito e a chi. Questo è fondamentale perché nella scissione possono essere coinvolti beni, crediti, debiti, contratti in corso, rapporti di lavoro e altri rapporti giuridici.
Per esempio, se una società trasferisce un ramo d’azienda, il progetto deve specificare se i contratti relativi a quel ramo passano alla società beneficiaria, se i lavoratori vengono trasferiti e quali debiti vengono attribuiti a ciascuna società.
Lacune del progetto di scissione
L’art. 2506-bis disciplina anche il caso in cui il progetto presenti delle lacune, cioè non indichi chiaramente la destinazione di determinati elementi dell’attivo o del passivo.
Per gli elementi dell’attivo, bisogna distinguere:
- se la scissione è totale, l’elemento dell’attivo non indicato viene ripartito tra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto assegnata a ciascuna;
- se la scissione è parziale, l’elemento dell’attivo non indicato rimane alla società scissa.
Per gli elementi del passivo, cioè i debiti, la regola è più cauta, perché bisogna tutelare i creditori.
Se la destinazione di un debito non risulta dal progetto:
- nella scissione totale, ne rispondono in solido le società beneficiarie;
- nella scissione parziale, ne rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie.
Questa responsabilità solidale, però, non è illimitata. È limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. La scissione non può quindi diventare uno strumento per aggravare senza limite la responsabilità di una società risultante dall’operazione.
Distribuzione delle partecipazioni ai soci
Il progetto di scissione deve indicare anche i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Se la distribuzione è proporzionale, normalmente non sorgono problemi particolari. Ogni socio riceve partecipazioni nelle società beneficiarie in proporzione alla partecipazione che aveva nella società scissa.
Se invece la distribuzione è non proporzionale, il progetto deve prevedere una tutela per i soci che non approvano la scissione. In particolare, deve essere riconosciuto loro il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso.
In sostanza, il socio dissenziente ha un diritto di exit, cioè può uscire dalla società ottenendo la liquidazione della propria partecipazione. Il progetto deve anche indicare chi è il soggetto obbligato ad acquistare la partecipazione.
La logica è questa: l’ordinamento consente alla società di realizzare l’operazione anche se alcuni soci non sono d’accordo, ma protegge i soci dissenzienti quando la scissione modifica in modo significativo la loro posizione partecipativa.
Scissione mediante scorporo
Ai sensi dell’art. 2506.1, come modificato dal d.lgs. 88/2025, lo scorporo può trasferire l’intero patrimonio oppure una sua parte a una o più beneficiarie, preesistenti o nuove. Le relative azioni o quote vengono attribuite alla società scissa stessa. È questa attribuzione, distinta da quella ai soci, a caratterizzare lo scorporo.
La semplificazione del progetto prevista dall’art. 2506-bis per lo scorporo non è generale: richiede la costituzione di una o più nuove società e l’assegnazione di tutte le relative azioni o quote alla sola scissa. Solo in questo caso sono omesse le indicazioni specificamente escluse dalla norma. La presenza di beneficiarie preesistenti impone di riesaminare il procedimento ordinario.
Nello scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502. Questa esclusione riguarda i soci della scissa: non va estesa indistintamente ai soci delle beneficiarie.
Art. 2506-ter – Norme applicabili
L’art. 2506-ter c.c. richiama molte norme previste per la fusione. Questo conferma che il procedimento di scissione è costruito in modo molto simile al procedimento di fusione.
In particolare, l’organo amministrativo deve redigere:
- la situazione patrimoniale, secondo l’art. 2501-quater c.c.;
- la relazione illustrativa, secondo l’art. 2501-quinquies c.c.;
- la relazione degli esperti, secondo l’art. 2501-sexies c.c., quando richiesta.
La relazione dell’organo amministrativo deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e quello eventualmente rimasto nella società scissa.
Questa indicazione è molto importante perché il valore effettivo del patrimonio netto serve anche a delimitare la responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della società scissa.
La relazione degli amministratori deve inoltre menzionare, quando necessario, la relazione di stima prevista dall’art. 2343 c.c., nel caso in cui la scissione avvenga mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o crediti.
Casi di semplificazione documentale
L’art. 2506-ter prevede anche alcuni casi in cui non sono richiesti tutti i documenti normalmente previsti.
La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti non sono richieste quando:
- la scissione avviene mediante costituzione di una o più società nuove;
- non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale;
- oppure lo scorporo costituisce una o più nuove società e il progetto assegna tutte le relative azioni o quote alla sola società scissa. Lo scorporo verso beneficiarie preesistenti non beneficia automaticamente di questo esonero.
Inoltre, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti.
Scissione e trasformazione
Poiché l’art. 2506-bis richiama l’art. 2501-ter e l’art. 2506-ter richiama anche l’art. 2501-sexies, la scissione può accompagnarsi anche a una trasformazione.
Per esempio, una società per azioni può scindersi e attribuire una parte del patrimonio a una società beneficiaria che assume la forma di società a responsabilità limitata. Questo può accadere quando la parte scissa ha dimensioni più contenute e si ritiene più adatto il modello della s.r.l..
Quindi la scissione non comporta necessariamente la nascita o la sopravvivenza di società dello stesso tipo. L’operazione può essere utilizzata anche per riorganizzare la struttura societaria sotto il profilo del tipo sociale.
Procedimento di scissione
Il procedimento di scissione riproduce in larga parte il procedimento previsto per la fusione.
Le fasi principali sono:
- redazione del progetto di scissione;
- deposito o pubblicazione del progetto;
- redazione dei documenti informativi, se richiesti;
- decisione dei soci;
- stipula dell’atto di scissione;
- iscrizione nel Registro delle imprese.
Il progetto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese oppure pubblicato sul sito internet della società, secondo le regole previste per la fusione.
La decisione sulla scissione viene assunta dalla società che si scinde secondo le regole proprie del tipo societario di appartenenza. Per esempio, se si tratta di una s.p.a., si applicheranno le regole deliberative previste per la s.p.a.; se si tratta di una s.r.l., quelle previste per la s.r.l.
Atto di scissione
Dopo la decisione dei soci si passa all’atto di scissione. Anche qui vengono richiamate le regole previste per l’atto di fusione.
L’atto di scissione deve essere redatto per atto pubblico.
Di regola, partecipano alla sottoscrizione dell’atto:
- i legali rappresentanti della società scissa;
- i legali rappresentanti delle società beneficiarie preesistenti;
- eventualmente gli altri soggetti richiesti in base alla struttura dell’operazione.
Tuttavia, non sempre possono partecipare i legali rappresentanti delle società beneficiarie. Se infatti la scissione avviene mediante costituzione di nuove società, queste società non esistono ancora prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Di conseguenza, non hanno ancora legali rappresentanti.
Per esempio, nella cosiddetta scissione pura, una società si divide in due società entrambe di nuova costituzione. In questo caso l’atto di scissione assume natura sostanzialmente unilaterale, perché non vi sono ancora società beneficiarie già esistenti rappresentate da propri amministratori.
Differenza tra scissione e cessione di ramo d’azienda
La scissione può sembrare simile alla cessione di ramo d’azienda, ma le due operazioni sono diverse.
Nella cessione di ramo d’azienda:
- la società cedente rimane la stessa;
- viene trasferita solo una parte dell’azienda;
- l’operazione ha natura più propriamente contrattuale.
Nella scissione:
- è la società stessa che si riorganizza;
- il patrimonio viene assegnato a una o più società beneficiarie;
- possono nascere nuove società;
- ai soci vengono normalmente attribuite partecipazioni nelle società risultanti dall’operazione.
La differenza centrale è che nella scissione non viene semplicemente venduto un ramo d’azienda: si realizza una vera operazione societaria di riorganizzazione del patrimonio e delle partecipazioni.
EFFETTI DELLA SCISSIONE
Art. 2506-quater – Effetti della scissione
L’art. 2506-quater c.c. dice quando la scissione produce effetti e come vengono tutelati i creditori.
La scissione, di regola, produce effetto dall’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle imprese delle società beneficiarie. Nell’atto di scissione può però essere indicata una data successiva, salvo il caso in cui la scissione avvenga mediante costituzione di nuove società.
Per alcuni effetti contabili, invece, possono essere previste anche date anteriori, cioè si può stabilire che certe operazioni siano imputate al bilancio delle beneficiarie già da una data precedente.
La tutela dei creditori nella scissione è fondata sulla responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater c.c. Ciascuna società partecipante risponde, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico.
La responsabilità è dunque solidale ma quantitativamente limitata. Il creditore può far valere la garanzia prevista dalla norma nei confronti delle società responsabili entro i rispettivi limiti patrimoniali; la disciplina non configura un generale beneficio di preventiva escussione analogo a quello previsto in altri ambiti.
In sintesi: la società cui il debito è stato assegnato resta il debitore principale secondo il progetto, ma l’art. 2506-quater aggiunge la responsabilità solidale delle altre società partecipanti entro il limite del patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto. Non va quindi descritta come una sequenza obbligatoria “prima una società, poi le altre”.
IL MERCATO MOBILIARE
REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
Quando si parla di mercati finanziari, il pensiero va subito alle società quotate. Le società quotate, però, non sono un tipo autonomo di società: sono normalmente società per azioni che, rispetto alle società non quotate, sono sottoposte a una disciplina speciale perché i loro strumenti finanziari sono negoziati sul mercato e possono essere acquistati da molti investitori.
La disciplina principale si trova nel Testo Unico della Finanza, cioè il TUF. In particolare, la parte IV del TUF, a partire dall’articolo 91, è dedicata alla disciplina degli emittenti. Gli emittenti sono i soggetti che emettono strumenti finanziari destinati al mercato, come azioni, obbligazioni o altri strumenti negoziabili.
Il TUF, però, non contiene tutte le regole di dettaglio. Poiché i mercati finanziari cambiano rapidamente, il legislatore fissa soprattutto principi generali, mentre le norme più tecniche vengono affidate alle autorità di settore. Nel caso dei mercati finanziari, l’autorità principale è la Consob, che ha emanato anche il Regolamento Emittenti.
Il diritto dei mercati finanziari non riguarda solo gli emittenti. Le società quotate, infatti, non operano da sole, ma hanno bisogno di soggetti specializzati, cioè gli intermediari finanziari. Per questo il TUF contiene anche una disciplina degli intermediari, accompagnata dal Regolamento Intermediari. Inoltre, siccome gli strumenti finanziari vengono scambiati su mercati regolamentati, il TUF contiene anche una disciplina dei mercati, con il relativo Regolamento Mercati.
