Hai comprato delle azioni, la società distribuisce un dividendo e su quanto incassi viene applicato il 26%. A quel punto qualcuno ti dice: «Se le azioni le avessi comprate con una SRL avresti pagato soltanto l’1,2%». Sembra quasi un trucco fiscale: invece di perdere più di un quarto del dividendo in imposte, basterebbe creare una società e pagare una cifra quasi irrilevante. L’1,2% esiste davvero, ma il confronto formulato in questo modo mette sullo stesso piano due situazioni diverse.

Per capire il meccanismo bisogna separare almeno tre momenti: il dividendo ricevuto direttamente da una persona fisica, il dividendo che rimane all’interno di una SRL e la successiva distribuzione dalla SRL al suo socio. Solo così si vede che l’1,2% non è necessariamente la tassazione finale del denaro che arriva sul conto personale. Inoltre, nel corso del 2026 la disciplina è stata prima modificata e poi ripristinata: le soglie del 5% del capitale o del valore fiscale di 500.000 euro, spesso richiamate nelle spiegazioni pubblicate a inizio anno, non rappresentano più la regola vigente.

Da dove viene il 26% sui dividendi

Partiamo dal caso più comune. Una persona fisica residente in Italia detiene azioni al di fuori dell’attività d’impresa e riceve un dividendo. L’articolo 27 del DPR 600/1973 prevede normalmente una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate non relative all’impresa. Dire che la ritenuta è «a titolo d’imposta» significa, in termini semplificati, che quel prelievo assolve l’imposizione italiana su quel reddito di capitale, salve le particolarità che possono emergere soprattutto con dividendi esteri e ritenute applicate nello Stato della società partecipata.

Immaginiamo un dividendo lordo di 10.000 euro. La ritenuta è pari a 2.600 euro e il netto che rimane alla persona fisica è di 7.400 euro. Il calcolo è immediato: 10.000 × 26% = 2.600 euro. È proprio confrontando questi 7.400 euro con il trattamento previsto per i dividendi percepiti da una società soggetta a IRES che nasce il famoso discorso dell’1,2%.

Perché si parla dell’1,2% per una SRL

Una SRL è normalmente soggetta all’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota ordinaria del 24%. Questo non significa però che l’intero dividendo incassato dalla società venga assoggettato al 24%. L’articolo 89 del TUIR stabilisce, in via generale, che il 95% degli utili distribuiti da società ed enti commerciali non concorre alla formazione del reddito imponibile della società ricevente. Soltanto il restante 5% entra quindi nella base imponibile IRES.

Su un dividendo di 10.000 euro, la quota imponibile è pari a 500 euro. Applicando l’IRES del 24% si ottiene un’imposta di 120 euro. Rapportando 120 euro ai 10.000 euro iniziali si arriva all’1,2%. Non esiste quindi, tecnicamente, un’aliquota IRES sui dividendi pari all’1,2%: il risultato deriva dall’applicazione dell’aliquota ordinaria del 24% a una base imponibile limitata al 5% del dividendo.

10.000 € × 5% × 24% = 120 €

La distinzione non è soltanto terminologica. Spiega perché l’1,2% descrive il carico IRES effettivo su quel flusso, ma non consente da solo di stabilire quante imposte saranno complessivamente pagate prima che il denaro diventi disponibile per il socio persona fisica.

Cosa è successo davvero nel 2026

La Legge di bilancio 2026 aveva subordinato l’esclusione del 95% al possesso di una partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale oppure con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, prevedendo anche regole specifiche per le partecipazioni indirette all’interno dei gruppi. Se quella modifica fosse rimasta in vigore, una piccola SRL con 50.000 euro investiti in azioni quotate avrebbe potuto non accedere al trattamento ordinario del 95%.

La disciplina è però cambiata nuovamente pochi mesi dopo. L’articolo 11 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha abrogato le nuove soglie e ripristinato il regime precedente con effetto dal 1° gennaio 2026. Nel testo oggi vigente dell’articolo 89 TUIR, l’esclusione del 95% non è quindi subordinata, in via generale, al raggiungimento del 5% del capitale o del valore fiscale di 500.000 euro.

Questo passaggio è importante perché molte analisi preparate all’inizio del 2026 sono diventate rapidamente superate. Affermare oggi che una SRL con una piccola partecipazione in Apple non possa beneficiare dell’esclusione solo perché non raggiunge quelle due soglie non è corretto. Restano naturalmente da valutare le altre condizioni previste dalla normativa, soprattutto in presenza di partecipazioni estere, strumenti particolari o società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

Il primo confronto tra persona fisica e SRL

Limitandoci a un dividendo di 10.000 euro di fonte italiana e a una situazione ordinaria, il confronto dopo il primo livello d’imposizione appare molto favorevole alla SRL. La persona fisica dispone di 7.400 euro, mentre nella società rimangono 9.880 euro. La differenza è di 2.480 euro, che la SRL può mantenere e reinvestire.

VocePersona fisicaSRL
Dividendo lordo10.000 €10.000 €
Quota considerata nel calcolo10.000 €500 € (5%)
Imposta2.600 €120 €
Somma disponibile dopo il primo prelievo7.400 €9.880 €

Questa tabella mostra però soltanto una parte della storia. I 9.880 euro non appartengono personalmente al socio: sono risorse della SRL. Possono essere impiegati dalla società secondo le regole che governano il suo patrimonio, ma non possono essere trattati come se fossero già denaro privato del proprietario.

