Quando si vende un investimento con un guadagno si realizza una plusvalenza; quando invece il prezzo di vendita è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto si genera una minusvalenza. Fin qui il meccanismo sembra semplice. La parte più complessa arriva quando si cerca di capire se una perdita possa essere utilizzata per ridurre le imposte dovute su guadagni futuri. In Italia, infatti, la risposta dipende dalla categoria fiscale del reddito, dal tipo di strumento e dal regime utilizzato. Non tutte le perdite sono compensabili con tutti i guadagni e non basta vedere due operazioni tassate entrambe al 26% per concludere che possano neutralizzarsi fiscalmente.

Il principio fondamentale è questo: per la fiscalità finanziaria italiana bisogna distinguere soprattutto tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Le minusvalenze appartengono, in linea generale, alla seconda categoria e possono essere utilizzate soltanto nei limiti previsti dalla disciplina dei redditi diversi. L'Agenzia delle Entrate ricorda che le plusvalenze e gli altri redditi diversi finanziari disciplinati dall'articolo 67 del TUIR sono soggetti, per le fattispecie ordinarie rilevanti, a imposta sostitutiva del 26%.

Che cosa sono plusvalenza e minusvalenza

Supponiamo di acquistare un'azione a 10.000 euro e di venderla successivamente a 12.000 euro. Trascurando per semplicità commissioni e altri elementi fiscalmente rilevanti, abbiamo realizzato una plusvalenza di:

12.000 − 10.000 = 2.000 euro

Se invece la vendessimo a 8.000 euro, avremmo una minusvalenza di:

8.000 − 10.000 = -2.000 euro

La plusvalenza rappresenta quindi un guadagno realizzato attraverso la cessione, mentre la minusvalenza rappresenta una perdita fiscalmente rilevante nei casi previsti dalla normativa. È importante la parola realizzato: la semplice diminuzione del prezzo di un titolo ancora posseduto non genera normalmente una minusvalenza utilizzabile fiscalmente. Se un'azione acquistata a 10.000 euro oggi vale 7.000 ma non viene venduta, esiste una perdita economica potenziale, non necessariamente una minusvalenza fiscale già disponibile.

La compensazione non significa recuperare la perdita

Qui si trova il primo equivoco importante. Se realizziamo una minusvalenza di 1.000 euro, lo Stato non ci restituisce 1.000 euro. La perdita può, quando la disciplina lo consente, essere utilizzata per ridurre la base imponibile di successive plusvalenze compatibili.

Immaginiamo di avere una minusvalenza fiscale di 1.000 euro e, successivamente, una plusvalenza compensabile di 3.000 euro. In assenza della perdita, l'imposta al 26% sarebbe calcolata sull'intera plusvalenza:

3.000 × 26% = 780 euro

Utilizzando la minusvalenza, la base imponibile residua diventa:

3.000 − 1.000 = 2.000 euro

e l'imposta:

2.000 × 26% = 520 euro

Il vantaggio fiscale prodotto dalla minusvalenza è quindi di 260 euro, non di 1.000 euro. La perdita economica resta perdita; ciò che viene recuperato è esclusivamente l'imposta che altrimenti sarebbe stata pagata sulla quota di plusvalenza compensata.

Il vero problema: redditi diversi e redditi di capitale

Per capire la fiscalità degli investimenti italiani bisogna conoscere questa separazione.

Le plusvalenze derivanti, per esempio, dalla cessione di partecipazioni e di vari altri strumenti finanziari rientrano nei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'articolo 67 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate dedica infatti il Quadro T del modello 730/2026 proprio alle plusvalenze e agli altri redditi diversi finanziari, comprese le eventuali minusvalenze residue non compensate.

I redditi di capitale, invece, seguono una logica differente. Ne fanno parte, in termini generali, interessi, dividendi e altri proventi derivanti dall'impiego del capitale nelle fattispecie previste dal TUIR.

La conseguenza pratica è decisiva: una minusvalenza appartenente ai redditi diversi non può essere utilizzata indistintamente contro qualunque rendimento finanziario.

Due guadagni che economicamente sembrano identici possono quindi essere trattati fiscalmente in modo diverso.

Un esempio semplice con le azioni

Supponiamo di acquistare azioni della società A per 5.000 euro e venderle a 4.000 euro. Si genera una minusvalenza fiscale di 1.000 euro, assumendo che ricorrano le condizioni ordinarie.

Successivamente acquistiamo azioni della società B per 6.000 euro e le vendiamo a 8.000 euro, generando una plusvalenza di 2.000 euro.

