Il regime forfettario viene spesso presentato con una formula molto semplice: “paghi il 15% di tasse, oppure il 5% per i primi anni”. Detta così sembra quasi inevitabile concludere che sia sempre più conveniente del regime ordinario. In realtà il confronto è molto più complesso. Innanzitutto il 15% non viene applicato direttamente al fatturato, ma a un reddito determinato attraverso un coefficiente di redditività che varia in funzione dell’attività esercitata. Inoltre bisogna considerare i contributi previdenziali, l’impossibilità di dedurre analiticamente la maggior parte dei costi, l’IVA sugli acquisti che normalmente non può essere recuperata e le diverse cause di esclusione dal regime.
Nel 2026 il regime rimane applicabile, in presenza degli altri requisiti, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e sostenuto spese per lavoratori e collaboratori entro il limite previsto di 20.000 euro lordi. Se durante l’anno i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime viene normalmente perso dall’anno successivo; se invece vengono superati 100.000 euro, la fuoriuscita avviene nello stesso anno e l’IVA diventa dovuta a partire dalle operazioni che determinano il superamento della soglia.
Il 15% non si applica sul fatturato
Il primo errore da evitare è pensare che un professionista che fattura 50.000 euro debba semplicemente pagare:
Non funziona così. Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività collegato all’attività esercitata. La legge stabilisce quindi in modo convenzionale quale parte del fatturato venga considerata reddito e quale parte venga implicitamente considerata costo. Sul reddito così determinato vengono poi dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati; sul risultato si applica infine l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono i requisiti per le nuove attività. Per molte attività professionali viene utilizzato, per esempio, un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, su 50.000 euro di compensi, il reddito forfettario iniziale è:
Il restante 22%, cioè 11.000 euro, viene implicitamente considerato dalla legge come quota di costi. Non serve dimostrare di aver realmente sostenuto 11.000 euro di spese: il reddito fiscale resta 39.000 euro anche se i costi effettivi sono stati soltanto 2.000 euro oppure, al contrario, 20.000 euro. Ed è proprio qui che si trova uno dei criteri più importanti per capire quando il forfettario possa essere conveniente. Immaginiamo due professionisti che fatturano entrambi 50.000 euro e hanno lo stesso coefficiente del 78%. Il primo lavora da casa, utilizza un computer già acquistato e sostiene soltanto 4.000 euro di costi effettivi all’anno. Il secondo paga un ufficio, acquista attrezzature, utilizza collaboratori e sostiene 20.000 euro di costi reali. Nel regime forfettario il reddito iniziale è identico per entrambi:
Il primo ha però realmente sostenuto soltanto 4.000 euro di spese. Fiscalmente gli vengono riconosciuti implicitamente 11.000 euro di costi, cioè molto più di quanto abbia realmente speso. Il secondo ha invece sostenuto 20.000 euro di costi ma, ai fini della determinazione forfettaria del reddito, continua a essere trattato come se ne avesse sostenuti 11.000. È evidente che il primo soggetto riceve un vantaggio strutturale molto maggiore. Il regime tende quindi a essere particolarmente interessante nelle attività ad alta marginalità e con pochi costi effettivi, come può accadere per molti professionisti, consulenti, informatici o altre attività di servizi. Quando invece l’attività richiede grandi quantità di beni, attrezzature, affitti, dipendenti o altri costi effettivi, il confronto con il regime ordinario diventa molto meno scontato.
Il coefficiente cambia in base all’attività
Non tutte le attività hanno lo stesso coefficiente. La logica del regime è proprio quella di attribuire una redditività convenzionale diversa in funzione del settore. Alcune attività commerciali hanno coefficienti più bassi, perché il legislatore presume una maggiore incidenza dei costi; molte attività professionali hanno invece coefficienti più elevati. Nel 2026 esiste inoltre una particolarità tecnica dovuta all’introduzione della classificazione ATECO 2025: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione, il legislatore ha disposto che continuino a essere utilizzati i coefficienti dell’Allegato 4 della legge n. 190/2014 individuati sulla base della corrispondente attività secondo la precedente classificazione ATECO 2007. Questo dettaglio dimostra anche perché non abbia senso dire semplicemente “con il forfettario paghi il 15%”. Due persone che fatturano la stessa cifra possono avere basi imponibili molto diverse perché esercitano attività diverse.