Questa materia non può essere studiata solo come diritto privato. Il diritto commerciale nasce dal diritto privato, ma nei mercati finanziari entrano in gioco anche importanti interessi pubblici. L’articolo 47 della Costituzione tutela infatti il risparmio in tutte le sue forme. Una crisi dei mercati o degli intermediari può danneggiare non solo i singoli investitori, ma anche l’intera economia.
Per questo il diritto dei mercati finanziari ha una natura mista: è in parte privatistico, perché riguarda società, investitori e rapporti economici tra privati; ma è anche pubblicistico, perché prevede controlli, vigilanza e interventi da parte di autorità pubbliche.
La principale autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari è la Consob, istituita nel 1974. La Consob è un’autorità amministrativa indipendente, cioè è un’autorità pubblica ma non dipende da un ministero. I suoi compiti principali sono garantire la trasparenza dei mercati, assicurando agli investitori informazioni corrette e complete, e vigilare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Accanto alla Consob operano anche altre autorità, come la Banca d’Italia per il settore bancario, l’Ivass per il settore assicurativo e la Covip per i fondi pensione. Queste autorità collaborano tra loro perché il sistema finanziario è complesso e i diversi settori sono spesso collegati.
Un ruolo importante è svolto anche dalle società di revisione, che controllano i bilanci delle società ed esprimono un giudizio sulla loro correttezza. Nel caso delle società quotate, questo controllo è particolarmente importante, perché il bilancio serve a informare il mercato e gli investitori. La Consob vigila anche sulle società di revisione.
Un tema delicato riguarda la possibile responsabilità della Consob se, nonostante la vigilanza, una società quotata provoca danni agli investitori. In generale, la Consob non garantisce che le crisi non si verifichino mai: la sua è un’obbligazione di mezzi, non un’obbligazione di risultato. Questo significa che deve vigilare con diligenza e usare correttamente i propri poteri, ma non è automaticamente responsabile per ogni danno subito dagli investitori.
La responsabilità dell’autorità può sorgere solo se si dimostra un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia contribuito a causare il danno.
In sintesi, il diritto dei mercati finanziari disciplina emittenti, intermediari e mercati regolamentati. È una materia particolare perché unisce interessi privati e interessi pubblici: da un lato riguarda società e investitori, dall’altro tutela il risparmio, la trasparenza, la stabilità e il corretto funzionamento del mercato.
CENNI AL TESTO UNICO DELLA FINANZA
Il Testo Unico della Finanza, cioè il TUF, è del 1998 e disciplina i mercati finanziari. È diviso principalmente in tre parti: la disciplina degli intermediari, la disciplina dei mercati e la disciplina degli emittenti. Accanto al TUF ci sono poi i regolamenti della Consob, che contengono le norme di dettaglio.
La disciplina degli intermediari riguarda i soggetti che prestano servizi di investimento. Tra questi rientrano soprattutto le SIM, cioè le società di intermediazione mobiliare. Le SIM permettono agli investitori di accedere ai mercati finanziari: per esempio, se un soggetto vuole comprare azioni di una società quotata, normalmente deve rivolgersi a un intermediario autorizzato.
Nell’ambito della gestione collettiva del risparmio bisogna distinguere tra gestori e OICR. La SGR (società di gestione del risparmio) è un soggetto autorizzato alla gestione collettiva del risparmio e può istituire e gestire fondi comuni. Gli OICR sono invece gli organismi di investimento collettivo del risparmio e comprendono, secondo le categorie previste dalla normativa, fondi comuni e società di investimento come SICAV e SICAF. Il patrimonio del fondo resta separato da quello della società che lo gestisce.
Le SICAV, invece, sono società di investimento a capitale variabile. Chi investe in una SICAV acquista azioni della società e quindi diventa azionista. La SICAV ha come oggetto sociale l’investimento del proprio patrimonio in strumenti finanziari. Il suo capitale è variabile perché cambia continuamente in base all’ingresso e all’uscita degli investitori e alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari acquistati.
I servizi di investimento hanno per oggetto gli strumenti finanziari. Il TUF utilizza tre espressioni importanti: valori mobiliari, strumenti finanziari e prodotti finanziari. In origine, il TUF voleva superare l’incertezza legata all’espressione “valore mobiliare”, che in passato aveva significati diversi a seconda delle norme. Per questo aveva introdotto la categoria degli strumenti finanziari. Tuttavia, il sistema non è rimasto semplice, perché il TUF usa anche l’espressione prodotto finanziario, soprattutto con riferimento all’offerta al pubblico.
Tradizionalmente si diceva che queste tre categorie fossero come tre cerchi concentrici: i prodotti finanziari comprendevano gli strumenti finanziari, e gli strumenti finanziari comprendevano i valori mobiliari, cioè soprattutto azioni e obbligazioni. Oggi, però, questa immagine non è più sempre corretta, perché il legislatore ha modificato più volte le definizioni e, a seconda della norma applicata, il rapporto tra queste categorie può cambiare. Per questo si può dire che oggi le nozioni di valore mobiliare, strumento finanziario e prodotto finanziario sono elastiche e vanno interpretate in base al contesto normativo.
La disciplina degli emittenti si trova nella parte IV del TUF, dagli articoli 91 e seguenti, e riguarda soprattutto le società quotate. Gli emittenti sono i soggetti che emettono strumenti finanziari destinati al mercato. Quando una società ricorre al pubblico risparmio, l’ordinamento vuole tutelare gli investitori, imponendo obblighi di trasparenza informativa. Per questo, in molti casi, è necessario pubblicare un prospetto informativo, che deve essere approvato preventivamente dalla Consob.
La relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari dell’art. 123-bis TUF informa annualmente sull’organizzazione e sul controllo della quotata. Dal 2026 comprende, ove adottate, anche le politiche sull’uso e monitoraggio delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale negli assetti societari, nonché sulla gestione e sul monitoraggio dei rischi informatici e di sicurezza cibernetica. L’obbligo descrittivo non va confuso con un obbligo generalizzato di adottare sistemi di AI.
Un tema centrale nella disciplina degli emittenti riguarda le offerte pubbliche di acquisto, cioè le OPA. Il problema nasce quando non si trasferiscono piccole quantità di azioni, ma pacchetti azionari molto rilevanti, capaci di modificare il controllo della società. In questi casi non si può lasciare che il trasferimento avvenga solo tramite trattativa privata tra pochi soggetti, perché bisogna tutelare anche gli altri azionisti.
L’idea di fondo è che le azioni formalmente hanno lo stesso valore, ma nella realtà alcune azioni “pesano” più di altre, perché permettono di controllare la società. Chi acquista un pacchetto rilevante può essere disposto a pagare un premio di maggioranza, cioè un prezzo maggiore, proprio perché quel pacchetto dà il controllo. La disciplina dell’OPA serve a evitare che questo vantaggio vada solo al socio di maggioranza venditore, distribuendo invece la possibilità di vendere anche agli altri azionisti.
Le OPA possono essere volontarie oppure obbligatorie. L’OPA volontaria si ha quando un soggetto decide liberamente di comunicare al mercato che intende acquistare una certa quantità di azioni. L’OPA obbligatoria, invece, nasce quando la legge impone a un soggetto di offrire l’acquisto agli altri azionisti.
L’ipotesi più importante è prevista dall’art. 106 TUF, che disciplina l’OPA totalitaria. Se un soggetto, a seguito di acquisti o della maggiorazione dei diritti di voto, arriva a detenere una partecipazione superiore al 30% dei diritti di voto in una società quotata, deve promuovere un’OPA rivolta a tutti gli altri azionisti sulla totalità dei titoli rimasti.
La ragione è che chi supera la soglia del 30% ottiene un potere molto forte all’interno della società quotata. Gli altri azionisti rischiano di trovarsi in una società ormai controllata da un nuovo soggetto, con azioni potenzialmente meno appetibili. Per questo la legge impone al nuovo azionista forte di dare agli azionisti di minoranza la possibilità di uscire dalla società vendendo le proprie azioni.
Per ciascuna categoria di titoli, il prezzo dell’OPA obbligatoria è almeno pari al prezzo più elevato pagato dall’offerente o da chi agisce di concerto nei sei mesi anteriori alla comunicazione ex art. 102. Se nel periodo non vi sono acquisti a titolo oneroso di quella categoria, si considera il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o del minor periodo disponibile. Il d.lgs. 47/2026 ha sostituito il precedente riferimento a dodici mesi; restano le specifiche regole e i poteri Consob previsti dall’art. 106.
È molto importante anche il concetto di persone che agiscono di concerto. Se due o più soggetti si accordano per acquistare partecipazioni nella stessa società, le loro partecipazioni vengono sommate. Per esempio, se due soggetti acquistano ciascuno il 16% mettendosi d’accordo, non possono dire di essere sotto la soglia del 30%, perché insieme arrivano al 32%. In questo caso vengono considerati come un unico soggetto e può scattare l’obbligo di OPA.
Infine, nella disciplina delle OPA si pone anche il tema delle difese della società bersaglio. La società bersaglio è la società le cui azioni si vogliono acquistare. Quando arriva un’offerta pubblica, ci si chiede se gli amministratori debbano subirla passivamente oppure possano adottare tecniche difensive. Per esempio, potrebbero proporre un aumento di capitale per rendere più difficile o più costosa l’acquisizione del controllo. La disciplina delle OPA serve proprio a bilanciare due esigenze: favorire la contendibilità del controllo delle società quotate e, allo stesso tempo, tutelare gli azionisti e il corretto funzionamento del mercato.
Posso evitare un’OPA totalitaria?
Art. 107 – Offerta pubblica di acquisto preventiva
Per evitare il successivo obbligo di OPA totalitaria, il soggetto può promuovere preventivamente un’OPA o OPS
avente a oggetto almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria. L’esenzione opera soltanto se: l’offerente e le persone che agiscono di concerto non hanno acquistato più dell’1% nei dodici mesi precedenti né durante l’offerta; l’offerta è approvata dalla maggioranza richiesta dalla legge, escludendo dal computo determinati soggetti interessati; e la Consob concede l’esenzione dopo aver verificato tali condizioni. Nei sei mesi successivi, determinati acquisti superiori all’1% o alcune operazioni straordinarie possono far sorgere nuovamente l’obbligo di OPA totalitaria.