Essendo entrambe operazioni che, nel caso ordinario, generano redditi diversi di natura finanziaria, la minusvalenza può ridurre la plusvalenza:

2.000 − 1.000 = 1.000 euro imponibili

L'imposta sostitutiva del 26% viene quindi applicata a 1.000 euro, per un'imposta di 260 euro.

Senza la minusvalenza, l'imposta sarebbe stata di 520 euro.

Perché con fondi ed ETF la situazione è meno intuitiva

La fiscalità di fondi ed ETF è uno dei punti che genera maggiore confusione. In termini generali, i proventi positivi degli OICR possono qualificarsi come redditi di capitale, mentre le eventuali componenti negative possono concorrere alla formazione di redditi diversi secondo le regole applicabili.

Questa asimmetria produce un effetto controintuitivo: una minusvalenza pregressa non può essere automaticamente utilizzata per compensare qualunque rendimento positivo prodotto da un ETF o da un fondo solo perché economicamente si tratta di un guadagno finanziario.

È proprio il motivo per cui, nella fiscalità italiana, la frase “ho una minusvalenza, quindi la compenserò con il prossimo ETF che sale” può essere sbagliata.

Va però evitata una semplificazione opposta: il trattamento concreto dipende dalla struttura del prodotto, dal regime fiscale applicabile e dalla natura specifica del risultato realizzato. Per operazioni rilevanti è quindi necessario verificare la certificazione dell'intermediario e la qualificazione fiscale effettiva, non affidarsi esclusivamente all'etichetta commerciale “ETF” o “fondo”.

Cedole e dividendi non cancellano automaticamente le minusvalenze

Lo stesso principio aiuta a capire perché incassare dividendi azionari o cedole non significa necessariamente utilizzare minusvalenze pregresse.

Il fatto che un rendimento sia tassato non implica che appartenga alla stessa categoria fiscale della minusvalenza.

Immaginiamo di avere 2.000 euro di minusvalenze residue e di ricevere 1.000 euro di dividendi. Non possiamo concludere automaticamente:

1.000 euro di dividendi − 2.000 euro di minusvalenze = zero imposte

La compensazione funziona soltanto tra componenti che la normativa considera compatibili.

È uno degli esempi più chiari del motivo per cui aliquota fiscale e categoria reddituale non sono la stessa cosa.

Minusvalenze e titoli di Stato: attenzione alla quota fiscalmente rilevante

La situazione diventa ancora più tecnica quando entrano in gioco strumenti soggetti a regimi agevolati, come determinati titoli pubblici italiani ed equiparati.

Questi strumenti beneficiano, in generale, della tassazione agevolata del 12,5%, anziché del 26% ordinariamente applicato a molte altre rendite finanziarie. Per consentire la compensazione con minusvalenze originate da strumenti tassati al 26%, la normativa utilizza meccanismi di ponderazione della componente fiscalmente rilevante.

Di conseguenza non è corretto ragionare semplicemente per importi nominali dicendo che 1.000 euro di plusvalenza su titoli di Stato assorbono necessariamente 1.000 euro di minusvalenza ordinaria. La quantità effettivamente utilizzabile dipende dalle regole di equiparazione fiscale applicabili.

È una delle aree in cui conviene affidarsi ai conteggi prodotti dall'intermediario o alle istruzioni fiscali dell'anno interessato, perché le percentuali e le modalità operative devono essere applicate correttamente.

Per quanto tempo si possono utilizzare le minusvalenze?

Un'altra domanda fondamentale riguarda la durata.

La disciplina fiscale consente il riporto delle minusvalenze finanziarie non compensate entro un periodo limitato. In via generale, la perdita può essere utilizzata per compensare plusvalenze compatibili realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Questo significa che una minusvalenza non rimane disponibile indefinitamente.

Supponiamo di realizzare una perdita nel 2026. In termini generali, la finestra temporale si estende ai quattro periodi d'imposta successivi; se entro tale termine non vengono realizzate plusvalenze idonee, il beneficio fiscale residuo viene perso.

L'Agenzia delle Entrate prevede infatti nei modelli dichiarativi una sezione specificamente dedicata alle minusvalenze non compensate, nella quale vengono riportate le perdite residue ancora utilizzabili.

Questa scadenza rende utile conoscere non soltanto l'importo complessivo delle minusvalenze, ma anche l'anno in cui sono state generate.

Esempio di scadenza

Immaginiamo di avere:

Non è sufficiente sapere di avere 2.400 euro complessivi di minusvalenze. La perdita del 2023 ha una vita fiscale residua diversa da quella prodotta nel 2026.

