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Diritto dell'Internet

Casi giurisprudenziali

Sei decisioni fondamentali per collegare le regole dei mercati digitali alla loro applicazione concreta.

6casi

6 casi trovati

Caso 1

Uber (CGUE, 2017) — qualificazione delle piattaforme digitali

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Il Caso Uber (2017) e la qualificazione dei servizi della società dell'informazione. La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel noto caso Uber (Grande Sezione, 20 dicembre 2017, causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems Spain SL) rappresenta uno dei pilastri fondamentali per l'inquadramento delle piattaforme digitali nel sistema normativo multilivello. La vicenda nasce a Barcellona, dove l'associazione professionale dei tassisti Elite Taxi promuove un'azione di concorrenza sleale contro Uber Systems Spain, contestando il fatto che la piattaforma mettesse in contatto conducenti non professionisti con passeggeri urbani tramite l'omonima applicazione smartphone, in assenza di licenze e autorizzazioni amministrative locali. Uber si difendeva qualificandosi come mero intermediario tecnologico, ossia come fornitore di un servizio della società dell'informazione ai sensi della Direttiva 2000/31/CE, invocando così il principio della libera prestazione dei servizi (Articolo 56 TFUE) per escludere l'obbligatorietà di licenze preventive. Nel risolvere la questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha rigettato la tesi di Uber e ha delineato la teoria dell'influenza determinante (o del servizio complessivo). I giudici di Lussemburgo hanno osservato che Uber non si limita a un'attività di pura intermediazione, ma crea un'offerta di servizi di trasporto urbano strutturata e organizzata, di cui determina le condizioni di funzionamento generale. Tale influenza determinante si manifesta attraverso la selezione dei conducenti non professionisti, l'imposizione centralizzata della tariffa massima tramite l'applicazione, l'incasso dei pagamenti prima di riversarne una quota al conducente, e l'esercizio di un controllo di qualità sui veicoli e sul comportamento dei conducenti, potendo giungere fino all'esclusione dalla piattaforma. Pertanto, la Corte ha concluso che il servizio di intermediazione deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto. Esso risponde quindi alla qualificazione di 'servizio nel settore dei trasporti' ai sensi dell'Articolo 58, paragrafo 1, TFUE, restando escluso dall'ambito della Direttiva sul commercio elettronico e della Direttiva servizi, e legittimando pienamente gli Stati membri a disciplinarlo e a subordinarlo a previa licenza locale.

Caso 2

Amazon Dash Button (2018–2019) — IoT, trasparenza e Button-Lösung

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Il Caso Amazon Dash Button (2018-2019) e la contrattazione tramite dispositivi senza display nell'IoT. La controversia giudiziaria tedesca riguardante l'Amazon Dash Button (LG München I, 1 marzo 2018 / OLG München, 10 gennaio 2019) ha messo in luce l'inadeguatezza del diritto europeo dei consumatori, concepito in un'era di contrattazione visiva tramite schermi, di fronte ai dispositivi privi di display dell'Internet of Things (IoT). Il Dash Button consentiva di ordinare un determinato bene di consumo (es. detersivo o caffè) precedentemente associato al gadget con un semplice click fisico sul dispositivo domestico. L'associazione dei consumatori tedesca (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen) ha promosso un ricorso inibitorio sostenendo che il dispositivo violasse i requisiti di informativa e trasparenza previsti dal BGB che recepisce la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. I giudici di Monaco hanno accertato la non conformità del dispositivo sotto tre profili. In primo luogo, il Dash Button viola l'Articolo 8, paragrafo 2, frase 1 della Direttiva, che impone al professionista di informare il consumatore sulle caratteristiche principali del bene e sul prezzo totale 'direttamente prima' che questi inoltri l'ordine. L'espressione 'direttamente prima' possiede un valore modale e spaziale, richiedendo che l'informativa sia visualizzata nell'immediata vicinanza del pulsante di conferma. L'argomentazione di Amazon, secondo cui le informazioni erano mostrate nell'App smartphone durante la configurazione, è stata respinta poiché il consumatore poteva ordinare premendo il pulsante anche a smartphone spento. In secondo luogo, il dispositivo violava la normativa sulla Button Solution (Button-Lösung), che impone che il pulsante rechi la dicitura 'ordine con obbligo di pagare' o equivalente, mentre il Dash Button riportava solo il logo commerciale del brand. Infine, le condizioni generali che permettevano ad Amazon di modificare unilateralmente il prezzo o di consegnare un prodotto fungibile in caso di esaurimento violavano la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive. Nel dibattito accademico, studiosi come Christoph Busch (2018) e Karin Sein (2018) evidenziano come una lettura teleologica della Button Solution potrebbe escludere il Dash Button, poiché il consumatore è pienamente consapevole del fatto che la pressione del tasto comporti un ordine a pagamento, avendolo acquistato appositamente. Karin Sein (2018) propone di qualificare gli assistenti intelligenti (come Alexa o Google Home) come messaggeri legali (Bote) ed evidenzia l'opportunità di limitare gli oneri informativi al momento della configurazione iniziale per i beni acquistati in modo ricorrente e cadenzato nel tempo, prevedendo un'interruzione dell'ordine automatizzato solo in caso di mutamenti delle condizioni contrattuali o di prezzo, per allertare tempestivamente il consumatore prima dell'evasione dell'ordine.

