FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono atti o fatti che un ordinamento giuridico legittima e abilita a produrre norme giuridiche, ossia meccanismi di produzione del diritto.
ORDINAMENTO GIURIDICO
L'ordinamento giuridico è un apparato organizzativo che comprende una pluralità di persone ed è regolato da un insieme di norme giuridiche. Le sue caratteristiche principali sono:
Plurisoggettività: si rivolge a tutti i soggetti che appartengono al sistema giuridico.
Organizzazione: struttura che garantisce la distribuzione di ruoli e funzioni.
Norme giuridiche: insieme di regole vincolanti per i consociati.
Caratteristiche della norma giuridica
La norma giuridica presenta le seguenti caratteristiche:
Generalità: si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti.
Astrattezza: disciplina una fattispecie astratta, suscettibile di applicazione ripetuta nel tempo, ogni volta che si realizza il caso concreto corrispondente.
Carattere coercitivo: prevede una sanzione in caso di violazione.
Un gruppo sociale diventa un ordinamento giuridico quando possiede le seguenti caratteristiche:
Stabilità: presenza di interessi generali durevoli nel tempo, condizione necessaria per la produzione di regole giuridicamente vincolanti.
Organizzazione: distribuzione delle funzioni e dei poteri.
ORDINAMENTO STATALE E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI
L'ordinamento statale si distingue dagli altri ordinamenti giuridici per una differenza qualitativa: lo Stato è legittimato a produrre regole in quanto nasce come gruppo sociale stabile, a differenza di altri ordinamenti che si fondano su una sovranità originaria.
La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sostiene che l'esistenza di un sistema di regole (diritto) è connaturata alla società stessa. Questa teoria si oppone alla visione dogmatica tedesca secondo cui il diritto è solo statale. Tale concezione era legata allo Stato forte di Bismarck, ma è stato dimostrato che tutte le organizzazioni sociali possono creare regole; lo Stato è semplicemente l’ordinamento più stabile.
Questa teoria anticipa anche il ruolo delle Costituzioni, prevedendo strumenti di tutela dei gruppi sociali e delle minoranze, nonché meccanismi di decentramento del potere.
Per la sopravvivenza di un ordinamento giuridico sono necessarie tre caratteristiche:
Unità: la Costituzione conferisce coerenza e unità al sistema giuridico.
Completezza: l'ordinamento non deve avere lacune; ove presenti, devono essere colmate tramite:
Analogia legis: applicazione di norme simili esistenti.
Analogia iuris: riferimento ai principi generali dell’ordinamento e, se necessario, agli ordinamenti stranieri.
Coerenza interna: assenza di contraddizioni normative. Le eventuali antinomie (contrasti tra norme) vengono risolte attraverso criteri specifici relativi alle fonti del diritto.
FONTI DEL DIRITTO: PROVVEDIMENTI E SANZIONI
Provvedimento amministrativo: atto che applica la norma giuridica a un caso concreto, specifico e individuale (adottato dall’Amministrazione).
Sanzione: misura applicata da un giudice in caso di violazione di una norma.
Assenza di regole = Anarchia ("Ubi societas, ibi ius”-“Dove c'è una società, lì vi è il diritto”).
NORME GIURIDICHE
Le norme giuridiche non devono necessariamente essere emanate dallo Stato, poiché qualunque ordinamento può produrle. Esse sono caratterizzate da:
Esteriorità: imposte da un soggetto esterno; a differenza delle norme morali, non sono autonome e devono essere rispettate indipendentemente dall’adesione interiore.
Generalità e astrattezza: regolano situazioni senza riferimento a casi specifici, garantendo libertà, parità di trattamento e prevedibilità.
Coercibilità: previsione di una sanzione per chi non le rispetta.
Le disposizioni giuridiche si distinguono dalle norme, poiché il significato concreto di una disposizione viene determinato tramite l’interpretazione, spesso affidata ai giudici.
Le "Disposizioni sulla legge in generale" del 1942 regolano l'interpretazione e l'applicazione della legge, distinguendo:
Interpretazione giudiziale: operata dal giudice durante un giudizio.
Interpretazione autentica: fornita dallo stesso organo che ha emanato la norma.
L'interpretazione giudiziale può essere:
Soggettiva: si basa sull’intenzione dell’organo che ha emanato la norma.
Oggettiva: si concentra sullo scopo della norma.
Se non esiste una norma applicabile a un caso concreto, si ricorre a:
Analogia legis: applicazione di una norma simile.
Analogia iuris: riferimento ai principi generali del diritto.
Un caso particolare è l'interpretazione adeguatrice, secondo cui il giudice deve tentare di interpretare una norma in conformità alla Costituzione prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.
L'interpretazione analogica è esclusa per:
Leggi penali.
Leggi speciali ed eccezionali.
TIPOLOGIE DI FONTI
Le fonti si distinguono in:
Fonti atto: scritte, derivanti dalla volontà di un soggetto legittimato (es. Parlamento), e prodotte attraverso un procedimento determinato.
Fonti fatto: derivano da consuetudini, ossia comportamenti costantemente ripetuti con la convinzione che siano giuridicamente dovuti.
Elementi della consuetudine
Elemento materiale (diuturnitas o longa repetitio facti): comportamento ripetuto nel tempo con modalità costanti.
Elemento psicologico (opinio iuris): convinzione che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio.
Nei Paesi di common law (es. Regno Unito), il diritto è in gran parte consuetudinario. In Italia, invece, le fonti fatto hanno un ruolo molto più limitato.
FONTI DI PRODUZIONE E FONTI SULLA PRODUZIONE
Fonti di produzione: contengono le norme giuridiche vere e proprie, rivolte ai consociati.
Fonti sulla produzione: disciplinano il procedimento di formazione delle fonti di produzione, specificando:
Il soggetto legittimato a emanarle.
Il procedimento da seguire.
Gli ambiti materiali di competenza (art. 70 ss. Cost.).
LE FONTI DEL DIRITTO NELL’ORDINAMENTO CONTEMPORANEO
Negli ordinamenti contemporanei, le fonti del diritto sono numerose (c.d. pluralismo delle fonti) e devono essere ordinate in modo da evitare contraddizioni.
Criteri di Ordinamento delle Fonti
Nel nostro ordinamento esistono tre criteri principali per stabilire la validità e l’applicabilità delle fonti del diritto:
- Criterio gerarchico
- Criterio di competenza
- Criterio cronologico
Questi criteri si distinguono per:
Ambito applicativo
Regola di applicazione
Effetti giuridici
Il sistema delle fonti del diritto è organizzato secondo una scala gerarchica, rappresentata con il modello della piramide di Hans Kelsen. Ogni fonte ha:
Forza attiva → capacità di modificare fonti di pari o inferiore rango
Forza passiva → capacità di resistere alla modifica da parte di fonti di rango inferiore
L’ordinamento gerarchico delle fonti è il seguente:
- Principi supremi dell’ordinamento costituzionale
- Costituzione e fonti dell’Unione Europea
- Fonti di rango primario → Leggi e atti aventi forza di legge (Decreto Legge, Decreto Legislativo, Leggi Regionali, Regolamenti Parlamentari)
- Fonti di rango secondario → Regolamenti governativi
- Fonti di rango terziario → Regolamenti ministeriali
- Fonti-fatto
Chiusura e Apertura del Sistema delle Fonti
- Il sistema delle fonti di rango primario è chiuso: nessuna fonte esterna può entrare a farne parte se non tramite una revisione costituzionale.
- Il sistema delle fonti di rango secondario e terziario è aperto, quindi può essere ampliato.
AMBITO APPLICATIVO |
REGOLA DI APPLICAZIONE |
EFFETTI | |
| CRITERIO GERARCHICO | Casi di antinomia tra fonti di grado Diverso. |
Lex superior deroga legi inferiori, ovvero la fonte di rango superiore prevale sulla fonte di rango inferiore. | Annullamento della fonte di rango inferiore disposto da un Giudice (*) → eliminazione della norma dall’ordinamento giuridico che ha effetto erga omnes (verso tutti) e ex tunc (retroattivamente). |
| CRITERIO DI COMPETENZA | Antinomia tra fonti del medesimo rango a favore di una delle quali la Costituzione stabilisce una riserva esclusiva di competenza per materia o per territorio (es. Regolamenti Parlamentari, art. 64 Cost, Leggi Regionali). |
La fonte competente prevale sulla fonte incompetente. | Annullamento della fonte incompetente (anche qui c’è un principio di illegittimità) che viene disposto sempre dalla Corte Costituzionale. |
| CRITERIO CRONOLOGICO | Antinomia tra fonti del medesimo rango emanate in tempi diversi. |
Lex posterior deroga legi priori, ovvero la fonte più recente prevale su quella meno recente. |
Abrogazione della fonte (**) meno recente, si circoscrive la validità temporale della fonte meno recente. |
(*) Annullamento e Abrogazione delle Fonti
Annullamento delle Fonti
L’annullamento di una fonte può essere dichiarato da diversi organi giudiziari:
- Corte Costituzionale → per le fonti di rango primario
- Giudice Amministrativo → per le fonti di rango secondario (la Corte Costituzionale non interviene mai, poiché i regolamenti non possono essere direttamente in contrasto con la Costituzione)
(**) Abrogazione delle Fonti
L’abrogazione non elimina una norma, ma ne circoscrive l’efficacia fino all’entrata in vigore di una nuova norma abrogante. Di conseguenza, i rapporti giuridici sorti durante la vigenza della norma abrogata continuano ad essere regolati da essa.
Tipologie di abrogazione:
Espressa → dichiarata esplicitamente da una nuova legge
Tacita o per incompatibilità → derivante da un’interpretazione giuridica (può generare incertezze)
Implicita o per nuova disciplina dell’intera materia → la nuova legge sostituisce interamente la precedente, senza dichiararlo espressamente
Principio di Abrogazione Espressa
L’art. 13 bis della legge n. 400/1988 stabilisce che, per gli atti del Governo, l’abrogazione dovrebbe essere espressa. Tuttavia, questo principio è spesso disatteso.
Efficacia delle Norme nel Tempo
Irretroattività delle Leggi
L’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce il divieto di retroattività, salvo eccezioni previste dalla legge stessa (derogabile- non vincolabile). Tuttavia:
Le fonti di primo grado possono essere retroattive.
Le fonti di secondo grado devono rispettare il principio di irretroattività.
La Costituzione vieta in modo assoluto la retroattività delle norme penali sfavorevoli (art. 25, comma 2).
Retroattività della Norma Penale più Favorevole (per chi è stato condannato)
Se una norma penale abolisce un reato, chi è stato condannato per esso viene liberato dalla pena (favor rei o favor libertatis).
Rapporti Pendenti vs Rapporti Esauriti
Rapporti pendenti → situazioni giuridiche ancora in corso, che possono essere modificate da norme retroattive.
Rapporti esauriti → situazioni giuridiche concluse, che non possono essere modificate da norme retroattive (es. sentenze definitive, prescrizione, decadenza).
Clausole di Abrogazione Espressa
Alcune leggi contengono il divieto di essere modificate o abrogate se non in via espressa. Tuttavia, ciò viola il criterio cronologico, che consente sempre al legislatore successivo di intervenire, anche con abrogazione tacita.
Analizziamo ora le singole fonti:
COSTITUZIONE
In generale, una Costituzione può essere definita come un insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Ogni Costituzione, però, è diversa per storia ed evoluzione della società. Tuttavia, ci sono degli elementi fondamentali che distinguono una Costituzione da altri atti normativi:
Stabilità: capacità della Costituzione di durare nel tempo. Essa deve “guardare lontano” e stabilire dei principi generali, all’interno dei quali le scelte politiche contingenti possano andare a collocarsi. La Costituzione differisce quindi dalle norme di indirizzo politico perché non è espressione delle scelte politiche di un solo Governo.
Superiorità: maggiore forza, attiva e passiva, rispetto alle altre norme dell’ordinamento giuridico (una legge contraria alla Costituzione è invalida).
Valori e principi generalmente condivisi: le norme costituzionali stabiliscono dei principi generalmente condivisi che si traducono nel sistema dei diritti fondamentali e delle garanzie a beneficio dei cittadini.
Modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello Stato: la Costituzione contiene un modello di organizzazione del potere pubblico di vertice, che viene disciplinato e limitato dalla Costituzione stessa.
Questi quattro elementi sono legati: la stabilità nel tempo è conseguenza della sua superiorità ma anche dei principi e dei valori condivisi. La superiorità è data dall’essere la norma fondamentale e anche dal suo contenuto. I principi e i valori fondamentali sono stabili grazie all’organizzazione normata del potere.
Le norme costituzionali si differenziano dalle altre norme per il loro contenuto; tali norme hanno caratteristiche di generalità e un elevato livello di flessibilità per potersi adattare a situazioni storiche differenti senza essere modificate.
La Costituzione è espressione della necessità di unità e racchiude i principi e i valori fondanti della nostra comunità, che sono alla base della convivenza.
La Costituzione è il frutto dell’esercizio del potere costituente (che è onnipotente e illimitato), si tratta del potere di creare ex novo un nuovo ordinamento. Tale potere ha due caratteristiche: ha carattere eccezionale (le prime Costituzioni nascono in Francia, poi negli USA (Boston Tea Party), ma sempre a partire da una Rivoluzione che dà origine al momento costituente) e immanente (scompare nel momento in cui si finisce di esercitarlo). Il potere costituente che è incardinato in unico organo (l’Assemblea Costituente) fornisce la giustificazione della superiorità della Costituzione rispetto alle altre norme.
Con l’approvazione della Costituzione e la conseguente fine del potere costituente, iniziano ad operare i poteri costituiti, che trovano fondamento e legittimazione nella Costituzione. I poteri costituiti sono limitati dalla Costituzione che li prevede e li disciplina e NON possono assolutamente MAI farsi potere costituente.
Attraverso la teoria del potere costituente e dei poteri costituiti si cerca di rispondere alla domanda filosofica di come un potere politico possa essere assoggettato ad un atto posto da sé stesso.
Attraverso il potere costituente si supera il dualismo delle Costituzioni degli stati della restaurazione; si trattava infatti di Costituzioni che venivano ottriate (gentilmente concesse) dal Sovrano alla borghesia, ma anche di quelle del primo dopoguerra (es. Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919 che concedeva tantissimi diritti ma rimandava la loro attuazione a politiche legislative successive, i poteri erano fortemente bilanciati ma era già prevista la possibilità di un “supremo reggitore dello Stato” in caso di crisi), che erano instabili e indecise per altri motivi. Tra le varie differenze con le Costituzioni moderne troviamo che:
le Costituzioni ottocentesche non erano il risultato di un potere costituente ma del contrasto tra il Sovrano e la borghesia (in cui ognuna delle due parti pensava di detenere il potere giusto, da qui il dualismo);
il potere non derivava dalla Costituzione, ma era già implicito (nelle mani del Re, non potere costituito);
la Costituzione non era superiore, perché avrebbe potuto costituire un ostacolo per la vita politica;
non esisteva un sistema di giustizia costituzionale, poiché la Costituzione non era considerata superiore.
Le caratteristiche generali delle Costituzioni moderne:
Contengono anche programmi sociali: le Costituzioni moderne si allargano fino ad arrivare a contenere valori e principi comuni a tutti, oltre a dei programmi sociali, che determinano dei mutamenti nella società.
Scompare la lotta per la sovranità.
La Costituzione diventa una garanzia del nuovo sistema sociale: nessuna delle forze politiche può essere detentrice del potere ultimo, né può modificare il nuovo ordinamento giuridico.
La Costituzione è superiore e stabile.
Da Costituzioni flessibili a rigide: le Costituzioni vengono rese rigide per far sì che i loro principi si conservino nel tempo.
Da Costituzioni brevi a lunghe.
Norme verticali e orizzontali: oltre a contenere norme di carattere verticale (rapporto Stato-cittadino), le Costituzioni moderne contengono anche norme orizzontali (rapporto tra cittadini).
Le caratteristiche della Costituzione in Italia:
Procedimento di formazione: democratico, ovvero un procedimento dal basso verso l’alto. Infatti, è il popolo che legittima il potere dell’assemblea costituente. Al contrario, abbiamo le Costituzioni ottriate (dal termine francese octroyé), ovvero gentilmente concesse (graziosamente elargite). Ne era un esempio lo Statuto Albertino.
Forma: scritta. In GB: la Costituzione è formata da una somma di testi (es. Magna Carta Libertatum, Bill of Rights…) a cui si aggiungono i principi che sono di origine consuetudinaria.
Forma: unitaria. In Francia, per esempio, abbiamo un preambolo e poi la Costituzione vera e propria.
Forma: lunga, ovvero disciplina tutti i contenuti tipici delle Costituzioni moderne (sistema delle fonti del diritto, forma del governo, catalogo delle libertà e dei diritti, norme verticali e orizzontali).
