Immaginiamo una situazione molto semplice. Durante l’anno perdiamo 100 euro vendendo un’azione e, nello stesso periodo, incassiamo 100 euro di dividendi. Dal punto di vista economico il risultato sembra evidente: abbiamo perso 100 e guadagnato 100, quindi il saldo complessivo lordo è zero. Non siamo diventati più ricchi di un solo euro. Eppure, dal punto di vista fiscale italiano, quei due risultati non sono necessariamente compensabili tra loro. I 100 euro di dividendo possono essere tassati mentre la perdita di 100 euro rimane separata, disponibile eventualmente per compensare determinate plusvalenze future. Gli esempi di questo articolo riguardano una persona fisica fiscalmente residente in Italia che investe al di fuori dell’attività d’impresa, nei regimi dichiarativo o amministrato, salvo la sezione dedicata al risparmio gestito.

Non è un errore della banca e non dipende da qualche impostazione del conto titoli. È una conseguenza diretta del modo in cui il nostro ordinamento suddivide i proventi finanziari in categorie differenti. Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) distingue infatti i redditi di capitale dai redditi diversi di natura finanziaria, e questa distinzione determina quali guadagni possono essere ridotti utilizzando le minusvalenze accumulate. Gli interessi di un conto corrente e gli utili derivanti dalla partecipazione in società rientrano espressamente tra i redditi di capitale; le plusvalenze ottenute vendendo azioni e molti altri strumenti finanziari rientrano invece tra i redditi diversi. È una classificazione che al risparmiatore può sembrare artificiale, perché dal suo punto di vista esiste un solo patrimonio. Se il portafoglio perde 1.000 euro da una parte e ne guadagna 1.000 dall’altra, intuitivamente il risultato è zero. Fiscalmente, però, non sempre esiste un unico risultato: esistono categorie di reddito diverse che seguono regole differenti.

Prima categoria: i redditi di capitale

I redditi di capitale comprendono, tra gli altri, gli interessi derivanti da depositi e conti correnti, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e gli utili distribuiti dalle società, quindi i classici dividendi. Gli articoli 44 e 45 del TUIR li trattano secondo una logica particolare: il reddito di capitale è generalmente costituito dal provento percepito, senza deduzione di spese e senza la possibilità di sottrarre una minusvalenza finanziaria appartenente ai redditi diversi. Pensiamo a un conto deposito: depositiamo del denaro e riceviamo 1.000 euro di interessi. Quegli interessi costituiscono un reddito di capitale. Oppure possediamo azioni che distribuiscono 1.000 euro di dividendi: anche questi sono redditi di capitale. Per una persona fisica che investe al di fuori dell’attività d’impresa, la tassazione ordinaria di gran parte di questi redditi finanziari è pari al 26%, ferme restando le eccezioni previste dalla normativa, come il trattamento agevolato di determinati titoli di Stato.

Il concetto importante, però, non è tanto l’aliquota quanto ciò che accade alle perdite: una minusvalenza finanziaria non può normalmente essere utilizzata per ridurre un dividendo o un interesse classificato come reddito di capitale. Se quindi incasso 100 euro di dividendi e contemporaneamente realizzo una perdita di 100 euro vendendo un’azione, non posso semplicemente dire al Fisco: «il mio risultato è zero». I due importi appartengono a categorie differenti. Negli esempi trascuriamo commissioni, eventuali imposte estere e altri elementi che possono modificare il risultato concreto, per isolare questo meccanismo.