Se esistono plusvalenze compensabili limitate, può diventare importante verificare quali minusvalenze vengono utilizzate e quali sono prossime alla scadenza.

Nei regimi gestiti dagli intermediari questi conteggi vengono generalmente amministrati dal soggetto che applica la tassazione. Nel regime dichiarativo, invece, il contribuente deve prestare maggiore attenzione al corretto riporto nelle dichiarazioni.

Regime amministrato e regime dichiarativo

La gestione delle minusvalenze cambia anche in funzione del regime fiscale utilizzato.

Nel regime del risparmio amministrato, tipico di molti rapporti con banche e intermediari italiani, è l'intermediario a calcolare imposte, registrare minusvalenze e utilizzarle quando vengono realizzate plusvalenze compatibili nello stesso rapporto.

Questo rende la gestione molto più semplice per il contribuente.

Nel regime dichiarativo, invece, è il contribuente a dover determinare e dichiarare i redditi finanziari e le relative minusvalenze secondo le regole applicabili. Dal 2025 il modello 730 può accogliere anche informazioni relative alle plusvalenze finanziarie; nel 730/2026 il Quadro T contiene apposite sezioni per le plusvalenze, le minusvalenze non compensate e altri dati connessi.

La differenza non cambia la natura economica della minusvalenza, ma cambia notevolmente il modo in cui deve essere gestita.

Minusvalenze presso intermediari diversi

Un altro problema pratico emerge quando gli investimenti sono distribuiti tra più banche o broker.

Supponiamo di avere una minusvalenza presso la banca A e di realizzare una plusvalenza presso la banca B. La banca B non conosce automaticamente la perdita registrata presso l'altro intermediario.

Nel regime amministrato può quindi essere necessario ottenere dall'intermediario originario la relativa certificazione delle minusvalenze e trasferirla secondo le modalità previste, normalmente dopo la chiusura o cessazione del rapporto rilevante e nel rispetto delle procedure applicabili.

Questo significa che una persona può avere economicamente plusvalenze e minusvalenze compensabili ma non ottenere automaticamente la compensazione semplicemente perché le operazioni sono avvenute su rapporti separati.

La gestione fiscale del portafoglio dipende quindi anche da come sono organizzati i rapporti con gli intermediari.

Attenzione al prezzo fiscale di carico

Per determinare plusvalenze e minusvalenze non basta ricordare quanto “crediamo” di aver pagato un titolo. Serve il costo fiscalmente riconosciuto determinato secondo le regole applicabili.

Commissioni, acquisti effettuati in momenti differenti, trasferimenti tra intermediari e operazioni straordinarie possono incidere sul valore utilizzato per il calcolo fiscale.

Supponiamo di acquistare più volte la stessa azione:

Non è sufficiente scegliere arbitrariamente quale lotto considerare venduto. Il regime fiscale e l'intermediario applicano specifici criteri per determinare il costo fiscalmente riconosciuto.

Per questo il cosiddetto prezzo di carico fiscale può differire dal numero che l'investitore ha mentalmente associato all'acquisto.

Una perdita economica non è sempre una minusvalenza fiscale utilizzabile

Questa distinzione è molto importante.

La normativa può prevedere casi in cui una differenza negativa non produce una minusvalenza fiscalmente riconosciuta. L'Agenzia delle Entrate ricorda, per esempio, che in determinate ipotesi di rideterminazione del valore delle partecipazioni mediante perizia, il valore rideterminato non può essere utilizzato per creare una minusvalenza fiscalmente rilevante: se il corrispettivo di vendita è inferiore al valore di perizia, la differenza non diventa automaticamente una perdita compensabile.

È un principio utile anche oltre questo caso specifico: perdita civilistica, perdita economica e minusvalenza fiscale non sono necessariamente la stessa cosa.

Prima di considerare una perdita utilizzabile bisogna verificare che la normativa la qualifichi effettivamente come tale.

Non ha senso generare una perdita soltanto per risparmiare imposte

La presenza di minusvalenze può indurre a ragionamenti distorti. Per esempio, un investitore potrebbe essere tentato di vendere un titolo in perdita soltanto per “recuperare fiscalmente” il danno.

Ma il beneficio fiscale è sempre inferiore alla perdita economica.