Garanzie di protezione: rigida, ovvero è difficile da modificare. Non viene modificata attraverso una legge ordinaria ma attraverso un procedimento di revisione aggravato, che prevede anche dei limiti di revisione (disciplinato all’articolo 138).
Garanzie di protezione: esistenza di un sistema di giustizia costituzionale (in USA no).
Costituzione formale vs Costituzione materiale: la Costituzione formale è l’intero sistema delle norme costituzionali, mentre la Costituzione materiale è quella parte della Costituzione a cui le forze politiche danno realmente attuazione in un determinato momento storico (definizione coniata da Mortati nel 1940).
Le norme della Costituzione possono essere divise in norme ad efficacia diretta e norme ad efficacia indiretta.
Le prime sono quelle strutturalmente complete e che quindi possono essere applicate senza l’interpretazione del legislatore; si tratta di una caratteristica tipica delle costituzioni contemporanee, che svolgono il compito di incidere sui rapporti sociali stabilendo dei valori e delle priorità. È il caso delle norme sulla famiglia (art. 30) e della retribuzione minima del lavoratore (art. 36). Queste norme hanno un duplice ruolo: esse sono sia norma di una fonte ordinaria, quando vengono applicate a casi concreti, che parametri per la legittimità costituzionale, quando esistono fonti di rango inferiore incompatibili con la Costituzione (funzione invalidante).
Le seconde invece sono quelle norme che necessitano di essere attuate attraverso un’ulteriore attività normativa. Si distinguono in tre categorie:
Le norme ad efficacia differita: ovvero quelle disposizioni costituzionali che rinviano, per la loro attuazione, ad un’altra fonte (es. art. 75 referendum, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dalla legge).
Le norme di principio: ovvero norme che stabiliscono delle regole di carattere generale e molto ampio, definite addirittura come valori. Queste norme guidano il legislatore, che le deve trasformare in una o più fattispecie normative astratte (es. art. 13 libertà personale, art. 14 inviolabilità del domicilio, art. 24 diritto di difesa)
le norme programmatiche: sono norme ancora più generali di quelle di principio che prevedono dei fini (operati tramite programmi) da raggiungere (es. art. 4 diritto al lavoro, art. 3 uguaglianza tra i cittadini). Queste norme hanno funzione invalidante.
Nel sistema costituzionale italiano non hanno grande valore le fonti fatto, ma secondo la dottrina vanno sempre tenute in considerazione le consuetudini costituzionali e le convenzioni costituzionali.
La consuetudine costituzionale è caratterizzata da comportamenti, ripetuti nel tempo, posti in essere da organi costituzionali e ritenuti vincolanti (comportamento spontaneo di un organo costituzionale che diventa norma giuridica).
La convenzione costituzionale, invece, è un comportamento ripetuto nel tempo da organi costituzionali, applicativo di norme giuridiche, che diviene vincolante fin tanto che permangono i presupposti che hanno dato luogo a quel comportamento. Si distinguono ulteriormente le prassi che costituiscono l’applicazione reale e concreta della norma costituzionale senza creare norme di comportamento (è solo un comportamento interpretativo di norme esistenti).
La distinzione sta nel fatto che la consuetudine sorge dal comportamento di un organo, mentre la convenzione nasce da un accordo implicito tra più organi. In più, la consuetudine crea una norma di mero comportamento, mentre la convenzione crea una norma di comportamento che segue dall’applicazione di una norma costituzionale già esistente. Consuetudini e convenzioni hanno l’importante compito di rendere una Costituzione rigida adattabile alle modificazioni sociali, storiche e politiche nel tempo.
La Costituzione è la legge fondamentale e suprema della Nazione e per questo non è modificabile con i mezzi ordinari ma solo attraverso un iter legislativo aggravato (superiorità della Costituzione).
La revisione costituzionale è disciplinata dall’articolo 138 della Costituzione ed è un procedimento aggravato, per evitare che la riforma della Costituzione avvenga solo per volontà della maggioranza di Governo (è una forma di garanzia). Gli elementi di aggravamento sono tre: tempi più lunghi (maggior tempo di riflessione), maggioranze più elevate (per evitare un colpo di mano della maggioranza, senza un coinvolgimento delle opposizioni), eventuale intervento del popolo (tramite referendum).
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Attraverso questo procedimento si approvano leggi di due tipi: le leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali. La differenza risiede nel contenuto: mediante le leggi di revisione costituzionale si modifica il testo costituzionale (modifiche soppressive, modifiche aggiuntive, modifiche sostitutive), mentre con le altre leggi costituzionali si va a integrare e attuare il testo della Costituzione, senza modificarlo in nessun modo (es. art. 137, riserva esclusiva di competenza).
L’art. 138 Cost. richiede due deliberazioni successive di ciascuna Camera. Tra la prima e la seconda deliberazione della medesima Camera devono trascorrere almeno tre mesi. Gli intervalli delle due Camere possono sovrapporsi: non esiste un termine minimo complessivo di dodici mesi. Nella seconda votazione occorre almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
In sede di prima deliberazione, è sufficiente la maggioranza semplice (50%+1 dei presenti) e sono possibili gli emendamenti (modifiche).
In sede di seconda deliberazione, il testo è definitivo (no emendamenti) ed è richiesta la maggioranza qualificata (ovvero calcolata sui componenti e non sui presenti). Se tale maggioranza non viene raggiunta, il procedimento decade.
A questo punto sono possibili due alternative:
Approvazione a maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti): il testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con una pubblicazione notiziale atipica (ovvero, il progetto di legge non entra in vigore). In questo caso, entro tre mesi può essere richiesto il referendum da 500.000 elettori, cinque Consigli Regionali o un quinto dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta di un referendum facoltativo, sospensivo (fino all’esito l’entrata in vigore è sospesa), oppositivo (hanno interesse a promuoverlo coloro che si oppongono alla riforma) o approvativo (di recente con la riforma Renzi-Boschi del 2016, sono stati anche i componenti della maggioranza ad avanzare richiesta referendaria per ragioni politiche), si svolge su tutto il testo, non è previsto un quorum partecipativo (che è richiesto invece nei referendum abrogativi). Se la riforma passa, viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la promulga e viene pubblicata.
Approvazione a maggioranza di due terzi dei componenti in entrambe le Camere: non è possibile chiedere il referendum e il procedimento è già concluso con esito positivo. La legge viene promulgata e pubblicata e entra quindi in vigore.
I limiti della revisione costituzionale:
Ontologico-logico: il procedimento di revisione costituzionale può essere utilizzato per rivedere la Costituzione vigente, ma NON per crearne ex novo una che vada a sostituire quella attualmente in vigore. Questo perché il procedimento di revisione è un procedimento costituito e non costituente (si tratta infatti di un procedimento normato e non extra ordinem) e quindi non può sostituire integralmente la Costituzione. Problema: come si stabiliscono i confini del procedimento di revisione?
Espresso: è il limite contenuto nell’articolo 139, ovvero il fatto che la forma repubblicana non può formare oggetto di revisione costituzionale. Tale limite è stato previsto in quanto era considerato l’unico vincolo a carico dell’Assemblea costituente. La forma di stato repubblicana era un primus logico, ovvero precedeva la Costituzione che doveva attenersi a questo vincolo (votato nel referendum del 2 giugno 1946). NB. Anche tutti i principi che sono strettamente connessi alla forma repubblicana non possono essere rivisti (es. elettività e non ereditarietà della carica di Capo dello Stato).
Impliciti: (stabiliti con una sentenza del 1988) sono i limiti che, anche se non sono espressi, si desumono direttamente dalla Costituzione, ovvero i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (costituiscono l’essenza e l’identità della Costituzione, detti Supercostituzione o Costituzione di ferro) che sono insuscettibili di revisione costituzionale. Nemmeno le fonti dell’UE, che sono dello stesso rango della Costituzione, potrebbero modificare questi principi (sono i cosiddetti controlimiti). Ad esempio, il principio di uguaglianza (art. 3): negandolo si andrebbe a modificare tutta la Costituzione. Es. art. 138: il testo dell’articolo 138 può essere modificato, senza andare a modificare i principi supremi che porta in sé (ovvero i tre elementi di aggravamento, che rendono la nostra Costituzione rigida). Non esistono articoli non modificabili, l’importante è non toccare i principi fondamentali.
FONTI DI RANGO PRIMARIO: LA LEGGE
La legge occupa una posizione di assoluta centralità nel sistema delle fonti, sia per ragioni storiche (è la prima fonte conosciuta) che per ragioni istituzionali (è la fonte espressiva del Parlamento, e quindi indirettamente del volere del popolo).
La legge inoltre ha le caratteristiche fondamentali di generalità e astrattezza, che sono indirettamente collegate alla tutela del principio di eguaglianza. Queste due caratteristiche dovrebbero tutelare una visione unitaria del popolo (in cui tutti sono uguali davanti alla legge) e garantire formalmente l’eguaglianza sostanziale (eliminazione delle differenze sociali).
Al primato della legge sono collegati tre principi:
Preferenza per la legge: ovvero la legge ha carattere generale (può occuparsi di ogni materia) e dovrebbe essere la fonte preferita di intervento, quando si vuole normare qualcosa. Infatti, se la Costituzione vuole che sia un’altra fonte ad occuparsi di una materia deve dirlo espressamente (con riserva esclusiva di competenza).
Principio di legalità: ciò significa che il potere amministrativo è sottoposto alle leggi, che costituiscono un vincolo alle modalità di esercizio del potere. Concretamente questo significa che tutti gli atti della PA devono avere fondamento in una legge. Tale principio può essere inteso come:
- Legalità debole: non contrarietà degli atti emanati dalla PA alla legge, ma comunque se manca una legge la PA può emettere un atto purché non in contrasto con la legge.
- Legalità formale: necessità di una norma legislativa che attribuisca il potere di produrre norme alla PA, tuttavia si tratta di una mera attribuzione del potere e non di un vincolo di contenuto (al contrario gli atti della PA sarebbero sindacabili per vizio di incompetenza).
- Legalità sostanziale: necessità di una norma che, oltre ad attribuire il potere, ne vincoli il contenuto (al contrario gli atti della PA sarebbero sindacabili per altri vizi di legittimità).
La Corte sottolinea che, escluso il caso (a), il principio di legalità è da intendersi sia come formale che come sostanziale.
Riserva di legge: si stabilisce che di alcune materie si può occupare solo la Legge (es. diritti e libertà). Serve per stabilire che in linea di principio esistono delle materie di cui si possono occupare solo le fonti di rango primario (NB. nonostante le numerose discussioni è prassi considerare gli atti con forza di legge legittimati a disciplinare le materie riservate alla legge) e in particolare le leggi, che essendo fatte dal Parlamento sono espressione della volontà del popolo (è una riserva di competenza che non opera in orizzontale ma in verticale). Esistono tre tipi di riserve di legge:
Assolute: la Costituzione afferma chiaramente che di quella materia si occupano solo le fonti di rango primario (esclude tutti gli interventi, anche successivi, delle fonti di secondo rango). Es. libertà personale (art. 13: “nei soli casi e modi previsti dalla Legge”): solo la Legge può prevedere la limitazione della libertà personale. Fanno eccezione i regolamenti di stretta esecuzione, ovvero quei regolamenti che si limitano a garantire l’esecuzione della Legge (es. sostanze stupefacenti, il Regolamento con l’elenco delle sostanze stupefacenti è emanato dal Ministero della Sanità SENZA modificare o aggiungere nulla).
Relative: è consentito l’intervento in seconda battuta delle fonti di rango secondario, che intervengono con una disciplina di dettaglio che va a specificare e integrare la disciplina generale, senza contrastarla (es. art. 23: “in base alla Legge”, la Legge stabilisce che esistono le tasse, ma sono i singoli Regolamenti che stabiliscono le aliquote esatte).
Rinforzate: la Costituzione prestabilisce direttamente alcuni contenuti della Legge; si limita la discrezionalità del Legislatore (es. art. 16: libertà di circolazione “limitata in via generale dalla Legge SOLO per ragioni di sanità e di sicurezza”).
Il procedimento legislativo è il procedimento attraverso cui si perviene all’emanazione delle Leggi ed è disciplinato agli articoli 70-74 della Costituzione (in linea generale) e dai regolamenti parlamentari (regole di dettaglio). Per procedimento si intendono tutta una serie coordinata di azioni e atti, diretti al raggiungimento di un obiettivo (qui: un atto conclusivo). Tutte le funzioni pubbliche si esercitano, generalmente, in via procedimentale:
funzione legislativa → procedimento legislativo → Legge
funzione amministrativa → procedimento amministrativo → provvedimento amministrativo
funzione giurisdizionale → processo → sentenza
Tale procedimento si ispira a tre principi:
Bicameralismo perfetto
Parità tra Governo e Parlamento: i progetti di legge di iniziativa del Governo non hanno “priorità politica” ma sono al pari degli altri.
Tutela delle minoranze
Il procedimento legislativo si divide in tre fasi e ciascuna fase è gestita da un soggetto diverso:
- Iniziativa legislativa: inizia quando viene depositato un progetto di legge alle Camere. I soggetti titolari del deposito sono cinque:
Governo: è quella che ha maggiori possibilità di successo ed è la più frequente. È frutto dell’iniziativa del Ministro competente (o del Presidente del Consiglio), la delibera del Consiglio dei Ministri e l’autorizzazione del Presidente della Repubblica. È obbligatoria nel caso della legge di bilancio.
- Parlamentari: è meno frequente e spesso si tratta di gruppi di Parlamentari. Tale iniziativa ha avuto maggiore fortuna nei casi delle iniziative trasversali (leggi presentate da una pluralità di parlamentari provenienti da schieramenti differenti); è il caso per esempio delle leggi sulla parità di genere (parlamentari donne provenienti da tutti gli schieramenti) e delle leggi sulle unioni civili.
- Popolo: minimo 50.000 elettori; è un’iniziativa assai rara e con pochissime possibilità di successo perché non c’è obbligo da parte delle Camere di metterli all’ordine del giorno. Renzi nel 2016 propose una sorta di obbligo ad analizzare i progetti di legge di iniziativa popolare. Tali iniziative possono avere successo nel caso in cui ci sia un forte desiderio, ma in questi casi di solito un gruppo parlamentare fa proprio il progetto di legge e lo ripropone con iniziativa propria.
- Consigli regionali: raramente esercitano l’iniziativa legislativa e necessitano di motivi di interesse regionale per farlo.
- Comuni: l’art. 133 Cost. prevede la loro iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione, mediante legge della Repubblica e sentita la Regione. Non si tratta dell’art. 132 né di un potere generale di iniziativa legislativa.
- Il CNEL, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, è un organo previsto dall’art. 99 Cost. Svolge funzioni consultive per Camere e Governo e ha iniziativa legislativa nelle materie economiche e sociali secondo la disciplina costituzionale e legislativa.
Progetto di legge è l’espressione generale. Alla Camera si chiamano disegni di legge i progetti di iniziativa governativa e proposte di legge gli altri; al Senato si usa disegno di legge per tutte le iniziative. L’art. 71 Cost. riserva alla legge costituzionale l’attribuzione dell’iniziativa ad altri organi o enti. Di regola i progetti non approvati decadono alla fine della legislatura; quelli di iniziativa popolare hanno una disciplina particolare nei regolamenti parlamentari, che ne consente la prosecuzione senza una nuova raccolta di firme, secondo le procedure previste.
- Fase costitutiva: si tratta della fase di formazione vera e propria della legge (distinta in fase istruttoria e deliberativa). Tale fase è gestita esclusivamente dalle Camere parlamentari: sia l’aula, plenium (Camera nella pienezza della sua composizione) che le Commissioni permanenti (organi permanenti interni delle Camere, composti da circa 20/25 parlamentari con una composizione proporzionale rispetto alla composizione dell’aula e si diversificano per la loro competenza per materia).
I tre subprocedimenti sono distinti dalle diverse modalità con cui vengono ripartite l’istruttoria e la deliberativa tra l’aula e le commissioni e quindi il diverso ruolo che sono chiamate a svolgere le Commissioni. I tre subprocedimenti sono:
Ordinario: in questo procedimento le Commissioni operano in sede referente, ovvero si limitano a svolgere la fase istruttoria (esaminano il progetto di legge nella sua interezza e riferiscono all’aula, anche con più di una relazione). L’aula invece svolge la fase deliberativa, sulla base della relazione presentata dalla Commissione. Tale fase si svolge secondo tre diverse votazioni: votazione iniziale (riguarda l’intero progetto di legge ed è preceduta dalla dichiarazione di voto di ogni gruppo parlamentare, anche mozione di non passaggio agli articoli), votazione articolo per articolo (oltre agli articoli vengono votati anche gli eventuali emendamenti: prima i soppressivi, poi i modificativi o sostitutivi e infine gli aggiuntivi), votazione finale (riguarda l’intero progetto di legge ed anch’essa preceduta dalla dichiarazione di voto - questa terza votazione viene fatta a causa degli emendamenti).