Art. 108 – Obbligo di acquisto
- L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
L’obbligo dell’art. 108, comma 1, tutela chi chiede di vendere dopo un’offerta totalitaria che abbia portato l’offerente almeno al 95%. Non nasce una nuova OPA: si tratta dell’acquisto dei titoli residui su richiesta dei loro possessori. La soglia include anche il raggiungimento esatto del 95%.
- Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
Se un soggetto supera il 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione, sorge l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta se non viene ripristinato entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Il diritto di acquisto dell’art. 111 è diverso dall’obbligo di acquisto dell’art. 108. Dopo la riforma del 2026, l’offerente che raggiunge almeno il 90% a seguito di offerta totalitaria o di acquisto ex art. 108, comma 2, può acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza dell’offerta o dall’acquisto, se ne ha dichiarato l’intenzione nel documento d’offerta. Vanno rispettate le condizioni della norma e le regole per ciascuna categoria; il 99% non è la soglia legale del diritto di acquisto.
Art. 110 – Inadempimento degli obblighi
- In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell’articolo 14, comma.
Se avesse votato lo stesso, perché al momento non si sapeva che aveva superato la soglia, la delibera è annullabile se il suo voto fosse stato determinante.
Art. 103 – Svolgimento dell’offerta
- L’offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
- Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell’offerta.
- Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.
L’offerta pubblica è irrevocabile, non posso ripensarci. Deve essere garantita parità di condizioni, gli azionisti vano trattati tutti allo stesso modo. C’è una vigilanza delle Consob su queste operazioni, vigilanza che si manifesta innanzitutto nell’obbligo, che quando si raggiungono le soglie appena viste di o.p.a. obbligatoria, quell’azionista deve senza indugio dare notizia alla Consob. Se si arriva ad una ipotesi di o.p.a. obbligatoria quell’azionista deve predisporre un prospetto di offerta, e la Consob avrà 15 giorni di tempo per approvarlo.
Ma la società in tutto questo deve subire passivamente?
In origine (prima legge sull’o.p.a. del 1992) vigeva la passivity rule, la società “bersaglio” aveva il divieto di fare qualunque cosa per difendersi. Dal punto di vista del mercato è un modo per rendere le società contendibili. Le norme attuali sono molto più morbide rispetto a quelle originali.
Art. 103, comma 3 → a fronte di un o.p.a. l’organo amministrativo deve prendere posizione, deve dire che cosa pensa di quell'o.p.a., deve dire se considera quell’o.p.a. un’offerta pubblica amichevole oppure come un’offerta pubblica ostile.
Se il consiglio di amministrazione considera l’o.p.a. amichevole non succederà nulla; se invece la considera ostile viene applicato il seguente articolo.
Art. 104 – Difese
- Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
Mentre in passato la passivity rule era insuperabile, oggi per la quotata è possibile difendersi, ma solo se c’è un’autorizzazione in tal senso da parte dell’assemblea ordinaria o straordinaria.
Art. 104-bis – Regola di neutralizzazione
- Fermo quanto previsto dall’articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3.
- Nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall’articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell’articolo 127-quinquies.
- Quando, a seguito di un’offerta di cui al comma 1, l’offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto:
- le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
- qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;
b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell’articolo 127-quinquies.
Ci sono delle tecniche che possono consentire di neutralizzare l’offerta pubblica.
Art. 104-ter – Clausola di reciprocità
- Le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
Queste regole non operano quando chi promuove l’offerta pubblica non è a sua volta assoggettato alle stesse regole; se si compete lo si fa ad armi pari.
Ci possono essere altre tecniche per difendersi, che possono essere tecniche di difesa vantaggiose per gli azionisti. Una delle più frequenti è quella della richiesta di aiuto a un “cavaliere bianco”. Si può chiedere aiuto ad un’altra società, che ha molto denaro e con cui abbiamo sempre avuto buoni rapporti, gli chiediamo di lanciare un’o.p.a. concorrente. Questo è molto utile per il mercato ma anche per gli azionisti perché si scatena una sorta di asta. Gli azionisti dovranno solo decidere a che punto è abbastanza e decidere a chi vendere. L’ordinamento è riuscito a rendere la società contendibile e a proteggere gli azionisti di minoranza che vedono il valore della loro partecipazione incrementarsi in modo trasparente, perché tutti sono trattati allo stesso modo.
Cosa succede alla scadenza del periodo di offerta? Questo va dichiarato nel prospetto di offerta. L’offerente potrebbe dire che lancia l’o.p.a. perché vuole arrivare ad avere una determinata percentuale, se non arriva ad avere almeno, ad esempio, il 50% più uno delle azioni non se ne fa niente. Potrebbe anche dire che gli va bene qualunque cosa, anche se aderiscono pochissimi all’o.p.a. gli va bene.
I TITOLI DI CREDITO
I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto e servono a garantirne una circolazione più semplice, sicura e rapida. Non sono strumenti utilizzati solo dagli imprenditori: anche un privato, ad esempio, può emettere un assegno se ha un conto corrente, oppure può firmare una cambiale.
I titoli di credito nascono storicamente nell’ambito dei mercati e appartengono allo ius mercatorum, cioè al diritto dei mercanti, da cui deriva il diritto commerciale moderno. Le loro origini sono legate soprattutto all’attività dei banchieri. Nel Medioevo e nel Rinascimento, ad esempio, i mercanti e i banchieri veneziani dovevano intrattenere rapporti con i banchieri toscani e con le grandi banche del Nord Europa. Il problema era evitare il trasporto materiale di denaro, perché questo esponeva al rischio di furti e rendeva più difficili i pagamenti a distanza.
Per superare questi problemi, i banchieri iniziarono a scambiarsi documenti, lettere e dichiarazioni con cui si riconosceva un debito o si ordinava il pagamento di una somma a un determinato soggetto. In questo modo il diritto al pagamento veniva collegato al documento e poteva circolare con maggiore certezza. I titoli di credito nascono quindi per rispondere a un’esigenza pratica: rendere più sicura e agevole la circolazione del denaro, dei diritti e, in alcuni casi, anche dei debiti.
Questa esigenza esiste ancora oggi. Quando si trasferiscono somme di denaro o diritti patrimoniali, l’ordinamento deve garantire certezza, rapidità e sicurezza. Le obbligazioni possono incorporare diritti di credito e circolare secondo la disciplina applicabile; le azioni, invece, devono essere considerate principalmente titoli di partecipazione. Pur presentando profili cartolari e regole di circolazione analoghe a quelle dei titoli di credito, non sono assimilabili integralmente a cambiali e assegni.
La funzione centrale del titolo di credito è quindi quella di garantire maggiore certezza nella circolazione del diritto. Questa funzione era importante per i banchieri rinascimentali ed è importante anche oggi, soprattutto con la dematerializzazione e con gli strumenti digitali. Gli scambi telematici, infatti, pongono nuove esigenze di certezza e tracciabilità. Per questo la disciplina dei titoli di credito non riguarda solo assegni e cambiali, ma è importante anche per comprendere gli strumenti finanziari moderni e digitali.
Nel Codice civile esiste una disciplina generale dei titoli di credito agli articoli 1992-2027. Dopo queste norme generali, ci sono disposizioni che si applicano solo ad alcune categorie di titoli in base alla loro legge di circolazione. I titoli di credito possono infatti circolare in tre modi: al portatore, all’ordine e nominativi.
Non bisogna però guardare solo al Codice civile. In Italia esistono anche due importanti leggi speciali anteriori al Codice del 1942: la legge sulla cambiale e la legge sugli assegni, entrambe del 1933. Queste leggi sono molto importanti perché hanno influenzato la disciplina generale del Codice civile. A loro volta, però, esse derivano dalle Convenzioni di Ginevra del 1930, che hanno cercato di uniformare a livello internazionale la disciplina di cambiali e assegni.
Questo aspetto è fondamentale perché molte questioni moderne devono fare i conti con quelle convenzioni. Per esempio, il legislatore ha introdotto le cambiali finanziarie dematerializzate, ma le Convenzioni di Ginevra presuppongono la presenza della cartula, cioè del documento materiale cartaceo. Da qui nasce un problema: se la cambiale presuppone necessariamente un documento cartaceo, una cambiale finanziaria dematerializzata può essere ancora considerata una vera cambiale in senso tecnico? La questione resta delicata.
Una definizione espressa di titolo di credito non esiste nel Codice civile. Secondo l’opinione prevalente, però, il titolo di credito può essere definito come un documento necessario per l’esercizio del diritto letterale e autonomo che vi è menzionato, destinato a circolare secondo le regole proprie dei beni mobili. In passato il documento era necessariamente cartaceo; oggi, invece, può porsi anche il tema del documento elettronico.
Questa definizione contiene tre concetti fondamentali: necessarietà, letteralità e autonomia. Il titolo è necessario perché, per esercitare il diritto, bisogna possedere e presentare il documento. Il diritto è letterale perché il suo contenuto dipende da ciò che è scritto nel titolo. Il diritto è autonomo perché chi acquista validamente il titolo acquista un diritto indipendente dai rapporti precedenti.
La dichiarazione cartolare contenuta nel titolo è quindi condizione necessaria e sufficiente per esercitare il diritto. In altre parole, per far valere il diritto incorporato nel titolo basta ciò che risulta dal documento. Proprio per questo il titolo di credito serve a far circolare il diritto in modo più sicuro.
La circolazione è un elemento essenziale del titolo di credito. Se un documento non è destinato a far circolare un diritto, non siamo davanti a un titolo di credito. Per esempio, un semplice riconoscimento di debito non è un titolo di credito, perché serve solo a provare l’esistenza di un debito, ma non è destinato a far circolare quel diritto secondo le regole dei titoli di credito.
Esiste una disciplina generale dei titoli di credito e poi esistono leggi speciali che regolano alcuni titoli specifici, come la cambiale e l’assegno. Tradizionalmente i titoli di credito sono tipici, cioè previsti e disciplinati dalla legge. Tuttavia, si è discusso molto sulla possibilità di creare titoli di credito atipici, cioè non espressamente previsti da una norma. Oggi si ammette, almeno in certi casi, la possibilità di titoli atipici, anche se la materia resta delicata perché i titoli di credito incidono sulla circolazione dei diritti e sulla tutela dei terzi.