Se vendiamo generando una minusvalenza di 10.000 euro, non abbiamo guadagnato un credito fiscale di 10.000 euro. Anche ipotizzando di poter utilizzare integralmente la perdita contro plusvalenze tassate al 26%, il massimo risparmio d'imposta teorico sarebbe:

10.000 × 26% = 2.600 euro

Abbiamo comunque subito una perdita economica di 10.000 euro.

La fiscalità può quindi attenuare una perdita, non trasformarla in un vantaggio.

La decisione di vendere dovrebbe partire dalla valutazione finanziaria dello strumento e solo successivamente considerare l'effetto fiscale.

Realizzare una plusvalenza solo per usare una minusvalenza può essere altrettanto sbagliato

Il problema opposto consiste nel vendere un investimento valido esclusivamente perché alcune minusvalenze stanno per scadere.

Può esistere un vantaggio fiscale, ma bisogna confrontarlo con costi di negoziazione, spread, eventuale perdita di esposizione al mercato e coerenza con la strategia complessiva.

La fiscalità dovrebbe essere una variabile della decisione, non l'unico obiettivo.

Un'operazione finanziariamente irrazionale non diventa automaticamente conveniente perché produce un risparmio d'imposta.

Un esempio completo

Supponiamo che un investitore abbia realizzato nel 2025 una minusvalenza compensabile di 3.000 euro. Nel 2026 vende azioni con una plusvalenza di 5.000 euro.

Assumendo che le due componenti siano fiscalmente compatibili, la base imponibile diventa:

5.000 − 3.000 = 2.000 euro

Con imposta sostitutiva del 26%:

2.000 × 26% = 520 euro

Senza minusvalenza l'imposta sarebbe stata:

5.000 × 26% = 1.300 euro

Il risparmio fiscale è quindi:

1.300 − 520 = 780 euro

che corrisponde esattamente al 26% dei 3.000 euro di minusvalenza utilizzata.

La perdita di 3.000 euro non è stata recuperata: ha semplicemente evitato 780 euro di tassazione futura.

Questa è la logica corretta della compensazione.

Perché conviene tenere traccia delle minusvalenze

Una buona gestione finanziaria dovrebbe includere anche un piccolo archivio fiscale del portafoglio, soprattutto quando si utilizzano più intermediari o il regime dichiarativo.

Per ogni minusvalenza è utile conoscere:

importo residuo, anno di formazione, intermediario presso cui è registrata e data di scadenza fiscale.

In questo modo è possibile capire se esistono perdite prossime alla scadenza e verificare correttamente la documentazione fiscale prodotta dagli intermediari.

L'obiettivo non deve essere effettuare operazioni artificiali soltanto per consumare le minusvalenze, ma evitare di dimenticare completamente un'attività fiscale che potrebbe avere valore.

Il 26% non vale per tutto

Un'ultima precisazione è essenziale. Il 26% è molto diffuso nella fiscalità finanziaria italiana, ma non rappresenta l'aliquota universale di qualsiasi investimento. Esistono strumenti, come determinati titoli pubblici italiani ed equiparati, che beneficiano di una tassazione del 12,5%, oltre a fattispecie disciplinate in modo specifico.

L'Agenzia delle Entrate conferma invece che le plusvalenze e gli altri redditi diversi finanziari ordinariamente ricompresi nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67 sono assoggettati, per le fattispecie attuali, all'imposta sostitutiva del 26%.

Per questo anche il valore fiscale di una minusvalenza deve essere letto rispetto al tipo di plusvalenza con cui viene utilizzata.

Conclusione

Plusvalenze e minusvalenze sembrano concetti semplici: guadagni da una parte, perdite dall'altra. La fiscalità italiana introduce però una distinzione fondamentale che cambia completamente il funzionamento della compensazione: non tutti i guadagni appartengono alla stessa categoria fiscale e non tutte le perdite possono essere utilizzate contro qualsiasi rendimento.

Una minusvalenza non è un rimborso fiscale e non cancella automaticamente le imposte future. Riduce, quando consentito, le plusvalenze compatibili e genera quindi un risparmio d'imposta pari all'aliquota applicabile sulla quota compensata.

Per gestirla correttamente bisogna sapere: quale strumento ha generato la perdita, quale categoria fiscale produce il guadagno successivo, in quale anno è nata la minusvalenza, dove è registrata e quando scade.

La domanda corretta non è quindi: “Ho delle minusvalenze: con cosa posso recuperarle?” ma: “Quali redditi finanziari sono fiscalmente compatibili con questa specifica minusvalenza e per quanto tempo posso ancora utilizzarla?”

È una distinzione tecnica, ma può produrre conseguenze economiche molto concrete.