- Decentrato: in questo procedimento le Commissioni operano in sede deliberante, ovvero si svolgono in commissione entrambe le fasi (istruttoria e deliberativa). Sono le commissioni a esaminare il progetto di legge e ad approvarlo, sempre attraverso le tre votazioni, ma senza alcun passaggio in aula. Il vantaggio offerto da un progetto di questo tipo è la maggior rapidità, mentre gli svantaggi sono legati alle minori garanzie. La Costituzione prevede tuttavia il possibile ritorno al procedimento ordinario, qualora prima della votazione finale ne facciano richiesta il Governo, un quinto dei componenti della commissione o un decimo dei componenti della Camera. Questo procedimento dovrebbe essere utilizzato solo per approvare le leggi di minore importanza (es. legge 241/1990 - procedimento amministrativo).
- Misto: in questo procedimento (regolato dai regolamenti parlamentari) le commissioni operano in sede redigente, ovvero il procedimento avviene diversamente al Senato e alla Camera. Al Senato si configura come un procedimento autonomo fin dall’inizio. La Commissione svolge la fase istruttoria e due terzi della fase deliberativa; solo la votazione finale avviene in aula. Alla Camera invece si ha una variante del procedimento ordinario. Si hanno tutte le fasi del procedimento ordinario, ma la fase della votazione articolo per articolo viene rimessa alla Commissione.
NB. art. 72.4 della Costituzione: esistono alcuni tipi di leggi per cui c’è una riserva di assemblea, ovvero leggi che possono essere approvate solo attraverso procedimento ordinario (“La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.”). Alla fine di ogni procedimento, il Presidente comunica il testo all’altra Camera e si ricomincia finché il testo non viene approvato dalle due Camere con lo stesso testo. Al termine della fase costitutiva si dice che il progetto di legge è già perfetto, ovvero completo di tutti i suoi elementi; la fase 3 serve per conferire efficacia ad un progetto di legge già perfetto.
Perfezione: è completa di tutti i suoi elementi costitutivi.
Efficacia: capacità di produrre effetti giuridici.
- Fase integrativa dell’efficacia:
Promulgazione: il soggetto protagonista è il Presidente della Repubblica, che è chiamato a promulgare il progetto delle Camere (entro 30 giorni dalla trasmissione del testo). Nella realtà il Presidente prende atto che le Camere hanno approvato la legge nel medesimo testo e vi appone un sigillo. NB. Il Presidente della Repubblica può anche scegliere di rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato (evidenti e macroscopici profili di illegittimità costituzionale, es. art. 81), questo perché il Presidente della Repubblica è un organo garante (non partecipa nemmeno al procedimento legislativo). A questo punto, le Camere possono modificare la legge nelle parti non modificate oppure riapprovare la legge nel medesimo testo e a questo punto il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare la legge.
- Pubblicazione: il soggetto protagonista è il Ministro della Giustizia, che inserisce la legge nella raccolta ufficiale degli atti normativi (originale cartaceo) e poi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (modalità telematica). A questo punto comincia il periodo di 14 giorni di vacatio legis: la legge infatti entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, per dare modo a tutti di conoscerla (in particolare agli operatori del diritto).
Esistono delle particolari condizioni previste anche dalla Costituzione per cui la legge presenta delle difformità da quanto descritto fino a qui. In particolare:
Leggi rinforzate: si tratta di quelle leggi che per essere approvate hanno bisogno di una procedura aggravata, che le conferisce anche maggiore forza passiva (capacità di resistere all’abrogazione) rispetto alle leggi ordinarie. Queste leggi derivano dalla necessità di garantire in maniera più forte situazioni di autonomia e per parificare situazioni non eguali; sono leggi che dovrebbero prescindere dall’indirizzo politico. Il rinforzo può essere per procedimento, per maggioranza o entrambi.
- Rinforzo per procedimento: in questo caso prima di iniziare il procedimento legislativo occorre acquisire un’intesa (per esempio nel caso della regolazione dei rapporti religiosi).
- Rinforzo per maggioranza: in questo caso le leggi devono essere approvate con maggioranza di due terzi in ogni suo articolo e nella votazione finale (per esempio nel caso di amnistia e indulto).
- Rinforzo per procedimento e per maggioranza: per esempio nel caso di attribuzione di altre competenze alle Regioni.
Leggi provvedimento: si tratta di leggi che hanno un contenuto concreto e specifico (e non generale e astratto); queste leggi sono inoltre auto applicative perché non necessitano di altre norme per essere applicate (per esempio le leggi che rilasciano concessioni amministrative). In alcuni casi sono dette leggine perché non sono fonti di una situazione particolare ma di un’opportunità politica per tutelare interessi particolari.
Leggi a basso contenuto di generalità e astrattezza: si tratta di leggi speciali che, differiscono da quelle provvedimento, perché hanno comunque un basso contenuto di generalità (es. legge che esclude una popolazione terremotata dal pagamento delle tasse).
FONTI DI RANGO PRIMARIO: gli atti con forza di legge
Gli atti con forza di legge (sono del medesimo rango della legge) sono i Decreti legislativi (D. Lgs) e i Decreti Legge (DL). Sono assoggettati al regime giuridico delle fonti di rango primario:
- Ove è prevista una riserva di legge sono valide anche le altre fonti di rango primario.
- Ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, le fonti di rango primario risultano assoggettabili a giudizio di illegittimità costituzionale, a differenza delle fonti di rango secondario.
Si tratta di atti emanati dal Governo ed è una deroga alla regola del principio di separazione dei poteri (principio per cui ciascuna delle funzioni pubbliche deve essere esercitata da un organo diverso: legislativo/Parlamento, esecutivo/Governo, giudiziario/Magistratura), questo perché la titolarità della funzione normativa primaria rimane in capo al Parlamento, la Costituzione ne rimette in capo al Governo solo l’esercizio, in via provvisoria e a determinate condizioni, e comunque sotto il controllo preventivo o successivo del Parlamento.
DECRETO LEGISLATIVO (art. 76 Costituzione)
Si tratta di un’applicazione dell’istituto della delega: un soggetto titolare di un determinato potere (delegante) lo delega a un ben determinato soggetto (delegato); la delega può essere revocata e il delegante può dare delle indicazioni su come esercitare quel diritto.
L’emanazione dei decreti legislativi è il frutto di un procedimento duale:
- Fase parlamentare: le Camere emanano la legge delega (o legge di delegazione), ovvero la legge mediante la quale il Parlamento delega al Governo l’esercizio della funzione legislativa. Il Parlamento tuttavia mantiene la titolarità ed esercita un controllo di tipo preventivo sul Governo: è infatti il Parlamento che predetermina le modalità di esercizio della delega, attraverso la legge stessa. Per la legge delega esiste la riserva di assemblea (ovvero può essere approvata solo tramite procedimento ordinario). Secondo l’art. 76 la legge delega infatti deve indicare tre elementi (se è priva anche di uno solo dei tre elementi risulta costituzionalmente illegittima):
L’oggetto della delega (che deve essere definito, il Parlamento ha l’onere della chiarezza): si esclude che siano delegabili quelle materie che costituiscono strumenti di controllo del Parlamento nei confronti dell’esecutivo.
- I principi (norme di carattere generale) e i criteri direttivi (norme di carattere procedurale) cui il Governo si deve attenere nell’esercizio della delega.
- Il termine entro il quale la delega può essere esercitata (NB. l’esercizio della delega è una facoltà e non un obbligo, solo conseguenze politiche, non giuridiche). Possono essere anche inseriti più termini (si parla di D. Lgs polifasici), ovvero in generale si prevede un primo termine biennale di esercizio della delega e un ulteriore termine entro il quale il Governo può emanare ulteriori decreti correttivi o integrativi. Nel caso in cui la delega dovesse eccedere i due anni si richiede la necessità di un parere da parte della commissione parlamentare competente in materia.
- Fase governativa: il Consiglio dei Ministri non approva direttamente il D. Lgs ma predispone prima uno schema per sottoporlo ai pareri eventualmente richiesti (generalmente della Commissione Parlamentare competente per materia o alla Conferenza Stato-Regioni). Il parere viene reso entro 60 giorni e poi, una volta ricevuto il parere, il Governo ha 30 giorni per accettarlo e emanare il D. Lgs. Secondo alcuni la pratica dei pareri è una distorsione del modello costituzionale, in quanto va a distorcere il carattere duale della procedura.
I testi che vengono principalmente emanati attraverso i D. Lgs. sono i Codici e i Testi Unici, che si caratterizzano per il grande quantitativo di articoli, la diversità delle materie e la tecnicità. È proprio per questo che esistono i D. Lgs., ovvero è questa la ratio per l’esistenza di questa fonte, il Governo infatti è in grado di procedere più velocemente ed è in grado di avvalersi di gruppi di esperti e tecnici per redigere il testo.
I D. Lgs., come tutte le fonti di rango primario, sono assoggettabili al Giudizio della Corte Costituzionale e al giudizio di illegittimità costituzionale. Le forme di illegittimità sono due:
- Illegittimità derivata o consequenziale: ad essere giudicato illegittimo non è il D. Lgs, ma la legge delega. Viene giudicata illegittima nel caso in cui sia priva di uno dei tre elementi fondamentali o nel caso in cui il contenuto della legge delega (in particolare i principi) si ponga in contrasto con uno o più principi costituzionali.
- Illegittimità autonoma: è il D. Lgs. ad essere illegittimo, nel caso in cui venga emanato oltre i termini della delega o nel caso di eccesso di delega, ovvero il Governo eccede da ciò che gli è stato delegato. Si ha quando il governo legifera su oggetti diversi o ulteriori rispetto a quelli delegati oppure se non rispetta i principi contenuti nella legge delega. In quest’ultimo caso abbiamo un contrasto tra due fonti di rango primario ma il D. Lgs. indirettamente sta violando anche l’articolo 76 della Costituzione (che afferma che il D. Lgs deve rispettare i principi della legge delega); qui la legge di delega è un parametro interposto di illegittimità costituzionale.
Nel corso degli anni si è verificata una deformazione progressiva del modello costituzionale; la delegazione è ormai divenuta uno strumento ordinario di normazione ed è diventata anche un atto polifasico che consente al Governo continui interventi normativi.
DECRETO LEGGE (art. 77 Costituzione)
Rispetto ai D. Lgs. c’è una grandissima differenza, ovvero il fatto che qui il Governo NON ha bisogno di alcuna previa delega da parte del Parlamento. Il Governo può emanare i DL nel caso in cui si verifichino dei presupposti costituzionali, ovvero la sussistenza di situazioni straordinarie di necessità e urgenza, il cosiddetto stato di emergenza (dovrebbe trattarsi quindi di uno strumento di carattere eccezionale, es. calamità naturali, terremoti, epidemie…). Nel preambolo del DL devono essere espressamente indicate le ragioni di necessità e urgenza che ne hanno determinato l’emanazione.
Una volta approvato il DL dal Consiglio dei Ministri, viene inviato al Presidente della Repubblica che lo emana attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica; il DL viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. La Costituzione sottolinea che si tratta di un provvedimento provvisorio.
È prevista la clausola di presentazione alle Camere: il giorno stesso della pubblicazione il DL viene presentato alle Camere per farlo convertire in legge entro 60 giorni (termine massimo di validità del DL); qui il controllo parlamentare è di tipo successivo. Se le Camere sono sciolte (es. fine legislatura) devono essere convocate e si devono riunire entro 5 giorni. A questo punto si possono verificare tre possibilità:
- Conversione: le Camere condividono l’operato del Governo e convertono il DL in legge, riappropriandosi della funzione legislativa della quale è titolare e che aveva provvisoriamente esercitato il governo. Si ha una novazione della fonte, ovvero il DL smette di esistere e viene sostituito dalla legge.
- Mancata conversione: il Parlamento non condivide l’operato del Governo e si rifiuta di convertirlo (o vota contro la conversione o lascia passare i 60 giorni). Si ha la decadenza retroattiva (ex tunc) del DL; si ha qui il problema degli effetti sorti durante la vigenza di un decreto legge decaduto e di come regolarli. A questo punto potrebbe intervenire il Parlamento con una legge sanatoria, oppure se il Parlamento non interviene c’è la responsabilità giuridica del Governo (oltre a quella politica).
- Emendamenti: all’inizio si riteneva che non fosse possibile emendare il DL in Parlamento, successivamente la Corte Costituzionale ha aperto la strada ai possibili emendamenti (dice che è un disegno di legge uguale a tutti gli altri). Il problema qui riguarda l’efficacia temporale degli emendamenti: sono efficaci dal momento in cui viene definitivamente approvata la legge o hanno efficacia retroattiva? Art. 15 della legge 400/1988: si dice che gli emendamenti hanno efficacia pro futuro e si pensava di aver risolto il problema, ma la Corte Costituzionale dice che bisogna distinguere il tipo di emendamenti: quelli soppressivi hanno efficacia retroattiva (richiamando l’art. 77 della Costituzione, sopprimere una parte del DL equivale a una mancata conversione e quindi ha decadenza retroattiva), mentre quelli aggiuntivi non hanno ovviamente effetto retroattivo trattandosi di un’aggiunta.
Negli ultimi anni la prassi dei DL è diventata degenerativa e si è verificato un abuso dell’utilizzo del DL (che è diventato ormai uno strumento ordinario) legato a diversi fenomeni: emanazione in assenza dei presupposti costituzionali, reiterazione (se il DL decadeva dopo i 60 giorni, il Governo ripresentava un DL con lo stesso testo; si è arrivati fino a 29 reiterazioni), decreti omnibus (il Governo emanava un DL dove veniva infilato dentro di tutto; es. DL sul terremoto dell’Aquila c’era una norma sul finanziamento del Mondiale di vela a Napoli).
Il Governo utilizza ormai il DL come strumento ordinario di normazione, per realizzare velocemente il suo indirizzo politico. Si hanno diverse conseguenze: sul piano delle fonti del diritto, poiché si va a perdere la centralità della legge e si inverte il rapporto tra legge e DL (normalità-eccezione), e anche sul piano della forma di Governo, ovvero sui rapporti tra Governo e Parlamento in merito alla funzione legislativa.
All’inizio degli anni ’80 si trattava di un problema talmente forte che si era giunti a tutti gli effetti a una deformazione del sistema costituzionale; per porre rimedio a questo abuso sulla decretazione d’urgenza negli anni si tentano diverse strade.
Con l’articolo 96 bis si introduce la figura della commissione filtro (Commissione affari costituzionali), che prevede che i DL quando arrivano alle Camere vengono immediatamente assegnati alla commissione filtro, che opera questo effetto filtro rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Se tali presupposti non vengono rispettati, il DL non viene nemmeno inviato in aula per l’approvazione. Questo rimedio non ha conseguito grandi risultati, si tratta di uno strumento strutturalmente inadeguato perché la commissione viene costituita in modo da rispecchiare la proporzionalità del Parlamento e la maggioranza parlamentare non sarebbe mai andata contro al suo Governo.
Si cercano allora altri limiti di contenuto alla decretazione d’urgenza attraverso l’art. 15 della legge 400/1988; i limiti introdotti da questa legge hanno due difetti d’origine: sono del tutto inefficaci (perché si tratta di limiti introdotti da una legge che è una fonte di medesimo rango del DL) e sono inutili/superflui (perché ciascuno di questi limiti in realtà è già implicitamente desumibile dalla Costituzione). I limiti:
- I DL non possono contenere deleghe legislative: è inutile perché il Governo dovrebbe auto-delegarsi SENZA essere titolare del potere legislativo (che è del Parlamento).
- I DL non possono disciplinare le materie coperte da riserva di assemblea (art. 72.4, leggi che possono essere approvate solo con procedimento ordinario): si tratta di leggi di controllo dell’operato del Governo che non può assolutamente auto-controllarsi.
- I DL non possono ripristinare l’efficacia di disposizioni contenute in un precedente DL non convertito per voto contrario delle Camere: se il DL non è stato approvato, il Governo non ha nessun interesse a ripresentarlo (la reiterazione non avveniva in questo caso, ma nel caso in cui il Parlamento lasciasse passare i 60 giorni).
- Il DL non può regolare i rapporti giuridici sorti durante la vigenza di un precedente DL non convertito: solo il Parlamento con legge sanatoria può regolare i rapporti giuridici sorti durante la precedenza di un DL non convertito che decade retroattivamente.
- Il DL non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, a meno che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non sia stata per motivi formali (di procedura): si tratta di principi generali, non stanno aggiungendo assolutamente nulla.
- I DL devono contenere misure immediatamente applicabili (senza la necessità di ulteriori fonti attuative).
- I DL devono avere un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, per evitare la prassi dei decreti omnibus.
I sistemi di controllo allora sono:
- Auto-controllo: il Governo stesso dovrebbe auto-limitarsi e non abusare dei DL.
- Presidente della Repubblica: che è colui che emana i DL e può rinviarli (solo se ci sono evidenti profili di illegittimità costituzionale); non è mai successo (solo minacce, es. caso di Eluana Englaro).