Il 5% non spetta semplicemente perché hai appena aperto la partita IVA
Il regime prevede un’aliquota ridotta al 5% per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, ma soltanto se sono rispettate specifiche condizioni. Tra queste, il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa; la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste per la pratica obbligatoria; e, in caso di prosecuzione di un’attività precedentemente esercitata da un altro soggetto, devono essere rispettati i requisiti sui ricavi o compensi. Questo punto viene spesso sottovalutato. Aprire una nuova partita IVA non significa automaticamente avere diritto al 5%. Immaginiamo, per esempio, una persona che lavori come dipendente svolgendo attività di marketing e che lasci il posto per aprire immediatamente una partita IVA continuando sostanzialmente la stessa attività. La verifica della “mera prosecuzione” diventa decisiva. Non basta aver cambiato formalmente la modalità con cui viene svolto il lavoro. In assenza dei requisiti per il 5%, l’imposta sostitutiva è ordinariamente del 15%.
Il costo che viene dimenticato più spesso: l’INPS
Quando qualcuno dice “sono forfettario e pago il 15%”, spesso sta parlando soltanto dell’imposta sostitutiva e sta dimenticando una delle uscite più importanti: i contributi previdenziali. Fisco e previdenza sono infatti due cose diverse. Un libero professionista senza una propria cassa previdenziale, iscritto esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non coperto da altre forme obbligatorie, nel 2026 è soggetto a un’aliquota complessiva del 26,07% sul reddito previdenziale; per i professionisti pensionati o già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria l’aliquota indicata dall’INPS per il 2026 è del 24%. Per artigiani e commercianti il sistema è diverso. Nel 2026 l’aliquota pensionistica è del 24% per gli artigiani e, includendo la contribuzione aggiuntiva specifica, del 24,48% per i commercianti; inoltre esiste un contributo calcolato su un reddito minimale che rimane dovuto anche quando il reddito effettivo è inferiore al minimo previsto. In altre parole, l’INPS può pesare economicamente molto più dell’imposta sostitutiva.
Un esempio: fatturato da 50.000 euro
Consideriamo un professionista iscritto alla Gestione Separata, con coefficiente di redditività del 78%, nessun’altra previdenza obbligatoria e aliquota forfettaria del 15%. Compensi: 50.000 euro. Reddito forfettario prima dei contributi:
Semplificando, i contributi previdenziali vengono calcolati secondo le regole della Gestione Separata sul reddito di riferimento. Con un’aliquota del 26,07%, l’ordine di grandezza sarebbe:
I contributi obbligatori versati sono deducibili dal reddito determinato nel regime forfettario. Supponendo, per semplicità, di poter considerare integralmente la cifra dell’esempio, la base per l’imposta sostitutiva diventerebbe:
Imposta sostitutiva al 15%:
Il carico formato dalle due componenti sarebbe quindi nell’ordine di:
L’esempio è volutamente semplificato e non sostituisce un calcolo contributivo reale, ma mostra bene il concetto: affermare “pago il 15%” darebbe un’immagine completamente sbagliata dell’uscita complessiva. Se la stessa persona avesse i requisiti per l’aliquota start-up del 5%, mantenendo per semplicità gli stessi numeri, l’imposta sostitutiva diventerebbe:
Il vantaggio rispetto al 15% sarebbe notevole. Ma i contributi previdenziali dell’esempio resterebbero nell’ordine di 10.167 euro. È un passaggio fondamentale per chi apre una partita IVA: il 5% rende la tassazione reddituale molto leggera, ma non significa che l’intero carico fiscale e previdenziale sia del 5%.
Artigiani e commercianti: il minimale cambia il ragionamento
Per artigiani e commercianti la contribuzione previdenziale segue una struttura diversa rispetto alla Gestione Separata. L’INPS prevede un reddito minimale sul quale vengono calcolati contributi comunque dovuti, anche quando il reddito effettivo è molto basso o negativo; sulla parte di reddito eccedente il minimale vengono poi applicate le aliquote previste. Questo significa che aprire una piccola attività commerciale con fatturato molto basso può produrre un risultato apparentemente paradossale: l’imposta sostitutiva può essere minima, mentre i contributi previdenziali rimangono una voce molto rilevante. Per questo, quando si valuta la convenienza di una piccola attività, bisogna sempre chiedersi a quale gestione previdenziale sarò iscritto? È spesso una domanda più importante dell’aliquota fiscale. Gli artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario possono, in presenza delle condizioni previste, richiedere uno specifico regime previdenziale agevolato che comporta una riduzione del 35% della contribuzione dovuta. L’INPS ha confermato l’applicazione del meccanismo anche per il 2026 per i soggetti che ne mantengono i requisiti, precisandone la natura facoltativa.
