Quando le perdite di una società diventano abbastanza elevate da intaccare profondamente il capitale sociale, non siamo più davanti soltanto a un risultato economico negativo. Possono attivarsi obblighi specifici previsti dal codice civile e, nei casi più gravi, può emergere una causa di scioglimento della società. Tuttavia la formula “il capitale è sceso sotto il minimo legale, quindi la società deve chiudere” è troppo semplice. La legge consente infatti, a determinate condizioni, di ricapitalizzare la società, trasformarla oppure adottare altre soluzioni consentite dall’ordinamento. La disciplina inoltre non è identica per tutte le società di capitali. Per le S.p.A. il minimo legale è oggi pari a 50.000 euro. Per le S.r.l., invece, il sistema è più complesso: il codice continua a indicare 10.000 euro come importo ordinario nell’articolo 2463, ma consente espressamente la costituzione di una S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro e almeno pari a 1 euro, imponendo in tal caso particolari regole sui conferimenti e sulla formazione della riserva. Per questo bisogna prima capire che tipo di società abbiamo davanti, quale perdita si è verificata e quale sia il capitale rilevante nel caso concreto.

Prima di tutto: capitale sociale e patrimonio netto non sono la stessa cosa

Il capitale sociale è un valore nominale indicato nell’atto costitutivo e rappresenta una componente del patrimonio netto. Il patrimonio netto, invece, comprende anche riserve, utili e perdite accumulate. Supponiamo che una società abbia:

Il patrimonio netto iniziale è quindi:

100.000 + 20.000 + 30.000 = 150.000 euro

Se l’impresa subisce una perdita di 60.000 euro, il patrimonio netto scende a 90.000 euro. La perdita viene assorbita innanzitutto dalle riserve disponibili e solo successivamente incide sul capitale. Per questo non basta vedere che l’esercizio si è chiuso con una perdita. Bisogna capire quanto della perdita rimanga dopo l’assorbimento delle riserve e quanto capitale sociale risulti effettivamente eroso.

La perdita superiore a un terzo

Il codice civile dedica una disciplina specifica alle perdite che riducono il capitale di oltre un terzo. Per le S.r.l. l’articolo 2482-bis prevede che, quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo per effetto delle perdite, gli amministratori debbano convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non si è ridotta a meno di un terzo, deve essere deliberata la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Per le S.p.A. una disciplina analoga è contenuta nell’articolo 2446. Questa situazione non equivale ancora necessariamente alla perdita del minimo legale. Una società può aver perso più di un terzo del capitale e conservare comunque un capitale residuo sufficiente.

Immaginiamo una S.p.A. con capitale di 500.000 euro che, dopo l’assorbimento delle riserve, presenti perdite per 200.000 euro. La perdita supera un terzo, ma il capitale residuo è ancora di 300.000 euro, molto superiore al minimo legale di 50.000 euro. La società deve quindi affrontare la perdita secondo le regole previste, ma non siamo ancora nel caso più grave.

Quando il capitale della S.p.A. scende sotto 50.000 euro

Per le società per azioni il quadro è relativamente chiaro. L’articolo 2327 del codice civile prevede un capitale minimo di 50.000 euro. L’articolo 2447 stabilisce che, se una perdita superiore a un terzo riduce il capitale al di sotto di tale minimo, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra almeno pari al minimo legale, oppure la trasformazione della società. Supponiamo quindi che una S.p.A. abbia capitale di 100.000 euro e, dopo le perdite, rimanga con un capitale effettivo di 30.000 euro. Il problema non può essere semplicemente rinviato all’esercizio successivo. L’assemblea deve essere convocata senza indugio. In termini estremamente semplificati, le principali alternative possono diventare: ricapitalizzare, trasformare oppure avviarsi verso lo scioglimento.

Riduzione e contemporaneo aumento

La prima soluzione consiste nella cosiddetta operazione di riduzione del capitale per perdite e contemporaneo aumento. Supponiamo che una S.p.A. abbia: capitale nominale: 100.000 euro. perdite residue: 80.000 euro. Il capitale economicamente residuo sarebbe quindi di 20.000 euro, inferiore al minimo di 50.000. L’assemblea può deliberare la riduzione del capitale per assorbire le perdite e contemporaneamente un aumento sufficiente a riportarlo almeno a 50.000 euro. L’operazione serve a riallineare il dato nominale alla situazione patrimoniale effettiva e contemporaneamente fornire alla società nuovo capitale. Non si tratta quindi semplicemente di “cancellare la perdita”. Sono necessari nuovi mezzi propri se si vuole mantenere quella forma societaria.