- Il Parlamento: che spesso era connivente e aggiungeva anche i suoi emendamenti in fase di conversione.
- La Corte costituzionale: si tratta di fonti di rango primario, che sono quindi assoggettabili al giudizio di illegittimità. Per lungo tempo la Corte non interviene dapprima per motivi di carattere formale (il DL resta in vigore solo 60 giorni e poi se viene convertito dal Parlamento la legge di conversione è sanatoria e quindi la Corte Costituzionale deve rispettare l’autonomia politica); successivamente la Corte capisce che per frenare questo abuso deve risolvere il problema formale (sentenze del 1995 e del 2007: la Corte Costituzionale stabilisce che la legge di conversione non sana il DL ma anzi trasferisce i vizi del DL su se stessa che quindi può essere giudicata per illegittimità costituzionale, inclusa la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza). A questo punto la Corte può affrontare i problemi di tipo sostanziale: reiterazione (sentenza 1996: la prassi della reiterazione è dichiarata costituzionalmente illegittima) e valutazione dei presupposti di necessità e urgenza senza sconfinare in giudizi di tipo politico. Si sviluppa una giurisprudenza del tutto nuova, soprattutto in riferimento agli emendamenti; la Corte per mantenersi su un piano strettamente giuridico individua due casi:
Laddove il DL prevede delle disposizioni che non sono immediatamente efficaci ma che necessitano l’emanazione di un ulteriore regolamento.
- Nel caso delle norme intruse, ovvero quando il Governo include delle disposizioni estranee alla situazione di urgenza su cui si basa il DL.
ALTRI ATTI LEGISLATIVI
In caso di guerra, l’articolo 78 della Costituzione prevede che le Camere deliberino tale stato di guerra e conferiscano al Governo i poteri necessari. Gli atti emanati in questo caso sono una via di mezzo tra i D.Lgs e i DL; i tratti comuni ai D.Lgs riguardano il conferimento dei poteri da parte del Parlamento, mentre quelli comuni ai DL riguardano l’ampiezza dei poteri necessari in relazione allo stato di emergenza.
Vi sono tuttavia delle differenze poiché la deliberazione dello stato di guerra non avviene con legge e non vi sono i principi e i criteri direttivi. Tuttavia il Parlamento può sempre revocare i poteri al Governo e controllarne l’operato.
FONTI DI RANGO SECONDARIO E TERZIARIO: I REGOLAMENTI
I regolamenti governativi, a differenza dei D.Lgs e dei D.L., costituiscono una fonte di rango secondario. Essi sono cioè subordinati alla legge e possono essere emanati SOLO nei casi previsti dalla legge. I riferimenti a questi regolamenti sono scarsi nella Costituzione, che prevede soltanto che vengano emanati dal Presidente della Repubblica (art. 87) e il principio del parallelismo (la potestà del Governo di emanare tali regolamenti è limitata alle materie nelle quali lo Stato ha competenza legislativa, art. 117). Per anni tali regolamenti non sono stati disciplinati neanche dalla legge ordinaria: il rapporto tra legge e regolamenti è infatti continuamente discusso.
Questo vuoto normativo viene risolto con la legge 400 del 1988. L’articolo 17 di questa legge disciplina i regolamenti governativi e riequilibra il rapporto tra legge e regolamento, confinando i regolamenti a ruoli marginali.
Questa legge determina i tipi di regolamento, si prefigge l’obiettivo di ampliare il potere secondario dell’esecutivo, istituisce l’istituto della delegificazione (finalizzato a trasferire materie disciplinate dalla legge al regolamento) e tipizza il procedimento per l’approvazione dei regolamenti.
L’articolo 17 distingue in regolamenti governativi (deliberati dall’intero Consiglio dei Ministri), regolamenti ministeriali (deliberati da un singolo ministro) e interministeriali (deliberati da più ministri congiuntamente). Inoltre, i regolamenti governativi vengono distinti in:
- Regolamenti esecutivi: finalizzati a rendere concretamente applicabili le norme contenute nelle leggi o negli atti aventi forza di legge. Sono regolamenti con bassissimo grado di innovazione, che stabiliscono solamente le procedure per rendere applicabile una fonte primaria (sono attuativi) e possono quindi intervenire su materie coperte dalla riserva di legge.
- Regolamenti integrativi-attuativi: disciplinano “l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei D.L. e D.Lgs. recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale”. A differenza dei regolamenti esecutivi, questi hanno forza innovativa.
- Regolamenti indipendenti: regolamenti necessari per disciplinare materie in cui manca la disciplina da parte delle fonti di rango primario, salvo riserva di legge. Questo modello di regolamento pone problemi teorici in relazione al principio di gerarchia delle fonti e a quello di legalità.
- Regolamenti organizzativi: disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni di legge.
- Regolamenti ministeriali: quando la legge lo consente, possono essere adottati dal ministro competente. Sono fonti di terzo grado, soggette al parere del Consiglio di Stato, alla registrazione della Corte dei Conti e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Istituto della delegificazione
Norme di livello secondario sono autorizzate a disciplinare materie regolate da leggi o da atti con forza di legge (salvo riserva di legge) e vengono definite regolamenti autorizzati o delegati. La legge stabilisce i principi e i criteri direttivi da seguire e l’abrogazione della norma all’entrata in vigore del regolamento. Questo strumento mira a semplificare l’ordinamento evitando un eccesso di fonti primarie.
Altri strumenti per semplificare il sistema delle fonti sono le leggi “taglia leggi” e i regolamenti “taglia regolamenti”, che introducono meccanismi di abrogazione generale. Tuttavia, questi strumenti hanno sollevato dubbi giuridici senza semplificare significativamente il sistema normativo.
GLI STRUMENTI DIRETTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
I modelli di democrazia rappresentativa si basano sul sistema dei partiti e non prevedono la partecipazione diretta del popolo. Al contrario, i modelli di democrazia diretta permettono ai cittadini di esprimere direttamente la loro volontà, senza mediazione dei partiti. Tuttavia, questa forma di democrazia non è attuabile negli Stati contemporanei, poiché richiede un corpo sociale ristretto e omogeneo.
Nelle democrazie rappresentative esistono comunque istituti di democrazia diretta, che non possono però sostituire gli organi di indirizzo politico. Tra questi, il principale strumento è il referendum, che consente al popolo di esprimersi direttamente su una legge. La Costituzione italiana prevede tre tipologie di referendum:
- Referendum approvativo: su leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali.
- Referendum consultivo: in materia di Regioni e enti locali.
- Referendum abrogativo: su leggi e atti aventi forza di legge (art. 75 Cost.).
Il referendum abrogativo permette di abrogare una legge o un atto avente forza di legge, se richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Non può essere richiesto su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Per la validità del referendum è previsto un quorum (partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto) e il raggiungimento della maggioranza dei voti validi.
Procedimento referendario (disciplinato dalla legge del 1970):
- Raccolta firme da parte dei promotori e presentazione del quesito alla Corte di Cassazione.
- Deposito delle firme presso la cancelleria della Corte di Cassazione (tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno).
- Accertamento della legittimità della richiesta da parte dell’Ufficio centrale per il referendum (tra il 30 settembre e il 31 ottobre).
- Giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale entro il 20 gennaio.
- Indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri (tra il 15 aprile e il 15 giugno).
- Votazione e scrutinio delle schede.
- Proclamazione del risultato da parte dell’Ufficio centrale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Funzioni dell’Ufficio centrale per il referendum:
- Verifica la correttezza della richiesta referendaria.
- Accorpa quesiti simili e estingue il procedimento se la legge oggetto del referendum viene abrogata.
La Corte costituzionale ha stabilito ulteriori limiti all’ammissibilità dei referendum, escludendo leggi costituzionali, di revisione della Costituzione, leggi rinforzate e leggi costituzionalmente vincolate. Inoltre, il quesito deve essere omogeneo.
Infine, l'articolo 50 della Costituzione disciplina il diritto di petizione, che permette ai cittadini di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità comuni. Tuttavia, questo strumento è poco utilizzato.
FORME DI STATO e FORME DI GOVERNO
Le forme di Stato riguardano i rapporti in verticale tra il governante e i governati, divisi in due aree:
- rapporti di natura verticale tra autorità e individui: cosa lo Stato può pretendere come comportamenti e che libertà lascia;
- rapporti di natura orizzontale: quali relazioni tra privati sono in autonomia e quali sono disciplinate dalle regole del diritto.
Le forme di Stato sono la risultante dei diversi modi attraverso i quali queste due aree del diritto sono collegate tra loro. I parametri di riferimento per la distinzione saranno infatti le regole che pongono in relazione il potere con l’individuo e gli individui tra di loro. Ogni forma di Stato avrà il suo particolare modo di distribuire la libertà al soggetto privato.
ORDINAMENTO FEUDALE
Il sistema feudale costituisce il presupposto storico per lo sviluppo della prima forma di Stato, quello assoluto.
Il sistema feudale era caratterizzato da un sistema di autorità la cui legittimazione non derivava da un'investitura, ma da un mero rapporto privatistico di scambio. Il feudatario aveva il controllo di un determinato territorio, era dotato di un esercito, dettava e applicava le regole. Amministrava la giustizia delle sue popolazioni da solo, poiché il potere del Re era troppo lontano per essere forte e sicuro. In cambio di questa protezione le popolazioni fornivano i prodotti della terra e del lavoro al feudatario.
Il Re era quindi una sorta di “organo confederale” ed era obbligato ad avere il consenso dei signori feudali per disporre dei beni delle terre; per questo li convocava in assemblea per funzione consultiva. Il potere pubblico e le relazioni private erano confusi e intersecati. Chi svolgeva funzioni pubbliche effettuava uno scambio di lavoro e non riceveva un'investitura. Tale sistema subì delle modifiche con l’ampliamento dei villaggi e la nascita della classe dei mercanti e banchieri, che introdussero il denaro come strumento di pagamento. Nacque allora il ruolo del funzionario per riscuotere i dazi e amministrare le somme. Gli eserciti si ampliarono con l’arrivo delle crociate.
In sintesi, tale sistema si basava sui seguenti presupposti:
- Inesistenza di un potere pubblico derivante dalla sovranità;
- Esercizio delle funzioni pubbliche come conseguenza dei rapporti privatistici;
- Percorso di trasformazione che iniziò con la formazione di un apparato burocratico.
STATO ASSOLUTO
Lo sviluppo dello Stato moderno (inteso come entità dotata di sovranità e in grado di svolgere le funzioni pubbliche come conseguenza della sovranità e non di contratti privati) iniziò nel 1400 attraverso un processo di accentramento delle funzioni. Lo Stato non si basava più sul diritto privato, ma diventò un ente dotato di strumenti pubblicistici per perseguire finalità pubbliche.
Per realizzare tale passaggio, il Re concentrò tutto il potere nelle proprie mani, eliminando i poteri intermedi. Egli deteneva il potere legislativo e quello esecutivo, mentre il potere giudiziario era controllato da giudici e tribunali nominati dal Re stesso. Si eliminarono così i Parlamenti medievali, poiché non più necessari al Re. Il sovrano creava diritto in maniera discrezionale e giudicava il caso concreto. Si costituì così uno Stato in senso proprio, fondato sull’esercizio di un potere pubblico illimitato, e i sudditi erano privi di diritti tutelabili.
Vi fu un assolutismo pieno in Francia, frazionato in Germania e particolare con alcune strutture feudali in Gran Bretagna.
Alla fine del Settecento lo Stato assoluto divenne lo Stato di Polizia, con maggiori garanzie per i cittadini e teorie differenti. Il Sovrano non era più titolare illimitato sui beni e sulle persone, non vi era più immedesimazione assoluta tra Stato e Sovrano, e venivano offerte più tutele ai cittadini avverso gli atti di gestione dello Stato. Nascono le prime forme di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti del Sovrano.
In sintesi, tale sistema si basava sui seguenti presupposti:
- Nascita del concetto di sovranità come potere unitario, supremo e incondizionato (Re);
- Concentrazione delle funzioni dello Stato nelle mani del sovrano;
- Subordinazione dei cittadini al potere sovrano e assenza di diritti garantiti.
STATO LIBERALE
Dopo la Rivoluzione francese e lo sconvolgimento dei valori, con la conseguente caduta dello Stato assoluto, nascono tutti quegli Stati moderni che saranno la base per lo sviluppo degli Stati contemporanei.
I presupposti per la nascita dello Stato liberale erano:
- Esistenza di una base sociale omogenea (la borghesia);
- Carte costituzionali ottriate dal Sovrano;
- Principio rappresentativo;
- Principio della separazione dei poteri;
- Diritti di libertà come libertà negative, ovvero libertà dall’intervento dello Stato.
Dall’applicazione di questi principi lo Stato liberale sarà anche noto come Stato di diritto, ovvero una forma di Stato nella quale gli atti del potere pubblico devono rispettare la legge, che è superiore in quanto espressione di un organo rappresentativo del popolo.
STATO TOTALITARIO
Il modello dello Stato liberale cambiò con l’emergere della classe operaia e proletaria sulla scena politica attraverso i grandi partiti di massa. Questi ultimi cercavano di bilanciare il potere della borghesia e ottenere garanzie di lavoro e diritti sociali. La società divenne pluralista, e i ceti bassi iniziarono a rivendicare sempre più diritti, fino a chiedere il suffragio universale maschile (in Italia nel 1912), portando tali questioni all’interno dei Parlamenti. Tuttavia, la legge non rappresentava adeguatamente il ceto operaio, che divenne ostile. L’incapacità di alcuni Stati di riformare le istituzioni per far fronte ai partiti di massa aprì la strada all’affermazione degli Stati totalitari (es. Germania: 1919 Repubblica di Weimar, 1929 crisi economica e crisi della Repubblica che favorisce l’ascesa di Hitler).
Gli Stati totalitari si basano su un partito unico, escludendo qualsiasi opposizione. Il capo del partito è anche capo del governo e accentra in sé tutte le funzioni dello Stato. L’interesse supremo dello Stato giustifica la repressione e la limitazione delle libertà, anche attraverso l’uso della forza.
Principi fondamentali dello Stato totalitario:
- Esistenza di un unico partito e soppressione dell’opposizione.
- Concentrazione di tutte le funzioni fondamentali nelle mani del capo del partito (eliminazione della separazione dei poteri).
- Identificazione tra interesse dello Stato e interesse dei singoli, le cui libertà si piegano al volere del capo del partito.
FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO
L’espressione "forma di governo" indica le modalità di distribuzione delle funzioni pubbliche tra gli organi di vertice di uno Stato e i loro rapporti reciproci. Il modo in cui i poteri sono esercitati e interagiscono influenza la struttura sociale, il sistema elettorale e le convenzioni costituzionali.
La forma di Stato è un concetto più ampio della forma di governo: all’interno della stessa forma di Stato possono coesistere forme di governo diverse. Tuttavia, spesso la forma di governo è determinante per la realizzazione degli obiettivi dello Stato e, viceversa, la distribuzione dei poteri incide sui governati e sulla struttura dello Stato.
La forma di governo presuppone, in generale, una forma di Stato liberaldemocratica e si basa sul principio della separazione dei poteri, teorizzato da Montesquieu in L'Esprit des Lois. Questo principio segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, garantendo un sistema di "checks and balances" tra i tre poteri:
- Legislativo
- Esecutivo
- Giudiziario
L’applicazione della separazione dei poteri è meno rigida in Europa rispetto agli USA. In Europa, la forma parlamentare prevede legami tra gli organi di governo (es. il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, che nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri), mentre negli USA i poteri tendono a contrapporsi per garantire maggiore indipendenza.
Si riconosce anche una quarta funzione:
- Funzione di indirizzo politico → individuazione e selezione delle attività pubbliche da perseguire in un determinato momento storico.
IL SISTEMA DEI PARTITI
Il sistema dei partiti influenza la stabilità della forma di governo. Si distinguono tre modelli principali:
- Multipartitismo estremo → tipico delle società frammentate, caratterizzato da molti partiti con posizioni diversificate. Le coalizioni si formano dopo le elezioni, spesso con programmi vaghi e instabili. Il sistema elettorale è proporzionale.
- Multipartitismo moderato → presente in società omogenee con pochi partiti e senza estremismi. Tende al bipolarismo, con due coalizioni che competono alle elezioni con programmi già definiti. Il sistema elettorale è misto.
- Bipartitismo → caratteristico delle società omogenee con due partiti principali che competono con programmi e leadership definiti (es. Regno Unito, USA). Il sistema elettorale è maggioritario.
IL SISTEMA ELETTORALE
Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui vengono ripartiti i seggi in Parlamento.
- Maggioritario → alto livello di selettività, basso livello di rappresentatività. Si basa su collegi uninominali: il candidato con più voti in un collegio vince il seggio. Può accadere che un partito con più voti a livello nazionale non vinca le elezioni.