Caso 3

Google Spain (CGUE, 2014) — nascita del diritto alla deindicizzazione

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Il Caso Google Spain (2014) e la nascita del diritto alla deindicizzazione. La storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Google Spain (Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. AEPD e Mario Costeja González) rappresenta l'atto di nascita del diritto all'oblio online, configurato come diritto alla deindicizzazione. Il sig. Mario Costeja González aveva presentato un reclamo all'autorità di controllo spagnola (AEPD) poiché digitando il proprio nome sul motore di ricerca Google venivano visualizzati link a due pagine del quotidiano La Vanguardia del 1998, in cui si dava notizia di un'asta immobiliare per un pignoramento coattivo dovuto a debiti previdenziali ormai saldati da anni. Il ricorrente chiedeva la rimozione dei dati personali sia al quotidiano che a Google. L'AEPD ha respinto il ricorso contro l'editore del giornale—poiché la pubblicazione originaria era lecita e ordinata per legge—ma lo ha accolto contro Google. Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, la CGUE ha stabilito che l'attività di un motore di ricerca (consistente nel reperire informazioni pubblicate da terzi, indicizzarle, memorizzarle e metterle a disposizione) costituisce un trattamento di dati personali di cui il gestore del motore di ricerca è il 'titolare' (responsabile) ai sensi dell'Articolo 2, lettera b) della Direttiva 95/46/CE, poiché ne determina le finalità e gli strumenti. Di conseguenza, il gestore è obbligato a sopprimere dall'elenco dei risultati, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web di terzi contenenti informazioni personali non più pertinenti o inadeguate rispetto al tempo trascorso, anche quando la pubblicazione originaria sia lecita, rimanga attiva e non venga cancellata dall'editore del sito sorgente. La Corte ha giustificato la gravità di tale ingerenza rilevando che i motori di ricerca facilitano notevolmente l'accessibilità alle informazioni personali, consentendo a qualsiasi utente di delineare un profilo strutturato e dettagliato della vita di un individuo. I diritti fondamentali alla riservatezza (Articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali) e alla protezione dei dati (Articolo 8 della Carta) prevalgono, in linea di principio, sia sull'interesse economico del motore di ricerca che sull'interesse del pubblico ad accedere alla notizia, a meno che il soggetto non svolga un ruolo pubblico e sussista un interesse preponderante della collettività alla conoscenza delle informazioni.

Caso 4

Bastei Lübbe (CGUE, 2018) — copyright e privacy familiare

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Il Caso Bastei Lübbe (2018) e il bilanciamento tra copyright e privacy familiare. La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Bastei Lübbe c. Michael Strotzer (Terza Sezione, 18 ottobre 2018, causa C-149/17) affronta il delicato bilanciamento tra la protezione della proprietà intellettuale e il rispetto della vita privata e familiare in ambiente digitale. L'editore Bastei Lübbe, titolare dei diritti d'autore sulla versione audio di un libro, aveva promosso un'azione di risarcimento contro Michael Strotzer, intestatario di una connessione internet domestica attraverso la quale l'opera era stata illecitamente condivisa su una piattaforma peer-to-peer (P2P). Strotzer negava la propria responsabilità diretta, precisando che la linea era protetta ma che vi avevano accesso anche i suoi genitori conviventi, i quali negavano la violazione. L'Articolo 97 della legge sul diritto d'autore tedesca (UrhG), secondo l'interpretazione della Corte Federale di Giustizia (BGH), prevede una presunzione relativa di colpevolezza a carico del titolare della linea identificata tramite IP, ma consente al titolare di superarla semplicemente indicando che un familiare stretto aveva accesso alla connessione, potendo sottrarsi a qualunque responsabilità senza dover fornire dettagli sull'utilizzo della rete, in forza della tutela della vita familiare (Articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). La Corte di Giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale interpretata nel senso che il titolare possa sottrarsi alla responsabilità civile con una semplice indicazione generica di un familiare stretto. Consentire una tutela quasi assoluta alla sfera familiare rende impossibile per il titolare dei diritti ottenere prove, portando alla lesione grave e sistematica del diritto alla proprietà intellettuale (Articolo 17, paragrafo 2 della Carta) e al ricorso effettivo (Articolo 47 della Carta). Per tutelare la vita familiare non si può escludere ogni forma di responsabilità civile o di onere probatorio sussidiario del titolare. Questa pronuncia si inserisce in un quadro di accesa dialettica. In Italia, ad esempio, con la nota vicenda Peppermint (Garante, 2005), l'autorità di controllo aveva vietato la raccolta e l'elaborazione sistematica degli indirizzi IP da parte di società estere incaricate dai titolari dei diritti d'autore tramite software automatici di scansione delle reti P2P, ritenendola non conforme alle tutele fondamentali del codice della privacy e contraria al principio di liceità del trattamento, a dimostrazione di come il bilanciamento tra copyright e riservatezza rimanga un'operazione complessa che esclude sorveglianze di massa prive di garanzie.