Una classificazione importante distingue tra titoli individuali e titoli di massa. I titoli individuali vengono emessi singolarmente, come accade per l’assegno o per la cambiale. I titoli di massa, invece, vengono emessi in serie e rappresentano operazioni collettive di finanziamento o partecipazione, come le azioni e le obbligazioni.
Tra i titoli di credito hanno particolare importanza i titoli cambiari, cioè principalmente cambiali e assegni. Questi titoli sono regolati dalle Convenzioni di Ginevra e hanno come caratteristica fondamentale la responsabilità di regresso. Normalmente, nei titoli di credito, chi trasferisce il titolo tramite girata non risponde necessariamente dell’inadempimento del debitore. Nei titoli cambiari, invece, il girante può essere chiamato a rispondere se il debitore principale non paga.
La cambiale è un titolo di credito che contiene una dichiarazione cambiaria, la quale può consistere in un ordine di pagamento oppure in una promessa di pagamento. Da questa distinzione derivano le due forme principali di cambiale: la cambiale tratta e il pagherò cambiario, detto anche vaglia cambiario.
Nella cambiale tratta, un soggetto ordina a un altro soggetto di pagare una somma a un terzo. Per esempio, A ordina a B di pagare C. In questo caso B è il trattario, ma diventa obbligato cambiario solo se accetta la cambiale. Nel pagherò cambiario, invece, non c’è un ordine rivolto a un altro soggetto, ma una promessa diretta di pagamento: chi emette il titolo promette di pagare una certa somma al beneficiario.
La cambiale ha normalmente una funzione di finanziamento. Inoltre, è un titolo astratto, perché il diritto incorporato nella cambiale è separato dal rapporto sottostante. Per questo è possibile anche la cosiddetta cambiale di favore, cioè una cambiale emessa senza un vero debito a monte, ma per consentire a un soggetto di ottenere credito.
Per essere valida, la cambiale deve contenere alcuni requisiti formali. Devono esserci la denominazione cambiaria, cioè l’indicazione che si tratta di una cambiale, l’ordine o la promessa di pagare, le generalità del trattario nella cambiale tratta, la data e il luogo di emissione, la scadenza e la sottoscrizione. Alcuni requisiti sono essenziali e, se mancano, la cambiale è invalida; altri possono essere integrati successivamente, come accade nella cambiale in bianco.
La scadenza della cambiale può essere di diversi tipi. Può essere a vista, quando il pagamento deve avvenire nel momento in cui il titolo viene presentato al debitore. Può essere a certo tempo vista, quando il pagamento deve avvenire dopo un certo periodo dalla presentazione. Può essere a giorno fisso, quando viene indicata una data precisa di pagamento. Infine, può essere a certo tempo data, quando il pagamento deve avvenire dopo un certo periodo dalla data di emissione.
L’accettazione della cambiale riguarda soprattutto la cambiale tratta. Il trattario accetta scrivendo sul titolo formule come “visto”, “accettata” o espressioni equivalenti, accompagnate dalla sottoscrizione. Con l’accettazione, il trattario diventa obbligato principale. Se non paga, il possessore del titolo può esercitare nei suoi confronti l’azione cambiaria diretta. Esiste anche l’accettazione per intervento, che si ha quando ad accettare non è il trattario, ma un altro soggetto.
La cambiale circola mediante girata. La girata consente il trasferimento del titolo da un soggetto a un altro. Perché il possessore sia legittimato, deve esistere una serie continua di girate. Se nella girata manca l’indicazione del giratario, si parla di girata in bianco. La cambiale in bianco è invece un concetto diverso e indica una cambiale emessa incompleta in uno o più elementi destinati a essere successivamente completati secondo l’accordo di riempimento.
Se il debitore principale non paga, il possessore della cambiale può agire non solo contro di lui, ma anche contro i giranti precedenti. Questa è la responsabilità di regresso. Il possessore può scegliere contro quale obbligato agire, ma il regresso opera solo verso i soggetti precedenti nella catena delle girate, non verso quelli successivi. Per esercitare l’azione di regresso è normalmente necessario il protesto, cioè un atto formale che accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione.
Un’altra figura importante è l’avallo, cioè una garanzia cambiaria. Con l’avallo, un soggetto garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari. L’avallante assume quindi una responsabilità cartolare e può essere chiamato a pagare se il soggetto garantito non adempie.
Accanto alle cambiali ordinarie esistono anche le cambiali finanziarie, introdotte per consentire alle imprese di ottenere finanziamenti a breve termine. A differenza della cambiale tradizionale, che è un titolo individuale, le cambiali finanziarie sono emesse in serie. Sono nate come alternativa alle obbligazioni per il finanziamento di breve periodo.
Le grandi società, però, continuano spesso a preferire le obbligazioni, perché queste hanno una disciplina più strutturata, con l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune. Nelle cambiali finanziarie, invece, manca una struttura organizzativa analoga a tutela dei portatori dei titoli.
Anche l’assegno è un titolo cambiario e ha una disciplina simile a quella della cambiale, ma presenta alcune differenze importanti. L’assegno bancario ha una struttura trilaterale: il correntista ordina alla banca di pagare una somma a un beneficiario. Per esempio, A, correntista, ordina alla banca B di pagare C. Per emettere assegni è necessario che tra cliente e banca esista una convenzione di assegno.
L’assegno bancario è un titolo pagabile a vista. La postdatazione è incompatibile con la funzione tipica dell’assegno come mezzo di pagamento immediato, ma non va descritta come causa automatica di invalidità del titolo. In base all’art. 31 del R.D. 1736/1933, l’assegno presentato prima della data indicata resta pagabile al momento della presentazione; la postdatazione può inoltre produrre le conseguenze fiscali e sanzionatorie previste dalla disciplina applicabile. Il punto essenziale è quindi che la data futura non trasforma validamente l’assegno in uno strumento di credito a termine.
Infatti, gli assegni bancari di importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del beneficiario. Questo serve a contrastare il riciclaggio e a rendere tracciabili i pagamenti.
Diverso è l’assegno circolare, che ha una struttura bilaterale. In questo caso è la banca stessa che si impegna direttamente a pagare una determinata somma al beneficiario. L’assegno circolare è considerato uno degli strumenti di pagamento più sicuri, perché può essere emesso solo da banche autorizzate dalla Banca d’Italia e perché, al momento dell’emissione, la banca deve accantonare la somma necessaria al pagamento.
Nell’assegno circolare, quindi, la banca assume la posizione di obbligato principale. La sicurezza dello strumento dipende proprio dal fatto che il pagamento è promesso direttamente da una banca, che si presume solvibile, e non da un semplice correntista.
Art. 2001 – Rinvio a disposizioni speciali
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Se c’è un contrasto tra una norma della legge speciale e le norme del codice, prevale la legge speciale.
Comma 2 → se parliamo di bot, cct, ecc. tendenzialmente queste norme non ci interessano, prevalgono le leggi speciali.
Art. 2020 – Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
Ci sono tante leggi speciali. Ci sono tante norme che riguardano i titoli di credito che sono nel codice della navigazione; ad esempio: polizze di carico, lettere di trasporto aereo.
Art. 2002 – Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.
Art. 1998 – Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Il premio è investito a norma dell’art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
L’intero fenomeno dei titoli di credito è imperniato su un concetto, su uno strumento, quello di incorporazione. Il diritto in questione, tipicamente di credito ma non solo, viene incorporato in un documento. Quel diritto circola non secondo le regole proprie della circolazione del diritto, bensì secondo le regole di circolazione dei beni mobili. Art. 1153, nei titoli di credito vige il principio possesso vale titolo.
Nel diritto comune, quando si cede un credito il cessionario (colui che lo riceve in cessione) è esposto a un duplice rischio:
- di non acquistare affatto il bene perché chi lo vende non è l’effettivo proprietario;
- si può acquistare il bene, ma il bene è gravato da vincoli, ad esempio un pegno. Nel diritto comune quando si trasferisce un debito è richiesto il consenso del creditore.
La disciplina dei titoli di credito cerca di ovviare a tutti questi problemi (anche il problema del prolungamento dei tempi) attraverso una finzione, si applicano le norme sulla circolazione dei beni mobili (art. 1153).
Art. 1994 – Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.
Se il titolo su cui si fonda il trasferimento è idoneo, anche se si è acquistato da chi non era titolare, il possessore in buona fede può essere protetto secondo le regole proprie dei titoli di credito. L’art. 1265 c.c., invece, riguarda il conflitto tra più cessionari dello stesso credito: prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che il debitore abbia accettato per prima con atto di data certa. Per i beni mobili assume rilievo la disciplina dell’acquisto del possesso e, ricorrendone i presupposti, il principio dell’art. 1153 c.c. Nei titoli di credito, applicando le regole cartolari, non si guarda alla circolazione del diritto secondo le regole ordinarie, ma alla circolazione del titolo.
Incorporazione → il diritto viene incorporato in un documento, in un pezzo di carta.
L’altra caratteristica essenziale dei titoli di credito è la loro destinazione alla circolazione. Un titolo di credito è tale solo quando è destinato alla circolazione.
Il titolo di credito nasce quando viene creato o nasce quando viene immesso in circolazione? C’è la teoria creazionista e c’è anche la teoria secondo cui il titolo di credito nasce quando viene immesso in circolazione.
Art. 2002 → questa caratteristica dei titoli di credito, di essere destinati alla circolazione, vale anche a distinguere il titolo di credito dalla semplice promessa di pagamento, che non è destinata alla circolazione.
Art. 1992 – Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Es. le fiches del casinò, non sono dei titoli di credito perché la circolazione deve essere generalizzata e non soltanto all’interno del casinò. Le fiches del casinò possono circolare solo all’interno di un determinato casinò.
Ipotesi articolo 2002:
- Il documento di legittimazione non è destinato alla circolazione, serve solo a identificare l'avente diritto alla prestazione. Dal punto di vista giuridico i biglietti del cinema, del treno, ecc. non sono titoli di credito perché non sono destinati alla circolazione; servono solo per identificare l’avente diritto alla prestazione.
- I titoli impropri non sono destinati alla circolazione ma consentono il trasferimento del diritto senza l’osserva delle forme proprie della cessione; ad esempio la polizza di assicurazione (art. 1889).
TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE
Tutte le regole che riguardano i titoli di credito presuppongono questa distinzione fondamentale:
- La titolarità attiene al piano sostanziale del diritto, chi è il titolare di un diritto?