- Maggioritario a doppio turno → se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, si tiene un ballottaggio tra i più votati (es. in Francia serve almeno il 12,5% per accedere al secondo turno). Vince chi ottiene più voti.
- Proporzionale → basso livello di selettività, alto livello di rappresentatività. I seggi vengono distribuiti in base ai voti ottenuti. Prevede una soglia minima per ottenere seggi (quoziente elettorale).
Correttivi del sistema proporzionale:
- Clausole di sbarramento → impediscono l’accesso al Parlamento ai partiti con bassa rappresentatività, riducendo la frammentazione e aumentando la governabilità (es. in Italia 4%).
- Premi di maggioranza → assegnano seggi aggiuntivi alla coalizione vincente per garantire stabilità.
I modelli:
FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE Si fonda su un sistema bipartitico non conflittuale, ad esempio negli USA, dove non vi è una forte lotta sociale e i partiti americani sono scarsamente ideologizzati con frontiere mobili. Si basa sul rigido principio della separazione dei poteri. Vi è un forte decentramento politico dato dalla divisione in stati federali, bilanciato da un altrettanto forte centro di indirizzo politico impersonato dal Presidente.
Il Presidente è il capo del Governo ed è eletto direttamente, non vi è un rapporto di fiducia con il Parlamento. Congresso e Presidente sono poteri autonomi e indipendenti, uno non può sciogliere l’altro. Il Congresso viene eletto direttamente poiché ha anch’esso la funzione di indirizzo politico. Il Presidente è capo dell’esecutivo e amministra lo Stato federale. Nomina i collaboratori, ossia i segretari di Stato (una sorta di ministri, ma non vi è la presenza di un organo di governo per sottolineare la centralità del ruolo del Presidente).
La durata del mandato è di 4 anni e può essere rieletto una sola volta. Questo sistema si basa sul presupposto che il Presidente non attuerà politiche dannose per garantirsi una futura rielezione. Il breve periodo permette l’alternanza dei partiti e l’autocontrollo.
Il Congresso ha una struttura bicamerale (Senato - base degli stati e Camera dei Rappresentanti - base nazionale); il Senato dura 6 anni mentre la Camera 2. Questa differenza di durata prevede che la maggioranza del Congresso possa differire da quella che ha eletto il Presidente, permettendo un maggiore controllo.
Una caratteristica fondamentale di questa forma di governo è il sistema di bilanciamenti e controlli che spinge i due poteri a collaborare (checks and balances). Il Congresso ha potere legislativo, approva il bilancio annuale, può costituire commissioni per controllare e supervisionare l’esecutivo, approva le nomine presidenziali e alcune alte cariche dello Stato. Il Presidente è quindi condizionato dal Congresso, sebbene disponga del potere di veto sospensivo sulle leggi, che può essere superato con una deliberazione di almeno 2/3 del Congresso.
FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE Esempio di questa forma di governo è la Francia. Essa possiede caratteristiche delle forme di governo presidenziali e parlamentari. Il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente e nomina il Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica esercita poteri di indirizzo politico e di controllo nei confronti degli altri organi, specialmente del Governo. Egli può revocare i ministri e presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente ha poteri di indirizzo e di controllo anche nei confronti dell’Assemblea Nazionale (una delle due camere del Parlamento), infatti ha il potere di scioglimento, può sottoporre a referendum i progetti di legge concernenti l’organizzazione dei pubblici poteri e può sottoporre una legge al Consiglio Costituzionale per verificarne la legittimità costituzionale prima della promulgazione. Egli ha inoltre il ruolo di garante della tenuta dello Stato in caso di eventi di pericolo.
Il Presidente del Consiglio rappresenta l’altra parte della struttura bicefala di questa forma di governo. Egli dirige l’azione di governo, non svolge funzioni di garante neutrale ma è a capo del potere esecutivo. Vi è un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.
Sono presenti delle riserve di regolamento (materie di cui si occupa solo il Governo). Se la maggioranza dell’Assemblea è la stessa che ha eletto il Presidente, la figura del Presidente del Consiglio sarà in secondo piano rispetto a quella del Presidente della Repubblica, che diventa il dominus dell’indirizzo politico (simile a un sistema presidenziale). Se invece la maggioranza dell’Assemblea è opposta a quella del Presidente della Repubblica (coabitazione), il Presidente deve nominare un Presidente del Consiglio e un Governo di maggioranza opposta alla sua, assumendo un ruolo più simile a quello parlamentare.
FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE
L’unico paese che adotta questa forma è la Svizzera. È una forma di governo consociativa. Il governo svolge funzioni sia come governo sia come capo di Stato ed è chiamato Consiglio Federale. È formato da sette persone che governano insieme e stanno tutte sullo stesso piano di parità. Questo organo dura in carica sette anni e ogni membro ne diventa presidente solo per una mera funzione rappresentativa per un anno. Queste persone vengono elette dal parlamento chiamato Assemblea Federale. Esse vengono nominate in base alle caratteristiche etniche, linguistiche e religiose poiché devono rappresentare tutte le diverse etnie presenti in Svizzera, che è l’unione di tre comunità. Tra Assemblea e Consiglio non vi è un rapporto di fiducia.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
È la prima forma di governo che è venuta ad esistere, il primo modello fu quello della Gran Bretagna. La caratteristica fondamentale è il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il Governo deve, una volta eletto, presentarsi in Parlamento con il programma politico che vuole svolgere e chiedere la fiducia. Ciò impegna il Governo a portare avanti il programma e la maggioranza a sostenere il Governo. Il Parlamento può presentare una mozione di sfiducia quando il governo non persegue il suo programma e l’approvazione di questa mozione obbliga il governo a dimettersi. L’indirizzo politico è quindi condiviso da Parlamento e Governo.
La forma di governo parlamentare può essere monistica o dualistica. La nostra è una forma di governo parlamentare monistica poiché il Capo dello Stato è stato estromesso dal circuito della funzione dell’indirizzo politico. Il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia per la regolarità costituzionale. Egli nomina il Presidente del Consiglio e può sciogliere anticipatamente le Camere (eccetto nell’ultimo semestre di incarico, il cosiddetto semestre bianco). Il Presidente della Repubblica non può revocare l’incarico al Presidente del Consiglio. Nella forma di governo parlamentare dualistica, invece, la funzione di indirizzo politico spetta anche al Capo dello Stato, che quindi partecipa al procedimento legislativo. Il Governo è responsabile nei confronti del Parlamento e del Presidente della Repubblica, il quale ha il potere di revoca.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE A PREMINENZA DELL’ESECUTIVO
Questo modello tende a realizzarsi in maniera forte nelle forme di governo basate su un sistema politico bipartitico. In questo caso la scelta del premier avviene sulla base della volontà degli elettori: il leader del partito che vince le elezioni diventa Presidente del Consiglio. Qui il potere di scelta del Presidente della Repubblica è vincolato. Il premier è automaticamente e necessariamente il leader del partito che ha vinto le elezioni. Questa investitura rafforza i poteri del premier e la posizione del Governo rispetto al Parlamento, spostando l’asse dell’indirizzo politico sull’esecutivo. La maggioranza sarà sempre a favore del Governo in quanto corrispondente al partito eletto; il Governo sarà un organo di esecuzione del Parlamento e non di direzione della maggioranza. Il potere di scioglimento delle Camere diventa di tipo governativo per tenere a freno la maggioranza. Il Parlamento svolge comunque importanti funzioni di controllo sull’operato del Governo. Il partito che perde si trova all’opposizione ed evidenzia le carenze della maggioranza per poter governare nella successiva legislatura. In Inghilterra l’opposizione è chiamata anche governo-ombra. Se non ci fossero due partiti ma due coalizioni, il governo avrebbe meno potere, vista la necessaria maggiore mediazione del Parlamento. I nomi dei ministri devono essere mediati con i vari partiti della coalizione in relazione al loro peso elettorale.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE A PREMINENZA DELL’ASSEMBLEA
Questo modello si realizza in presenza di sistemi a multipartitismo estremo e di un sistema elettorale proporzionale. Al momento del voto non si riesce a individuare né il Presidente del Consiglio né la maggioranza del Governo. Dopo il risultato elettorale vi saranno molti partiti con rappresentanza parlamentare, ma nessuno con la maggioranza necessaria per formare da solo il Governo. La coalizione si forma quindi dopo il voto, aggregando intorno a un unico programma forze politiche diverse e sarà quindi il frutto di un compromesso. In questo contesto il Presidente della Repubblica ha un ruolo molto più ampio poiché non è vincolato nella nomina del Premier. Egli deve seguire delle norme convenzionali per poter scegliere un Presidente del Consiglio che possa formare un Governo e che possa avere la fiducia in Parlamento. I partiti della coalizione tendono a tenere sotto pressione il Governo.
È il Parlamento il luogo dove si creano alleanze ed equilibri che possono variare nel tempo, e la consonanza tra maggioranza governativa e parlamentare è molto bassa. Le crisi di Governo sono frequenti, così come lo sono le modifiche alle compagini governative. Il ruolo del Capo dello Stato è importante poiché innumerevoli sono le opzioni e le disponibilità a sua disposizione per gestire la situazione.
LA FORMA DI GOVERNO IN ITALIA La scelta della forma di Governo appare subito chiara all’Assemblea Costituente; nel 1946, Mortati scrive una relazione escludendo il sistema presidenziale (a causa del multipartitismo) e il modello parlamentare (a causa della frammentazione delle forze politiche). Egli arriva ad affermare che solo il modello parlamentare avrebbe potuto fare fronte ai contrasti interni alla società e tra le forze politiche. Il vero problema, in effetti, non era la scelta della forma di Governo ma i meccanismi per mantenerla stabile e evitare frequenti crisi; questa questione venne affrontata in un famoso ordine del giorno (ordine del giorno Perassi) che stabilì che “la forma di Governo parlamentare doveva essere razionalizzata e corretta con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del Parlamento”. Tali strumenti non furono mai introdotti e, in conclusione, la forma di Governo italiana è una forma classica, con tre organi (Parlamento, Governo e PDR) ai quali si aggiunge la Corte Costituzionale. Questi tre organi interagiscono tra di loro: il Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo, elegge a sua volta il PDR (organo apolitico e di garanzia), che nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri. Il Governo, che invece ha un forte indirizzo politico, deve avere la fiducia del Parlamento. In questo scenario, il Parlamento è al centro del sistema (è il primo organo disciplinato nella Costituzione e anche quello a cui vengono dedicati più articoli). Al contrario, rispetto al Governo, si denota una certa ambiguità legata soprattutto al Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo schema classico è comunque stato adattato negli anni, soprattutto sulla base delle diverse situazioni politiche. Gli organi costituzionali di vertice del nostro ordinamento sono detti indefettibili (non possono mancare).
PARLAMENTO
Il Parlamento è stato definito nella Costituzione come un organo bicamerale. In Assemblea costituente, questo fu un tema di forte discussione: le forze politiche di sinistra volevano un sistema monocamerale, basato sul principio della sovranità indivisa e indivisibile, e perché erano certi di vincere le prime elezioni e iniziare un forte periodo di riforme che poteva essere ostacolato dalla presenza di una seconda camera; mentre la DC era a favore del bicameralismo per motivi opposti. Vinse il bicameralismo perché poteva garantire il controllo reciproco (memori del fascismo, ragioni storiche) e quindi una maggiore ponderazione delle leggi.
In Europa, all’epoca, la seconda camera era una Camera delle Regioni, ma tale modello fu scartato per una ragione pratica: le Regioni in Italia ancora non esistevano e non se ne conosceva ancora il funzionamento. L’alternativa era quella di una camera rappresentativa delle categorie economico-produttive: anche questa idea venne scartata perché ricordava troppo la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Si scelse allora una seconda camera elettiva, e quindi direttamente espressiva del corpo elettorale. Il nostro bicameralismo è quindi:
- perfetto: le due Camere esercitano le medesime funzioni (funzione legislativa, art. 70 Cost, e rapporto di fiducia con il Governo, art. 94 Cost.) e sono entrambe rappresentative.
- paritario: nessuna delle due Camere può in nessun modo prevalere sull’altra.
- indifferenziato: uguale rappresentatività, uguali funzioni, uguali prerogative dei componenti, uguale durata (5 anni, in origine il Senato aveva una durata di 6 anni, modificato con legge di revisione costituzionale nel 1953).
Esistono delle differenze che non incidono sul bicameralismo perfetto:
- composizione numerica: Camera 400, Senato 200.
- elettorato passivo (= diritto di essere eletti): Deputati 25 anni, Senatori 40 anni.
- elettorato attivo (= diritto di voto): fino al 2022, Deputati 18 anni, Senato 25 anni. Questa differenza, che è stata rimossa, faceva sì che il Senato risultasse meno rappresentativo rispetto alla Camera e determinava molto spesso maggioranze differenti.
- leggi elettorali: il Senato è eletto su base regionale (circoscrizioni e collegi), è uno dei fattori che determina la formazione di maggioranze differenti.
- componente non elettiva del Senato: anche questo elemento fa sì che il Senato risulti meno rappresentativo.
Senatori a vita: senatori di nomina presidenziale che hanno illustrato la patria per altissimi meriti; il numero viene indicato dall’articolo 59 in 5, ma non era chiaro se fosse per il totale in Parlamento o per ogni Presidente, con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari si chiarisce anche l’articolo 59 dicendo che devono essere 5 in totale.
- Senatori di diritto: ex Presidenti della Repubblica a cui viene così impedito di candidarsi alle elezioni politiche.
Si tratta di un modello recessivo, che in Europa è adottato solo in Italia e in Romania. Negli ultimi anni si sta discutendo sempre di più sulla necessità di riformare il bicameralismo perfetto (introducendo una Camera delle Regioni) perché tale modello si sta rivelando sempre di più inadeguato (funzione legislativa lenta, rapporto di fiducia fonte di crisi di Governo, numero eccessivo di parlamentari).
NB. Il Parlamento in seduta comune (Camera + Senato insieme): in caso di elezione del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, elezione di 5 Giudici della Corte Costituzionale, messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questo caso il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.
La legge elettorale Per quanto riguarda la legge elettorale, il sistema è stato per lunghi anni proporzionale e ha avuto il grande merito di consolidare la transizione democratica e di allargare le coalizioni. Tuttavia, si trattava di un sistema che fu giudicato troppo compromissorio poiché basato sulla tendenza consociativa (i partiti minori avevano troppo peso rispetto alla loro effettiva rappresentanza), e dopo la caduta del muro di Berlino ha subito una fortissima crisi (in Italia anche a causa del fenomeno di Tangentopoli).
La fine della Prima Repubblica è segnata da Tangentopoli e dall’abrogazione della legge elettorale proporzionale (con referendum abrogativo del 1993, a cui si oppose con forza Bettino Craxi) per passare al cosiddetto Mattarellum (ovvero una legge elettorale con cui i seggi venivano assegnati per il 75% in modo maggioritario e per il 25% con sistema proporzionale; tale legge introduceva anche la soglia di sbarramento del 4%). In Italia il risultato è stato sostanzialmente bipolare, ma con coalizioni sempre poco coese e quindi instabili.
Nel 2005, questo porta all’approvazione di una nuova legge elettorale (il Porcellum, noto così a causa delle due criticità) proporzionale ma con la previsione di un premio di maggioranza per la lista o coalizione che avesse raggiunto la maggioranza relativa. Inoltre, in tale sistema le liste erano bloccate e il cittadino non poteva esprimere una preferenza. Questa legge fu dichiarata parzialmente incostituzionale nel 2014 in relazione al fatto che il premio di maggioranza non era legato a una soglia di sbarramento (quindi paradossalmente una lista che ottenesse il 20% dei voti di maggioranza relativa aveva anche la maggioranza assoluta); questo faceva sì che si privilegiasse la governabilità a forte discapito della proporzionalità. Tale premio era anche irragionevole perché era attribuito differentemente nelle varie Regioni, non garantendo così neanche la governabilità. Anche le liste bloccate furono giudicate incostituzionali.
La scelta di un nuovo sistema elettorale si ebbe, con non poche difficoltà nel 2015. La legge, denominata Italicum, prevedeva un modello maggioritario a doppio turno; se una lista raggiungeva il 40% dei voti scattava il premio di maggioranza, altrimenti vi era un ballottaggio tra le due candidate più votate. Tale legge non ebbe mai applicazione ma fu giudicata ancora una volta incostituzionale perché il ballottaggio non era legato a una soglia minima e quindi anche partiti molto piccoli avrebbero potuto accedere al ballottaggio, ottenendo il premio.
A causa dell’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2018 c’era necessità di una legge elettorale (di cui l’Italia era sostanzialmente sprovvista), che si ebbe nel 2017: il Rosatellum. Attraverso questa legge il sistema elettorale italiano ritorna ad un sistema fortemente proporzionale con minima correzione maggioritaria (38,6%) con soglie di sbarramento. La nuova legge si basa su regole uguali per Camera e Senato.