La trasformazione

La seconda possibilità espressamente prevista dalla legge è la trasformazione della società. Una S.p.A. che non disponga più del capitale minimo potrebbe, ricorrendone i presupposti, trasformarsi in un tipo societario compatibile con la nuova situazione patrimoniale. La logica è semplice: invece di raccogliere immediatamente nuovo capitale per continuare a rispettare i requisiti della S.p.A., la società cambia veste giuridica. L’articolo 2447 prevede infatti espressamente la trasformazione come alternativa alla riduzione e contemporaneo aumento del capitale. La trasformazione non elimina però i problemi economici dell’impresa. Se la società perde denaro perché il business non è sostenibile, cambiare tipo societario non risolve automaticamente la crisi. È una soluzione giuridica al problema del capitale minimo, non necessariamente una soluzione economica al problema aziendale.

E se i soci non fanno nulla?

Qui entra in gioco l’articolo 2484 del codice civile. Tra le cause di scioglimento delle società di capitali viene indicata proprio la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter. La presenza di quelle eccezioni è fondamentale. Significa che il fatto di scendere sotto il minimo non conduce inevitabilmente e istantaneamente alla liquidazione: la legge permette ai soci di intervenire attraverso le operazioni correttive previste. Se però non viene adottata una soluzione idonea, la perdita del requisito patrimoniale può trasformarsi in una vera e propria causa di scioglimento. A quel punto gli amministratori devono accertarla tempestivamente e procedere agli adempimenti previsti dal codice. Anche la parola “scioglimento” può generare confusione.

Lo scioglimento non comporta che, nello stesso istante, la società cessi di esistere. Determina invece il passaggio dalla normale fase di esercizio alla fase orientata alla liquidazione, salvo che la causa venga rimossa nei modi consentiti dalla legge. Gli effetti dello scioglimento, nelle ipotesi previste dall’articolo 2484, si producono con l’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa, secondo quanto previsto dalla stessa norma. Il limite alla gestione opera già dal verificarsi della causa di scioglimento, anche prima dell’iscrizione: ai sensi dell’articolo 2486 gli amministratori devono conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Gli obblighi di accertamento e pubblicità restano distinti e devono essere assolti senza indugio.

Il caso delle S.r.l. è più complesso

Per le S.r.l. bisogna essere molto più attenti. L’articolo 2463 continua a indicare, tra gli elementi dell’atto costitutivo, un capitale non inferiore a 10.000 euro. Tuttavia lo stesso articolo consente espressamente che il capitale sia determinato in misura inferiore, purché almeno pari a 1 euro. In questo caso i conferimenti devono essere eseguiti interamente in denaro e si applica una disciplina rafforzata della riserva legale: almeno un quinto degli utili netti deve essere accantonato fino a quando capitale e riserva non raggiungano complessivamente 10.000 euro. Questo ha creato un problema interpretativo evidente, perché l’articolo 2482-ter (scritto prima dell’introduzione generalizzata delle S.r.l. a capitale inferiore a 10.000 euro) continua a fare riferimento al minimo stabilito dall’articolo 2463.

La conseguenza è che non è corretto affermare semplicemente che ogni S.r.l. che scende sotto 10.000 euro debba automaticamente ricapitalizzare fino a 10.000 euro o sciogliersi. La questione è stata affrontata anche dal Consiglio Nazionale del Notariato. Secondo una ricostruzione notarile autorevole, dopo le modifiche introdotte nel 2013 una S.r.l. può conservare durante la propria esistenza un capitale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari a 1 euro, rispettando le particolari regole previste per le società sottocapitalizzate. Seguendo questa interpretazione, una S.r.l. con capitale originario di 10.000 euro che subisca perdite per 4.000 euro potrebbe ridurre il capitale a 6.000 euro senza essere necessariamente obbligata a riportarlo immediatamente a 10.000. Dovrebbero però diventare applicabili le cautele previste dall’articolo 2463 per le S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, tra cui il particolare meccanismo di formazione della riserva.