Caso 5

Cassazione n. 9147/2020 — diritto all’oblio e archivi giornalistici

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La Sentenza di Cassazione n. 9147/2020 e il diritto all'oblio negli archivi storici giornalistici. L'ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 9147/2020 rappresenta un punto di approdo fondamentale nel bilanciamento tra il diritto all'oblio telematico e l'interesse pubblico alla conservazione della memoria storica collettiva. Il caso riguardava S.A., amministratore unico di una società medica, che nel 2015 aveva patteggiato una pena di 8 mesi per frode in pubbliche forniture contro la ASL di Teramo. Nel 2017, la notizia del patteggiamento appariva ancora come primo risultato su Google e nell'archivio online della testata giornalistica locale (OMISSIS). Il Tribunale di Pescara aveva ordinato all'editore la totale cancellazione dell'articolo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'editore, cassando la sentenza e definendo una distinzione concettuale netta tra cancellazione e deindicizzazione. La Cassazione ha stabilito che il diritto all'oblio non può tradursi nella cancellazione materiale degli articoli conservati negli archivi storici online dei quotidiani. Gli archivi dei giornali, anche in formato digitale, rispondono a una finalità storico-documentaristica protetta costituzionalmente dagli Articoli 21 e 33 della Costituzione, poiché rappresentano la memoria storica della comunità. Disporre la cancellazione di un articolo online equivarrebbe a strappare materialmente una pagina di un vecchio quotidiano cartaceo custodito in una biblioteca. La tutela del diritto all'oblio e alla riservatezza dell'interessato trova invece piena e proporzionata soddisfazione nella deindicizzazione (delisting) della notizia dai motori di ricerca generalisti. Tramite la deindicizzazione, la notizia non riemerge digitando il nome e cognome del soggetto sulla query del motore di ricerca, ma rimane legittimamente consultabile nell'archivio storico del quotidiano tramite chiavi di ricerca cronologiche o tematiche diverse. Inoltre, la Corte ha rilevato che l'intervallo temporale intercorso di solo un anno e otto mesi era del tutto insufficiente a far maturare il diritto all'oblio, che richiede una perdita di attualità della notizia rispetto al dibattito pubblico.

Caso 6

TAR Lazio 3769/2017 e Consiglio di Stato 2270/2019 — sindacabilità dell’algoritmo

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La sindacabilità dell'algoritmo e il diritto ad una spiegazione (TAR Lazio n. 3769/2017 e Consiglio di Stato n. 2270/2019). L'impiego di processi decisionali automatizzati e di algoritmi da parte della pubblica amministrazione ha aperto un dibattito costituzionale e amministrativo di primaria importanza sui limiti dell'automazione e sul diritto dei cittadini alla trasparenza. La giurisprudenza amministrativa italiana si è occupata approfonditamente del tema in relazione all'uso da parte del MIUR di un software per la gestione dei trasferimenti e dell'assegnazione territoriale dei docenti. Nel caso TAR Lazio n. 3769/2017, l'amministrazione aveva rifiutato di ostendere il codice sorgente dell'algoritmo a un'associazione sindacale di docenti, ritenendo sufficiente la consegna di un documento descrittivo e invocando la protezione del software ai sensi del diritto d'autore. Il TAR ha accolto il ricorso, stabilendo che la tutela del diritto d'autore protegge esclusivamente lo sfruttamento economico del software da parte di terzi e non può ostacolare l'accesso ai fini di trasparenza amministrativa. Inoltre, i giudici hanno evidenziato che la scelta organizzativa della pubblica amministrazione di adottare soluzioni tecnologiche innovative non può in alcun modo pregiudicare o affievolire i diritti dei cittadini all'accesso e alla trasparenza. Successivamente, con la celebre sentenza n. 2270/2019, il Consiglio di Stato ha stabilito il principio di piena conoscibilità e intelligibilità dell'algoritmo, qualificando l'algoritmo come una vera e propria regola giuridica espressa in un linguaggio tecnico. La decisione robotizzata della PA deve essere pienamente sindacabile sia dai cittadini che dal giudice, e questo impone che la formula matematica o stringa di codice sia corredata da spiegazioni in linguaggio naturale che ne illustrino i presupposti, le variabili e i pesi giuridici ad esse sottesi. Questo inquadramento si raccorda con la disciplina dell'Articolo 22 del GDPR sulle decisioni automatizzate e sulla profilazione, e con il dibattito sulla sussistenza di un vero e proprio 'diritto ad una spiegazione' (deducibile dagli Articoli 13, 14, 15 e dal Considerando 71 del Regolamento). Per evitare il cosiddetto effetto scatola nera ('black box'), specialmente nei complessi sistemi di machine learning, la spiegazione deve avere carattere soggetto-centrico, focalizzandosi sul peso delle variabili nella specifica decisione individuale, permettendo all'utente di esercitare in modo consapevole la propria autodeterminazione informativa e di contestare l'esito dinanzi all'autorità.