Seconda categoria: i redditi diversi di natura finanziaria

La situazione cambia quando acquistiamo un titolo a un determinato prezzo e successivamente lo vendiamo. Immaginiamo di comprare un’azione per 100 euro e venderla a 120: abbiamo realizzato una plusvalenza di 20 euro. Se compriamo la stessa azione a 100 e la vendiamo a 80, abbiamo realizzato una minusvalenza di 20 euro. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni e di numerosi altri strumenti finanziari rientrano nei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall’articolo 67 del TUIR. Per le categorie ordinarie qui considerate si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Ed è all’interno delle categorie fiscalmente compatibili che le minusvalenze acquistano utilità: se vendo un’azione guadagnando 100 euro e un’altra perdendone 100, in presenza delle condizioni previste i risultati possono compensarsi e il guadagno imponibile può diventare zero. Nell’amministrato occorre però considerare anche l’ordine delle operazioni, come vedremo più avanti; non basta che ricadano nello stesso anno. Il problema ulteriore nasce quando il rendimento positivo appartiene invece ai redditi di capitale.

Stessa ricchezza, risultato fiscale differente

Consideriamo due investitori. Il primo realizza una plusvalenza di 1.000 euro vendendo un’azione e una minusvalenza compensabile di 1.000 euro vendendone un’altra. Economicamente il suo risultato lordo è zero e, semplificando il caso e rispettando le regole del regime scelto, anche l’imponibile può ridursi a zero. Il secondo investitore realizza invece una minusvalenza di 1.000 euro sulle azioni e incassa nello stesso anno 1.000 euro di dividendi. Anche il suo risultato economico lordo complessivo è zero, ma i dividendi sono redditi di capitale mentre la minusvalenza appartiene ai redditi diversi. La perdita non può essere utilizzata direttamente contro quei dividendi. Se si applica il 26%, sui 1.000 euro vengono prelevati 260 euro: l’investitore ha avuto un risultato lordo nullo, ma ha comunque subito 260 euro di imposizione.

Esempio semplificatoRisultato lordoImposta ipotizzataMinusvalenza residua
1.000 € di plusvalenza azionaria e 1.000 € di minusvalenza compensabile0 €0 €0 €
1.000 € di dividendi e 1.000 € di minusvalenza azionaria0 €260 €1.000 €

La minusvalenza del secondo investitore non è necessariamente persa: potrà essere utilizzata nei limiti e nei tempi previsti contro futuri redditi diversi compatibili. È però evidente perché il meccanismo possa sembrare poco intuitivo. La somma dei guadagni e delle perdite descrive il risultato economico, ma non determina da sola la base sulla quale viene applicata l’imposta. Per passare dall’una all’altra occorre conoscere la qualificazione fiscale delle singole componenti.

Lo zainetto fiscale: cosa contiene veramente

Quando vendiamo un titolo in perdita si sente spesso dire che la banca inserisce la minusvalenza nello zainetto fiscale. È un’espressione utile, ma tecnicamente bisogna capire cosa significa: lo zainetto non è un conto contenente denaro e non è un credito d’imposta che possiamo chiedere al Fisco di rimborsarci. È sostanzialmente la memoria delle minusvalenze fiscalmente utilizzabili per abbattere determinate plusvalenze future. Supponiamo di vendere nel 2026 alcune azioni generando una minusvalenza di 5.000 euro. Se successivamente realizziamo una plusvalenza compensabile di 2.000 euro, quei 2.000 possono assorbire parte della minusvalenza e nello zainetto ne rimarranno 3.000. La compensazione riduce l’imponibile, non restituisce i 5.000 euro persi nell’investimento.

La regola temporale è importante: l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Applicando questa regola, una minusvalenza generata nel 2026 può essere utilizzata fino al 2030; dopo la scadenza, l’eventuale residuo perde efficacia fiscale. Nel dichiarativo il riporto richiede anche il rispetto degli obblighi di indicazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui la minusvalenza è stata realizzata. Per questo una minusvalenza può avere un valore economico, ma definirla semplicemente «un credito» è fuorviante: vale soltanto se realizzeremo un reddito contro il quale la legge consente di utilizzarla, entro il termine applicabile.