- La legittimazione riguarda soltanto l’esercizio di quel diritto.
Nella normalità dei casi quando si trasferisce un diritto se ne trasferisce sia la titolarità che la legittimazione. Normalmente c’è una coincidenza tra titolarità e legittimazione. Ma ci sono delle situazioni in cui si crea una dissociazione.
Ad esempio: l’acquisto di un bene, che ha un valore modesto, il cui prezzo venga pagato con un assegno al portatore.
Nella ipotesi normale il portatore dell’assegno è sia titolare che legittimato, è titolare di quella somma di denaro perché ha venduto la bicicletta ed è legittimato perché può esercitare quel diritto, andare in banca e chiedere i soldi in contanti.
Ma immaginiamo che l’assegno venga smarrito o rubato. La persona a cui l’assegno è stato sottratto resta titolare del diritto, ma perde la legittimazione. Se il titolo di credito è al portatore, la legittimazione, cioè la possibilità di esercitare quel diritto, passa al possessore, quindi questa persona è titolare ma non legittimato. Chi prende l’assegno è legittimato in senso formale.
Ad esempio, l’assegno viene smarrito e trovato da qualcuno, questa persona non è in buona fede, siccome l’assegno è al portatore lo utilizza per pagare la spesa, la cassiera del supermercato prende l’assegno e lo acquisisce in buona fede; quindi, il supermercato sarà pienamente legittimato ad andare in banca e chiedere il pagamento.
Nei rapporti diretti tra chi ha sottratto il titolo e il titolare non vale la regola appena vista, perché non è in buona fede, non vale la regola possesso vale titolo, si guarda al rapporto sottostante (l’assegno è stato sottratto). Per quanto si guarda ai rapporti con i terzi si guarda alla legittimazione.
La titolarità attiene al piano sostanziale della circolazione del diritto (rapporto sottostante).
La legittimazione si pone ad un livello più superficiale, quello dell’esercizio del diritto incorporato nel pezzo di carta.
È questa scissione che rende rilevante la distinzione tra il rapporto fondamentale (causale) e il rapporto cartolare, cioè il rapporto dato dalla incorporazione di quel fascio di diritti nel titolo.
Esempio: diritto societario. Obbligazioni → rapporto sottostante che è il rapporto con il quale l’obbligazionista finanzia la società e c’è il rapporto cartolare che attiene all’obbligazione come titolo che circola, che segue le regole di circolazione dei titoli di credito.
Dobbiamo distinguere la circolazione della titolarità dalla circolazione della legittimazione.
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ
Art. 1994 - Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.
Norma corrispondente all’art. 1153 (regola del possesso vale titolo), anche se ci sono alcune differenze formali.
Art. 1153 - Effetti dell’acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Art. 1994 → l’acquisto deve avvenire in conformità con le norme che ne disciplinano la circolazione. L’acquisto deve essere stato legittimo. Per acquistare la titolarità del diritto non basta impossessarsi del documento, l’impossessamento del documento vale sul piano della legittimazione. È necessario che questo impossessamento sia avvenuto in modo specifico, sia avvenuto secondo le regole di circolazione di quel documento. Normalmente la circolazione è regolare, viene trasferita contestualmente la proprietà del documento sulla base del rapporto sottostante, rapporto di compravendita.
Se questa è l’ipotesi normale, abbiamo anche l’ipotesi di una circolazione irregolare, cioè di una circolazione che avviene perché il trasferente non è colui che ha il diritto, si parla di acquisto a non domino. In questo caso non basta l’impossessamento, ma occorre che questo possesso sia avvenuto in base alla specifica legge di circolazione.
Esempio: un ladro ruba un assegno. Chi si è visto privare del documento non perde la titolarità nei confronti del ladro. L’art. 1994 impedisce al ladro di diventare titolare del diritto. Però quel proprietario soccombe di fronte al terzo in buona fede. Se un terzo in buona fede acquistasse la legittimazione di quel titolo potrebbe poi esercitare il diritto portato dal titolo stesso. Prevale la certezza nella circolazione dei traffici. Ma la persona a cui è stato sottratto l’assegno può agire nei confronti del ladro, ma solo sul piano risarcitorio. Il terzo in buona fede è a posto.
CIRCOLAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE
Art. 1992 - Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
- Legittimazione aṄva → chi ha diritto ad ottenere la prestazione incorporata nel documento.
- Legittimazione passiva → chi deve adempiere la prestazione. Il debitore per essere liberato non può accontentarsi di verificare la legittimazione del presentatore del titolo, ma deve anche verificare che non ci sia dolo o colpa grave da parte del possessore; deve verificare l’identità del presentatore. Nel caso di un assegno il debitore è chi deve pagare, cioè la banca, che deve verificare che chi si presenta non abbia cercato di aggirare le norme in tema di identificazione.
I titoli di credito seguono tre possibili leggi di circolazione; possono circolare in tre modi diversi a seconda di quanto a fondo, o meno, si voglia identificare l’avente diritto alla prestazione. Ci sono delle leggi di circolazione nelle quali questa verifica è così blanda che praticamente non c’è, o quasi, e ci sono delle leggi di circolazione che richiedono degli adempimenti formali molto più rigorosi. È la distinzione tra titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi. Le tre leggo di circolazione attengono, vengono in rilievo soltanto per la legittimazione. Per la titolarità vale l’art. 1994.
TITOLI AL PORTATORE
Art. 2003 - Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
I titoli al portatore sono i titoli che circolano nel modo più semplice: il trasferimento avviene mediante la consegna materiale del documento. Chi possiede il titolo è legittimato a esercitare il diritto in esso indicato semplicemente presentando il titolo al debitore.
In questo senso, il titolo al portatore si avvicina molto alla moneta, perché il possesso materiale del documento è sufficiente per ottenere la prestazione. Proprio per questa ragione, però, i titoli al portatore pongono problemi delicati di sicurezza e di controllo della circolazione.
La regola fondamentale è quindi questa: nel titolo al portatore conta il possesso del documento. Chi presenta il titolo è considerato legittimato a ricevere la prestazione.
Art. 2004 - Limitazione della libertà di emissione
La legge limita la possibilità di emettere titoli al portatore. In particolare, un titolo di credito che contiene l’obbligazione di pagare una somma di denaro può essere emesso al portatore solo nei casi stabiliti dalla legge.
La ragione è legata alla facilità di circolazione e all’anonimato del possessore. La disciplina codicistica degli artt. 2003 e ss. resta la regola generale dei titoli al portatore, ma oggi deve essere letta insieme alle norme speciali, soprattutto antiriciclaggio, che hanno fortemente ridotto gli strumenti anonimi e imposto obblighi di tracciabilità in numerosi settori.
Non esiste quindi una libertà generale di creare titoli al portatore contenenti un’obbligazione pecuniaria: l’art. 2004 c.c. ne ammette l’emissione soltanto nei casi previsti dalla legge. Questa regola generale va tenuta distinta dalle discipline speciali che, per ragioni di trasparenza e antiriciclaggio, possono vietare o limitare specifiche forme di circolazione al portatore.
Art. 2006 - Smarrimento e sottrazione del titolo
Per i titoli al portatore non è ammesso, salvo disposizioni speciali, l’ammortamento in caso di smarrimento o sottrazione.
Questo è un punto molto importante. L’ammortamento è la procedura che consente di rendere inefficace un titolo smarrito, rubato o distrutto, così da permettere al titolare di esercitare comunque il diritto. Tuttavia, questa procedura è ammessa solo per i titoli all’ordine e nominativi, non per i titoli al portatore.
La ragione è che, nei titoli al portatore, il possesso del documento è decisivo. Se si perdesse il titolo e si consentisse facilmente l’ammortamento, si rischierebbe di compromettere la sicurezza della circolazione.
Chi denuncia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione di un titolo al portatore e ne fornisce la prova ha diritto alla prestazione solo dopo che è decorso il termine di prescrizione del titolo. Prima di quel momento, infatti, il titolo potrebbe ancora essere presentato da un altro possessore.
Se il debitore paga il possessore del titolo prima della scadenza del termine di prescrizione, di regola è liberato. Tuttavia, non è liberato se si prova che conosceva il vizio del possesso del presentatore, cioè sapeva che chi presentava il titolo non era legittimato.
Per le azioni al portatore, la disciplina prevede una tutela parziale: chi ha denunciato lo smarrimento o la sottrazione può essere autorizzato dal tribunale, eventualmente previa cauzione, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
Resta comunque salvo l’eventuale diritto del denunziante contro il possessore del titolo.
Art. 2007 - Distruzione del titolo
Diverso è il caso della distruzione del titolo al portatore.
Se il possessore prova che il titolo è stato distrutto, può chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente.
La prova della distruzione è essenziale. Non basta dire che il titolo è stato distrutto: bisogna dimostrarlo. Se la prova non viene raggiunta, si applica la disciplina dello smarrimento e della sottrazione prevista dall’art. 2006 c.c.
La differenza è questa: nello smarrimento o nel furto il titolo potrebbe ancora circolare; nella distruzione, invece, se provata, il titolo non può più ricomparire. Per questo la legge consente il rilascio di un duplicato.
TITOLI ALL’ORDINE
Art. 2008 - Legittimazione del possessore
I titoli all’ordine circolano mediante girata. Il possessore è legittimato a esercitare il diritto se risulta titolare in base a una serie continua di girate.
La girata è l’atto con cui il titolo viene trasferito da un soggetto a un altro. Chi trasferisce il titolo si chiama girante, mentre chi lo riceve si chiama giratario.
La serie delle girate deve essere continua: il giratario di una girata deve essere il girante della girata successiva. Questo serve a dimostrare che il titolo è passato regolarmente da un soggetto all’altro.
Art. 2009 - Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
È valida anche la girata in bianco, cioè la girata che non contiene il nome del giratario. In questo caso il girante si limita a firmare il titolo senza indicare a chi lo trasferisce. Anche la girata al portatore vale come girata in bianco.
Attenzione: un titolo all’ordine girato in bianco non diventa un titolo al portatore. Continua a essere un titolo all’ordine, ma circola di fatto in modo molto simile a un titolo al portatore, perché chi lo possiede può trasferirlo mediante semplice consegna.
Chi riceve un titolo girato in bianco può scegliere tra diverse possibilità:
- può girarlo alla banca per l’incasso;
- può consegnarlo a un altro soggetto, facendolo circolare;
- può riempire la girata, inserendo il proprio nome come giratario.