Questa precisazione è importante perché il testo dell’articolo 2482-ter non è stato perfettamente coordinato con le modifiche successive sulla possibilità di costituire S.r.l. con capitale ridotto. Supponiamo di avere una S.r.l. con: capitale sociale: 10.000 euro. riserve disponibili: zero. perdita: 4.000 euro. Dopo la perdita rimangono 6.000 euro. Una lettura eccessivamente letterale e tradizionale potrebbe far pensare che, essendo scesi sotto i 10.000 euro, sia necessario riportare immediatamente il capitale a quella soglia. L’interpretazione notarile sviluppatasi dopo la riforma del 2013 osserva però che oggi una S.r.l. può legittimamente operare con un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro. Di conseguenza, la società potrebbe ridurre il capitale a 6.000 euro e proseguire applicando il regime previsto per le S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro. È un esempio perfetto del motivo per cui, in diritto societario, non basta leggere una singola disposizione senza coordinarla con le riforme successive.

E se il patrimonio della S.r.l. diventa negativo?

Il problema diventa naturalmente molto più grave quando le perdite non si limitano a ridurre il capitale sotto i 10.000 euro, ma assorbono completamente capitale e riserve. Supponiamo: capitale: 10.000 euro. perdita: 14.000 euro. Il patrimonio netto, semplificando, diventa negativo per 4.000 euro. A questo punto non basta fissare formalmente il capitale a 1 euro. Prima bisogna affrontare integralmente la perdita e ripristinare una situazione patrimoniale compatibile con la prosecuzione della società. Secondo la ricostruzione del Notariato, dopo l’assorbimento delle perdite la società può ricostituire il capitale almeno a 1 euro, nel rispetto delle regole previste per le S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro. Ciò dimostra ancora una volta che il punto centrale non è soltanto il numero scritto alla voce “capitale sociale”, ma la reale consistenza del patrimonio netto dopo le perdite.

La S.r.l.s.

Anche la S.r.l. semplificata può avere capitale compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, che deve essere interamente sottoscritto e versato in denaro alla costituzione. È quindi evidente che, per questa forma societaria, considerare automaticamente 10.000 euro come soglia minima al di sotto della quale scatterebbe lo scioglimento sarebbe incoerente con la stessa disciplina costitutiva. La società nasce legittimamente con capitale inferiore. Questo conferma perché, parlando genericamente di “capitale minimo della S.r.l.”, sia necessario specificare il regime concretamente applicabile.

Ridurre il capitale non fa sparire economicamente la perdita

Un altro equivoco frequente riguarda la riduzione del capitale. Supponiamo che una società abbia: capitale nominale: 100.000 euro. perdite accumulate: 70.000 euro. Ridurre contabilmente il capitale da 100.000 a 30.000 euro per coprire la perdita non fa entrare denaro nella società. L’operazione serve a riallineare il valore nominale del capitale alla consistenza patrimoniale effettiva. Prima: capitale 100.000. perdita -70.000. patrimonio netto 30.000. Dopo la riduzione: capitale 30.000. perdite 0. patrimonio netto 30.000. Il patrimonio reale è rimasto esattamente lo stesso. Per rafforzare finanziariamente la società serve invece un nuovo apporto di mezzi oppure la produzione futura di utili.

Ricapitalizzare significa apportare nuove risorse

Se la società deve riportare il capitale a un determinato livello, è necessario un aumento di capitale. Immaginiamo una S.p.A. che, dopo la riduzione per perdite, rimanga con 20.000 euro e debba tornare almeno a 50.000. Servono almeno altri:

50.000 − 20.000 = 30.000 euro

di capitale. I soci possono essere chiamati a sottoscrivere l’aumento secondo le modalità previste dalla legge e dalla deliberazione. Se nessuno è disposto a fornire nuove risorse, la società deve valutare le alternative consentite, tra cui la trasformazione o, se la causa non viene rimossa, la liquidazione.

I soci sono obbligati a ricapitalizzare?