L’1,2% non è necessariamente la tassazione finale del socio

Immaginiamo che una persona possieda il 100% della SRL e che la società, dopo aver incassato il dividendo di 10.000 euro e pagato 120 euro di IRES, distribuisca al socio tutti i 9.880 euro rimasti. La distribuzione dalla SRL alla persona fisica è normalmente soggetta a una nuova ritenuta del 26%. Il secondo prelievo è quindi pari a 2.568,80 euro e al socio arrivano 7.311,20 euro.

Il prelievo complessivo sui 10.000 euro originari è di 2.688,80 euro: 120 euro pagati dalla SRL e 2.568,80 euro trattenuti sulla successiva distribuzione. L’incidenza complessiva è quindi pari al 26,888%, arrotondabile al 26,89%. In questo esempio semplificato, far transitare il dividendo attraverso la SRL e distribuirlo immediatamente al socio produce un netto persino leggermente inferiore rispetto all’incasso diretto della persona fisica.

SituazioneImposte considerateSomma disponibile
Persona fisica2.600 €7.400 € personali
SRL che mantiene il dividendo120 €9.880 € nella SRL
SRL che distribuisce tutto al socio2.688,80 € complessivi7.311,20 € personali

Dire «con la SRL pago l’1,2% invece del 26%» è quindi fuorviante se l’obiettivo è portare immediatamente il denaro nel patrimonio personale. L’1,2% fotografa il primo livello societario; il 26% può entrare in gioco in un secondo momento, quando l’utile viene distribuito al socio.

Il vero vantaggio è la capacità di reinvestire più capitale

La struttura societaria diventa più interessante quando il denaro non deve essere prelevato subito. La persona fisica, dopo il 26%, può reinvestire 7.400 euro. La SRL, dopo il carico IRES effettivo dell’1,2%, dispone invece di 9.880 euro. I 2.480 euro di differenza non sono definitivamente esenti: rappresentano soprattutto tassazione personale rinviata, che potrà emergere quando la società distribuirà le proprie risorse al socio.

Nel frattempo, però, la SRL può reinvestire una base più elevata. Questo effetto può diventare significativo quando una holding possiede partecipazioni, riceve dividendi e utilizza le risorse per acquistare altre partecipazioni, finanziare società del gruppo o sostenere nuovi progetti imprenditoriali. Il vantaggio non consiste semplicemente nel «pagare meno tasse», ma nel mantenere più capitale all’interno del circuito societario e differire il secondo livello d’imposizione. Se ogni dividendo viene subito distribuito al socio, il beneficio finanziario si riduce drasticamente e bisogna confrontarlo con i costi e gli obblighi della società.

Perché esiste l’esclusione del 95%

Il meccanismo è più comprensibile se si pensa a una struttura composta da più società. Una società operativa produce utile e paga le imposte sul proprio reddito. Quando distribuisce una parte di quell’utile a una società che la partecipa, tassare nuovamente l’intero dividendo come un normale reddito della ricevente creerebbe un secondo livello societario di imposizione sullo stesso flusso economico. Se poi la società partecipante distribuisse a sua volta al socio finale, si aggiungerebbe un ulteriore prelievo.

L’esclusione del 95% serve a contenere questa tassazione economica a cascata tra società. Non elimina ogni prelievo, perché il 5% rimane imponibile, e non cancella la tassazione che può verificarsi quando il valore esce definitivamente dal perimetro societario per arrivare alla persona fisica.

Conviene creare una SRL soltanto per investire?

Non è possibile rispondere confrontando meccanicamente il 26% con l’1,2%. Bisogna considerare l’ammontare del patrimonio, il tipo di strumenti acquistati, la provenienza italiana o estera dei dividendi, l’eventuale applicazione di ritenute all’estero, la disciplina delle plusvalenze, il tempo per cui gli utili rimarranno nella società e il modo in cui saranno poi trasferiti al socio. Devono inoltre essere inclusi i costi di costituzione e gestione: contabilità, bilancio, dichiarazioni, diritto camerale, consulenza e altri adempimenti non scompaiono solo perché la società viene usata come veicolo d’investimento.

Una SRL o una holding può essere uno strumento molto utile quando esiste un patrimonio rilevante, una vera logica di reinvestimento e una struttura imprenditoriale coerente. Può essere molto meno conveniente quando viene costituita esclusivamente per incassare pochi dividendi e trasferirli subito al proprietario. In quel caso si rischia di aggiungere costi e complessità senza ottenere il vantaggio fiscale immaginato.

La conclusione

Il famoso 1,2% non è una leggenda: deriva dall’esclusione del 95% prevista dall’articolo 89 TUIR e dall’applicazione dell’IRES del 24% sul restante 5%. Nel 2026 erano state introdotte soglie del 5% del capitale o di 500.000 euro di valore fiscale, ma il D.L. 38/2026 le ha successivamente abrogate con effetto dal 1° gennaio, ripristinando il regime generale.

Il punto decisivo è un altro: dopo il primo prelievo, il denaro appartiene ancora alla SRL. Se rimane nella società e viene reinvestito, la struttura consente di lavorare con più capitale e rinviare la tassazione personale. Se viene distribuito al socio, normalmente si aggiunge il 26% e il carico complessivo dell’esempio sale a circa il 26,89%.

La domanda corretta non è quindi soltanto «26% o 1,2%?», ma chi deve usare il denaro, dove deve rimanere e per quanto tempo sarà realmente reinvestito. È da questa risposta che si può capire se una struttura societaria abbia senso o se stia semplicemente aggiungendo costi e adempimenti per inseguire un’aliquota letta fuori dal suo contesto.

Nota: questo articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, societaria o finanziaria. Gli esempi sono semplificati e non considerano tutte le variabili possibili, comprese ritenute estere, convenzioni contro le doppie imposizioni, regimi speciali e caratteristiche specifiche delle partecipazioni.