Se il possessore riempie la girata con il proprio nome, da quel momento il titolo torna a circolare secondo la normale legge di circolazione dei titoli all’ordine.
Questa scelta non è neutra, soprattutto nei titoli cambiari, perché può incidere sulla responsabilità di chi gira il titolo.
Art. 2010 – Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. È nulla la girata parziale.
Art. 2012 - Obblighi del girante
L’art. 2012 c.c. stabilisce una regola generale: salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria, il girante non risponde dell’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.
Quindi, nei titoli all’ordine in generale, chi gira il titolo non garantisce necessariamente che il debitore pagherà. Egli trasferisce il titolo, ma non assume automaticamente responsabilità per il mancato pagamento.
Tuttavia, questa regola cambia nei titoli cambiari, cioè soprattutto nella cambiale e nell’assegno. La legge cambiaria e la legge assegni prevedono infatti la regola opposta: il girante risponde dell’inadempimento del debitore.
Questo è il motivo per cui, nei titoli come gli assegni, la scelta di riempire o non riempire una girata in bianco non è neutra. Se un soggetto non compare come girante, non assume responsabilità di regresso. Se invece gira il titolo, può diventare responsabile in caso di mancato pagamento.
Art. 2013 - Girata per incasso o per procura
La girata per incasso o per procura non trasferisce la titolarità piena del diritto, ma attribuisce al giratario il potere di esercitare i diritti inerenti al titolo per conto del girante.
In pratica, il giratario riceve il titolo per incassarlo. Può esercitare i diritti collegati al titolo, ma non può trasferirlo liberamente. Può girarlo soltanto a sua volta per procura.
L’emittente può opporre al giratario per procura solo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. Questo conferma che il giratario per procura agisce sostanzialmente nell’interesse del girante.
La girata per procura non perde efficacia per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 - Girata a titolo di pegno
La girata a titolo di pegno ha funzione di garanzia. Il titolo viene trasferito al giratario non perché questi ne diventi pieno titolare, ma perché lo tenga a garanzia di un credito.
Il giratario in garanzia può esercitare i diritti inerenti al titolo. Tuttavia, se gira a sua volta il titolo, la sua girata vale solo come girata per procura.
L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali con il girante, salvo che il giratario abbia ricevuto il titolo agendo intenzionalmente a danno dell’emittente.
Questa regola tutela il giratario in garanzia, perché egli riceve il titolo come garanzia e deve poter fare affidamento sulla sua circolazione.
TITOLI NOMINATIVI
Art. 2021 - Legittimazione del possessore
Nei titoli nominativi, la legittimazione richiede un doppio elemento:
- l’intestazione a favore del possessore sul titolo;
- l’intestazione a favore del possessore nel registro dell’emittente.
Quindi non basta possedere materialmente il titolo. Occorre anche risultare intestatari nel registro tenuto dall’emittente. Il trasferimento dei titoli nominativi può avvenire secondo due modalità principali: il transfert, mediante annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o mediante rilascio di un nuovo titolo, oppure la girata autenticata, che attribuisce al giratario il diritto di ottenere l’annotazione nel registro dell’emittente.
Questa doppia intestazione distingue i titoli nominativi dai titoli al portatore e dai titoli all’ordine. Nei titoli nominativi, infatti, la circolazione è più controllata, perché passa anche attraverso l’annotazione nel registro dell’emittente.
Quando si parla di azioni, il registro dell’emittente è il libro dei soci.
Art. 2022 - Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente.
L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art. 2023 - Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.
Art. 2022 regola generale e art 2023 girata autenticata.
Per quanto riguarda le azioni di società il percorso è esattamente diverso, la via maestra è quella della girata autenticata e se si vuole, in alternativa, c’è la via del transfer.
Se uno può esercitare il diritto soltanto quando c’è stata l’iscrizione nel registro dell’emittente, che valore ha la legittimazione che deriva dalla girata? È una legittimazione a chiedere l’scrizione nel libro dei soci.
Regola base di circolazione delle azioni
Art. 2355 - Circolazione delle azioni
L’art. 2355 c.c. disciplina la circolazione delle azioni, cioè il modo in cui le azioni possono essere trasferite da un soggetto a un altro.
La norma distingue diverse ipotesi, a seconda che le azioni siano rappresentate da titoli oppure no, e a seconda del tipo di titolo azionario.
Se i titoli azionari non sono stati emessi, il trasferimento delle azioni produce effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. In questo caso, quindi, non essendoci un documento materiale da trasferire, il momento decisivo è l’annotazione del trasferimento nel libro sociale.
Se invece le azioni sono al portatore, il trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo. Chi possiede materialmente il titolo è legittimato a esercitare i diritti incorporati nell’azione.
Per le azioni nominative, invece, la regola è diversa. Il trasferimento avviene mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto autorizzato dalle leggi speciali. Il soggetto che riceve il titolo, cioè il giratario, se dimostra di essere possessore in base a una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
La particolarità delle azioni nominative è che il giratario, anche prima dell’iscrizione nel libro dei soci, è comunque legittimato a esercitare i diritti sociali, purché risulti possessore del titolo in base a una serie continua di girate. Resta però fermo l’obbligo della società di aggiornare il libro dei soci secondo quanto previsto dalla legge.
Questo crea un problema teorico: se il possessore può esercitare i diritti sociali anche prima dell’iscrizione nel libro dei soci, ci si può chiedere che tipo di titolo nominativo sia l’azione di società. Alcuni autori si domandano se non si sia di fronte a una sorta di quarta legge di circolazione, diversa dai modelli tradizionali dei titoli al portatore, all’ordine e nominativi. Sul punto esistono opinioni diverse.
Il trasferimento delle azioni nominative può avvenire anche con un mezzo diverso dalla girata. In questo caso si applica l’art. 2022 c.c., relativo al trasferimento dei titoli nominativi. Il trasferimento può avvenire:
- per iniziativa dell’alienante;
- per iniziativa dell’acquirente.
Nei casi previsti dall’art. 2354, commi 6 e 7, il trasferimento delle azioni avviene invece mediante scritturazione contabile sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In questo caso, se le azioni sono nominative, la scritturazione sul conto equivale alla girata.
Accanto alla circolazione propria dei titoli di credito, esiste anche la cosiddetta circolazione impropria. Si parla di circolazione impropria quando il titolo non circola secondo le regole tipiche dei titoli di credito, cioè:
- consegna, per i titoli al portatore;
- girata, per i titoli all’ordine;
- intestazione e annotazione, per i titoli nominativi.
Nella circolazione impropria, invece, si applicano le regole ordinarie della cessione del credito. Questo ha una conseguenza molto importante: chi acquista il titolo non è protetto in caso di acquisto a non domino. In altre parole, se il trasferente non era il vero titolare, l’acquirente non può invocare la tutela tipica dei titoli di credito.
Un esempio di circolazione impropria può aversi quando un titolo all’ordine viene girato a una persona che poi muore. In questo caso si interrompe la serie continua di girate. Per trasferire il titolo non si può più seguire la normale legge di circolazione cartolare, ma occorre applicare le regole ordinarie della successione e della cessione del credito.
La legge parla espressamente di circolazione impropria soprattutto con riferimento ai titoli al portatore. È discusso, invece, se questa disciplina possa essere estesa anche agli altri tipi di titoli. Anche su questo punto esistono opinioni diverse.
Le leggi speciali prevedono poi la possibilità di inserire clausole limitative della circolazione. Queste clausole servono a limitare o escludere la possibilità che il titolo venga trasferito secondo le regole ordinarie di circolazione.
Una clausola importante è la clausola “non all’ordine”, prevista sia dalla legge cambiaria sia dalla legge sugli assegni. Se questa clausola è apposta dal traente o dall’emittente, il titolo non può più circolare mediante girata, ma solo secondo le regole della cessione ordinaria del credito.
Se invece la clausola “non all’ordine” è apposta da un girante, l’effetto è diverso: essa non blocca in assoluto la circolazione del titolo, ma esclude la responsabilità di regresso del girante verso i successivi possessori, salvo che nei confronti del suo giratario immediato.
La clausola limitativa più importante è però la clausola di non trasferibilità, particolarmente rilevante per gli assegni. Con questa clausola, il titolo può essere pagato soltanto al beneficiario indicato. Per esempio, se emetto un assegno a favore di A con clausola di non trasferibilità, solo A può presentarsi in banca per ottenere il pagamento.
Se la clausola di non trasferibilità viene apposta da un girante, essa produce effetto solo nei confronti del giratario immediato. Quest’ultimo potrà presentarsi alla banca per l’incasso, ma non potrà far circolare ulteriormente il titolo.
In alcuni casi è la legge stessa a imporre la clausola di non trasferibilità. Questo avviene soprattutto per finalità di antiriciclaggio. Gli assegni di importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e devono indicare il beneficiario. L’indicazione del beneficiario è necessaria perché, altrimenti, la clausola potrebbe essere facilmente aggirata. Oggi, infatti, gli assegni vengono normalmente consegnati al cliente già con la dicitura “non trasferibile”.
Art. 2016 - Procedura d’ammortamento
Un altro tema importante è l’ammortamento dei titoli di credito. Nella disciplina dei titoli di credito il possesso è fondamentale, perché consente l’esercizio del diritto incorporato nel titolo. Il problema nasce quando il possesso viene meno per smarrimento, furto o distruzione.
Se il possessore perde il titolo, perde la legittimazione all’esercizio del diritto, ma non necessariamente la titolarità del diritto. Per risolvere questo problema è prevista una procedura particolare, chiamata ammortamento.
L’ammortamento serve a privare di efficacia il titolo smarrito, rubato o distrutto, così da consentire al titolare del diritto di esercitarlo anche senza il possesso materiale del documento. Tuttavia, questa procedura non è ammessa per tutti i titoli. L’ammortamento è possibile solo per:
- titoli all’ordine;
- titoli nominativi.
Non è invece ammesso per i titoli al portatore, perché in questi titoli il possesso materiale ha un ruolo decisivo e non è possibile individuare con sufficiente certezza il titolare del diritto.
La procedura di ammortamento si articola in due fasi:
- una prima fase necessaria;
- una seconda fase eventuale.
La prima fase inizia quando il soggetto che ha smarrito il titolo, o che ne ha subito il furto o la distruzione, si rivolge al presidente del tribunale e chiede l’emissione di un decreto di ammortamento. Questo decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e assegna un termine, normalmente di trenta giorni, entro il quale eventuali interessati possono fare opposizione.