Il caso degli ETF

Se la distinzione tra dividendi e plusvalenze azionarie sembra già particolare, la disciplina degli ETF rende il problema ancora più evidente. Gli ETF, ossia fondi negoziati in Borsa, appartengono agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Nel trattamento ordinario qui considerato, i proventi positivi degli ETF sono redditi di capitale, anche quando emergono vendendo le quote; una differenza negativa fiscalmente rilevante realizzata con la vendita produce invece una minusvalenza appartenente ai redditi diversi. Di conseguenza, nei regimi amministrato e dichiarativo il provento positivo non può essere compensato con minusvalenze pregresse. Il riferimento degli esempi è agli ETF/OICR soggetti al trattamento ordinario previsto per i fondi italiani e per quelli esteri che soddisfano i requisiti normativi, come i comuni ETF UCITS europei (conformi alla disciplina europea dei fondi armonizzati). Non ogni fondo estero segue necessariamente lo stesso regime o la stessa aliquota.

Immaginiamo di avere due ETF: sul primo realizziamo una perdita di 1.000 euro, mentre sul secondo realizziamo un provento positivo fiscalmente qualificato come reddito di capitale di 1.000 euro. Dal punto di vista patrimoniale siamo sostanzialmente in pareggio, prima di costi e imposte. Fiscalmente, però, il risultato positivo può essere tassato mentre la perdita alimenta lo zainetto, in attesa di una futura plusvalenza compensabile. Vendere un ETF in guadagno non equivale fiscalmente a vendere un’azione in guadagno. Inoltre il 26% non si applica indistintamente a ogni componente: per i fondi che investono in titoli pubblici agevolati sono previste regole che tengono conto della quota riferibile a tali titoli. Gli esempi al 26% presuppongono che questa riduzione non operi.

Anche le obbligazioni possono produrre redditi differenti

Le obbligazioni mostrano bene la differenza tra le due categorie. La cedola, cioè l’interesse periodico corrisposto dall’obbligazione, rappresenta normalmente un reddito di capitale. La componente positiva o negativa derivante dalla negoziazione può invece produrre un reddito diverso, tenendo separati gli interessi maturati e gli altri proventi che la legge qualifica come redditi di capitale, come lo scarto di emissione. Immaginiamo quindi di incassare 500 euro di cedole ma di realizzare una minusvalenza fiscalmente rilevante di 500 euro vendendo un’altra obbligazione. Economicamente il risultato lordo può essere zero, ma fiscalmente le due componenti non sono automaticamente trattate come un unico risultato. La distinzione non segue necessariamente lo strumento finanziario: lo stesso titolo può produrre componenti appartenenti a categorie differenti. Guardare soltanto il rendimento complessivo del portafoglio non basta a ricostruire l’imponibile.

Quali plusvalenze possono utilizzare le minusvalenze?

Le minusvalenze possono essere utilizzate contro redditi appartenenti alle categorie compatibili dei redditi diversi. In termini generali, possono quindi risultare utili contro plusvalenze da compravendita di azioni, obbligazioni e altri titoli, nonché contro alcuni risultati positivi derivanti da certificati, derivati e altri strumenti finanziari, a seconda della loro struttura e qualificazione fiscale. Non basta il nome commerciale del prodotto per stabilire come saranno trattati tutti i suoi flussi. Questo spiega perché, soprattutto quando lo zainetto è consistente e vicino alla scadenza, alcuni investitori valutino quale tipo di rendimento stanno realizzando, non soltanto quanto stanno guadagnando. Bisogna però evitare un errore: non avrebbe senso acquistare uno strumento rischioso soltanto per recuperare le minusvalenze. Risparmiare il 26% di imposta su una plusvalenza non è un buon affare se per ottenerla assumiamo un rischio tale da perdere molto più del beneficio fiscale. La fiscalità deve entrare nella costruzione del portafoglio, ma non dovrebbe diventarne l’obiettivo principale.