Le variazioni della legge elettorale sono state numerosissime, questo dimostra come la legge elettorale abbia grandissima influenza sulla forma di governo.
Le norme costituzionali inoltre garantiscono che l’elezione dei parlamentari non sia condizionata da fattori esterni:
- ineleggibilità: condizione soggettiva che rende invalida l’elezione. Le cause sono titolarità di cariche elettive a livello locale, titolarità di uffici di particolare rilievo, esistenza di un particolare rapporto economico con lo Stato, titolo di magistrato nelle circoscrizioni nelle quali operano. Per evitare di incorrere in giudizio di ineleggibilità bisogna cessare dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della Legislatura (7 giorni prima in caso di scioglimento anticipato delle Camere).
- incompatibilità: situazione soggettiva per cui un soggetto svolge una funzione incompatibile con l’esercizio del mandato da parlamentare (deve scegliere una delle due funzioni). Le funzioni incompatibili sono: Deputato e Senatore, Presidente della Repubblica e parlamentare, giudice costituzionale e parlamentare, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e parlamentare, membro del Parlamento Europeo e parlamentare.
- divieto del mandato imperativo: il parlamentare deve esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato, ovvero una volta che viene eletto non deve più essere portatore degli interessi del suo partito e dei suoi elettori, ma deve farsi portatore di un interesse
La durata delle Camere La durata delle Camere è fissata in cinque anni, come la legislatura. Vi sono ovviamente delle regole per il rinnovo delle Camere, per fare in modo che l’organo centrale della Costituzione non venga mai meno durante il periodo di rinnovo. La Costituzione, infatti, stabilisce un’importante differenza tra prorogatio e proroga delle Camere: la prorogatio è quando le Camere scadute continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non si insediano le nuove Camere (vale anche per il Governo, massimo 70 giorni, e agiscono solo per atti costituzionalmente necessari, definiti di ordinaria amministrazione e non di interesse politico), mentre la proroga (spostare in avanti la legislatura) può essere posta in un solo caso, ovvero in caso di guerra. La fine della legislatura ha degli effetti rilevanti, oltre che sui poteri delle Camere, sui procedimenti in corso. Questi decadono, come conseguenza dei principi di autonomia e indipendenza delle Camere, e dovranno essere eventualmente ripresentati alle Camere neoelette, che sono espressione di una nuova volontà popolare. Solo le leggi di origine popolare godono di un trattamento particolare e vengono riprese dalle nuove Camere che continuano l’attività svolta da quelle precedenti.
L’autonomia delle Camere La misura dell’organizzazione interna delle Camere è contenuta nei regolamenti parlamentari (riserva di competenza all’art. 64 della Costituzione) e quindi attraverso strumenti di autoorganizzazione. Questo perché il Parlamento si qualifica come un organo autonomo e indipendente rispetto agli altri poteri e l’autoorganizzazione ne è garanzia. Ogni Camera deve avere il proprio regolamento, che può essere differente per Camera e Senato nel rispetto del principio del bicameralismo perfetto, e che deve essere approvato con maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti della Camera), così da poter essere uno strumento che integra la Costituzione per quanto riguarda le funzioni del Parlamento e le relazioni del Parlamento con gli altri organi (quindi una norma di garanzia). Per questo motivo, i regolamenti vengono studiati sotto due profili: dal punto di vista delle fonti di diritto e in relazione alla forma di Governo. I regolamenti parlamentari costituiscono fonti del diritto; essi sono generali e astratti (requisiti sostanziali) e vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (requisiti formali). Si tratta di fonti di rango primario, poiché la Costituzione stabilisce una riserva di materia e nessun’altra fonte può disciplinare tale materia. Si tratta quindi di atti con forza di legge che dovrebbero essere soggetti al controllo di costituzionalità, ma siccome ciò si scontrerebbe con il principio di autonomia e indipendenza del Parlamento, essi non sono soggetti al controllo della Corte costituzionale (che ha quindi scelto di privilegiare l’autonomia del Parlamento, per logica). L’unica occasione in cui possono essere soggetti al controllo di legittimità è in sede di conflitto tra i poteri dello Stato. I regolamenti parlamentari, inoltre, incidono sulla forma di Governo, rafforzando o indebolendo la dialettica tra maggioranza e opposizione e i poteri del Governo. Si possono distinguere due fasi principali:
- La riforma del 1971: questa riforma tentò di rafforzare il ruolo del Parlamento come organo centrale, basandosi sull’idea che in un Parlamento tutte le forze politiche abbiano uguale peso e quindi il Governo non possa avere alcun privilegio politico. Si cercò di sfruttare il clima di compromesso tra maggioranza e opposizione per instaurare nuovi canali di comunicazione con gli altri organi costituzionali, introducendo molte norme che richiedevano l’unanimità (o una maggioranza molto elevata), dando così un forte potere ai gruppi parlamentari di piccole dimensioni, che potevano bloccare alcune decisioni.
- Le riforme degli anni '80: queste riforme avevano lo scopo opposto a quella del ’71, ovvero cercarono di favorire una distinzione molto netta tra maggioranza e opposizione, nel tentativo di rafforzare i poteri di indirizzo politico del Governo.
L’autonomia delle Camere è rafforzata anche dalle prerogative dello status parlamentare. Lo status parlamentare è l’insieme delle prerogative di cui dispongono tutti gli appartenenti a una determinata categoria soggettiva (qui: il Parlamento). Questo status si acquisisce nel momento in cui viene proclamato il risultato elettorale, per i deputati e i senatori non elettivi. Per i senatori non elettivi, i senatori di diritto lo acquisiscono quando si dimettono dalla carica di Presidente della Repubblica, mentre i senatori a vita quando accettano la nomina. Tale status si perde al termine del mandato, anche se vi sono delle prerogative che si estendono anche oltre la fine del mandato. La prima prerogativa di cui dispongono è quella della verifica dei poteri (art. 66 della Costituzione): le Camere hanno il diritto-dovere di giudicare la validità delle elezioni e dei titoli di ammissione dei parlamentari (attraverso la Giunta per le elezioni). In tutte le altre tipologie di elezioni, la validità è verificata dai giudici. In queste condizioni, la verifica dei poteri interna è fortemente politicizzata. Un’altra prerogativa è l’insindacabilità degli atti interni, ovvero dei procedimenti e degli atti interni posti in essere dalle Camere. Tuttavia, la Corte costituzionale stabilisce che essi possano essere soggetti al controllo di costituzionalità qualora abbiano violato un principio costituzionale. Le Camere sono anche titolari dell’autodichia (o giurisdizione domestica), ovvero la capacità di decidere sulle controversie relative allo stato giuridico ed economico dei propri membri e dei propri dipendenti (si tratta di una diretta espressione del principio di autonomia). Ulteriori garanzie per l’indipendenza del Parlamento sono date dall’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dal singolo in Parlamento e dall’inviolabilità dei parlamentari, che non possono essere arrestati o limitati nella libertà personale, salvo che in attuazione di sentenza definitiva o in flagranza di reato, se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
L’organizzazione interna Le due Camere sono organi complessi, ovvero composti da altri organi, che possono essere monocratici (una persona) o collegiali (più persone). Gli organi interni delle Camere:
- Presidente dell’Assemblea: unico organo monocratico, che viene eletto durante la prima seduta tra i componenti della Camera stessa. Nelle prime tre votazioni occorrono maggioranze qualificate piuttosto elevate, alla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza verso l’esterno, deve garantire e dirigere lo svolgimento delle sedute (aprire e chiudere le sedute, dare e togliere la parola ai parlamentari, gestire le operazioni e gli esiti del voto, garantire l’ordine all’interno dell’aula). In linea di principio non dovrebbe esercitare attività politica, ma dovrebbe esercitare le sue funzioni in modo neutrale (si era sviluppata la prassi di assegnare la presidenza di una delle Camere all’opposizione, oggi non più). Il Presidente, per essere quanto più neutrale possibile, non vota. Il Presidente non risponde alla maggioranza che lo ha eletto e, a meno che non si dimetta, egli non può essere rimosso dalla carica.
- Ufficio (o Consiglio) di Presidenza: ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Si compone di 4 vicepresidenti (solitamente 2 della maggioranza e 2 dell’opposizione) che sostituiscono a rotazione il Presidente quando è assente, 8 segretari che presiedono alla verbalizzazione delle sedute e infine 3 questori che hanno il compito di mantenere l’ordine all’interno dell’aula. L’Ufficio di Presidenza ha funzioni di tipo amministrativo (predispone il bilancio della Camera/Senato), di tipo organizzativo (risolve tutte le questioni relative alla composizione degli altri organi interni delle Camere), di tipo normativo (redige regolamenti di minore importanza), di tipo disciplinare (irroga ai parlamentari le sanzioni disciplinari).
- Gruppi parlamentari: si tratta di organi interni delle Camere di particolare rilievo. Sono organi che devono essere necessariamente istituiti all’inizio di ogni legislatura. Sono associazioni volontarie a cui aderiscono parlamentari dello stesso partito o della stessa coalizione (proiezioni dei partiti politici all’interno delle Camere); entro 2 giorni dalla prima seduta della Camera e entro 3 giorni dalla prima seduta del Senato, ciascun deputato o senatore deve dichiarare a quale gruppo parlamentare intende aderire (ad eccezione dei senatori a vita e di diritto). Per poter istituire un gruppo parlamentare esiste un numero minimo di 10 senatori e 20 deputati, salvo deroghe concesse dall’Ufficio di Presidenza. Coloro che non riescono a costituire un gruppo parlamentare autonomo confluiscono nel gruppo misto (gruppo nel quale si trovano componenti di diverse forze politiche). Le funzioni dei gruppi parlamentari riguardano la ripartizione dei tempi d’aula, delle risorse e delle strutture (es. uffici), che vengono attribuite in base alla loro consistenza numerica (su base percentuale). La natura dei gruppi parlamentari è stata a lungo dibattuta, poiché essi si dotano di una propria struttura e organizzazione interne (sono a tutti gli effetti associazioni non riconosciute, natura privata) ma svolgono funzioni pubbliche; ad oggi si ha un’ibridazione dei modelli pubblici e privati. Questo è fondamentale perché, essendo soggetti privati, i Giudici ordinari possono essere chiamati a risolvere tutte le questioni che riguardano la struttura interna del gruppo.
- Conferenza dei capigruppo: organo collegiale, a cui partecipano i capi di tutti i gruppi parlamentari, oltre al Presidente della Camera o del Senato e un membro del Governo. Questa conferenza stabilisce il programma dei lavori di ogni Camera. All’interno di questa conferenza, il voto è ponderato (il voto non vale 1, ma vale in proporzione alla consistenza del gruppo parlamentare). La decisione deve essere presa all’unanimità al Senato e a maggioranza ponderata alla Camera; se non si raggiungono queste condizioni, è il Presidente che stipula il calendario dei lavori.
- Commissioni permanenti: a cui vengono affidati la gran parte dei lavori delle Camere. Si tratta di organi ad istituzione necessaria, che permangono in vita per tutta la legislatura (permanenti). Si dividono per la loro competenza per materia; generalmente ne abbiamo 14 e corrispondono grossomodo ai ministeri. Si compongono in modo da rispecchiare proporzionalmente la composizione dell’aula. Ogni gruppo parlamentare indica all’Ufficio di Presidenza la suddivisione dei propri parlamentari nelle varie commissioni, idealmente per criterio di competenza. Le commissioni partecipano a quasi tutte le funzioni parlamentari: funzione legislativa, funzione di indirizzo e funzione di controllo nei riguardi del Governo, funzioni consultive (sono chiamate a esprimere pareri, ad esempio nel caso dell’approvazione dei D.Lgs) o funzioni di ricerca utili all’attività della Camera di appartenenza.
- Commissioni speciali: possono essere monocamerali o bicamerali (es. Commissione di inchiesta, unico organo disciplinato dalla Costituzione, ha gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria; svolge inchieste politiche di controllo del Governo e inchieste legislative su particolari tematiche per lo svolgimento di tale funzione in Parlamento. Ad oggi quelle istituite sono 15).
- Giunte: non si tratta di organi politici, ma di organi che svolgono funzioni tecnico-giuridiche. I componenti vengono scelti dal Presidente seguendo anche le indicazioni dei gruppi parlamentari. Le giunte più importanti sono: la giunta per il regolamento (si occupa di predisporre le eventuali modifiche ai regolamenti parlamentari e di coadiuvare il Presidente nell’applicazione e nell’interpretazione dei regolamenti), la giunta delle elezioni (si occupa della verifica dei poteri, ovvero l’attività diretta alla convalida delle elezioni) e la giunta per le autorizzazioni a procedere (si occupa della fase istruttoria di tutte le domande di attività giudiziale nei riguardi dei parlamentari); al Senato le ultime due sono unificate in un’unica giunta.
Le attività delle Camere
Il Parlamento svolge sia la funzione legislativa che la funzione di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. In relazione alle attività svolte dal Parlamento, esistono dei principi costituzionali di tipo procedimentale che garantiscono il mantenimento della forma di Governo. Questi riguardano:
- Quorum: la Costituzione introduce un quorum strutturale (numero legale per la validità delle sedute) e un quorum funzionale (maggioranza necessaria per approvare le deliberazioni della Camera). Per quanto riguarda il primo, è fissato al 50%+1 dei componenti ed è presunto, ovvero deve essere verificato solo se qualcuno lo chiede; mentre per quanto riguarda il secondo, si assume generalmente la regola della maggioranza semplice (50%+1 dei presenti).
- Maggioranze: generalmente, per le deliberazioni viene adottata la regola della maggioranza semplice, ma vi sono delle eccezioni che prevedono la maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti) o qualificata (qualunque maggioranza superiore alla maggioranza assoluta); ad esempio, per la revisione costituzionale, l'elezione del Presidente della Repubblica, ecc.
- Voto palese: per quanto riguarda la trasparenza nelle votazioni, vi è un'importante distinzione tra scrutinio segreto e palese. Il voto palese è obbligatorio solamente per il voto di fiducia al Governo, ma viene spesso utilizzato anche per diverse altre normative, comportando un'assunzione di responsabilità politica.
Per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento nei confronti del Governo, sono previsti diversi strumenti:
Atti di indirizzo:
- Mozione: atto destinato a produrre un dibattito e un voto da parte dell'Assemblea, invitando il Governo ad assumere una posizione precisa su una determinata materia. Se il voto è favorevole, il Governo è vincolato a comportarsi in tal modo. La mozione deve essere presentata da un gruppo di parlamentari o dal Presidente di ciascuna Camera.
- Risoluzione: è uno strumento meno impegnativo della mozione, ma il cui scopo è sempre quello di esplicitare un indirizzo o un orientamento parlamentare, interpretabile dal Governo.
- Ordine del giorno: è uno strumento flessibile e accessorio, attraverso il quale vengono attribuite direttive politiche al Governo, senza vincolarlo.
Atti di controllo:
- Interrogazioni: domande orali o scritte poste al Governo da un parlamentare o da un gruppo con lo scopo di segnalare determinati problemi. Una volta a settimana si tiene il cosiddetto question time, durante il quale risponde direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Interpellanze: si chiede al Governo una valutazione delle sue attività politiche con lo scopo di scatenare un dibattito e di mettere eventualmente in atto uno strumento di indirizzo politico.
GOVERNO
Il Governo è un organo complesso costituito da più organi individuali (il Presidente del Consiglio e i ministri) e un organo collegiale (il Consiglio dei Ministri). Il Governo è definito come l'organo esecutivo, pur avendo oggi anche funzioni di indirizzo politico (attività di libero fine). Infatti, oltre a dare attuazione alle fonti normative, il Governo intrattiene direttamente le relazioni internazionali e comunitarie, che definiscono le manovre di politica economica. È quindi ciascun Governo a scegliere i fini da perseguire (in ambito costituzionale) e i mezzi necessari per raggiungerli. Ad oggi, l'efficacia di un Governo si misura principalmente nella capacità di dirigere la pubblica amministrazione per attuare la politica generale.
Il Governo che è emerso dal lavoro dell'Assemblea Costituente è il frutto di due posizioni opposte: la sinistra italiana che voleva rafforzare la collegialità del Governo per tutelare l'unità dell'indirizzo politico, e la DC che voleva rafforzare la figura del Presidente del Consiglio in modo che potesse elaborare l'indirizzo politico. Ciò che emerge è un modello ambiguo e sommario. Tuttavia, il Governo si compone di: Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri e Ministri. Le incertezze riguardano il ruolo del Presidente del Consiglio (non è chiaro se sia titolare dell'indirizzo politico o se debba semplicemente coordinare l'attività dei ministri), ma anche il ruolo dei ministri (non è chiaro se ciascun ministro sia titolare di un proprio indirizzo politico o solo di quello collegiale del Consiglio). Questo modello è stato quindi fonte di frequenti oscillazioni (+ collegialità, frammentazione e legge proporzionale - + predominanza del PCM, legge maggioritaria).