Se nei trenta giorni nessuno si oppone, il procedimento si conclude e il titolo viene ammortizzato. In questo modo il vecchio titolo perde efficacia e il titolare può esercitare il diritto o ottenere un duplicato, secondo le regole previste.
La seconda fase è solo eventuale. Si apre se, entro il termine previsto, qualcuno propone opposizione. In questo caso il giudice deve svolgere le verifiche necessarie per accertare chi abbia realmente diritto alla prestazione. La procedura si conclude allora con una decisione giudiziale.
Art. 2019 - Effetti dell’ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.
Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
L’ammortamento, in linea generale, non si applica ai titoli al portatore, salvo che una disposizione speciale preveda diversamente. In passato specifiche discipline hanno riguardato anche libretti bancari o postali al portatore; oggi, però, tali esempi hanno soprattutto valore storico. L’art. 49, comma 12, D.Lgs. 231/2007 ammette esclusivamente libretti di deposito bancari o postali nominativi e ha imposto l’estinzione dei libretti al portatore esistenti. È quindi opportuno separare nettamente la regola codicistica generale dell’art. 2006 c.c. dalle discipline speciali ormai residuali, evitando di presentare i libretti al portatore come strumenti normalmente utilizzabili nel sistema attuale.
TRATTI CARATTERISTICI DEL TITOLO DI CREDITO
Il titolo di credito contiene una dichiarazione cartolare, cioè una dichiarazione incorporata nel documento. I caratteri tradizionalmente studiati nella disciplina cartolare sono autonomia e letteralità; l’astrattezza caratterizza in modo particolarmente intenso determinati titoli, mentre esistono anche titoli causali. In teoria questi tre concetti sono distinti, ma nella pratica tendono spesso a sovrapporsi, perché tutti servono a garantire la certezza della circolazione del diritto incorporato nel titolo.
I tre caratteri tradizionali della dichiarazione cartolare sono:
- autonomia;
- astrattezza;
- letteralità.
L’autonomia significa che chi acquista legittimamente un titolo di credito acquista un diritto autonomo rispetto alle vicende precedenti del titolo. Il titolo di credito nasce proprio per assicurare certezza alla circolazione dei diritti: chi lo acquista non deve essere costretto a ricostruire tutti i rapporti precedenti.
L’autonomia si manifesta in due forme:
- autonomia reale, prevista dall’art. 1994 c.c.;
- autonomia obbligatoria, collegata all’art. 1993 c.c..
L’autonomia reale significa che il possessore legittimato in buona fede è protetto anche se acquista il titolo da chi non era il vero proprietario. Si parla di acquisto a non domino. In sostanza, l’acquisto della proprietà della cartula, cioè del documento, comporta anche l’acquisto del diritto incorporato nel titolo.
L’art. 1994 c.c. stabilisce infatti che il possessore in buona fede di un titolo di credito, acquistato secondo le regole della sua circolazione, non è soggetto a rivendicazione. Questo rafforza la sicurezza della circolazione, perché protegge chi acquista il titolo confidando nella sua apparenza di legittimità.
L’autonomia obbligatoria, invece, riguarda le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo. Il debitore non può opporre qualunque difesa, ma solo le eccezioni ammesse dalla legge. Questo principio è previsto dall’art. 1993 c.c. e serve a evitare che il possessore del titolo venga paralizzato da problemi nati nei rapporti precedenti.
L’autonomia rileva soprattutto nella circolazione del titolo. Non opera con la stessa forza nel rapporto diretto tra debitore e primo prenditore, perché in quel caso le parti sono ancora legate dal rapporto originario. Il vero senso dell’autonomia emerge quando il titolo passa da un soggetto all’altro.
L’astrattezza riguarda il rapporto tra la dichiarazione contenuta nel titolo e il rapporto sottostante, cioè il motivo economico o giuridico per cui il titolo è stato emesso. Dire che un titolo è astratto significa che il diritto incorporato nel titolo, di regola, prescinde dal rapporto sottostante.
Per esempio, se un assegno viene emesso per pagare un contratto e poi quel contratto presenta un vizio, l’assegno può comunque circolare. Se arriva nelle mani di un terzo possessore legittimato e in buona fede, il debitore non può normalmente opporgli i problemi relativi al contratto originario.
Esistono però anche titoli detti causali, cioè titoli nei quali il rapporto sottostante assume maggiore rilievo. Un esempio può essere rappresentato dalle obbligazioni societarie, collegate a un prestito obbligazionario. Tuttavia, anche nei titoli causali, la circolazione e la legittimazione seguono comunque le regole proprie dei titoli di credito.
La letteralità significa che il contenuto del diritto è determinato da ciò che è scritto nel titolo. Il debitore deve eseguire solo la prestazione indicata nella “lettera” del documento. In altre parole, vale ciò che risulta dal titolo.
La letteralità tende a sovrapporsi all’astrattezza, perché se conta ciò che è scritto nel titolo, il rapporto sottostante passa in secondo piano. Per questo alcuni autori ritengono che i tratti fondamentali della dichiarazione cartolare possano essere ridotti a due, perché letteralità e astrattezza sono molto collegate.
Art. 1993 - Eccezioni opponibili
L’art. 1993 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo. Se il possessore si presenta per ottenere la prestazione, il debitore può rifiutare il pagamento solo in determinati casi. Le eccezioni sono deroghe al principio di autonomia, quindi non possono essere illimitate.
L’art. 1993 distingue tra:
- eccezioni reali;
- eccezioni personali.
Le eccezioni reali sono opponibili a qualunque possessore del titolo. Sono dette anche assolute, perché riguardano vizi o situazioni particolarmente gravi, tali da poter essere fatte valere contro chiunque.
Le principali eccezioni reali sono:
- eccezioni di forma;
- eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
- eccezioni dipendenti dalla falsità della propria firma;
- eccezioni fondate sul difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione;
- eccezioni fondate sulla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
Le eccezioni di forma riguardano la mancanza di elementi essenziali del titolo. Il diritto dei titoli di credito è molto formale: se mancano determinati requisiti, il debitore può rifiutare la prestazione. Per esempio, se un assegno non contiene l’ordine di pagare, manca un elemento essenziale.
Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo riguardano ciò che emerge direttamente dal documento. Se dal titolo risulta un limite, un vizio o un’incertezza, il debitore può opporlo al possessore. Per esempio, se non è chiaro chi abbia firmato l’ordine di pagamento, il debitore può far valere questa incertezza.
Le eccezioni dipendenti dalla falsità della firma si hanno quando apparentemente il titolo risulta firmato da un soggetto, ma in realtà quella firma non è sua. La nozione può essere letta anche in senso estensivo, comprendendo casi come l’omonimia o la violenza assoluta, cioè l’ipotesi in cui la firma sia stata materialmente estorta senza una vera volontà.
Il difetto di capacità o di rappresentanza riguarda il caso in cui chi ha firmato il titolo non avesse la capacità giuridica necessaria oppure non avesse il potere di rappresentare il soggetto per cui dichiarava di agire. Per esempio, può accadere che un assegno sia firmato da chi non aveva il potere di rappresentare la società.
La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione riguarda requisiti procedurali richiesti per far valere certi diritti. Per esempio, nei titoli cambiari, per esercitare l’azione di regresso è normalmente necessario il protesto. Se manca il protesto, può mancare una condizione necessaria per agire.
Le eccezioni personali, invece, sono opponibili solo a un determinato possessore, perché derivano da rapporti personali tra il debitore e quel soggetto. Un esempio tipico è la compensazione.
Per esempio, A si presenta da B per ottenere il pagamento di un assegno da 1.000 euro. Però A deve a B 5.000 euro. In questo caso B può opporre ad A la compensazione, perché tra loro esiste un rapporto personale. Questa eccezione, però, non potrebbe essere opposta automaticamente a un successivo possessore del titolo.
Il secondo comma dell’art. 1993 c.c. prevede però una deroga importante. Il debitore può opporre al possessore attuale anche le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, ma solo se il possessore attuale, acquistando il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore. Questa è la cosiddetta eccezione di dolo.
Per esempio, A sa che B potrebbe opporgli una certa eccezione personale. Allora A trasferisce il titolo a C, così B non potrebbe più far valere quell’eccezione. Se però C acquista il titolo consapevolmente e con l’intento di danneggiare B, allora B potrà opporre anche a C l’eccezione che avrebbe potuto opporre ad A.
Esistono poi le eccezioni personali in senso stretto, che riguardano direttamente la posizione del possessore attuale. Un esempio è il difetto di titolarità del possessore. In questi casi non opera il secondo comma dell’art. 1993, perché non si tratta di eccezioni fondate sui rapporti personali con precedenti possessori, ma di eccezioni riferite direttamente a chi pretende la prestazione.
In sintesi, la dichiarazione cartolare si fonda su tre caratteri:
- autonomia, perché il diritto del possessore è indipendente dalle vicende precedenti;
- astrattezza, perché il titolo prescinde, di regola, dal rapporto sottostante;
- letteralità, perché conta ciò che è scritto nel titolo.
Le eccezioni dell’art. 1993 c.c. limitano questi principi, ma solo in casi specifici. Le eccezioni reali sono opponibili a tutti; le eccezioni personali sono opponibili solo a determinati soggetti; l’eccezione di dolo consente di opporre anche eccezioni relative a precedenti possessori quando il nuovo possessore ha acquistato il titolo intenzionalmente a danno del debitore.
ESTINZIONE DEL TITOLO DI CREDITO
L’estinzione del titolo di credito significa che il titolo perde la sua funzione, perché il diritto incorporato nel documento non può più essere fatto valere.
L’ipotesi normale è il ritiro del titolo per avvenuto pagamento. Funziona così: il possessore legittimato presenta il titolo al debitore e chiede il pagamento. Il debitore paga e, proprio perché ha pagato, ritira il titolo. Questo è importante perché il titolo di credito incorpora il diritto: se il debitore pagasse senza farsi restituire il titolo, rischierebbe che quel titolo continui a circolare e che un altro soggetto gli chieda nuovamente il pagamento. Quindi, nella fisiologia del rapporto, pagamento e ritiro del titolo vanno insieme.
Per esempio, se Tizio ha una cambiale e il debitore la paga alla scadenza, il debitore deve ritirare la cambiale. Una volta ritirata, la cambiale non può più essere usata dal creditore per pretendere un nuovo pagamento.