È sicuramente un vantaggio di cassa, ma non bisogna leggerlo soltanto come “risparmio del 35%”. Versare meno contributi può incidere anche sulla posizione previdenziale futura e, a seconda delle circostanze, sull’accredito contributivo. La scelta dovrebbe quindi essere valutata come decisione previdenziale, non soltanto fiscale. Inoltre questa riduzione non va confusa con la Gestione Separata: non è uno sconto generalizzato del 35% per tutti i forfettari.
Le spese reali non si deducono analiticamente
Un’altra caratteristica fondamentale del regime è che, salvo specifiche eccezioni come i contributi previdenziali obbligatori, le spese effettivamente sostenute non vengono normalmente sottratte una per una dal fatturato. Se un professionista compra un computer da 3.000 euro, paga 8.000 euro di affitto per lo studio e sostiene 5.000 euro di software e consulenze, non riduce automaticamente il proprio reddito forfettario di 16.000 euro. Il coefficiente continua a determinare forfettariamente la quota di reddito. Questo può essere un enorme vantaggio quando le spese reali sono inferiori alla percentuale di costi implicitamente riconosciuta dal coefficiente, ma diventa uno svantaggio quando i costi effettivi sono molto più elevati. Il regime forfettario favorisce quindi soprattutto attività leggere dal punto di vista dei costi.
L’IVA non applicata sulle vendite può essere un vantaggio
Un forfettario, nelle normali operazioni interne soggette alla disciplina del regime, non addebita l’IVA al cliente. Questo può essere particolarmente interessante nelle attività rivolte ai consumatori finali, perché consente di praticare un prezzo finale competitivo senza dover aggiungere l’IVA ordinaria. Supponiamo che un professionista in regime ordinario debba chiedere:
al consumatore. Un forfettario può, nel caso ordinario, fatturare 100 euro senza addebitare quell’IVA. Questo può rappresentare un vantaggio commerciale importante nel B2C, cioè quando il cliente non può recuperare l’IVA. La situazione si rovescia quando il forfettario acquista beni e servizi. La disciplina prevede infatti che i contribuenti forfettari non abbiano diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Se quindi viene acquistato un computer da: 2.000 euro + 440 euro IVA. il costo finanziario complessivo per il forfettario è 2.440 euro e i 440 euro di IVA non vengono recuperati attraverso la liquidazione IVA. Per un soggetto in regime ordinario, ricorrendone i presupposti di detraibilità, quell’IVA potrebbe invece essere portata in detrazione. Questa differenza diventa molto importante nelle attività che richiedono investimenti elevati.
Un professionista che lavora quasi esclusivamente con il proprio computer può risentirne poco. Un’impresa che acquista decine di migliaia di euro di beni, attrezzature e servizi può invece trovarsi con un costo IVA molto significativo. Immaginiamo due professionisti identici. Il primo lavora quasi esclusivamente con privati. Il secondo lavora soltanto con grandi imprese soggette a IVA. Nel primo caso l’assenza di IVA sulle fatture può rappresentare un vantaggio commerciale concreto, perché il privato guarda soprattutto al prezzo finale. Nel secondo caso il vantaggio è molto più limitato. Un’impresa cliente che detrae normalmente l’IVA guarda soprattutto al prezzo imponibile: pagare 1.000 euro più IVA detraibile può essere economicamente simile, sotto il profilo del costo netto, a pagare 1.000 euro a un forfettario. Per questo il regime può essere commercialmente molto più interessante nel B2C che nel B2B, almeno sotto il profilo dell’IVA.
85.000 euro non significa poter fatturare tranquillamente fino a 100.000 ogni anno
Le due soglie svolgono funzioni diverse. La soglia ordinaria per il regime è 85.000 euro di ricavi o compensi. Se viene superata, ma si rimane entro 100.000 euro, il contribuente normalmente termina l’anno ancora nel regime e passa all’ordinario dall’anno successivo. I 100.000 euro rappresentano invece la soglia di fuoriuscita immediata. Se vengono superati durante l’anno, il regime cessa nello stesso periodo d’imposta e l’IVA diventa dovuta dalle operazioni che determinano il superamento. Dire quindi “il limite del forfettario è 100.000 euro” è tecnicamente scorretto. La soglia di accesso e permanenza ordinaria rimane 85.000 euro.
Il limite sui redditi da lavoro dipendente nel 2026
Tra le cause che possono impedire l’accesso o la permanenza nel regime forfettario rientra anche il superamento di una determinata soglia di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Per gli anni 2025 e 2026 questa soglia è stata temporaneamente innalzata a 35.000 euro.