Un esempio completo da 10.000 euro

Immaginiamo di avere 10.000 euro di minusvalenze utilizzabili e non scadute. Nel primo scenario incassiamo 10.000 euro di dividendi azionari: restano redditi di capitale e, ipotizzando l’aliquota ordinaria del 26% senza ulteriori imposte, comportano 2.600 euro di prelievo. Nel secondo realizziamo 10.000 euro di plusvalenze azionarie fiscalmente compensabili: le minusvalenze possono azzerare l’imponibile. Nel terzo realizziamo 10.000 euro di proventi positivi attraverso un ETF soggetto integralmente al 26%: la qualificazione come reddito di capitale impedisce nuovamente l’utilizzo delle perdite pregresse. La tabella mostra perché tre rendimenti positivi dello stesso importo possano produrre conseguenze differenti.

Provento di 10.000 €Compensazione nell’esempioImpostaMinusvalenze residue
Dividendi azionariNo2.600 €10.000 €
Plusvalenze azionarie compatibiliSì0 €0 €
Proventi positivi di ETF soggetti integralmente al 26%No2.600 €10.000 €

Il 26% non vale per qualunque investimento

Quando si parla di tassazione finanziaria italiana si utilizza spesso la frase «si paga il 26%». Come regola generale è utile, ma non è universale. Uno degli esempi principali è rappresentato dai titoli di Stato italiani e da determinati titoli pubblici equiparati, per i quali opera l’aliquota agevolata del 12,5%. Anche questa distinzione deve essere considerata nella gestione delle minusvalenze: per i redditi diversi derivanti dai titoli pubblici agevolati la normativa prevede il computo nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato, coerentemente con il rapporto tra il 12,5% e il 26%. Una plusvalenza di 1.000 euro su un titolo pubblico interessato non assorbe quindi automaticamente 1.000 euro di minusvalenze ordinarie: la componente rilevante ai fini di questo meccanismo è circa 480,80 euro. Allo stesso modo una perdita su tali titoli viene fiscalmente ponderata. Non basta sapere di avere 1.000 euro di perdite e 1.000 euro di guadagno: bisogna conoscere strumenti e componenti da cui provengono.

Regime amministrato: la banca tiene lo zainetto

Nel regime del risparmio amministrato, l’intermediario abilitato agisce come sostituto d’imposta: calcola e trattiene l’imposta dovuta sui redditi diversi interessati dal regime e tiene memoria delle minusvalenze utilizzabili. Le scelte di investimento rimangono al cliente. È comodo perché buona parte degli adempimenti viene gestita automaticamente, ma il calcolo sulle singole operazioni rende rilevante la sequenza temporale. Le minusvalenze si utilizzano contro i risultati positivi successivi ammessi dalla legge. Una perdita realizzata dopo una plusvalenza già tassata non determina un conguaglio annuale automatico né il rimborso del prelievo precedente. Rimane disponibile per successive operazioni compatibili entro la sua scadenza. Per questo gli esempi di compensazione presuppongono, nell’amministrato, che la perdita sia già fiscalmente utilizzabile quando si realizza il guadagno.

Lo zainetto non è quindi un salvadanaio dal quale la banca recupera ogni imposta pagata in precedenza. Anche avere rapporti presso più intermediari richiede attenzione: non esiste necessariamente un unico saldo automaticamente condiviso tra tutte le banche. Nei casi previsti, come la chiusura del rapporto o la revoca dell’opzione, l’intermediario certifica le minusvalenze residue affinché possano essere utilizzate secondo le regole applicabili. Il trasferimento e la documentazione vanno verificati prima di presumere che una perdita presente su un conto possa compensare un guadagno realizzato su un altro.