Le relazioni tra questi organi sono molto complesse e ambigue; in Italia si basano sui principi sanciti dall'articolo 95:
- Principio collegiale: postula che l'indirizzo politico si formi all'interno del Consiglio dei Ministri.
- Principio monocratico: i poteri di direzione e coordinamento sono attribuiti al Premier.
- Principio della responsabilità ministeriale: ogni ministro è autonomo e responsabile per gli atti che emana (i ministri sono responsabili civilmente, amministrativamente e penalmente; vengono giudicati dal Tribunale del distretto della Corte d'Appello competente per territorio, previa autorizzazione della Camera di appartenenza o del Senato, se non appartengono a una Camera).
Ciò che emerge è la collegialità dell'indirizzo politico, poiché il Presidente del Consiglio dovrebbe limitarsi a dirigere e mantenere tale indirizzo. Infatti, egli non ha alcun potere di revoca nei confronti dei ministri (che sono nominati dal Presidente della Repubblica, e non dal Presidente del Consiglio). Inoltre, il Governo ha bisogno della fiducia del Parlamento, che valuta anche l'operato del Governo e può rimuovere i ministri con una mozione di sfiducia individuale.
Con la legge 400/1988, il potere del Presidente del Consiglio è stato rafforzato (nuove direttive politiche e amministrative, potere di manifestare l'indirizzo politico all'esterno), anche tramite l'istituzione della struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge 400/1988 istituisce una serie di organi governativi non previsti dalla Costituzione, tra cui:
- Il Consiglio di Gabinetto: coadiuva il Presidente del Consiglio e si compone dai ministri da lui designati (ultimamente mai costituito).
- I Comitati di ministri: istituiti dal Presidente del Consiglio con compiti istruttori su questioni che poi vengono sottoposte al Consiglio dei Ministri.
- I Comitati interministeriali: svolgono attività di indirizzo e attività normative secondarie su settori (soprattutto economici) di competenza di più ministri.
- Il Vicepresidente del Consiglio: supplente del Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- I Ministri senza portafoglio: esercitano soltanto le competenze delegate dal Presidente del Consiglio (senza dicastero).
- I sottosegretari di Stato: coadiuvano il ministro e svolgono i compiti loro conferiti tramite decreto ministeriale.
- I Vice Ministri: sono sottosegretari di Stato ai quali viene conferita una delega di particolare ampiezza.
La formazione del Governo
La formazione del Governo avviene diversamente a seconda del sistema elettorale adottato. Con il sistema maggioritario, normalmente si ottiene un modello bipolare con due grandi coalizioni che concorrono; in questo caso, una coalizione vincente ha a capo un premier che normalmente diventa il nuovo Presidente del Consiglio. Con il sistema elettorale proporzionale, occorre dapprima individuare una personalità politica idonea a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio e che possa ottenere il sostegno della maggioranza. La formazione del Governo inizia quindi con le consultazioni da parte del Presidente della Repubblica. Inizialmente era prassi l'attribuzione di un mandato esplorativo a una figura super partes o addirittura di un preincarico; segue l'accettazione con riserva da parte del Premier incaricato, che sarà sciolta solo se ci sarà la possibilità di ottenere la fiducia. Una volta sciolta la riserva, il Presidente del Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal nuovo Presidente del Consiglio. Egli ha anche il compito di consultarsi con il Presidente della Repubblica per scegliere i ministri, mantenendo sempre un dialogo leale tra i due.
Successivamente alla nomina, il Presidente del Consiglio e i ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica, facendo così entrare in funzione il nuovo Governo. Tale procedura si completa con il voto di fiducia da parte delle Camere (entro 10 giorni), che instaura il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
- Mozaione di fiducia: avviene per voto palese e appello nominale.
- Mozaione di sfiducia: può essere chiesta nel corso della legislatura da un decimo dei componenti della Camera. Esiste anche la mozione di sfiducia individuale, che solleva un singolo ministro dall'incarico.
- Questione di fiducia: ha l'effetto di legare la persistenza della fiducia all'approvazione di una specifica norma.
La crisi di Governo
Poiché il Governo nasce con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, la crisi si apre con le dimissioni del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica. Si distinguono due modelli di crisi: parlamentare e extraparlamentare. Nel caso della crisi parlamentare, al Governo non viene concessa la fiducia oppure tale fiducia viene ritirata attraverso una mozione di sfiducia. Questo tipo di crisi è l'unico previsto dalla Costituzione ed è definito parlamentare perché si svolge attraverso un dibattito e un voto palese in Parlamento. A seguito della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo giuridico di dimettersi. Nel caso della crisi extraparlamentare, si ha il ritiro dell'appoggio di uno o più partiti che formano la coalizione governativa. In queste ipotesi, il Presidente del Consiglio non ha l'obbligo giuridico di dimettersi, ma dovrà farlo comunque, perché di fatto impossibilitato a portare avanti il programma, essendo privo di una maggioranza. In queste ipotesi, spesso si ha il rinvio del Governo dimissionario alle Camere; effettuato dal Presidente della Repubblica, ha la funzione di ricompattare la maggioranza, chiedendo espressamente il voto di sfiducia. In questo caso, la maggioranza può decidere di continuare a sostenere il Governo o sfiduciarlo apertamente; in quest'ultimo caso si dice che il Presidente della Repubblica parlamentarizza la crisi per ricondurla al modello costituzionalmente previsto.
Una questione diversa dalla crisi è il rimpasto governativo, ovvero la sostituzione di uno o più ministri dimissionari. Spesso, in attesa del nuovo ministro, il Presidente del Consiglio assume ad interim il Ministero. In questo caso non c'è né l'obbligo di dimissioni per il Presidente del Consiglio né l'obbligo di richiedere il voto di fiducia, poiché la fiducia si basa sul programma del Governo e non sulla sua composizione. In ogni caso, il Parlamento ha il potere di proporre un'eventuale mozione di sfiducia.
Il Governo dimissionario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Governo per garantire la continuità governativa, ma non ha pieni poteri. La crisi può essere risolta dal Presidente della Repubblica, con la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio o con lo scioglimento anticipato delle Camere e l'indizione di nuove elezioni.
Le funzioni del Governo
Il Governo esercita le sue funzioni politiche attraverso l'esercizio di poteri condivisi con altri organi. Si tratta di:
- I poteri del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del procedimento legislativo: si tratta di poteri modesti, non previsti dalla Costituzione, ma rafforzati dai regolamenti parlamentari, che comunque non consentono al Governo di spostare il potere legislativo su di sé.
- I poteri relativi alla politica di bilancio e finanziaria: uno degli strumenti principali di indirizzo politico, equamente diviso tra UE (che stabilisce le linee guida e controlla la coerenza degli interventi), il Governo (che elabora il DEF, Documento di economia e finanza) e il Parlamento (che approva il DEF).
- La politica estera: stipula di trattati internazionali, relazioni diplomatiche, partecipazione a organi internazionali.
Sono invece poteri propri del Governo:
- L'esercizio del potere normativo: attraverso i D.Lgs e i D.L., ma anche attraverso i regolamenti.
- L'attività di direzione dell'amministrazione statale: consiste nel provvedere, attraverso atti puntuali e specifici (i provvedimenti amministrativi), alla cura degli interessi pubblici determinati dalla norma. Vi è una certa libertà di scelta, detta discrezionalità amministrativa, che consente al Governo una certa libertà nella valutazione e scelta dei mezzi per perseguire gli obiettivi.
Queste due funzioni, politica e amministrativa, devono essere collegate nell'attività del Governo, che può attuarle in due modi: il modello della continuità o il modello della separazione tra politica e amministrazione. Nel primo caso, vi è una più facile attuazione dei programmi e una più evidente responsabilità per la pubblica amministrazione, che risponde al vertice politico. Nel secondo caso, si crea un apparato amministrativo autonomo dalla politica.
La Costituzione italiana sembra delineare maggiormente il modello della separazione, basato sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Dal punto di vista organizzativo, ciò implica che l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione debba avvenire tramite concorso, come meccanismo di selezione dei migliori per produrre organi funzionali chiamati a svolgere le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione, e non di una parte politica.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
In ogni forma statuale esiste un capo dello Stato che normalmente coincide con una persona fisica; in una forma di Stato parlamentare come la nostra, il Presidente della Repubblica è necessario per stabilizzare la forma di governo.
La Costituzione prevede che il Presidente partecipi con poteri chiave nel momento della "messa in moto" del sistema costituzionale e quando il sistema va in crisi. Egli ha anche poteri di stimolo, intervento e controllo nell'applicazione delle regole costituzionali, che esercita in quanto rappresentante dell'unità nazionale e senza responsabilità politica. I poteri del Presidente della Repubblica tenderanno ad espandersi nei momenti di crisi e a restringersi quando il sistema è stabile. Egli è anche garante della Costituzione e del buon andamento tra gli organi costituzionali, escludendo sempre, però, l'indirizzo politico.
L'art. 84 della Costituzione prevede che possa essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti civili, fermo restando che la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualunque altra carica.
Il Presidente della Repubblica è eletto (ai sensi dell'art. 83 della Costituzione) dal Parlamento in seduta comune, che viene integrato inoltre con tre delegati per ogni Regione, eletti dal consiglio regionale per tutelare le minoranze (fa eccezione la Valle d'Aosta, che ne ha solo uno). L'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea (volontà di una maggioranza ampia), ma dal terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta. Si tratta quindi di un'elezione indiretta (non vota direttamente il corpo elettorale, ma il Parlamento), ma questo è necessario per non legare la figura del Presidente della Repubblica a una maggioranza politica.
Il Presidente della Repubblica resta in carica per sette anni e la lunghezza del mandato è determinata dalla volontà di distaccare il Presidente della Repubblica dalla maggioranza che lo ha eletto e di garantire la sua autorevolezza. Non vi è nessuna norma che vieti la rielezione di un Presidente, ma di prassi non si sono viste ipotesi di rielezione (fino al 2013 con Napolitano).
Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Repubblica deve convocare il Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione di un nuovo Presidente, evitando la prorogatio, che può verificarsi solo nel caso in cui, al momento in cui il Presidente cessa le sue funzioni, le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento. In questo caso, l'elezione avviene dopo 15 giorni e sono temporaneamente prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.
Non esiste la figura del Vicepresidente della Repubblica e quindi, in caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Repubblica viene sostituito dal Presidente del Senato; invece, in caso di impedimento permanente, il Presidente del Senato diventa supplente e il Presidente della Camera indice le nuove elezioni entro 15 giorni. È il Presidente stesso ad accertare le sue condizioni di impedimento temporaneo e ad affidare le funzioni di supplenza tramite decreto.
La controfirma ministeriale
A norma dell'articolo 89 della Costituzione, gli atti del Presidente della Repubblica per essere validi devono essere controfirmati dal ministro competente, che se ne assume le responsabilità (la Costituzione dice "ministro proponente", ma siccome non sempre gli atti del Presidente sono frutto di una proposta, si intende come ministro competente), così da rendere giuridicamente irresponsabile il Presidente. In realtà, esistono degli atti che non possono essere controfirmati (es. messaggi non formali del Presidente al paese).
Si è giunti, proprio per tutti questi motivi, alla distinzione degli atti in tre grandi categorie:
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sia il contenuto che la forma sono scelte autonome del Presidente della Repubblica. Si tratta, ad esempio, di atti di nomina (senatori a vita, giudici costituzionali), atti di autorizzazione e controllo (rinvio delle leggi), atti di esternazione (messaggi alle Camere). In questo caso, la controfirma legittima semplicemente l'atto senza incidere sul contenuto.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: il contenuto è determinato dal Governo mentre la forma è imputabile al Presidente. Si tratta, ad esempio, dei decreti contenenti norme giuridiche (D.L., D.Lgs., regolamenti). In questo caso, è il Presidente a svolgere una funzione di controllo di legittimità.
- Atti complessi: il contenuto è frutto di una volontà coincidente di Presidente e Governo. Si tratta, ad esempio, della nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere. In questo caso, la controfirma attesta la convergenza del Governo rispetto alla volontà del Presidente.
I poteri del Presidente della Repubblica
I poteri del Presidente della Repubblica sono numerosi e molto flessibili; essi si espandono nei momenti di crisi per poi restringersi quando le condizioni ritornano alla normalità (sono definiti come poteri a fisarmonica). Di seguito elenchiamo i vari poteri del Presidente della Repubblica.
Il ruolo di garanzia del Presidente gli consente di avere dei poteri nei confronti del Parlamento. Egli interviene al momento della formazione del Parlamento, nei momenti centrali delle sue attività e anche alla sua cessazione.
Il Presidente della Repubblica, infatti, indice le elezioni e presiede la prima riunione delle nuove Camere; egli è anche garante della regolarità del processo di rinnovamento delle Camere. Inoltre, è in grado di intervenire, seppur in minima parte, nella formazione del Parlamento attraverso la nomina dei senatori a vita, introdotti come elementi di riflessione culturale per le Camere.
Nel corso dell'attività delle Camere, il Presidente della Repubblica promulga le leggi e ha potere di rinvio (solo per garantire il rispetto delle regole costituzionali) e di inviare messaggi alle Camere (utilizzati raramente).
Uno dei ruoli più importanti del Presidente della Repubblica riguarda lo scioglimento delle Camere, che può essere anticipato o successivo.
Lo scioglimento anticipato avviene in presenza di una crisi del sistema; si tratta di un potere delicato poiché il Presidente si inserisce nella vita degli organi di indirizzo politico. Per poter sciogliere le Camere, il Presidente deve prima sentire i Presidenti delle Camere (art. 88 Cost.); lo scioglimento si configura come un atto complesso. Inoltre, le Camere non possono essere sciolte negli ultimi sei mesi di mandato (il cosiddetto semestre bianco).
Lo scioglimento successivo, invece, è conseguente alla crisi di Governo e quindi in seguito alle dimissioni del Governo. In presenza di un'evidente situazione di contrasto tra Parlamento e Governo, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere per riattivare la regolarità del sistema parlamentare.
Esiste anche un'altra forma di scioglimento, molto più delicata e discussa, ovvero lo scioglimento preventivo; questo scioglimento avviene quando il Presidente valuta l'esistenza di una rottura tra Parlamento e corpo elettorale (sistema messo in atto solo da Scalfaro nel 1994).
Anche nei confronti del Governo, il Presidente della Repubblica ha numerosi poteri, tra cui: la nomina del Presidente del Consiglio (attraverso atto complesso), la nomina dei ministri (atto formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo poiché, a tutti gli effetti, è il Presidente del Consiglio che sceglie la squadra di ministri), il rinvio del Governo alle Camere (per richiedere esplicitamente un voto di fiducia e eventualmente parlamentarizzare la crisi), i poteri di nomina (di funzionari di Stato e diplomatici) e il comando delle forze armate (così come ha il potere di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere).
La Costituzione attribuisce anche al Presidente della Repubblica il compito di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, ma si tratta soprattutto di una funzione formale. Gli atti che vengono emanati dal Presidente della Repubblica come Presidente del CSM non sono controfirmati. Egli nomina anche cinque giudici della Corte costituzionale.
Tra gli altri poteri del Presidente della Repubblica ci sono anche il potere di esternazione (ovvero la possibilità di esprimere pubblicamente il proprio pensiero tramite messaggi alle Camere, nel tentativo di stimolarle a farsi carico di varie problematiche, ma anche messaggi alla Nazione, discorsi pubblici, interviste, ecc. Si tratta di atti non controfirmati e che quindi pongono problemi delicati), il potere di moral suasion (ovvero quel potere esercitato generalmente in maniera non pubblica tramite il quale il Presidente fa comprendere alle forze politiche che devono assumere dei comportamenti costituzionalmente necessari), il potere di grazia (che deve avere natura eccezionale).
Grazia: provvedimento del Presidente della Repubblica tramite cui egli estingue o riduce la pena inflitta a una singola persona con un provvedimento dell'attività giudiziaria. Amnistia e indulto: provvedimento attribuito alla legge del Parlamento che deve essere approvato con maggioranza di due terzi e non si rivolge a una singola persona ma a una fattispecie di reato. L'amnistia estingue il reato, mentre l'indulto estingue solo la pena.
La responsabilità del Presidente della Repubblica
Nel nostro ordinamento, come abbiamo già sottolineato, il principio generale è quello di irresponsabilità del Presidente della Repubblica, che deriva proprio dal suo ruolo di garanzia (art. 90 Cost.).
Le uniche ipotesi di responsabilità giuridica (ovvero collegata a una sanzione: si divide in penale, civile e amministrativa) sono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione (art. 90); è il Parlamento in seduta comune a mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica e le accuse devono sempre essere giudicate dalla Corte costituzionale, in composizione integrata (art. 134).