Di conseguenza, chi svolge contemporaneamente un’attività autonoma in partita IVA e un lavoro dipendente non può limitarsi a controllare il rispetto del limite di 85.000 euro di ricavi o compensi previsto per il regime forfettario. Deve verificare anche l’eventuale presenza delle cause ostative collegate ai redditi da lavoro dipendente.
La disciplina prevede però alcune eccezioni, in particolare nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato. Per questo la verifica non può essere effettuata guardando soltanto all’importo percepito: bisogna considerare anche la situazione lavorativa concreta e le condizioni previste dalla normativa.
Attenzione al rapporto con l’ex datore di lavoro
Il regime contiene inoltre una specifica causa ostativa per chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché nei confronti di soggetti a essi riconducibili, salvo le eccezioni previste dalla legge. La finalità è evitare che normali rapporti di lavoro dipendente vengano semplicemente trasformati in partite IVA per sfruttare un regime fiscale più favorevole. Anche questo punto dimostra perché l’apertura di una partita IVA non possa essere valutata considerando soltanto l’aliquota.
Non tutte le detrazioni personali funzionano allo stesso modo
L’imposta sostitutiva del forfettario prende il posto dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP sul reddito soggetto al regime. Questo significa che molte normali detrazioni IRPEF non possono ridurre direttamente l’imposta sostitutiva. Pensiamo, per esempio, a una persona che sostenga elevate spese mediche o abbia importanti detrazioni edilizie. Se possiede anche redditi soggetti a IRPEF ordinaria potrebbe avere un’imposta sulla quale utilizzare le detrazioni; se invece il suo reddito è quasi interamente soggetto all’imposta sostitutiva forfettaria, potrebbe avere meno capienza IRPEF. La convenienza deve quindi essere valutata considerando anche la situazione fiscale personale complessiva.
Il forfettario può essere poco conveniente con costi molto elevati
Costruiamo un esempio semplificato con due professionisti che fatturano 70.000 euro e hanno coefficiente del 78%. Reddito fiscale forfettario prima dei contributi:
Il regime presume implicitamente costi per:
Se il professionista sostiene realmente soltanto 5.000 euro di costi, la determinazione forfettaria è molto favorevole: fiscalmente beneficia di una quota di costi implicita superiore a quella reale. Se invece sostiene 35.000 euro tra affitto, collaboratori, software, viaggi e attrezzature, il regime continua a tassarlo sulla stessa base forfettaria. Nel regime ordinario molti di quei costi, se inerenti e fiscalmente deducibili, potrebbero invece ridurre il reddito imponibile. Questo non significa automaticamente che l’ordinario sarebbe più conveniente, perché bisogna confrontare IRPEF, addizionali, IVA, detrazioni e previdenza. Ma mostra perché la quantità dei costi effettivi è una delle prime informazioni da conoscere. Dire “forfettario 15%, ordinario 43%” è un confronto sbagliato. Il 43% è soltanto l’aliquota IRPEF applicabile alla parte di reddito che ricade nello scaglione più elevato previsto dalla disciplina; non è necessariamente l’aliquota applicata all’intero reddito. Inoltre nel regime ordinario si tassano i ricavi al netto dei costi fiscalmente deducibili, si può recuperare l’IVA sugli acquisti quando spettante e possono trovare applicazione deduzioni e detrazioni IRPEF.
Il confronto corretto deve essere effettuato sul carico totale effettivo, non mettendo affianco due aliquote che si applicano a basi completamente differenti. Pur non potendo costruire una regola valida per tutti, il forfettario tende a diventare economicamente molto interessante quando si combinano diverse caratteristiche: costi reali bassi rispetto a quelli implicitamente riconosciuti dal coefficiente, poche spese con IVA, clientela privata che beneficia del prezzo senza IVA, fatturato sufficientemente lontano dalla soglia di uscita e diritto all’aliquota del 5% nei primi cinque periodi. Pensiamo a un consulente che lavora da remoto, fattura 50.000 euro, sostiene 3.000-4.000 euro di costi reali e possiede i requisiti per il 5%. La struttura può essere estremamente efficiente. Il vantaggio è però legato alle caratteristiche economiche dell’attività, non semplicemente all’etichetta “forfettario”.
Il regime ordinario merita invece particolare attenzione quando l’attività presenta costi reali elevati, importanti investimenti soggetti a IVA, personale, affitti costosi o altre spese che superano ampiamente la quota implicita del coefficiente di redditività. Anche la presenza di rilevanti detrazioni IRPEF personali, una clientela prevalentemente business e la previsione di superare presto gli 85.000 euro possono modificare la valutazione. Può inoltre essere poco efficiente costruire un’attività interamente intorno alla permanenza nel regime, rifiutando nuovo lavoro redditizio soltanto per non superare la soglia. In questi casi il regime fiscale sta iniziando a condizionare negativamente le decisioni economiche.