No. Il fatto che la società abbia bisogno di nuovo capitale non significa automaticamente che ciascun socio sia personalmente obbligato a versare nuove somme oltre gli impegni già assunti. I soci possono decidere di non partecipare alla ricapitalizzazione, salvo specifici obblighi eventualmente già esistenti. Questa scelta può però avere conseguenze sulla loro partecipazione: l’aumento potrebbe essere sottoscritto da altri soci o da nuovi investitori, modificando gli equilibri proprietari. Se l’aumento necessario non viene sottoscritto e non viene scelta un’alternativa idonea, la causa di scioglimento può permanere.

Perdita di capitale e insolvenza non sono sinonimi

Una società con capitale sotto il minimo legale non è necessariamente insolvente. Potrebbe avere liquidità sufficiente, pagare regolarmente tutti i debiti e avere soci pronti a ricapitalizzare. Allo stesso modo, una società con patrimonio netto ancora positivo può trovarsi in una grave crisi finanziaria e non riuscire a pagare i propri debiti alla scadenza. Bisogna quindi distinguere: problema patrimoniale → perdita del capitale; problema finanziario → incapacità di sostenere i pagamenti; problema economico → incapacità del business di generare risultati sufficienti. Nella pratica possono presentarsi insieme, ma non sono la stessa cosa. Anche la continuità aziendale deve essere valutata separatamente. Una perdita sotto il capitale minimo può essere superata attraverso una ricapitalizzazione credibile e tempestiva. Se i soci hanno risorse sufficienti e il business rimane economicamente valido, la continuità potrebbe restare ragionevole.

Se invece la società presenta perdite strutturali, assenza di liquidità, banche che revocano gli affidamenti e soci incapaci di intervenire, il problema non è più soltanto societario. La perdita del capitale può diventare uno dei segnali di una crisi più ampia. È quindi necessario coordinare la disciplina civilistica delle perdite con quella degli adeguati assetti e della crisi d’impresa.

Gli amministratori non possono ignorare la perdita

Come visto nell’articolo precedente, gli amministratori devono rilevare tempestivamente la perdita e convocare l’assemblea quando ricorrono le condizioni previste. Se matura una causa di scioglimento, devono accertarla senza indugio e procedere agli adempimenti pubblicitari. L’articolo 2484 prevede infatti espressamente la riduzione del capitale sotto il minimo legale tra le cause di scioglimento, salva l’adozione delle soluzioni previste dagli articoli 2447 e 2482-ter. Non intervenire significa lasciare che la società continui a operare in una situazione che il legislatore ritiene incompatibile con la normale prosecuzione. Ed è proprio da qui che può sorgere la responsabilità degli amministratori.

Conclusione

Quando il capitale sociale scende sotto il minimo rilevante, la società non è necessariamente destinata a chiudere, ma non può nemmeno ignorare la situazione. Per le S.p.A. il quadro è chiaro: se una perdita superiore a un terzo porta il capitale sotto i 50.000 euro, l’assemblea deve essere convocata senza indugio per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento almeno fino al minimo oppure la trasformazione. Se la causa non viene rimossa, può operare lo scioglimento. Per le S.r.l. il quadro richiede maggiore attenzione, perché oggi la legge consente capitali inferiori a 10.000 euro e almeno pari a 1 euro. Di conseguenza non è corretto trattare indistintamente la soglia dei 10.000 euro come limite assoluto di sopravvivenza di qualunque S.r.l.

La domanda corretta non è quindi: “Il capitale è sotto 10.000 o 50.000 euro?” ma: “Qual è il tipo societario, quale regime del capitale si applica, quanta perdita deve essere assorbita e quali deliberazioni sono necessarie per mantenere legittimamente la società in funzionamento?” Solo dopo aver ricostruito questi elementi è possibile stabilire se sia necessaria una ricapitalizzazione, se sia possibile trasformare la società oppure se sia ormai maturata una causa di scioglimento.

Nota: la disciplina delle perdite nelle S.r.l. presenta problemi di coordinamento normativo derivanti dalle modifiche intervenute sulla disciplina del capitale minimo. L’articolo descrive il quadro generale a fini divulgativi; le operazioni concrete di riduzione, ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento richiedono la verifica della situazione societaria e dell’interpretazione applicabile al caso specifico.