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Per giustizia costituzionale si intende la possibilità di giudicare la legittimità di una fonte di rango primario rispetto alla Costituzione. Si tratta di una funzione tipica delle Costituzioni del secondo dopoguerra, che erano le uniche ad avere le precondizioni necessarie per l’instaurarsi di un sistema di giustizia costituzionale.
Queste sono: il superamento della forma di Stato di tipo dualistico (Sovrano e Parlamento) e il passaggio a una forma di Stato in cui la lotta per la sovranità e la supremazia non fosse in discussione, la rigidità e la superiorità assoluta della Costituzione, il pluralismo sociale e la necessità di garanzie per le minoranze.
La giustizia costituzionale ha quindi una doppia anima: quella giurisdizionale (il giudizio costituzionale si sostanzia nel rapporto tra una fonte superiore e una inferiore e si esprime nel giudizio di legittimità, ovvero di non contraddittorietà della fonte inferiore rispetto a quella superiore → modalità e percorso per giungere alla decisione) e quella politica (effetti della decisione sulle scelte politiche dello Stato); esistono quindi diversi modelli di giustizia costituzionale che bilanciano in modi differenti queste due anime.
Una prima distinzione si ha a seconda che il giudizio sia diffusivo o accentrato. Il giudizio diffusivo si sostanzia in un giudizio di costituzionalità effettuato direttamente dal Giudice (es. USA); non esiste quindi una Corte costituzionale, ma ciascun Giudice può verificare la legittimità di una legge rispetto alla Costituzione. Si tratta quindi di un giudizio sulle situazioni giuridiche soggettive e sulla legge in concreto; come conseguenza la norma non viene annullata nei confronti di tutti ma viene solamente disapplicata in quel caso specifico. Il fine del giudizio quindi è la tutela dei diritti e non la dichiarazione di incostituzionalità della legge.
Il giudizio accentrato, al contrario, prevede l’esistenza di una Corte costituzionale incaricata del controllo di costituzionalità delle leggi (in Europa è il modello più diffuso a partire dalla Costituzione austriaca del 1920). Esattamente all’opposto del giudizio diffusivo, il giudizio accentrato ha per oggetto l’incostituzionalità della legge, ed è quindi un giudizio sulla legge in astratto, e per fine l’annullamento erga omnes e non inter partes.
Il giudizio poi può essere a priori o a posteriori. Il controllo a priori si svolge prima che la norma venga applicata ed è quindi un controllo fortemente astratto e politico. Al contrario, il giudizio a posteriori si può svolgere anche a distanza di molto tempo dall’approvazione della norma; si tratta di un giudizio decisamente meno politico e astratto.
Esistono anche i cosiddetti modelli misti, come quello previsto dalla Costituzione italiana. La Costituzione italiana infatti scarta il modello americano e prevede l’esistenza di una Corte costituzionale (come custode della Costituzione) nonostante la diffidenza da parte delle parti politiche che temevano che questo organo potesse intaccare la supremazia e la sovranità popolare del Parlamento. La Costituzione che disciplina le competenze (art. 134), la composizione (art. 135) e l’efficacia delle sentenze (art. 136) della Corte, tuttavia non disciplina le modalità di accesso, che sono state stabilite da una legge costituzionale e una legge ordinaria.
La Corte si compone di 15 Giudici eletti per un terzo dal Parlamento (con maggioranza di due terzi per i primi due scrutini e tre quindi dal terzo scrutinio in poi, per sganciare gli eletti dalla maggioranza parlamentare), un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (da tre collegi diversi) e nominati per il restante un terzo dal Presidente della Repubblica (con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Primo Ministro). I Giudici durano in carica 9 anni, non sono rieleggibili e sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio della professione. Le ragioni di questa composizione sono da rintracciare nella doppia anima della Corte (politica rappresentata dai giudici eletti in Parlamento, giurisdizionale rappresentata dai giudici eletti dalle supreme magistrature e di collegamento rappresentata dai giudici nominati dal Presidente della Repubblica).
Le sentenze emesse dalla Corte
La legge n.1 del 1948 (approvata dall’Assemblea costituente poco prima dello scioglimento) stabilisce che l’accesso alla Corte avviene secondo il modello in via incidentale (in modo indiretto), ovvero la questione di legittimità deve essere sollevata da un giudice nel corso di un giudizio su norme applicabili in quello stesso giudizio (ed è per questo che il modello costituzionale in Italia è detto misto). La legge n.1 del 1953 stabilisce alcune garanzie per i giudici costituzionali, ma soprattutto attribuisce alla Corte il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo e la disciplina sul giudizio penale nei confronti del Presidente della Repubblica.
La legge n.87 del 1953 disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Corte. Essa rinvia anche a un regolamento interno per la disciplina dell’esercizio delle funzioni. Le norme integrative vengono pubblicate nel 1956, riscritte nel 2008 e ulteriormente modificate nel 2020.
Le norme stabiliscono inoltre che le funzioni dei giudici costituzionali sono incompatibili con ogni altra attività e che, come per i membri del Parlamento, le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni sono insindacabili. Anche per loro vale l’istituto dell’autorizzazione a procedere. Secondo la legge, la Corte è autonoma dal punto di vista organizzativo, finanziario e regolamentare. Le sue attività sono informate alla collegialità. Pur trattandosi di un organo puro, la Corte si dota di un Presidente che resta in carica tre anni, sceglie il giudice relatore, convoca la Corte in Camera di Consiglio e fissa l’udienza di trattazione della causa; in caso di parità nelle votazioni, il suo voto vale doppio.
Il giudizio incidentale di illegittimità costituzionale
Il giudizio di illegittimità viene definito come incidentale e si divide in due fasi. Una prima fase che si svolge davanti a un’autorità giurisdizionale e che serve a sollevare la questione della legittimità e una seconda fase davanti alla Corte costituzionale che giudica la legittimità della legge.
Durante la prima fase sono i giudici a sollevare la questione della legittimità costituzionale di una legge quando ritengono la questione rilevante e non manifestamente infondata. L’origine del giudizio di illegittimità è pertanto incidentale e necessariamente legato all’esistenza di una controversia davanti a un’autorità giurisdizionale.
In questi termini il modello italiano appare simile a quello americano ed è per questo che viene definito misto; questo modello permette di ridurre notevolmente gli elementi politici del giudizio accentrato e di ricondurre il giudizio all’interpretazione della legge in un caso concreto.
La rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione costituiscono i primi preliminari del giudice. Il primo requisito (la rilevanza, art. 23 legge 87/1953) costituisce un giudizio processuale e significa che vi deve essere un rapporto di pregiudizialità costituzionale tra la soluzione della questione di legittimità e la soluzione del caso concreto; ovvero la causa non può essere decisa se prima non è stata risolta la questione di legittimità costituzionale da parte della Corte. Da questo concetto deriva anche il principio secondo cui la questione deve essere attuale (NON eventuale, prematura, ipotetica o teorica). Inoltre esiste il divieto di actio litis, che stabilisce che la domanda della controversia deve essere diversa dal quesito della legge e posta da un soggetto autonomo (=deve essere una causa vera), altrimenti la causa potrebbe essere stata posta solo in modo fittizio per sollevare la questione della legittimità costituzionale.
Il secondo requisito (la non manifesta infondatezza) costituisce un giudizio sul merito della questione, ovvero sulla possibilità di illegittimità della legge; questo requisito si ha per non sovraccaricare la Corte ma non si tratta di un giudizio sulla legge.
Vi è anche un ulteriore filtro ovvero l’interpretazione conforme: il Giudice deve verificare che la norma non possa darsi un’interpretazione conforme a Costituzione, pena l’inammissibilità della questione. Queste regole sono comunque parzialmente flessibili, soprattutto nel caso delle leggi elettorali per tutelare il diritto di voto dei cittadini.
L’organo giurisdizionale legittimato a sollevare la questione viene identificato da due criteri: uno soggettivo (un giudice appartenente all’ordinamento giudiziario investito da un potere decisorio) e uno oggettivo (l’esistenza di un giudizio). Vi sono tuttavia, come spesso accade nel nostro ordinamento, le cosiddette zone grigie, nelle quali vi è un giudizio ma non un giudice appartenente all’ordinamento giudiziario (es. controversie demandate a un collegio di arbitri) oppure delle situazioni opposte nelle quali vi è un giudice preposto a decidere ma nessuna controversia relativa a situazioni giuridiche soggettive.
Si è allora detto che la ragion d’essere della sollevazione della questione di costituzionalità consiste nel fatto che il giudice si trova in una posizione di intermediarietà tra la legge e le situazioni giuridiche soggettive. Quindi il criterio soggettivo e quello oggettivo non devono essere interpretati in senso assoluto ma in senso relativo rispetto ai fini del giudizio incidentale.
Una volta verificati tutti questi requisiti, il giudice emana un’ordinanza con la quale sospende il processo (NON lo conclude) e invia gli atti alla Corte costituzionale. L’ordinanza è molto importante poiché contiene vari elementi, tra cui la motivazione sulla rilevanza, la motivazione sulla non manifesta infondatezza, i termini della questione di legittimità (ovvero il thema decidendum, la norma legislativa imputata e la norma costituzionale: NB sono parametri che la Corte non può modificare) e la sospensione del processo.
L’illegittimità consequenziale è l’unico caso in cui il giudice della Corte modifica i parametri del thema decidendum, perché oltre a giudicare la norma imputata dichiara incostituzionali anche ulteriori norme che derivano da quella giudicata.
Vi sono alcuni ulteriori adempimenti procedimentali che tutelano vari interessi: la notifica (che serve a informare le parti del contraddittorio ed è obbligatoria; viene inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale), la comunicazione (ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio regionale) e la pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale poiché si tratta di un fatto rilevante per l’intero ordinamento).
Tuttavia, nella seconda fase appare un organo vero e proprio destinato a giudicare sulla legittimità della legge: la Corte costituzionale. A questo punto non è più rilevante la specifica situazione giuridica sostanziale ma la legittimità della legge rispetto alla Costituzione.
Il giudizio della Corte costituzionale è un giudizio oggettivo sulla legittimità della legge, finalizzato alla soluzione di una controversia concreta. Coloro che erano parti del processo a quo possono costituirsi davanti alla Corte per far valere le loro ragioni per la (in)costituzionalità della legge, ma non è obbligatorio. Possono anche essere introdotte altre parti con lo scopo di ampliare gli strumenti conoscitivi della Corte (istituto dell’amicus curiae, si tratta di formazioni sociali senza scopo di lucro e enti portatori di interessi collettivi).
Anche la Corte ha dei filtri relativi alla forma della decisione e al merito. La Corte costituzionale pronuncia in generale sentenze, ordinanze e decreti. Le sentenze sono lo strumento con cui la Corte giudica in via definitiva (pronunciata solo dopo una discussione pubblica), gli altri provvedimenti sono adottati con ordinanza (che è preventiva e quindi più celere) e i provvedimenti del Presidente con decreto.
Le pronunce della Corte si distinguono in processuali e di merito: sono processuali quelle relative all’esistenza dei presupposti processuali e di merito quelle relative alla manifesta infondatezza; la Corte può quindi dichiarare l’inammissibilità (con sentenza o ordinanza), la decisione di restituzione degli atti al giudice a quo (con ordinanza) e la manifesta infondatezza (ordinanza).
Qualora tutti i presupposti siano stati rispettati si giudica la legge. I vizi della legge sono di tre tipi:
- vizi formali: vizi che afferiscono al procedimento di formazione dell’atto, che non è stato emanato secondo le regole costituzionali;
- vizi di incompetenza: vizi che afferiscono al soggetto che ha emanato l’atto e che non era dotato della competenza costituzionale per farlo;
- vizi sostanziali: vizi che afferiscono al contenuto dell’atto, che viola una norma costituzionale di altro tipo rispetto agli altri due punti.
La conseguenza è in tutti e tre i casi la stessa, ovvero l’incostituzionalità della fonte, ma il vizio può manifestarsi diversamente a seconda che si tratti di una norma che contiene regole, principi o programmi.
Un tipo particolare di controllo sulla legge è il controllo sulla ragionevolezza della legge. Il controllo sulla ragionevolezza ha preso le mosse, nella giurisprudenza costituzionale, dall’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza). L’art. 3 della Costituzione prevede il principio che tutti i cittadini devono essere trattati dalla legge in maniera eguale. Ciò esclude, ovviamente, che a parità di situazioni sostanziali vi siano trattamenti normativi diversi. Nel giudizio di ragionevolezza la Corte costituzionale valuta la coerenza di una legge rispetto all'ordinamento (es. non vi può essere una pena superiore per chi ruba mele rispetto a quella data a chi ruba ciliegie, perché si tratta sempre di un furto di frutta).
Con la sentenza di rigetto la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza della questione nei limiti e nei termini in cui essa è stata proposta alla Corte. La sentenza di rigetto non produce giudicato e ha effetti solo nei confronti del giudice a quo e quindi la stessa questione è risollevabile da giudici diversi. La Corte infatti non stabilisce che la legge è legittima, ma che non è incostituzionale in relazione alla domanda posta dal giudice.
La sentenza di accoglimento ha effetti retroattivi ed efficacia erga omnes. Limite agli effetti retroattivi è dato dai c.d. rapporti esauriti, quali giudicato, prescrizione, decadenza. Nel caso della dichiarazione di incostituzionalità di una legge penale, la retroattività della sentenza travolge anche l'eventuale giudicato. Il vuoto normativo generato da questa sentenza (vi è una norma che non può più essere applicata) deve essere colmato dal legislatore.
La "doppia anima" giurisdizionale e politica del giudizio di legittimità costituzionale è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Essa ha nel tempo creato un sistema di strumenti decisori che mostrano una Corte costituzionale sempre più inserita all'interno del sistema degli equilibri della forma di governo in una prospettiva di tipo collaborativo.
I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
La Corte costituzionale ha anche la funzione di giudicare nei casi di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato (art. 134), e bisogna sottolineare che vi è una notevole differenza di regole e di finalità rispetto ai conflitti di attribuzione di potere tra Stato e Regioni. Questo perché i conflitti all’interno dello Stato sono intraorganici e non vengono definiti con precisione dalla Costituzione, mentre quelli tra Stato e Regioni sono intersoggettivi e vengono definiti con precisione dalla Costituzione.
Questo potere della Corte rappresenta una sorta di completamento dello Stato di diritto (come controllo del comportamento degli organi costituzionali rispetto alla Costituzione) e una garanzia della forma di governo. Si tratta, tuttavia, di una competenza che per anni è rimasta inutilizzata, ma che, a partire dagli anni ’80 e in particolare negli anni ’90, è esplosa nell’uso. Moltissimi conflitti hanno riguardato il potere giudiziario nei confronti delle prerogative di organi costituzionali; altri hanno coinvolto i promotori del referendum nei confronti dell’Ufficio centrale; altri ancora hanno interessato i poteri dello Stato, le cui interrelazioni tradizionalmente definiscono la forma di governo.
Innanzitutto, bisogna determinare i soggetti del conflitto di attribuzioni, ovvero quali sono i poteri dello Stato. Le teorie tradizionali, a partire da quella di Montesquieu, non forniscono un contributo fondamentale per arrivare a questa definizione ed è perciò più importante ricercare il fine perseguito da ciascun istituto. Un contributo in questo senso arriva dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953, in cui si afferma che “il conflitto di attribuzione tra i poteri è finalizzato alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali e tale conflitto deve insorgere tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri a cui appartengono”.
Affinché un organo possa essere definito come potere, è necessario che vi sia l’esistenza di un’attribuzione costituzionale e, affinché quell’organo sia competente a dichiarare definitivamente la propria volontà, esso deve essere dotato di un ambito di competenza esercitabile in maniera autonoma e indipendente (ovvero, deve avere una competenza di cui è titolare esclusivo).
Si comprende allora che si opera nell’ambito dei poteri complessi, poiché spesso più organi sono titolari di una medesima attribuzione. In questo caso, gli organi sono legittimati al conflitto (ad esempio, la funzione legislativa è condivisa dalle due Camere parlamentari, che però hanno anche delle competenze proprie e, in questa dimensione, si definiscono come poteri dello Stato). È un potere dello Stato il Presidente della Repubblica, ma lo è anche l’Ufficio centrale per il referendum e, ovviamente, la Corte costituzionale.
Tuttavia, ciò che accade in merito ai conflitti è che essi sono disciplinati solo parzialmente da norme costituzionali e, molto più spesso, da norme ordinarie. Inoltre, i conflitti possono essere di rivendicazione (vendicatio potestatis) o di interferenza (che sono i più frequenti).
Il conflitto di attribuzione è dunque un procedimento molto particolare, che viene introdotto con il ricorso (che non ha termini di decadenza e non deve essere notificato all’altra parte) e che si basa su due fasi:
Ammissibilità – Valutazione preliminare che riguarda i presupposti processuali e non il merito del ricorso.
Sentenza – Risolve il conflitto determinando a quale potere spettano le attribuzioni in questione ed eventualmente annullando gli atti nulli.