Non dimenticare commercialista, software e altri costi amministrativi
Il forfettario presenta una contabilità più semplice rispetto all’ordinario, ma non significa che l’attività non abbia costi amministrativi. Possono esistere comunque costi per commercialista o servizio fiscale, software di fatturazione, PEC, firma digitale, iscrizione alla Camera di Commercio quando prevista, diritto camerale, conto bancario, assicurazione professionale e altri adempimenti specifici dell’attività. Nessuna di queste voci dovrebbe essere confusa con l’imposta sostitutiva. Una partita IVA deve quindi essere valutata come una piccola attività economica, non attraverso il solo F24 delle imposte.
Acconti: il problema di cassa del secondo anno
Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda il sistema di saldo e acconti. L’Agenzia delle Entrate prevede infatti il versamento dell’imposta sostitutiva tramite saldo relativo all’anno precedente e acconti relativi all’anno in corso. Questo può creare una percezione distorta nel primo anno di attività, quando gli esborsi fiscali possono sembrare relativamente contenuti. Successivamente ci si trova a versare contemporaneamente il saldo dell’imposta dell’anno precedente e gli acconti per quello corrente. Non significa pagare due volte la stessa imposta: gli acconti saranno utilizzati nel calcolo dell’anno successivo. Ma dal punto di vista della liquidità l’esborso può essere importante. Per questo un autonomo dovrebbe accantonare periodicamente una quota degli incassi destinata a imposte e contributi invece di considerare tutto il saldo bancario come denaro disponibile.
È probabilmente la sintesi più utile. Se una partita IVA fattura 50.000 euro, da quella cifra devono ancora essere sottratti: costi reali dell’attività + contributi previdenziali + imposta sostitutiva + eventuali altri costi amministrativi e professionali. Il coefficiente di redditività serve a determinare fiscalmente il reddito. Non significa che i costi reali scompaiano. Se fiscalmente vengono riconosciuti implicitamente 11.000 euro di costi ma in realtà ne vengono sostenuti 15.000, gli ulteriori 4.000 euro rimangono comunque un’uscita economica concreta, anche se non riducono ulteriormente la base imponibile forfettaria. La differenza tra reddito fiscale e guadagno economico reale è quindi fondamentale.
Come confrontare davvero forfettario e ordinario
Una simulazione seria dovrebbe partire dagli stessi dati economici e costruire due scenari. Bisogna conoscere almeno:
- fatturato previsto;
- codice attività e coefficiente di redditività;
- costi reali;
- IVA pagata sugli acquisti;
- tipologia dei clienti;
- contribuzione previdenziale;
- eventuale diritto al 5%;
- altri redditi personali;
- detrazioni e deduzioni disponibili;
- prospettive di crescita nei successivi anni.
Soltanto dopo si può calcolare quanto rimane realmente disponibile nelle due alternative. Confrontare unicamente il 15% dell’imposta sostitutiva con le aliquote IRPEF ordinarie produce quasi inevitabilmente un risultato fuorviante.
Conclusione
Il regime forfettario può essere estremamente conveniente, ma non perché permetta semplicemente di “pagare il 15%”. La sua convenienza deriva dalla combinazione di più elementi: reddito determinato attraverso un coefficiente invece che attraverso i costi reali, imposta sostitutiva contenuta, semplificazioni IVA e amministrative e, quando spettante, aliquota del 5% per le nuove attività. Allo stesso tempo esistono costi che vengono frequentemente dimenticati: INPS, IVA indetraibile sugli acquisti, costi reali non deducibili analiticamente, perdita di alcune possibilità di utilizzare detrazioni IRPEF e gestione finanziaria di saldi e acconti. La domanda corretta non è quindi: “Il forfettario conviene?” ma: “Con il mio fatturato, il mio coefficiente, i miei costi reali, la mia previdenza e il tipo di clienti che ho, quanto denaro mi rimane realmente in tasca in forfettario rispetto all’ordinario?” Finché non vengono messi questi numeri nello stesso calcolo, parlare di convenienza significa confrontare soltanto aliquote, non regimi fiscali.
Nota: il regime fiscale concretamente applicabile dipende dall’attività svolta e dalla situazione personale del contribuente. Gli esempi sono semplificati a fini divulgativi e non sostituiscono il calcolo fiscale e previdenziale del singolo caso.