Con un broker estero il problema non sparisce

Qualcuno potrebbe pensare di evitare questa struttura utilizzando un broker estero in regime dichiarativo. Le categorie fiscali derivano però dalla legge italiana e non dalla sede del broker. Con un intermediario che non opera come sostituto d’imposta italiano, è il contribuente a dover determinare e dichiarare i redditi finanziari, oltre agli eventuali obblighi di monitoraggio e alle imposte sulle attività estere. Per i redditi diversi compatibili il dichiarativo consente di determinare il risultato del periodo d’imposta, con una logica annuale diversa dalla successione delle singole operazioni dell’amministrato. Questo può cambiare l’effetto dell’ordine delle vendite nello stesso anno, ma non trasforma un dividendo in una plusvalenza azionaria e non rende compensabili i proventi degli ETF con le minusvalenze. Cambiano il soggetto che esegue i calcoli e le modalità di determinazione e versamento, non la natura giuridica dei proventi. La sede estera, da sola, non basta inoltre a identificare il regime: occorre verificare se l’intermediario operi o meno come sostituto italiano.

Il regime del risparmio gestito funziona in modo diverso

Accanto al dichiarativo e all’amministrato esiste il regime del risparmio gestito, disciplinato dall’articolo 7 del D.Lgs. 461/1997. In questo caso l’investitore conferisce a un intermediario abilitato un vero mandato di gestione del patrimonio e, in presenza dell’opzione fiscale, la tassazione viene calcolata sul risultato netto maturato della gestione nel periodo d’imposta. La differenza rispetto all’amministrato non consiste soltanto in chi sceglie i titoli: il risultato fiscale può includere variazioni di valore maturate anche senza una vendita. Nel calcolo possono confluire componenti positive dei redditi di capitale e componenti positive e negative dei redditi diversi, consentendo una compensazione più ampia. Restano però esclusioni e regole specifiche: non ogni reddito di capitale entra necessariamente nel risultato, e non basta possedere un fondo o un ETF per essere personalmente in questo regime.

Il gestore determina l’incremento o il decremento del patrimonio affidato in gestione secondo i criteri di legge, neutralizzando apporti e prelievi e considerando gli oneri e le componenti ammesse al calcolo. Se il risultato è negativo, può essere riportato a riduzione dei risultati positivi successivi, non oltre il quarto periodo d’imposta. La logica è quindi diversa dallo zainetto tipico dell’amministrato: si considera il risultato complessivo maturato della gestione, non soltanto la singola perdita realizzata vendendo un titolo. Ciò non significa che minusvalenze pregresse provenienti da un conto amministrato possano essere trasferite liberamente e utilizzate contro qualsiasi provento della nuova gestione. Il regime è tipico delle gestioni patrimoniali individuali e non coincide con il normale conto titoli sul quale l’investitore decide autonomamente acquisti e vendite. Costi, servizio ricevuto, strumenti impiegati e tassazione sul maturato devono essere valutati insieme: la maggiore possibilità di compensazione non lo rende automaticamente più conveniente.

Perché esiste questa distinzione?

La distinzione riflette la concezione tradizionale secondo cui i redditi di capitale rappresentano il frutto dell’impiego del capitale, mentre i redditi diversi comprendono risultati finanziari legati anche alla variazione di valore dell’attività. Un dividendo viene considerato un provento prodotto dalla partecipazione; una plusvalenza azionaria nasce invece dalla differenza tra costo fiscale e corrispettivo di vendita. Sul piano giuridico le categorie hanno una funzione precisa. Sul piano economico possono tuttavia produrre risultati poco intuitivi quando fondi, ETF, certificati, azioni e obbligazioni convivono nello stesso portafoglio. La legge delega n. 111/2023 ha indicato tra gli obiettivi la razionalizzazione della disciplina dei redditi finanziari e il superamento dell’attuale separazione. Un obiettivo di riforma non equivale però a una regola già applicabile. Il presente articolo descrive il trattamento applicabile nel 2026; il nuovo testo unico adottato con il D.Lgs. 117/2026 prevede la propria applicazione dal 1° gennaio 2027. Il riordino dei riferimenti normativi non va confuso con un’automatica possibilità di compensare liberamente tutti i proventi finanziari.