Diversa è l’ipotesi dell’ammortamento, che non è la modalità normale di estinzione del titolo. L’ammortamento serve quando il titolo non può essere materialmente restituito perché è stato smarrito, sottratto o distrutto. In questi casi il problema è delicato: il diritto è incorporato nel titolo, quindi chi non ha più il documento rischia di non poter esercitare il diritto. Allo stesso tempo, bisogna evitare che qualcuno trovi il titolo smarrito o rubato e lo utilizzi per ottenere il pagamento.
L’ammortamento è quindi una procedura che consente di “neutralizzare” il titolo originario. Attraverso l’ammortamento, il titolo smarrito, sottratto o distrutto viene dichiarato inefficace, così il diritto può essere esercitato senza presentare il documento originario oppure può essere emesso un duplicato, secondo le regole previste.
Se il titolo è stato distrutto, non basta affermarlo o presumere che sia avvenuto. Occorre fornire una prova della distruzione, perché altrimenti il debitore potrebbe essere esposto al rischio di pagare due volte. Infatti, se non si dimostra che il titolo non esiste più, potrebbe teoricamente ricomparire e circolare.
LA DEMATERIALIZZAZIONE
La disciplina tradizionale dei titoli di credito nasce presupponendo l’esistenza di una cartula, cioè di un documento materiale, normalmente cartaceo, nel quale è incorporato il diritto. Secondo l’impostazione classica, infatti, per esercitare e trasferire il diritto è necessario il possesso del documento.
Già nell’Ottocento, però, la dottrina tedesca si era posta il problema se la carta fosse davvero indispensabile oppure se il titolo potesse essere rappresentato anche da un supporto diverso. Ovviamente questi studiosi non potevano immaginare lo sviluppo tecnologico attuale, ma avevano già intuito un problema centrale: il diritto incorporato nel titolo deve necessariamente esistere su carta oppure può essere rappresentato in altro modo?
Nel tempo si sono sviluppate diverse forme di dematerializzazione dei titoli. Con questo termine si indica il superamento, totale o parziale, del documento cartaceo. Le principali forme sono:
- dematerializzazione debole;
- dematerializzazione forte, detta anche dematerializzazione piena;
- forme più recenti basate sulla tecnologia a registro distribuito.
La dematerializzazione debole è disciplinata nel TUF, agli articoli 85 e seguenti. Il TUF, però, non usa espressamente questa espressione, ma parla di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari.
Si parla di dematerializzazione debole perché la cartula esiste ancora. I titoli, ad esempio azioni emesse in forma cartacea, vengono però depositati presso una società di gestione accentrata. In Italia, storicamente, questa funzione è stata svolta da Monte Titoli S.p.A.. In origine vi era un unico soggetto per legge; successivamente, per effetto della normativa europea, il mercato è stato aperto, anche se nella pratica Monte Titoli conserva un ruolo centrale.
Il meccanismo funziona così: la società emette i titoli cartacei e li trasferisce, tramite una girata speciale, alla società di gestione accentrata, che li conserva in deposito. L’investitore, però, non maneggia materialmente il titolo. Se vuole acquistare azioni, si rivolge normalmente a una banca o a un intermediario, che effettua una scrittura contabile nel suo dossier titoli.
La dematerializzazione è quindi “debole” perché il titolo cartaceo continua a esistere, ma non circola più materialmente tra gli investitori. A circolare sono le registrazioni contabili. Per questo si dice che, nella dematerializzazione debole, viene dematerializzata soprattutto la circolazione del titolo, non il titolo in sé.
Resta poi il problema dell’esercizio dei diritti collegati al titolo. Bisogna distinguere tra:
- diritti patrimoniali;
- diritti amministrativi.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, ad esempio il diritto al dividendo, la società approva il bilancio e decide la distribuzione degli utili. A quel punto la società di gestione accentrata, avendo il quadro delle posizioni registrate, comunica agli intermediari quali dividendi devono essere pagati e a chi.
Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ad esempio il diritto di partecipare all’assemblea, la società di gestione accentrata rilascia una certificazione o una comunicazione sostitutiva, che consente all’azionista di esercitare i propri diritti senza dover ritirare materialmente il titolo cartaceo.
Diversa è la dematerializzazione forte, o dematerializzazione piena, affermatasi in Italia nel 1998, anche in collegamento con la disciplina del passaggio dalla lira all’euro. Essa è disciplinata dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF.
Nella dematerializzazione piena non esiste più alcun titolo cartaceo. Il titolo nasce direttamente come scrittura contabile. Quindi non c’è una cartula depositata presso Monte Titoli: esistono soltanto registrazioni contabili. La circolazione avviene mediante annotazioni nei conti tenuti dagli intermediari e dal sistema di gestione accentrata.
Anche per l’esercizio dei diritti, le regole sono simili a quelle della dematerializzazione debole. L’investitore esercita i propri diritti sulla base delle risultanze contabili, tramite comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari o dal sistema accentrato.
Il TUF prevede diversi casi di dematerializzazione piena:
- dematerializzazione obbligatoria per legge;
- dematerializzazione obbligatoria per provvedimento della Consob;
- dematerializzazione facoltativa.
Le società quotate sono soggette a dematerializzazione piena obbligatoria. Questo significa che i titoli delle società quotate non sono rappresentati da documenti cartacei, ma da scritture contabili. Per le società non quotate che abbiano strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, può invece essere la Consob a imporre la dematerializzazione piena.
Negli ultimi anni si è poi sviluppata una nuova tecnologia: la tecnologia a registro distribuito, spesso indicata anche come DLT, cioè distributed ledger technology. Questa tecnologia utilizza i nodi di una rete informatica per creare registri condivisi. La caratteristica principale è che i dati non sono conservati in un unico luogo centrale, come avviene nel sistema accentrato, ma sono distribuiti tra più nodi della rete.
La differenza rispetto alla dematerializzazione tradizionale è importante. Nella dematerializzazione debole e piena esiste comunque un sistema accentrato, con un soggetto come Monte Titoli che svolge una funzione centrale di registrazione e controllo. Nella tecnologia a registro distribuito, invece, manca un gestore centrale unico: le informazioni sono distribuite nella rete.
Questo pone un problema: se manca un soggetto centrale come Monte Titoli, chi verifica la correttezza delle registrazioni? Su questo tema è intervenuto il Regolamento UE 858/2022, che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito. L’Italia ha dato attuazione a questa disciplina con il d.l. 25/2023, convertito nella l. 52/2023.
Questa normativa è importante perché incide anche sulla circolazione di strumenti come le azioni e le obbligazioni. Il decreto stabilisce che le verifiche devono essere effettuate direttamente dall’emittente, cioè dalla società, sulla base di ciò che risulta dal registro distribuito.
La normativa parla espressamente di azioni e prevede che la disciplina si applichi anche alle obbligazioni. Non menziona invece espressamente gli strumenti finanziari partecipativi. Da qui nasce un dubbio interpretativo: gli strumenti finanziari partecipativi possono circolare tramite tecnologia a registro distribuito? Il problema resta aperto, proprio perché il decreto non li nomina espressamente.
Ci si può chiedere se la tecnologia a registro distribuito rappresenti una terza forma di dematerializzazione. La risposta può essere positiva, perché anche qui manca la carta e il diritto è rappresentato da registrazioni digitali. Tuttavia, questa forma è diversa dalla dematerializzazione piena tradizionale, perché non è accentrata, ma decentrata.
Si può quindi distinguere così:
- nella dematerializzazione debole, il titolo cartaceo esiste, ma la circolazione avviene tramite scritture contabili;
- nella dematerializzazione forte, il titolo cartaceo non esiste più e tutto avviene tramite scritture contabili accentrate;
- nella tecnologia a registro distribuito, il titolo cartaceo non esiste e le registrazioni sono digitali, ma il sistema non è accentrato: è distribuito tra più nodi.
Il decreto-legge parla di strumenti o titoli tokenizzati, mentre in dottrina si usa talvolta anche l’espressione smaterializzazione. Si tratta di un regime ancora sperimentale. Proprio per favorire l’innovazione, il legislatore ha previsto alcune deroghe ed esenzioni rispetto alle regole ordinarie sulla prestazione dei servizi finanziari, consentendo anche ai depositari centrali di sperimentare queste nuove tecnologie.
In sintesi, la disciplina tradizionale dei titoli di credito era fondata sulla cartula, ma l’evoluzione dei mercati e della tecnologia ha portato prima alla gestione accentrata dei titoli cartacei, poi alla dematerializzazione piena, e oggi alla sperimentazione dei registri distribuiti e dei titoli tokenizzati. Il problema di fondo resta sempre lo stesso: garantire certezza, sicurezza e affidabilità nella circolazione dei diritti.
ARTICOLI DA RICORDARE
Art. 2328 - Atto costitutivo spa
Art. 2437 - Diritto di recesso
Art 2438 - Aumento a pagamento del capitale sociale
Art. 2441 - Diritto di opzione
Art. 2442 - Aumento gratuito del capitale sociale
Art. 2443 - Aumento delegato (amministratori)
Art. 2445 - Riduzione facoltativa capitale sociale
Art. 2446-2447 - Riduzione obbligatoria del capitale sociale
Art. 2484 - Cause di scioglimento di una spa
Art. 2 CCII - Norma definitoria (crisi, insolvenza, sovraindebitamento, impresa minore)
Art. 3 CCII - Adeguatezza degli assetti e segnali per la rilevazione tempestiva della crisi
Art. 12-25-undicies - composizione negoziata della crisi
Art. 18 - misure protettive
Art. 57-64 - Accordi di ristrutturazione (regime ordinario, agevolato o ad efficacia estesa)
Art 65-83 - Procedure da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).
Art. 84-120 - concordato preventivo (continuità e liquidazione - APR e RPR)
Art. 121 e ss. CCII - Liquidazione giudiziale (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo e riparti); Art. 278 e ss. CCII - Esdebitazione.
Liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale di carattere amministrativo per imprese soggette a vigilanza pubblica)
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (legge prodi-bis e Marzano - commissario straordinario)
Art. 2741 par condicio creditorum
Art 2511 - Società cooperative
Art. 2521 - Atto costitutivo cooperative
Art 2602 - Consorzio (articoli riscritti con la riforma del 1976)
Regio decreto 1669/1933: cambiale
Regio decreto 1736/1933: assegno