Le minusvalenze in scadenza e i portafogli di soli ETF

Supponiamo di avere 20.000 euro di minusvalenze ordinarie che stanno per perdere efficacia. Se, nell’ambito delle nostre scelte di investimento, realizziamo plusvalenze compatibili per lo stesso importo, possiamo evitare un’imposta teorica di 20.000 × 26% = 5.200 euro. Questo non significa che lo zainetto valga automaticamente 5.200 euro. Per ottenere quel beneficio dobbiamo realizzare abbastanza plusvalenze compensabili prima della scadenza; se non arriveranno, il beneficio sarà zero. È quindi più corretto descrivere una minusvalenza come uno scudo fiscale potenziale, non come denaro già nostro. La scadenza merita attenzione, ma non giustifica da sola operazioni costose o incoerenti con il rischio che possiamo sopportare.

Il caso degli ETF è particolarmente rilevante per chi ha costruito un portafoglio quasi interamente con questi strumenti. La diversificazione e i costi contenuti possono rendere finanziariamente sensata questa scelta, ma le perdite realizzate sugli ETF possono alimentare lo zainetto mentre i successivi proventi positivi degli stessi ETF, nei regimi qui considerati, non sono normalmente redditi utilizzabili per assorbirlo. Potremmo avere 5.000 euro di minusvalenze da ETF e successivamente realizzare 20.000 euro di proventi positivi su altri ETF, pagando comunque le imposte senza poter sottrarre direttamente quei 5.000 euro. Il punto riguarda le perdite realizzate e fiscalmente rilevanti, non ogni oscillazione negativa mostrata dal conto titoli. Da un punto di vista economico questa asimmetria può essere criticata; fiscalmente discende dalla classificazione dei risultati in categorie differenti.

Questo significa che bisogna evitare dividendi ed ETF?

No: sarebbe una conclusione sbagliata, perché lascerebbe che la sola fiscalità decida la strategia di investimento. Un ETF globale efficiente non diventa improvvisamente un cattivo investimento perché presenta un trattamento meno favorevole nella gestione delle minusvalenze, e un’azienda non cambia qualità perché distribuisce dividendi. La fiscalità è un costo e, come gli altri costi, deve essere considerata, ma un investimento non dovrebbe essere scelto soltanto per recuperare lo zainetto. Prima vengono rischio, rendimento atteso, diversificazione, liquidità e orizzonte temporale. Tra strategie finanziariamente sensate si può poi valutare quale sia fiscalmente più efficiente, considerando anche commissioni e rischi aggiuntivi. Un beneficio fiscale potenziale non compensa automaticamente un investimento peggiore.

In conclusione

Sì: perdere 100 euro su un’azione e incassarne 100 di dividendi può comportare comunque un’imposta sul dividendo. Nel caso ordinario al 26%, il saldo economico lordo di zero diventa un risultato netto negativo di 26 euro, mentre la minusvalenza resta utilizzabile soltanto nei modi ammessi. Possiamo anche accumulare perdite vendendo ETF e pagare imposte sui successivi proventi positivi di altri ETF, oppure incassare cedole mentre registriamo perdite da negoziazione. Il Fisco non ignora completamente le perdite: ne permette l’utilizzo entro categorie compatibili e limiti temporali, ma non ricostruisce necessariamente il risultato economico dell’intero portafoglio come un’unica somma.

La distinzione decisiva è quindi tra il rendimento che vediamo sul conto e il reddito che la legge considera imponibile. Vanno identificati la natura del provento, il regime fiscale, le minusvalenze disponibili e la loro scadenza. Il risparmio gestito segue una logica diversa e non va confuso con un conto titoli ordinario. Per capire quanto rimarrà nelle nostre tasche dobbiamo sapere non soltanto quanto abbiamo guadagnato, ma quale tipo di rendimento abbiamo prodotto e quali perdite possiamo effettivamente utilizzare.

Disciplina verificata il 5 ottobre 2026 con riferimento al periodo d’imposta 2026. Gli esempi sono ipotetici e semplificati. Il trattamento concreto dipende dallo strumento, dal regime scelto e dalla situazione del contribuente.